Art. 32.
L' articolo 150 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 150 - Separazione personale. - E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione puo' essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi".
L' articolo 150 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 150 - Separazione personale. - E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione puo' essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi".