Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05914/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04820/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4820 del 2023, proposto da
Idrora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco, Michele Peracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Veroniki Water Power Due S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. GSEWEB/ P20220687109 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto:
IAFR 2719 – Attività di controllo documentale ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n. 28/11 e dell'art.1 del D.M. 31 gennaio 2014 sull'impianto idroelettrico sito nel Comune di Pralungo (BI) – Comunicazione esito, comunicato dal Gestore in data 19 dicembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. IU SO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 27 febbraio 2026 la parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso;
Di quanto sopra preso atto, dichiara il Collegio l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AD, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
IU SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU SO | EP AD |
IL SEGRETARIO