Articolo 7 della Legge 24 luglio 1985, n. 401
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 agosto 1985
Art. 7.
Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili.
Entrata in vigore il 24 agosto 1985