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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/11/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3003/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.11.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Caulonia Marina, alla Via Brooklyn, n. 12/b, presso lo studio dell'Avv. CIRILLO LARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIFFI ANDREA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Milano alla via Mazzini, n.7; resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 7.9.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della pubblica amministrazione e di svolgere la mansione di collaboratore scolastico presso l'Istituto Superiore Bachelet, sito in Abbiategrasso;
dedotto che in data 5.10.2020, mentre era intento a lavare i pavimenti della palestra scolastica con un macchinario lavapavimenti, scendeva dallo stesso per spostare una porta da calcetto e nel sollevarla subiva un infortunio dovuto ad uno strappo del gomito destro;
allegato che a seguito dell'infortunio si recava presso il Presidio
Ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso, ASST Ovest Milanese, ove gli veniva diagnosticata una distorsione del gomito destro con prognosi per sette giorni;
allegato che con certificazione medica di infortunio lavorativo, l' , attribuendo alla CP_1
pratica il n. 517258071, riconosceva che l'infermità derivava da infortunio e che comportava, quindi, una inabilità temporanea assoluta al lavoro;
dedotto che l'istituto assicuratore riconosceva una inabilità temporanea assoluta al lavoro per un totale di
36 giorni senza tuttavia corrispondere il relativo trattamento retributivo in quanto dipendente della pubblica amministrazione e senza riconoscere la sussistenza di postumi invalidanti di carattere permanente;
dedotto che avverso il provvedimento dell' , in data 24/03/2022, proponeva opposizione che veniva rigettata con CP_1
comunicazione del 24/05/2022; lamentato che la decisione dell'istituto è priva di fondamento in quanto con certificato medico a firma del dott. gli veniva Per_1
riconosciuto un danno biologico permanente nella misura dell'11%, concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del
05/10/2020, già riconosciuto dall' , il ricorrente ha riportato postumi da CP_1
invalidità permanente con un grado pari all'11% almeno o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede, sin da ora, l'ammissione e, pertanto, che ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente CP_1
p.t., a corrispondere al ricorrente la rendita di legge ex art. 13 D.lgs. n. 38/2000, ovvero la liquidazione in capitale (per l'importo che giudizialmente verrà determinato, anche a mezzo di CTU contabile, ove ritenuto necessario) con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi (10/11/2020) o - salvo gravame – da quella stabilita dalla CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, ex lege, dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario, all'IVA (se dovuta al momento della liquidazione) ed al
CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità CP_1
del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc sub 3) e 4); in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano. Nel merito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, non avendo il ricorrente subìto menomazioni di carattere permanente ad esito dell'infortunio oggetto di causa, spese vinte.
Conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale, ad esito dell'udienza di discussione del 5.11.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
******
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito lo stesso per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita/capitale in ragione dei postumi invalidanti residuati a seguito di infortunio sul lavoro.
2. In merito all'eccezione relativa al difetto di competenza, giova precisare che ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1, le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria indicate nell'art. 442 c.p.c. sono di competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore e, nel caso in esame, il ricorrente risulta residente in [...], con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Locri.
3. Il ricorso nel merito risulta infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione sono, invece, i postumi residuati di natura permanente. Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che “Il ricorrente, come ben evidenziato dai referti clinico strumentali allegati al fascicolo elettronico ha riportato una distorsione del gomito dx. Tale infortunio non ha provocato lesioni tali da compromettere in modo severo la funzione articolare del gomito.”. Il consulente ha aggiunto che quanto evidenziato dalla CTP si pone in contrasto con quanto riportato dagli esami clinici e strumentali effettuati successivamente all'evento lesivo, aggiungendo che dalla visita peritale espletata e dagli esami clinico strumentali espletati è emersa l'assenza di deficit funzionali, atrofie muscolari o di algie post traumatiche residue.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che il periziando “a seguito ed a causa dell'infortunio sul lavoro non ha subito una lesione all'integrità psicofisica”.
Si evidenzia inoltre che la parte ricorrente non ha formulato alcuna osservazione critica con riferimento all'elaborato peritale, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., e che le contestazioni contenute nelle note scritte depositate in data 24.4.2025 sono totalmente generiche, essendo di fatto limitate a chiedere una rivalutazione del quadro clinico già compiutamente valutato dal CTU.
Si rileva inoltre che la documentazione depositata 10.1.2025 risulta totalmente generica, non essendo stato prodotto l'esame strumentale, che ben avrebbe potuto valutare il CTU, ma una mera diagnosi, resa privatamente, a sua volta a tal punto generica da non consentire di dedurre alcun aggravamento rilevante ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (“quadro compatibile con epicondilite cronica ed accenno a borsite olecranica”).
Si ritiene dunque che la documentazione prodotta non sia idonea a porre in dubbio le conclusioni rese dal CTU ad esito dell'esame obiettivo, evidenziandosi peraltro che il ricorrente avrebbe ben potuto recarsi presso lo studio medico specialistico in qualsiasi momento antecedente alla conclusione delle operazioni peritali, in modo da sottoporre tempestivamente la documentazione depositata all'esame del consulente. Alla luce di quanto sopra, il Giudice non ritiene necessario disporre alcun ulteriore accertamento né tantomeno ritiene necessario chiamare il CTU a rendere chiarimenti con riferimento alla documentazione depositata in data 10.1.2025.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, la percentuale invalidante che consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico deve essere pari o superiore al 6%.
Per le suesposte considerazioni, stante il mancato riconoscimento del danno biologico la domanda non può che essere respinta.
Nulla sulle spese, vista la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. Si evidenzia difatti che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, seppur con riferimento alla diversa ipotesi dell'appello, ma con principi senz'altro estendibili alla presente fattispecie, la dichiarazione depositata in giudizio, seppur non unitamente al ricorso introduttivo, esplica la propria efficacia, ai fini dell'esonero dalle spese di lite, per l'intero grado di giudizio per cui risulta presentata (cfr. Cass. 965/2025).
Per le stesse ragioni le spese di consulenza sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 25/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3003/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.11.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Caulonia Marina, alla Via Brooklyn, n. 12/b, presso lo studio dell'Avv. CIRILLO LARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIFFI ANDREA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Milano alla via Mazzini, n.7; resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 7.9.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della pubblica amministrazione e di svolgere la mansione di collaboratore scolastico presso l'Istituto Superiore Bachelet, sito in Abbiategrasso;
dedotto che in data 5.10.2020, mentre era intento a lavare i pavimenti della palestra scolastica con un macchinario lavapavimenti, scendeva dallo stesso per spostare una porta da calcetto e nel sollevarla subiva un infortunio dovuto ad uno strappo del gomito destro;
allegato che a seguito dell'infortunio si recava presso il Presidio
Ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso, ASST Ovest Milanese, ove gli veniva diagnosticata una distorsione del gomito destro con prognosi per sette giorni;
allegato che con certificazione medica di infortunio lavorativo, l' , attribuendo alla CP_1
pratica il n. 517258071, riconosceva che l'infermità derivava da infortunio e che comportava, quindi, una inabilità temporanea assoluta al lavoro;
dedotto che l'istituto assicuratore riconosceva una inabilità temporanea assoluta al lavoro per un totale di
36 giorni senza tuttavia corrispondere il relativo trattamento retributivo in quanto dipendente della pubblica amministrazione e senza riconoscere la sussistenza di postumi invalidanti di carattere permanente;
dedotto che avverso il provvedimento dell' , in data 24/03/2022, proponeva opposizione che veniva rigettata con CP_1
comunicazione del 24/05/2022; lamentato che la decisione dell'istituto è priva di fondamento in quanto con certificato medico a firma del dott. gli veniva Per_1
riconosciuto un danno biologico permanente nella misura dell'11%, concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del
05/10/2020, già riconosciuto dall' , il ricorrente ha riportato postumi da CP_1
invalidità permanente con un grado pari all'11% almeno o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede, sin da ora, l'ammissione e, pertanto, che ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente CP_1
p.t., a corrispondere al ricorrente la rendita di legge ex art. 13 D.lgs. n. 38/2000, ovvero la liquidazione in capitale (per l'importo che giudizialmente verrà determinato, anche a mezzo di CTU contabile, ove ritenuto necessario) con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi (10/11/2020) o - salvo gravame – da quella stabilita dalla CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, ex lege, dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario, all'IVA (se dovuta al momento della liquidazione) ed al
CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità CP_1
del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc sub 3) e 4); in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano. Nel merito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, non avendo il ricorrente subìto menomazioni di carattere permanente ad esito dell'infortunio oggetto di causa, spese vinte.
Conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale, ad esito dell'udienza di discussione del 5.11.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
******
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito lo stesso per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita/capitale in ragione dei postumi invalidanti residuati a seguito di infortunio sul lavoro.
2. In merito all'eccezione relativa al difetto di competenza, giova precisare che ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1, le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria indicate nell'art. 442 c.p.c. sono di competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore e, nel caso in esame, il ricorrente risulta residente in [...], con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Locri.
3. Il ricorso nel merito risulta infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione sono, invece, i postumi residuati di natura permanente. Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che “Il ricorrente, come ben evidenziato dai referti clinico strumentali allegati al fascicolo elettronico ha riportato una distorsione del gomito dx. Tale infortunio non ha provocato lesioni tali da compromettere in modo severo la funzione articolare del gomito.”. Il consulente ha aggiunto che quanto evidenziato dalla CTP si pone in contrasto con quanto riportato dagli esami clinici e strumentali effettuati successivamente all'evento lesivo, aggiungendo che dalla visita peritale espletata e dagli esami clinico strumentali espletati è emersa l'assenza di deficit funzionali, atrofie muscolari o di algie post traumatiche residue.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che il periziando “a seguito ed a causa dell'infortunio sul lavoro non ha subito una lesione all'integrità psicofisica”.
Si evidenzia inoltre che la parte ricorrente non ha formulato alcuna osservazione critica con riferimento all'elaborato peritale, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., e che le contestazioni contenute nelle note scritte depositate in data 24.4.2025 sono totalmente generiche, essendo di fatto limitate a chiedere una rivalutazione del quadro clinico già compiutamente valutato dal CTU.
Si rileva inoltre che la documentazione depositata 10.1.2025 risulta totalmente generica, non essendo stato prodotto l'esame strumentale, che ben avrebbe potuto valutare il CTU, ma una mera diagnosi, resa privatamente, a sua volta a tal punto generica da non consentire di dedurre alcun aggravamento rilevante ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (“quadro compatibile con epicondilite cronica ed accenno a borsite olecranica”).
Si ritiene dunque che la documentazione prodotta non sia idonea a porre in dubbio le conclusioni rese dal CTU ad esito dell'esame obiettivo, evidenziandosi peraltro che il ricorrente avrebbe ben potuto recarsi presso lo studio medico specialistico in qualsiasi momento antecedente alla conclusione delle operazioni peritali, in modo da sottoporre tempestivamente la documentazione depositata all'esame del consulente. Alla luce di quanto sopra, il Giudice non ritiene necessario disporre alcun ulteriore accertamento né tantomeno ritiene necessario chiamare il CTU a rendere chiarimenti con riferimento alla documentazione depositata in data 10.1.2025.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, la percentuale invalidante che consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico deve essere pari o superiore al 6%.
Per le suesposte considerazioni, stante il mancato riconoscimento del danno biologico la domanda non può che essere respinta.
Nulla sulle spese, vista la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. Si evidenzia difatti che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, seppur con riferimento alla diversa ipotesi dell'appello, ma con principi senz'altro estendibili alla presente fattispecie, la dichiarazione depositata in giudizio, seppur non unitamente al ricorso introduttivo, esplica la propria efficacia, ai fini dell'esonero dalle spese di lite, per l'intero grado di giudizio per cui risulta presentata (cfr. Cass. 965/2025).
Per le stesse ragioni le spese di consulenza sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 25/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi