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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9617 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 20745/2022 Ruolo Generale + N. 28923/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
ER ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. N. 20745/2022 Ruolo Generale + N. 28923/2022 trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. comma terzo all'udienza del 21.10.2025
TRA
1. (C.F. ); Parte_1 C.F._1
2. (C.F. ); Parte_2 C.F._2
3. ( C.F. ); Parte_3 C.F._3
4. ( ); CP_1 CodiceFiscale_4
5. (C.F. ); Parte_4 C.F._5
6. ( ); Controparte_2 C.F._6
7. ( ); Parte_5 C.F._7
8. ( C.F. ) Parte_6 C.F._8
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Iaccarino del Foro di Napoli, in virtù di procura in atti e presso il cui studio in Napoli alla via Corso Secondigliano, n. 398 hanno eletto domicilio - ATTORE
E
-
(CF ) in Controparte_3 P.IVA_1
persona del suo amministratore p.t. elett.te dom.to in Napoli alla via Scarlatti 88 presso lo studio dell'Avv. Caterina Orditura che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in atti.
- CONVENUTO
Oggetto: impugnazione delibera assembleare.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17,
L. 69/2009.
1. Ai fini della delimitazione del thema decidendum va rilevato che con un primo atto di citazione notificato il 1/9/2022 gli attori in epigrafe indicati, premettendo di essere compartecipi del convenuto in veste di proprietari di unità immobiliari CP_3
poste nell'edificio, hanno impugnato la delibera condominiale del 2/7/2022 deducendo che: gli eredi di non sono stati regolarmente convocati;
Persona_1
sono state illegittimamente ripartite ulteriori spese per il restauro della facciata nonostante tutti gli esborsi dovessero rientrare nel bonus facciate e senza che dalla tabellazione allegata alla notifica del verbale fosse possibile evincere una specifica chiara delle spese de quibus (capo 3 dell'o.d.g.); - l'assemblea ha approvato l'ulteriore spesa di occupazione suolo, rateizzata dal Comune su istanza dell'amministratrice, senza che di ciò vi sia stata adeguata informativa ai condomini prima dell'assemblea.
Con riferimento a tale ultimo aspetto gli opponenti hanno ulteriormente rilevato che la proroga per l'occupazione suolo pubblico è conseguente al mancato rispetto della tempistica indicata dagli studi tecnici incaricati della redazione dei computi metrici e, per tale ragione, tale ulteriore esborso non sarebbe dovuto ricadere sui condòmini in quanto diretta conseguenza di errori altrui.
Sulla base di tali assunti i condòmini opponenti hanno chiesto la declaratoria di nullità della delibera deducendo : la mancata convocazione a tutti i condòmini aventi diritto;
la mancata trattazione preliminare degli argomenti relativi alla scadenza del periodo di occupazione del suolo per il restauro delle facciate;
la deliberazione di una spesa quale quella per il maggior canone per l' occupazione del suolo non dovuta in quanto dipendente da altrui responsabilità.
Con successivo atto di citazione notificato il 28/11/2022 i medesimi attori hanno impugnato la delibera condominiale assunta in seconda convocazione il 29/10/2022 adducendo le medesime doglianze sopra esposte, anche con riferimento a quelle alla decisione di spesa del canone di occupazione assunta in relazione al punto 5) indicato all'ordine del giorno.
In entrambi i giudizi, riuniti con ordinanza del 23.1.2024, si è costituito il CP_3
convenuto eccependo l'infondatezza di entrambe le speculari opposizioni svolte.
Il rigetto delle impugnazioni sostenuto dal convenuto è stato argomentato essenzialmente evidenziando che: gli attori non sono legittimati a sollevare l'eccezione di omessa convocazione nell'interesse non proprio ma di eventuali altri condomini pretermessi;
l'importo dovuto al Comune a titolo di oneri per la richiesta di proroga dell'occupazione di suolo pubblico è necessariamente ed esclusivamente a carico del , come CP_3
previsto dal regolamento Cosap del a prescindere da eventuali profili Controparte_4 di responsabilità dei progettisti che avrebbero in ipotesi errato nella indicazione dei tempi occorrenti alla realizzazione dei lavori.
2. Così ricostruiti i termini della vicenda in esame, il Tribunale ritiene che entrambe le opposizioni svolte avverso le decisioni assunte con le delibere del 2.7.2022, anche con specifico riferimento a quelle assunte all'esito della discussione sui capi 3) e 4) all'o.d.g. e del 29.10.2022, anche avuto riguardo alla decisione assunta all'esito della discussione relativa al punto 5) all'o.d.g. sono procedibili ( gli attori hanno documentato lo svolgimento della mediazione che si è conclusa con esito negativo) ma infondate nel merito.
Venendo in rilievo gli stessi motivi di impugnazione si procederà ad una trattazione unitaria delle due opposizioni.
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta dalla documentazione acquisita.
Il primo motivo di opposizione (omessa convocazione degli eredi ) Persona_1
è infondato.
E' pacifico in giurisprudenza che le doglianze relative alla omessa/tardiva o incompleta convocazione configurano vizi di annullabilità e non di nullità della delibera assembleare ( è sufficiente in argomento il richiamo ai principi stabiliti dalle
Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005).
Il Tribunale condivide il collegato principio di diritto espresso a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui la legittimazione ad impugnare la delibera per vizio di omessa convocazione spetta unicamente al condomino pretermesso e non anche alla generalità dei condomini (così Cass. civ., sez. II., n.
10071 del 2020). “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta
l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (cfr Cass. Civile n.
6735/2020).
Nel caso in esame per le ragioni indicate gli attori non sono legittimati a dolersi della presunta omessa convocazione ad entrambe le assemblee del 2 luglio e del 29 ottobre
2020 di altri condòmini.
Anche rispetto ai restanti motivi sono condivisibili gli argomenti svolti dal convenuto. CP_3 Vi è da dire che non è chiaro il motivo così riassunto dalla difesa “ NULLITA'
DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE PER MANCATA TRATTAZIONE
PRELIMINARE SUI PUNTI RELATIVI ALLA SCADENZA DEL PERIODO
TEMPORALE RICHIESTO PER LA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
PER LA COSTRUZIONE DI IMPALCATURE NECESSARIE ALLO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO E/O
RESTAURO FACCIATE.
Non è chiaro seguendo gli assunti attori quale sia la norma di legge o di regolamento che gli attori assumono essere stata violata.
In entrambe le deliberazioni è stato indicato quale argomento all'ordine del giorno la ripartizione delle spese per il rifacimento della facciata, anche di quelle relative alla scadenza della occupazione del suolo pubblico (necessaria per il montaggio delle impalcature) ed il pagamento dell'ulteriore periodo di occupazione.
La disciplina sugli oneri per l'occupazione di suolo pubblico non risulta violata dalla delibera impugnata;
come si evince dal regolamento Cosap depositato da parte convenuta, è previsto che detti esborsi siano posti a carico dei titolari della concessione che in tale caso è pacificamente il Condominio.
Chiaramente prima della scadenza della concessione, in ipotesi di prolungata necessità dell'occupazione, è necessario avanzare apposita di proroga anche al fine di evitare la comminazione di sanzioni.
I documenti depositati dal convenuto danno anche conto che nel corso CP_3
della riunione assembleare del 24-4-2022 era stata espressamente richiesta all'amministratore la rendicontazione dei pagamenti effettuati dai condòmini a titolo di oneri per l'occupazione del suolo pubblico nonché un rendiconto delle maggiori spese sostenute.
Risultano dagli atti i seguenti dati: l'amministratore, in data 7-5-2022, aveva inviato a tutti i condomini il rendiconto delle maggiori spese sostenute in relazione all'appalto, comprese quelle aventi titolo negli oneri anzidetti (fr all. 6); la concessione era in scadenza il 7-7-2022 per cui nella riunione del 2.7.2022 sono stati discussi i punti 3) e 4) previa trasmissione della rendicontazione delle spese pregresse.
Non si comprende, dunque, anche per sua genericità, la doglianza relativa alla omessa trattazione di tale argomento dal momento che la scadenza del periodo di concessione ed il calcolo dell'importo sono dati evincibili agevolmente dalla documentazione a disposizione della compagine condominiale.
Analogo discorso vale per il secondo periodo di proroga della concessione in scadenza il 4 novembre 2022 cui si riferisce la decisione assembleare assunta all'esito della discussione del punto 5) o.d.g sulla proroga di occupazione del suolo pubblico e connesso riparto di spesa.
Gli opponenti sostengono anche che entrambe le decisioni assembleari siano viziate in quanto le ulteriori spese collegate alla proroga della occupazione di suolo pubblico non avrebbero dovuto e potuto essere addebitate al condominio bensì ai progettisti/ tecnici in quanto il mancato rispetto della tempistica di realizzazione dei lavori (da cui era necessitata la richiesta di proroga della occupazione di suolo) sarebbe dipesa da errori tecnici di costoro negli studi preliminari loro affidati.
La doglianza è infondata in quanto non prospetta un vizio di legittimità della delibera ma impone un sindacato sul merito della scelta assembleare di far proseguire i lavori e, dunque, di avallare la scelta di prorogare la concessione per Part l'occupazione del suolo pubblico, che è preclusa all' in sede di impugnativa di delibera assembleare. Part Sui limiti del sindacato della in ipotesi di impugnativa di delibere condominiali si rammenta come la Corte di Cassazione abbia più volte affermato che: “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi CP_3 grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.. (Cass. Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020).
Deve infine rilevarsi che, in ogni caso, stante la obbligatorietà della tassa da corrispondere per l'occupazione del suolo pubblico a carico del Condominio, eventuali errori di progettisti/direttori dei lavori ed appaltatori involgono profili estranei alla legittimità della decisione assembleare.
La eventuale individuazione delle cause che hanno necessitato la richiesta di proroga della concessione attiene alla valutazione dei rapporti contrattuali con le figure professionali sopra indicate che è aspetto estraneo alle decisioni assembleari oggetto di impugnazione.
Per tutte le ragioni che precedono le impugnative in esame vanno respinte.
Le spese di lite vanno regolate secondo il naturale principio della soccombenza e liquidate in base al DM 55/2014, muovendo dal valore della domanda e con applicazione dei valori medi per ciascuno fase. Si rammenta che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta pri ma della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazio ne all'attività prestatain ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunion
e, può essere liquidato un unicocompenso sul quale è facoltà del giudice applicare l a maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presup posti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
Nel caso in esame deve quindi essere riconosciuto il compenso per entrambe i procedimenti limitatamente alla fase studio ed a quella introduttiva ed un compenso unitario per le fasi di trattazione e decisione con l'aumento di cui all'art.4, comma 2, del dm n.55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla impugnativa proposta nei riuniti procedimenti iscritti ai N. 20745/2022 Ruolo Generale + N. 28923/2022
1) Respinge entrambe le impugnazioni svolte;
2) condanna gli attori in solido tra di loro a pagare le spese di lite in favore del convenuto, che liquida in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre CP_3
IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Napoli, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa ER ON
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
ER ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. N. 20745/2022 Ruolo Generale + N. 28923/2022 trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. comma terzo all'udienza del 21.10.2025
TRA
1. (C.F. ); Parte_1 C.F._1
2. (C.F. ); Parte_2 C.F._2
3. ( C.F. ); Parte_3 C.F._3
4. ( ); CP_1 CodiceFiscale_4
5. (C.F. ); Parte_4 C.F._5
6. ( ); Controparte_2 C.F._6
7. ( ); Parte_5 C.F._7
8. ( C.F. ) Parte_6 C.F._8
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Iaccarino del Foro di Napoli, in virtù di procura in atti e presso il cui studio in Napoli alla via Corso Secondigliano, n. 398 hanno eletto domicilio - ATTORE
E
-
(CF ) in Controparte_3 P.IVA_1
persona del suo amministratore p.t. elett.te dom.to in Napoli alla via Scarlatti 88 presso lo studio dell'Avv. Caterina Orditura che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in atti.
- CONVENUTO
Oggetto: impugnazione delibera assembleare.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17,
L. 69/2009.
1. Ai fini della delimitazione del thema decidendum va rilevato che con un primo atto di citazione notificato il 1/9/2022 gli attori in epigrafe indicati, premettendo di essere compartecipi del convenuto in veste di proprietari di unità immobiliari CP_3
poste nell'edificio, hanno impugnato la delibera condominiale del 2/7/2022 deducendo che: gli eredi di non sono stati regolarmente convocati;
Persona_1
sono state illegittimamente ripartite ulteriori spese per il restauro della facciata nonostante tutti gli esborsi dovessero rientrare nel bonus facciate e senza che dalla tabellazione allegata alla notifica del verbale fosse possibile evincere una specifica chiara delle spese de quibus (capo 3 dell'o.d.g.); - l'assemblea ha approvato l'ulteriore spesa di occupazione suolo, rateizzata dal Comune su istanza dell'amministratrice, senza che di ciò vi sia stata adeguata informativa ai condomini prima dell'assemblea.
Con riferimento a tale ultimo aspetto gli opponenti hanno ulteriormente rilevato che la proroga per l'occupazione suolo pubblico è conseguente al mancato rispetto della tempistica indicata dagli studi tecnici incaricati della redazione dei computi metrici e, per tale ragione, tale ulteriore esborso non sarebbe dovuto ricadere sui condòmini in quanto diretta conseguenza di errori altrui.
Sulla base di tali assunti i condòmini opponenti hanno chiesto la declaratoria di nullità della delibera deducendo : la mancata convocazione a tutti i condòmini aventi diritto;
la mancata trattazione preliminare degli argomenti relativi alla scadenza del periodo di occupazione del suolo per il restauro delle facciate;
la deliberazione di una spesa quale quella per il maggior canone per l' occupazione del suolo non dovuta in quanto dipendente da altrui responsabilità.
Con successivo atto di citazione notificato il 28/11/2022 i medesimi attori hanno impugnato la delibera condominiale assunta in seconda convocazione il 29/10/2022 adducendo le medesime doglianze sopra esposte, anche con riferimento a quelle alla decisione di spesa del canone di occupazione assunta in relazione al punto 5) indicato all'ordine del giorno.
In entrambi i giudizi, riuniti con ordinanza del 23.1.2024, si è costituito il CP_3
convenuto eccependo l'infondatezza di entrambe le speculari opposizioni svolte.
Il rigetto delle impugnazioni sostenuto dal convenuto è stato argomentato essenzialmente evidenziando che: gli attori non sono legittimati a sollevare l'eccezione di omessa convocazione nell'interesse non proprio ma di eventuali altri condomini pretermessi;
l'importo dovuto al Comune a titolo di oneri per la richiesta di proroga dell'occupazione di suolo pubblico è necessariamente ed esclusivamente a carico del , come CP_3
previsto dal regolamento Cosap del a prescindere da eventuali profili Controparte_4 di responsabilità dei progettisti che avrebbero in ipotesi errato nella indicazione dei tempi occorrenti alla realizzazione dei lavori.
2. Così ricostruiti i termini della vicenda in esame, il Tribunale ritiene che entrambe le opposizioni svolte avverso le decisioni assunte con le delibere del 2.7.2022, anche con specifico riferimento a quelle assunte all'esito della discussione sui capi 3) e 4) all'o.d.g. e del 29.10.2022, anche avuto riguardo alla decisione assunta all'esito della discussione relativa al punto 5) all'o.d.g. sono procedibili ( gli attori hanno documentato lo svolgimento della mediazione che si è conclusa con esito negativo) ma infondate nel merito.
Venendo in rilievo gli stessi motivi di impugnazione si procederà ad una trattazione unitaria delle due opposizioni.
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta dalla documentazione acquisita.
Il primo motivo di opposizione (omessa convocazione degli eredi ) Persona_1
è infondato.
E' pacifico in giurisprudenza che le doglianze relative alla omessa/tardiva o incompleta convocazione configurano vizi di annullabilità e non di nullità della delibera assembleare ( è sufficiente in argomento il richiamo ai principi stabiliti dalle
Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005).
Il Tribunale condivide il collegato principio di diritto espresso a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui la legittimazione ad impugnare la delibera per vizio di omessa convocazione spetta unicamente al condomino pretermesso e non anche alla generalità dei condomini (così Cass. civ., sez. II., n.
10071 del 2020). “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta
l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (cfr Cass. Civile n.
6735/2020).
Nel caso in esame per le ragioni indicate gli attori non sono legittimati a dolersi della presunta omessa convocazione ad entrambe le assemblee del 2 luglio e del 29 ottobre
2020 di altri condòmini.
Anche rispetto ai restanti motivi sono condivisibili gli argomenti svolti dal convenuto. CP_3 Vi è da dire che non è chiaro il motivo così riassunto dalla difesa “ NULLITA'
DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE PER MANCATA TRATTAZIONE
PRELIMINARE SUI PUNTI RELATIVI ALLA SCADENZA DEL PERIODO
TEMPORALE RICHIESTO PER LA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
PER LA COSTRUZIONE DI IMPALCATURE NECESSARIE ALLO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO E/O
RESTAURO FACCIATE.
Non è chiaro seguendo gli assunti attori quale sia la norma di legge o di regolamento che gli attori assumono essere stata violata.
In entrambe le deliberazioni è stato indicato quale argomento all'ordine del giorno la ripartizione delle spese per il rifacimento della facciata, anche di quelle relative alla scadenza della occupazione del suolo pubblico (necessaria per il montaggio delle impalcature) ed il pagamento dell'ulteriore periodo di occupazione.
La disciplina sugli oneri per l'occupazione di suolo pubblico non risulta violata dalla delibera impugnata;
come si evince dal regolamento Cosap depositato da parte convenuta, è previsto che detti esborsi siano posti a carico dei titolari della concessione che in tale caso è pacificamente il Condominio.
Chiaramente prima della scadenza della concessione, in ipotesi di prolungata necessità dell'occupazione, è necessario avanzare apposita di proroga anche al fine di evitare la comminazione di sanzioni.
I documenti depositati dal convenuto danno anche conto che nel corso CP_3
della riunione assembleare del 24-4-2022 era stata espressamente richiesta all'amministratore la rendicontazione dei pagamenti effettuati dai condòmini a titolo di oneri per l'occupazione del suolo pubblico nonché un rendiconto delle maggiori spese sostenute.
Risultano dagli atti i seguenti dati: l'amministratore, in data 7-5-2022, aveva inviato a tutti i condomini il rendiconto delle maggiori spese sostenute in relazione all'appalto, comprese quelle aventi titolo negli oneri anzidetti (fr all. 6); la concessione era in scadenza il 7-7-2022 per cui nella riunione del 2.7.2022 sono stati discussi i punti 3) e 4) previa trasmissione della rendicontazione delle spese pregresse.
Non si comprende, dunque, anche per sua genericità, la doglianza relativa alla omessa trattazione di tale argomento dal momento che la scadenza del periodo di concessione ed il calcolo dell'importo sono dati evincibili agevolmente dalla documentazione a disposizione della compagine condominiale.
Analogo discorso vale per il secondo periodo di proroga della concessione in scadenza il 4 novembre 2022 cui si riferisce la decisione assembleare assunta all'esito della discussione del punto 5) o.d.g sulla proroga di occupazione del suolo pubblico e connesso riparto di spesa.
Gli opponenti sostengono anche che entrambe le decisioni assembleari siano viziate in quanto le ulteriori spese collegate alla proroga della occupazione di suolo pubblico non avrebbero dovuto e potuto essere addebitate al condominio bensì ai progettisti/ tecnici in quanto il mancato rispetto della tempistica di realizzazione dei lavori (da cui era necessitata la richiesta di proroga della occupazione di suolo) sarebbe dipesa da errori tecnici di costoro negli studi preliminari loro affidati.
La doglianza è infondata in quanto non prospetta un vizio di legittimità della delibera ma impone un sindacato sul merito della scelta assembleare di far proseguire i lavori e, dunque, di avallare la scelta di prorogare la concessione per Part l'occupazione del suolo pubblico, che è preclusa all' in sede di impugnativa di delibera assembleare. Part Sui limiti del sindacato della in ipotesi di impugnativa di delibere condominiali si rammenta come la Corte di Cassazione abbia più volte affermato che: “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi CP_3 grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.. (Cass. Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020).
Deve infine rilevarsi che, in ogni caso, stante la obbligatorietà della tassa da corrispondere per l'occupazione del suolo pubblico a carico del Condominio, eventuali errori di progettisti/direttori dei lavori ed appaltatori involgono profili estranei alla legittimità della decisione assembleare.
La eventuale individuazione delle cause che hanno necessitato la richiesta di proroga della concessione attiene alla valutazione dei rapporti contrattuali con le figure professionali sopra indicate che è aspetto estraneo alle decisioni assembleari oggetto di impugnazione.
Per tutte le ragioni che precedono le impugnative in esame vanno respinte.
Le spese di lite vanno regolate secondo il naturale principio della soccombenza e liquidate in base al DM 55/2014, muovendo dal valore della domanda e con applicazione dei valori medi per ciascuno fase. Si rammenta che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta pri ma della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazio ne all'attività prestatain ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunion
e, può essere liquidato un unicocompenso sul quale è facoltà del giudice applicare l a maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presup posti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
Nel caso in esame deve quindi essere riconosciuto il compenso per entrambe i procedimenti limitatamente alla fase studio ed a quella introduttiva ed un compenso unitario per le fasi di trattazione e decisione con l'aumento di cui all'art.4, comma 2, del dm n.55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla impugnativa proposta nei riuniti procedimenti iscritti ai N. 20745/2022 Ruolo Generale + N. 28923/2022
1) Respinge entrambe le impugnazioni svolte;
2) condanna gli attori in solido tra di loro a pagare le spese di lite in favore del convenuto, che liquida in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre CP_3
IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Napoli, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa ER ON