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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 397/2025 r.g. promossa da nato a [...] il [...], residente a Parte_1
RA (RO) (Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Paola Goldoni per mandato e domiciliato come in atti – appellante contro
nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Negrini C.F._2
per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e con l'intervento del
Procuratore Generale
o 0 o
appello contro sentenza del Tribunale di Rovigo
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
In principalità: 1) Affidare il figlio minore ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento partitario secondo lo schema seguente su due settimane (o altro prudentemente stabilito da questa Corte):
1^sett. Lunedi - Martedì - Merc. - Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica
padre madre madre padre padre madre madre
2^sett. Lunedi - Martedì - Merc. - Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica
padre madre padre padre madre padre padre
2) Assegnazione della casa famigliare a;
Controparte_1
3) Mantenimento diretto del minore da parte da parte di ciascun genitore, con la sola esclusione delle spese straordinarie, a carico dei genitori per il 50%
ciascuno;
4) Con vittoria di spese e onorari, anche del primo grado di giudizio. In
subordine: 5) Disporre il collocamento prevalente del figlio presso il Per_1
padre 6) Assegnare la casa famigliare sita in RA via Pagana 8 al sig.
al padre della casa famigliare 7) Con vittoria di spese e onorari, Pt_1
anche del primo grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
NEL MERITO: Rigettare l'atto di appello in ogni suo punto per tutto quanto argomentato in narrativa e confermare la sentenza N. 131 del Tribunale di
Rovigo pubblicata in data 20.02.25. Con vittoria di spese e compensi professionali anche di primo grado.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 6 marzo 2025, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Parte_1
2 sentenza n. 131/2025 del Tribunale di Rovigo (pubblicata il 20 febbraio 2025
e notificata il giorno successivo) che nel giudizio promosso dalla ex convivente per l'affidamento, le visite, il mantenimento Controparte_1
del figlio nato il [...] a [...] e per Per_1
l'assegnazione della casa familiare, aveva affidato in modo Per_1
condiviso ai genitori collocandolo in via prevalente presso la madre,
disciplinando le visite, assegnando alla la casa familiare e ponendo CP_1
a suo carico un contributo mensile di €. 300 oltre la rivalutazione e le spese straordinarie e condannandolo alle spese di lite. Lamentava, con il primo motivo, la mancata collocazione paritetica di in quanto Per_1
rispondente alle esigenze dello stesso ed alla disciplina in materia;
si doleva,
con il secondo motivo, della mancata assegnazione della casa coniugale e con il terzo motivo lamentava la gravosità dell'assegno di mantenimento censurando infine l'addebito delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione ma sostanzialmente rimettendosi per la quantificazione del contributo.
Gli atti erano trasmessi al Procuratore Generale che concludeva per il rigetto del gravame.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23 giugno
2025 dopo discussione in presenza.
2.- Osserva il Collegio.
L'appello è in parte fondato e la sentenza del Tribunale di Rovigo va riformata.
3 Le spese dei due gradi di giudizio, posto il parziale accoglimento del gravame e delle domande, vanno compensate ex art. 92 2^ co. Cod. proc. Civ..
3.- Il Tribunale affidò il minore in modo condiviso ai genitori collocandolo presso la madre, disciplinando le visite del padre, onerato dell'assegno mensile di €. 300 e regolando le spese, in quanto:
-) le prove costituende non erano rilevanti;
-) era da disporre l'affido condiviso di nato il [...] a Per_1
Borgo Mantovano, in quanto rispondente all'interesse dello stesso anche perché non erano emersi elementi di criticità dei genitori;
-) la tenera età del figlio e la distanza tra le abitazioni delle parti inducevano a ritenere maggiormente confacente il collocamento presso la madre con la disciplina delle visite del padre stante la gravosità dei trasferimenti;
-) alla era da assegnare la casa familiare;
CP_1
-) valutate le condizioni economiche delle parti l'assegno di mantenimento del minore, a carico del padre, era da stabilirsi in €. 300 mensili oltre la rivalutazione monetaria;
-) l'assegno unico era da attribuire alle parti al 50% ciascuna;
-) le spese processuali erano da addebitare al Pt_1
4.1.- Con il primo motivo si censura il collocamento non paritetico per Per_1
disposto senza tener conto dei principi, della disponibilità paterna e del
[...]
rapporto con il minore.
La motivazione è la seguente “Pertanto, il principio di affidamento condiviso ha soltanto una natura tendenziale che comporta che lo stesso debba essere assicurato tenendo necessariamente conto della realtà attuale e dell'interesse del minore a una frequentazione non paritaria, se questa situazione sia
4 maggiormente confacente al suo benessere nell'immediato, ma avendo di mira anche il risultato da raggiungere in termini di stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori Nel caso di specie,
l'esercizio del diritto di visita del padre sarà bilanciato tenendo conto delle difficoltà che hanno animato il rapporto tra i genitori proprio sotto tale profilo e delle oggettive complessità, logistiche e anche economiche, che rendono oggettivamente più complessa la gestione dell'esercizio del diritto di visita,
attesa la distanza tra il luogo di residenza del padre e quello del minore. Al
contempo, il diritto di visita paterno deve essere contemperato e calibrato al superiore interesse del minore, il quale deve godere di stabilità anche con riferimento all'esercizio delle attività quotidiane, senza dover subire detrimento da spostamenti oggettivamente gravosi per lo stesso, in particolare durante il periodo scolastico. Nello specifico, la tenerissima età del minore,
di appena 4 anni, e la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, di 28
chilometri complessivi (circa 22 minuti di tragitto in automobile), risultano elementi tali da rendere inopportuna la previsione, in questa fase della vita del minore, di un collocamento paritario alternato presso ciascun genitore,
anche considerato che plurimi pernottamenti del minore nell'arco della settimana, comporterebbero per lo stesso la necessità di affrontare un risveglio anticipato rispetto all'orario solito (7.30 circa), al fine di raggiungere in automobile, accompagnato dal padre, la scuola dell'infanzia sita in RA,
ad una distanza di 28 chilometri dal nuovo domicilio del padre, che si sposterà
a vivere a Villimpenta, in provincia di Mantova. La notevole distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, con necessità di anticipazione del risveglio mattutino del minore, e la necessità per lo stesso di affrontare un tale viaggio
5 in automobile per ben due mattine durante la settimana (nell'auspicio del padre), non risulta affatto confacente al benessere psico-fisico dello stesso,
soprattutto in questa fase di avvio di una nuova routine, determinata dall'inizio della separazione effettiva dei luoghi di residenza dei genitori e dall'inizio della fase immediatamente successiva alla separazione di fatto dei genitori, rispetto al progetto di vita inizialmente avviato”. A questo si correla la disciplina delle visite per la quale il padre potrà vedere il figlio durante la settimana, due pomeriggi dalle ore 16,00 alle 21,00 con accompagnamento presso la residenza materna, di regola il lunedì ed il mercoledì; a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00, sino alle 21,00
della domenica sera, con accompagnamento presso la madre.
4.2.- L'appellante ha proposto il seguente schema:
1^sett. Lunedi - Martedì - Merc. - Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica
padre madre madre padre padre madre madre
2^sett. Lunedi - Martedì - Merc. - Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica
padre madre padre padre madre padre padre
Il motivo è in parte fondato.
4.3.- La frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, nel senso che il giudice di merito ben può individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. 4790/2022). La
natura tendenziale del diritto alla genitorialità comporta che lo stesso debba
6 essere assicurato tenendo necessariamente conto della realtà attuale e dell'interesse del minore a una frequentazione non paritaria, se questa situazione sia maggiormente confacente al suo benessere nell'immediato, ma avendo di mira anche il risultato da raggiungere in termini di stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori” (Cass.
3372/2024 cit.). In termini conformi a precedenti pronunce anche Cass., Sez.
I, 13/02/2020, n. 3652 ove, precisato l'iniziale criterio --- per il quale la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non avrebbe potuto porsi sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, per esser richiesta una valutazione ponderata per garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e la sua crescita armoniosa e serena --- si è giunti ad affermare la tendenziale validità del collocamento paritetico a condizione che risponda all'interesse del minore (Cass. n. 19323 del 17 settembre 2020) al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena ed al mantenimento delle consuetudini di vita.
4.4.1.- Osservandosi che il tempo a disposizione del attualmente Pt_1
disoccupato, risulta riferito ad una situazione transitoria e dunque non definitiva, come dallo stesso affermato in primo grado, tanto che in presenza di un rapporto di lavoro ordinario si porrebbero eventuali difficoltà nel mantenimento del collocamento paritetico, lo stesso non appare conforme all'interesse del minore di poco più di quattro anni e che frequenta la scuola materna in RA (RO) ove risulta inserito da tempo.
Innanzi tutto il non ha chiarito allo stato il possibile e necessario Pt_1
aiuto per l'accudimento del minore, in tempi di occupazione lavorativa stabile
7 anche se emerge dalle dichiarazioni rese in primo grado (valutabili per la natura degli interessi coinvolti che non richiedono specifiche allegazioni per l'esame) il possibile aiuto dei genitori.
4.4.2.- E' indiscusso che il padre si sia trasferito a vivere a Villimpenta (MN)
che dista una certa distanza stradale da RA (RO) (in sentenza si parla di
28 chilometri) con la conseguente, gravosa, durata della percorrenza per il minore, in presenza di condizioni di traffico o altro.
Appare dunque difficile, per ed in caso di collocamento Per_1
paritetico, l'effettuazione di 8 - 10 viaggi settimanali con percorrenza chilometrica elevata per circa 224 chilometri nella prima settimana e 280
chilometri nella seconda settimana (o diversa percorrenza). Viceversa, il collocamento prevalente presso la madre, come sopra evidenziato e con le ulteriori modifiche (cfr. infra), importa una minor incidenza del percorso stradale sul minore ed appare, su due pomeriggi settimanali e su due fine settimana alternati lunghi, con l'incremento, idoneo a consentire l'esplicazione della genitorialità del padre ed il rapporto corretto tra questo ed il figlio.
4.4.3.- Neppure rileva la censura in tema di mancata ammissione delle prove sul punto posto che l'appellante non ha indicato le ragioni per le quali i capitoli non ammessi, invece, avrebbero dovuto giustificare la pretesa (Cass.
n. 1532 del 22 gennaio 2018). Nemmeno rileva l'orario lavorativo di rientro della madre in quanto la discrasia di circa mezz'ora, la sera, risulta ben superabile e non essenziale non essendosi mai verificati, come emerge,
concreti episodi lesivi ed essendo stato rappresentato il possibile mutamento di orario lavorativo.
8 4.4.4.- è sempre vissuto a RA con la madre ed attualmente Per_1
frequenta la scuola materna in RA tanto che non si vede ragione, in forza del preteso collocamento paritetico, per alterare in modo essenziale tali rapporti consolidati, posto che il trasferimento di fatto in Villimpenta, per il resto della giornata, sarebbe tale da pregiudicare i rapporti anche amicali instaurati nell'ambiente di vita. La madre, in termini indiscussi, si è sempre fatta carico della quotidianità del minore tanto che, considerate le distanze stradali e le connesse limitazioni nei rapporti con l'ambiente originario, il collocamento paritetico non risulta confacente.
Posta tuttavia l'indubbia esigenza paterna di incrementare i rapporti con il figlio, come risulta dalla domanda, pur tenuto conto della necessità di evitare spostamenti eccessivi e gravosi, ritiene la Corte di dover aumentare i momenti di visita come segue, fermo il resto:
- ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 16 fino al giovedì mattina quanto il padre riaccompagnerà a scuola;
Per_1
- durante il fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alle ore 16 fino al lunedì sera alle ore 21 quanto il figlio, già accompagnato a scuola dal padre e ripreso, verrà portato dalla madre a casa della stessa.
5.1.- Con il secondo motivo si censura l'assegnazione della casa familiare alla
CP_1
Il motivo appare infondato.
5.2.- In primis in quanto risulta contraddittorio posto che nelle conclusioni si chiede, in principalità, l'assegnazione della casa alla madre ed in subordine al padre mentre nel corpus della citazione d'appello si assumerebbe il contrario, a differenza delle conclusioni rese nel primo grado. Ma anche a
9 valutare la prevalente della domanda nel suo profilo sostanziale, a prescindere dalle formali conclusioni, il motivo è infondato.
Infatti, stabilito che nell'interesse del minore debba essere disposto il collocamento prevalente presso la madre, la casa familiare va assegnata alla stessa mentre eventuali asserzioni in merito agli assetti proprietari ed al pagamento del mutuo (a carico delle parti al 50%), appaiono recessive e non possono rilevare;
in aggiunta a quanto sopra, osserva ancora la Corte, la statuizione non risulta ancorata ad alcun criterio astratto ma poggia su dati di fatto (ut supra) concreti anche in prospettiva per il minore in quanto la disoccupazione del padre secondo la stessa rappresentazione fattane dovrebbe aver termine: “sto prendendo la PI, per l'importo di euro 600,00 al mese,
questo mese mi è arrivata piena è sono 1.100,00 circa;
la percepirò in tutto per due anni;
sto facendo un percorso personale per mettermi in proprio, come manager per gestione immobiliare, sto facendo il corso di formazione”.
5.3.- Sotto una convergente prospettiva, poi (Cass. ordinanza n. 5738 del 24
febbraio 2023) ancorché fosse disposto (ma lo si esclude) l'esercizio paritetico del diritto di visita, non per questo dovrebbe venir meno l'assegnazione della casa familiare, alla madre, posto che tale mutamento del regime giuridico dell'assegnazione non rappresenterebbe una condizione di maggior benessere del minore, posto l'interesse di quest'ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico in RA anche presso la scuola inferiore.
6.1.- Con il terzo motivo si censura il quantum dell'assegno per il figlio rilevandosene la gravosità anche per la condizione, almeno temporanea, di disoccupazione.
10 Il motivo è in parte fondato.
6.2.- La sentenza ha così statuito “In punto di valutazione della situazione reddituale delle parti, come noto, la misura dell'assegno a carico del padre del minore va determinata, facendo riferimento in via complessiva all'attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti, anche considerato che il resistente ha dichiarato che, allo stato, lo stesso si trasferirà a vivere a casa dei propri genitori, senza dover sostenere oneri di locazione aggiuntivi. Per
ciò che attiene alla situazione economico reddituale delle parti, si rileva che la madre del minore svolge attività di cuoca, lavoratrice dipendente con retribuzione mensile di 1.280,00 euro al mese, e reddito netto annuo di circa
17.500,00 euro nell'anno 2023. La ricorrente sostiene anche un debito mensile per una rata di finanziamento, pari ad euro 88,00, interamente a suo carico. Il padre del minore, attualmente disoccupato, percepisce l'emolumento della PI per un ammontare mensile di 1.100,00 euro, e lo percepirà in tutto per due anni. Lo stesso, tuttavia, sta procedendo all'individuazione di una nuova attività lavorativa. La coppia sostiene per il
50% la rata del mutuo sulla casa familiare in comproprietà, per una rata totale di euro 450,00, rata che attualmente viene sostenuta da entrambi i genitori.
Come noto, la misura attuale dell'assegno di mantenimento viene prevista,
anche tenendo conto del fatto che le parti sostengono al 50% ciascuna, la rata del mutuo sull'abitazione familiare. Il padre del minore finora ha percepito per il 100% l'assegno unico per il nucleo familiare, pari a 233,00 euro (non compresi nell'ammontare della PI di 1.100,00 euro mensili percepiti dal padre del minore). Sulla base di tutto quanto sopra esposto, e facendo riferimento all'età del minore, attualmente di quattro anni, alla situazione
11 reddituale complessiva dei genitori dello stesso, ai tempi di permanenza presso ogni genitore, ritiene il Collegio che la misura più equa per il mantenimento del figlio minore, da porre a carico del padre dello stesso, sia la somma di euro 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese,
annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat. Inoltre, il padre del minore contribuirà al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative”.
Fermi restando i sopra indicati accertamenti in fatto, non negati con il motivo e rilevato che la si è rimessa al giudizio della Corte quanto CP_1
all'ammontare, appare necessario operare una riduzione del contributo, dalla pronuncia, ad €. 250 mensili da un lato tenendo conto dell'incremento del diritto di visita effettivo con i conseguenti oneri in capo al padre e dall'altro in quanto la contribuzione attuale, dato l'importo non elevato della indennità
PI e la sua riduzione progressiva su base mensile, nonché l'onere di pagamento della quota parte del mutuo, appare non proporzionale e gravosa per il padre anche a fronte dei costi inerenti l'esercizio del diritto di visita settimanale con gli spostamenti incidenti su reddito non elevato.
7.- A seguito della parziale riforma il regime delle spese dovrà essere valutato all'esito complessivo del giudizio. Quindi, dato il parziale accoglimento di alcune delle domande e dei motivi di appello (contributo e regime di visita)
reputa la Corte di dover compensare le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio stante la reciproca soccombenza.
p.q.m.
12 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, riforma la sentenza del Tribunale di Rovigo;
- modifica il regime di visita del padre prevedendo ulteriormente a quanto stabilito il seguente aumento: ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 16 fino al giovedì mattina quanto il padre riaccompagnerà a scuola;
Per_1
durante il fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alle ore 16 fino al lunedì sera alle ore 21 quanto il figlio, già accompagnato a scuola dal padre e ripreso, verrà portato dalla madre a casa della stessa;
- riduce l'assegno di mantenimento paterno, dalla pronuncia, ad €. 250
mensili oltre la rivalutazione monetaria ed al 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio;
- dispone d'ufficio a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 che in caso di diffusione del presente decreto in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 23 giugno 2025
Il presidente
Dr. Massimo Coltro
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