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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.820/ 2023 introdotta
D A
rappresentato e difeso dall'avv. DE ANGELIS MAURA Parte_1
CONTRO
Controparte_1
rapp e dif. dall'AVVOCATURA
[...]
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 27.3.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “1. accertare e dichiarare l'inesatto adempimento, in capo alla P.A. datrice di lavoro, dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c; 2. Accertare e dichiarare che il sig. è stato oggetto di atti persecutori e di demansionamento Parte_1
nonché di ingiusto ed illegittimo trasferimento ad altra sede, diretti alla emarginazione dal contesto lavorativo e che espongono la P.A. convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal ricorrente;
3.Condannareper l'effetto la PA convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni dal sig. subiti in conseguenza Parte_1
dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, nella misura che sarà ritenuta
1 di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa;
4.Condannare la P.A. convenuta al risarcimento del danno, in favore di , delle Parte_1
seguenti voci di danno: danno patrimoniale da lesione della professionalità, danno esistenziale, danno all'immagine, danno da perdita di chance, danno alla salute e biologico, da determinarsi in via equitativa, percentualmente alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore e proporzionalmente alla durata, entità e modalità del demansionamentoe/opercentualizzando
l'ammontare del risarcimento all'ammontare del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinario a carico dell' 5.Condannare la P.A. convenuta al rimborso delle CP_2
spese legali da sostenersi dal sig. nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte Parte_1
dei Conti;
6.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Maura de Angeli antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere stato un dipendente dell'Amministrazione convenuta e, nello specifico, un ispettore del lavoro sin dall'1.7.1979; di aver svolto per un lungo periodo le proprie funzioni presso l' di;
che in Controparte_3 CP_1 particolare a partire dall'estate 1999, il Dirigente e il Capo Area del proprio ufficio, gli affidava il controllo delle aziende agricole segnalate dalla SCICA di Battipaglia (SA). Esponeva, inoltre, che proprio in relazioni ad alcune delle aziende controllate, vennero avviati dei procedimenti penali nei confronti di diversi soggetti, tra cui egli stesso che aveva provveduto ad effettuare i controlli amministrativi. Contemporaneamente l'Amministrazione datoriale provvedeva anche ad avviare dei procedimenti disciplinari contro l'ispettore che, tuttavia, venivano sospesi in attesa dell'esito di quelli penali. Tutti i procedimenti penali si concludevano con archiviazione, così come anche i procedimenti disciplinari stessi. Rappresenta tuttavia che durante la pendenza di detta procedimenti,
a seguito del venir meno della misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva ingiustamente trasferito d'ufficio presso la sede di Avellino ed adibito a mansioni dequalificanti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'Amministrazione convenuta in giudizio la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Come esposto in punto di fatto, la parte ricorrente ha esposto di aver subito una serie di condotto vessatorie da parte dell'Amministrazione datoriale, le quali hanno condotto alla sua assegnazione
2 presso una diversa sede di lavoro nonché alla privazione delle mansioni ispettive, proprie del profilo professionale di appartenenza.
La parte resistente, tuttavia, ha prodotto in atti la documentazione comprovante una diversa ricostruzione della vicenda fattuale descritta in ricorso. Nello specifico, l'Amministrazione ha deposito la sentenza del Tribunale di Avellino, n.426/2011, la quale rigettava la domanda del ricorrente di essere reinquadrato nella profilo professionale originario e di annullare il provvedimento con cui il quale l'Amministrazione lo reinquadrava nel profilo professionale di CO collaboratore amministrativo area C, posizione economica C1; nonché la successiva sentenza n.
7820/2017, con la quale la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame sul punto. Nello specifico, il Tribunale di Avellino, nella persona del dr. RO Luce, siccome confermato nel successivo grado, ha ritenuto che detto provvedimento di reinquadramento in una mansione inferiore fosse conforme alla mutata situazione psico-fisica del lavoratore e conforme al giudizio di parziale inidoneità allo svolgimento delle mansioni. In altri termini, è stato osservato che nel caso de quo l'Amministrazione non aveva posto in essere alcuna condotta illecita o inadempiente nei confronti del ma che la dequalificazione era stata scelta dallo stesso dipendente, all'esito di un Pt_1
accordo con il proprio datore di lavoro, a fronte del giudizio medico di inidoneità espresso nei suoi confronti e al fine di scongiurare la cessazione del rapporto di lavoro a causa dell'impossibilità del dipendente di svolgere la prestazione per la quale era stato originariamente assunto.
Il ricorrente sostiene, inoltre, di essere stato esposto agli atti persecutori dell'Amministrazione che avrebbe del tutto ingiustamente avviato dei lunghi procedimenti disciplinari nei suoi confronti e provveduto finanche al suo trasferimento d'ufficio.
L'Amministrazione, contrariamente a quanto esposto in ricorso, ha depositato in atti la documentazione concernente le vicende penali che hanno visto coinvolto il RO agli inizi degli anni
2000 e concernenti proprio lo svolgimento dell'attività ispettiva svolta in quegli anni. Ha chiarito, inoltre, che il , nel luglio 2003, è stato sottoposto dal Tribunale Penale di Salerno alla misura Pt_1 cautelare degli arresti domiciliari (poi convertiti nell'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria), per gravi reati commessi in occasione dello svolgimento dell'attività ispettiva. A seguito di tali vicende, l'Amministrazione provvedeva dapprima a sospendere il Sig. dal Pt_1
servizio, come misura obbligatoria connessa alla adozione della misura cautelare nei suoi confronti, poi accoglieva la sua richiesta di riammissione in servizio a seguito della revoca della misura cautelare, ritenendo meno stringenti le esigenze cautelari proprio in virtù del precedente reinquadramento nel profilo amministrativo del sig. . Quanto al trasferimento alla Direzione Pt_1
Provinciale del Lavoro di Avellino nel 2004, dal decreto stesso si evince che il trasferimento era
3 stato disposto dall'Amministrazione (sempre col libero consenso del lavoratore) per rendere possibile la riammissione in servizio richiesta dallo stesso dopo la sospensione cautelare Pt_1 disposta d'ufficio dal Dirigente della DPL di a decorrere dal 16.07.2003, ai sensi dell'art. CP_1
15, comma 1, del CCNL 2003. L'Amministrazione ha chiarito che essendo ancora pendenti all'epoca vari procedimenti penali per gravi reati contestati al ricorrente n.q. di ispettore del lavoro, la riammissione in servizio del medesimo è stata disposta dall'Amministrazione proprio in virtù del fatto che egli era disponibile a trasferirsi presso altra sede, visto il clamore suscitato dalla vicenda a
, con evidente lesione dell'immagine della sede della DPL in cui egli prestava servizio. CP_1
Pertanto, a parere di questo GDL, nel caso de quo non si configura alcuna condotta illecita da parte dell'amministrazione né si riscontra da parte della stessa un comportamento vessatorio e persecutorio nei confronti del dipendente. Peraltro, come chiarito dall'Amministrazione, tutti i procedimenti disciplinari avviati nei confronti del , come conseguenza inevitabile delle Pt_1
vicende penali che lo hanno visto coinvolto, sono stati archiviati e nessuna sanzione disciplinare è stata applicata nei suoi confronti.
Deve altresì essere rigettata anche la domanda relativa al pagamento delle spese sostenute dal Pt_1 nell'ambito del procedimento avviato nei suoi confronti innanzi alla Corte dei Conti.
All'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 639/1996, è previsto che “in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”. Nel caso di specie, ove la Corte dei Conti ha pronunciato una sentenza di rito senza entrare nel merito delle vicende contestate, non può essere riconosciuto alcun rimborso in favore del ricorrente delle spese sostenute nel giudizio. La sentenza depositata in atti statuisce, infatti, che l'atto di riassunzione del giudizio risulta essere tardivo e che di conseguenza lo stesso vada estinto.
Ne consegue da ciò, la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GDL dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
4 - Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2694,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, il 16.01.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr.ssa Monica d'Agostino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.820/ 2023 introdotta
D A
rappresentato e difeso dall'avv. DE ANGELIS MAURA Parte_1
CONTRO
Controparte_1
rapp e dif. dall'AVVOCATURA
[...]
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 27.3.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “1. accertare e dichiarare l'inesatto adempimento, in capo alla P.A. datrice di lavoro, dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c; 2. Accertare e dichiarare che il sig. è stato oggetto di atti persecutori e di demansionamento Parte_1
nonché di ingiusto ed illegittimo trasferimento ad altra sede, diretti alla emarginazione dal contesto lavorativo e che espongono la P.A. convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal ricorrente;
3.Condannareper l'effetto la PA convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni dal sig. subiti in conseguenza Parte_1
dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, nella misura che sarà ritenuta
1 di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa;
4.Condannare la P.A. convenuta al risarcimento del danno, in favore di , delle Parte_1
seguenti voci di danno: danno patrimoniale da lesione della professionalità, danno esistenziale, danno all'immagine, danno da perdita di chance, danno alla salute e biologico, da determinarsi in via equitativa, percentualmente alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore e proporzionalmente alla durata, entità e modalità del demansionamentoe/opercentualizzando
l'ammontare del risarcimento all'ammontare del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinario a carico dell' 5.Condannare la P.A. convenuta al rimborso delle CP_2
spese legali da sostenersi dal sig. nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte Parte_1
dei Conti;
6.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Maura de Angeli antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere stato un dipendente dell'Amministrazione convenuta e, nello specifico, un ispettore del lavoro sin dall'1.7.1979; di aver svolto per un lungo periodo le proprie funzioni presso l' di;
che in Controparte_3 CP_1 particolare a partire dall'estate 1999, il Dirigente e il Capo Area del proprio ufficio, gli affidava il controllo delle aziende agricole segnalate dalla SCICA di Battipaglia (SA). Esponeva, inoltre, che proprio in relazioni ad alcune delle aziende controllate, vennero avviati dei procedimenti penali nei confronti di diversi soggetti, tra cui egli stesso che aveva provveduto ad effettuare i controlli amministrativi. Contemporaneamente l'Amministrazione datoriale provvedeva anche ad avviare dei procedimenti disciplinari contro l'ispettore che, tuttavia, venivano sospesi in attesa dell'esito di quelli penali. Tutti i procedimenti penali si concludevano con archiviazione, così come anche i procedimenti disciplinari stessi. Rappresenta tuttavia che durante la pendenza di detta procedimenti,
a seguito del venir meno della misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva ingiustamente trasferito d'ufficio presso la sede di Avellino ed adibito a mansioni dequalificanti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'Amministrazione convenuta in giudizio la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Come esposto in punto di fatto, la parte ricorrente ha esposto di aver subito una serie di condotto vessatorie da parte dell'Amministrazione datoriale, le quali hanno condotto alla sua assegnazione
2 presso una diversa sede di lavoro nonché alla privazione delle mansioni ispettive, proprie del profilo professionale di appartenenza.
La parte resistente, tuttavia, ha prodotto in atti la documentazione comprovante una diversa ricostruzione della vicenda fattuale descritta in ricorso. Nello specifico, l'Amministrazione ha deposito la sentenza del Tribunale di Avellino, n.426/2011, la quale rigettava la domanda del ricorrente di essere reinquadrato nella profilo professionale originario e di annullare il provvedimento con cui il quale l'Amministrazione lo reinquadrava nel profilo professionale di CO collaboratore amministrativo area C, posizione economica C1; nonché la successiva sentenza n.
7820/2017, con la quale la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame sul punto. Nello specifico, il Tribunale di Avellino, nella persona del dr. RO Luce, siccome confermato nel successivo grado, ha ritenuto che detto provvedimento di reinquadramento in una mansione inferiore fosse conforme alla mutata situazione psico-fisica del lavoratore e conforme al giudizio di parziale inidoneità allo svolgimento delle mansioni. In altri termini, è stato osservato che nel caso de quo l'Amministrazione non aveva posto in essere alcuna condotta illecita o inadempiente nei confronti del ma che la dequalificazione era stata scelta dallo stesso dipendente, all'esito di un Pt_1
accordo con il proprio datore di lavoro, a fronte del giudizio medico di inidoneità espresso nei suoi confronti e al fine di scongiurare la cessazione del rapporto di lavoro a causa dell'impossibilità del dipendente di svolgere la prestazione per la quale era stato originariamente assunto.
Il ricorrente sostiene, inoltre, di essere stato esposto agli atti persecutori dell'Amministrazione che avrebbe del tutto ingiustamente avviato dei lunghi procedimenti disciplinari nei suoi confronti e provveduto finanche al suo trasferimento d'ufficio.
L'Amministrazione, contrariamente a quanto esposto in ricorso, ha depositato in atti la documentazione concernente le vicende penali che hanno visto coinvolto il RO agli inizi degli anni
2000 e concernenti proprio lo svolgimento dell'attività ispettiva svolta in quegli anni. Ha chiarito, inoltre, che il , nel luglio 2003, è stato sottoposto dal Tribunale Penale di Salerno alla misura Pt_1 cautelare degli arresti domiciliari (poi convertiti nell'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria), per gravi reati commessi in occasione dello svolgimento dell'attività ispettiva. A seguito di tali vicende, l'Amministrazione provvedeva dapprima a sospendere il Sig. dal Pt_1
servizio, come misura obbligatoria connessa alla adozione della misura cautelare nei suoi confronti, poi accoglieva la sua richiesta di riammissione in servizio a seguito della revoca della misura cautelare, ritenendo meno stringenti le esigenze cautelari proprio in virtù del precedente reinquadramento nel profilo amministrativo del sig. . Quanto al trasferimento alla Direzione Pt_1
Provinciale del Lavoro di Avellino nel 2004, dal decreto stesso si evince che il trasferimento era
3 stato disposto dall'Amministrazione (sempre col libero consenso del lavoratore) per rendere possibile la riammissione in servizio richiesta dallo stesso dopo la sospensione cautelare Pt_1 disposta d'ufficio dal Dirigente della DPL di a decorrere dal 16.07.2003, ai sensi dell'art. CP_1
15, comma 1, del CCNL 2003. L'Amministrazione ha chiarito che essendo ancora pendenti all'epoca vari procedimenti penali per gravi reati contestati al ricorrente n.q. di ispettore del lavoro, la riammissione in servizio del medesimo è stata disposta dall'Amministrazione proprio in virtù del fatto che egli era disponibile a trasferirsi presso altra sede, visto il clamore suscitato dalla vicenda a
, con evidente lesione dell'immagine della sede della DPL in cui egli prestava servizio. CP_1
Pertanto, a parere di questo GDL, nel caso de quo non si configura alcuna condotta illecita da parte dell'amministrazione né si riscontra da parte della stessa un comportamento vessatorio e persecutorio nei confronti del dipendente. Peraltro, come chiarito dall'Amministrazione, tutti i procedimenti disciplinari avviati nei confronti del , come conseguenza inevitabile delle Pt_1
vicende penali che lo hanno visto coinvolto, sono stati archiviati e nessuna sanzione disciplinare è stata applicata nei suoi confronti.
Deve altresì essere rigettata anche la domanda relativa al pagamento delle spese sostenute dal Pt_1 nell'ambito del procedimento avviato nei suoi confronti innanzi alla Corte dei Conti.
All'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 639/1996, è previsto che “in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”. Nel caso di specie, ove la Corte dei Conti ha pronunciato una sentenza di rito senza entrare nel merito delle vicende contestate, non può essere riconosciuto alcun rimborso in favore del ricorrente delle spese sostenute nel giudizio. La sentenza depositata in atti statuisce, infatti, che l'atto di riassunzione del giudizio risulta essere tardivo e che di conseguenza lo stesso vada estinto.
Ne consegue da ciò, la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GDL dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
4 - Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2694,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, il 16.01.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr.ssa Monica d'Agostino
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