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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi ConSIliere relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti ConSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1135/2023 R.G. promossa da:
residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata in Parte_1
via Conte Rosso n.3 presso lo studio dell'avv. LL Collu che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
, quale erede di , residente in [...], ed Controparte_1 Persona_1
ivi elettivamente domiciliata in via Perrone n.14 presso lo studio degli avv.
Carlo Boetti Villanis Audifredi e Ottavio Tosco che la rappresentano e difendono per procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLATA
Oggetto: contratto di mandato
Udienza di rimessione della causa in decisione del 16.1.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 PER PARTE APPELLANTE: dichiarare la nullità della sentenza per error in procedendo; in subordine assolvere da ogni avversaria domanda;
in ulteriore Parte_1
subordine, assolvere la medesima previa ammissione ed espletamento delle prove dedotte;
in ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
PER PARTE APPELLATA: rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese in relazione ad ambo i gradi del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(consulente finanziario, radiata dall'Albo a seguito di Parte_1
procedimento dell'Organismo di Vigilanza) impugna la sentenza n.3164/2023 del Tribunale di Torino del 19.7.2023, con la quale è stata condannata a restituire a (sua cliente dal 1985 al 2019) la somma di euro 575.016,734 , Persona_1
oltre interessi, a titolo di ammanchi riguardanti il patrimonio mobiliare della cliente che aveva avuto il compito di gestire.
Il tribunale spiegava che nella fattispecie trovava applicazione il disposto dell'art.1713 c.c., in tema di mandato, con relativo obbligo della mandataria di giustificare le operazioni effettuate e di dar conto di ogni ammanco. Spiegava che, all'esito dell'effettuata CTU, risultava che dai conti correnti della cliente, che la professionista si era fatta cointestare e sui quali aveva operato in via esclusiva, erano stati stornati, nel corso degli anni, euro 610.951,00 tramite bonifici bancari a favore di conti correnti intestati alla SI.ra ed a terzi Parte_1
di sua conoscenza, ed erano stati prelevati euro 158.140,00 a mezzo di carte bancomat che la SI.ra aveva consegnato alla mandataria (che le Per_1
utilizzava in via esclusiva). Essendo stati restituiti alla mandante solo euro
pagina 2 di 13 256.900,00 residuavano a suo favore euro 512.191,00 cui andava aggiunta la somma di euro 62.825,73 oggetto di un mutuo concesso dalla SI.ra Per_1
alla SI.ra e mai restituito, per un totale dovuto in restituzione di euro Parte_1
575.016,734, oltre interessi.
Propone appello avverso la sentenza in questione Parte_1
chiedendone la riforma integrale sia nell'an che nel quantum. Assume che delle somme prelevate con i bonifici bancari ne erano state restituite, all'esito della cessazione del rapporto di gestione patrimoniale (come si doveva desumere anche dalla CTU), ben euro 520.242,32. Spiega che i prelievi effettuati con il bancomat, invece, non solo erano stati effettuati anche dalla SI.ra Per_1
personalmente, ma che, in ogni caso, tutte le cifre prelevate dai conti correnti con tale mezzo erano state destinate alle complessive eSIenze personali della mandante. Lamenta che da tale presunto ammanco non siano state, comunque, in ogni caso, detratte le somme di euro 20.027,71 accreditate sul conto cointestato dal suo legale e relative ad un credito personale di CP_2
verso il terzo MU (comprovato dal relativo decreto Parte_1
ingiuntivo e conseguente atto di precetto) e, inoltre, la somma di euro 9.096,00 avente ad oggetto l'effettuato pagamento delle imposte pertinenti alla SI.ra
(comprovate dai relativi modelli F24). Impugna, inoltre la decisione Per_1
nella parte in cui ha ritenuto che la somma di oltre euro 62.000,00, effettivamente ricevuta da parte appellante, fosse stata erogata a titolo di mutuo e, quindi, dovesse essere restituita (in aggiunta a quanto già statuito in relazione a bonifici e prelievi) giacchè si trattava di piccole somme elargite nel corso degli anni del rapporto e, cioè, di donazioni remuneratorie di modico valore che non necessitavano di alcuna forma solenne. Tali somme, in ogni caso, si sarebbero dovute fare rientrare tra i bonifici già considerati.
Impugna la decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art.1713 c.c. (con relativi oneri di rendiconto e di prova), giacchè solo fino al 2016 la SI.ra
pagina 3 di 13 sarebbe stata consulente finanziaria con il compito di gestire il Parte_1
patrimonio mobiliare della cliente mentre, dal 2017, il rapporto si sarebbe svolto su base “amicale”, cosicchè ai relativi investimenti alcun onere di rendiconto sarebbe risultato collegato.
Si costituisce in giudizio (erede universale di Controparte_1 [...]
) chiedendo il rigetto dell'appello e aderendo in toto alle motivazioni Per_1
della sentenza di primo grado.
L'IMPUGNAZIONE DEV'ESSERE PARZIALMENTE ACCCOLTA.
In via pregiudiziale devono essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie orali riproposte e dedotte, solo “in via subordinata” (pag.22 dell'atto di citazione di secondo grado), da parte appellante, sia perché tali istanze, per il principio dispositivo, spettano alle parti (e il giudice ne valuterà la rilevanza) e non possono essere “subordinate” a valutazioni di merito del giudice, sia perché non determinanti o totalmente generiche in ordine alle circostanze di tempo, luogo, oggetto e modalità di un rapporto sviluppatosi nell'arco di circa 35 anni (rilevato, comunque, che l'interrogatorio formale era stato dedotto nei confronti della SI.ra , poi deceduta). Per_1
L'appello dev'essere parzialmente accolto in solo punto quantum debeatur.
Alla fattispecie in esame si applica sicuramente la normativa sul mandato, ex art.1713 c.c., giacchè (fatto pacifico) sin dal 1985 la SI.ra incarico' la Per_1
SI.ra di gestire il proprio patrimonio mobiliare e, allo scopo (come Parte_1
emerge anche dalla CTU), apri' due conti correnti con banca ed un conto CP_3
con banca cointestati tra mandante e mandataria nonché un conto CP_2
corrente intestato a sé stessa con delega ad operare a favore di Controparte_4
(pacifico in causa che le somme depositate su tali conti Parte_1
correnti fossero di esclusiva proprietà della mandante).
pagina 4 di 13 E' la stessa SI.ra che ammette espressamente (capo di prova n.4 Parte_1
pag.5 appello) di essere stata la consulente finanziaria di dal 1985 al Per_1
2016, proprio nel periodo in cui venivano aperti i due conti cointestati CP_2
e (il primo) tramite i quali lei aveva il compito di amministrare e gestire CP_3
il patrimonio dell'appellata (suoi capi di prova n.12 e 21) e ne deteneva la carte bancomat. La CTU (che ha ricostruito il rapporto sulla base dei documenti bancari disponibili) ha appurato, inoltre, come il conto corrente acceso presso
(con relativa delega ad operare) risale al 2004. Controparte_4
Ne discende, da un lato, che certamente era una Parte_1
consulente-mandataria con gli oneri probatori relativi in relazione allo svolgimento della gestione patrimoniale (pag.2 sentenza) su di lei esclusivamente gravanti (e relativi oneri di rendicontazione) e, dall'altro, che non è in alcun modo comprensibile (né viene spiegato neppure nell'atto di appello) perché, nel triennio successivo all'anno 2016 (e, cioè, quello 2017-
2019) avrebbe dovuto cessare tale funzione professionale per trasformare (in base a quale accordo con la controparte?) il rapporto di mandato in “mera amicalità” senza i relativi obblighi di rendicontazione e giustificazione del proprio operato (dai quali, sia detto per completezza, sarebbe certamente, in ogni caso, stata onerata per il periodo precedente).
Non pare trascurabile premettere la circostanza che la SI.ra sia Parte_1
stata prima sospesa e poi radiata dal proprio albo professionale proprio per la condotta gestoria usata (anche) nei rapporti con la SI.ra , nonché Per_1
sottoposta ad accertamenti della Finanza e a relativo procedimento penale (di cui le parti in causa non hanno dato espressa contezza dell'esito, comunicando informalmente che si sia chiuso con una sentenza di patteggiamento).
Come emerge dalla CTU (pur affetta da errori meramente materiali, ma sostanzialmente attendibile nell'esito) la condotta professionale della SI.ra
è risultata affetta da due tipi di anomalie. Parte_1
pagina 5 di 13 La prima attiene ai bonifici bancari mediante i quali sono state trasferite somme di denaro dai conti correnti cointestati tra mandante e mandataria a favore di conti correnti intestati alla sola o anche a soggetti terzi a Parte_1
lei vicini ( . Persona_2
La seconda riguarda i prelievi di liquidità, dai conti cointestati nonché dal conto
(sul quale aveva delega ad operare), effettuati da Controparte_4 Parte_1
tramite le carte bancomat che la mandante le Parte_1 Per_1
aveva consegnato.
Ai sensi dell'art.1713, 1°c., c.c., aveva l'obbligo (e l'onere Parte_1
probatorio) di rendere conto del proprio operato, con relativa descrizione e giustificazione documentata dell'intera attività gestoria svolta, comprovandone la legittimità (Cass.1990 n.10528) e provvedendo alle relative restituzioni.
Onere probatorio che non risulta adempiuto allo stato degli atti.
Per quanto attiene alla prima fattispecie di ammanchi, Parte_1
consulente finanziaria, aveva ottenuto da la cointestazione dei Persona_1
conti correnti di cui sopra al fine di poter gestire il patrimonio mobiliare della cliente ma, invece, dall'analisi effettuata dal CTU dei documenti agli atti risulta che ingenti somme di tale patrimonio siano state dirottate verso conti correnti del tutto estranei alla stessa e intestati, al contrario (fatto neppure contestato), proprio alla consulente o a persone a lei riferibili.
In particolare, ha prelevato dai due conti correnti e Parte_1 CP_3
dal conto cointestati con , tramite bonifici eseguiti a mezzo CP_2 Per_1
carta di credito, secondo quanto emerge dalla CTU (e, in particolare, dagli schemi ricostruttivi di cui a pag.
6-8 e 15 della relativa relazione), negli anni
2012-2019 (quelli che il CTU ha ricostruito in forza della documentazione bancaria disponibile, senza contestazione delle parti) la cifra di euro 558.571,00 dirottandola verso vari conti correnti o a lei sola intestati, a lei cointestati pagina 6 di 13 insieme ad (che risulterebbe suo figlio) o intestati solo a Persona_3
quest'ultimo.
A tale proposito di deve preliminarmente rilevare che la suddetta somma di euro
558.571,00 , indicata dal CTU (preliminarmente individuata in euro 694.772,00),
è frutto (come già rilevato dal giudice di primo grado) di un evidente errore materiale.
Come emerge palesemente tanto dai singoli importi delle tabelle di cui a pag.
6-8 della CTU, riferiti alle somme prelevate nei vari anni dai singoli conti correnti, quanto dalle cifre riassuntive riportate tabella per tabella, le somme prelevate tramite bonifici e destinate a conti estranei ammontano (non ad euro 694.772,00
o 558.571,00 ma) ad euro 610.951,00.
I prelievi di liquidità realizzati con le carte bancomat, inoltre (pag. 8, 9 e 11 della CTU), ammontano alla cifra di euro 158.140,00 , per le annualità dal
2004 al 2021, da cui detrarre la cifra di euro 11.140,00, successiva al settembre 2019 quando i bancomat dei conti cointestati e del conto CP_3 [...]
(con delega) erano stati restituiti da ad CP_4 Parte_1 [...]
(fatto pacifico in causa, pag.12 della comparsa di risposta , e Per_1 CP_1
recepito anche dal giudice di primo grado nel quesito di CTU, ma non considerato, invece, in sede di sentenza), per un importo, quindi, di euro
147.000,00. Il totale ammonta ad euro 757.951,00.
Né, proprio per quanto suddetto, puo' essere accolto il motivo d'appello fondato sulla circostanza che (pag.15 appello) “il bancomat era stato utilizzato, per anni, anche dalla personalmente”, cosa (recisamente contestata e) Per_1
di cui non vi è la minima prova agli atti di causa. Vi è, innanzi tutto, totale genericità del relativo motivo di appello, riferito ad un non meglio identificato bancomat, mentre questi erano quattro (due per i conti ed uno ciascuno CP_3
per i conto e ). E', inoltre, acquisita in causa la circostanza che i CP_2 CP_4
bancomat fossero nella disponibilità di (la cosa risulta persino dai Parte_1
pagina 7 di 13 capi di prova n.22, 23, 25 e 29 di parte appellante), giacchè cio' era (appunto) strumentale (esattamente come la cointestazione dei conti correnti) alla gestione del patrimonio della SI.ra . Infine, è la stessa SI.ra ad Per_1 Parte_1
affermare che i bancomat della banca e della banca (che erano CP_4 CP_3
nella sua piena disponibilità) furono restituiti tutti insieme (capi di prova n.35
e 36) alla SI.ra solo alla fine di settembre 2019 (pag.15 appello). Il Per_1
contro infatti, era già stato chiuso nel 2014 (pag.5 CTU). Né vale CP_2
opporre (come fa l'appellante) che i prelievi bancomat dei conti cointestati si deve presumere siano stati utilizzati per sopperire alle necessità di vita e di sostentamento della SI.ra , da un lato, nel corso degli anni Persona_4
2010-2019 quest'ultima ha avuto a disposizione altri conti correnti a lei sola intestati aperti sulle banche (pag.5 CTU) e (pag.12 CP_5 Controparte_4
CTU) e, dall'altro, che il CTU ha considerato solo bonifici e prelievi bancomat, neppure gli eventuali ordinari prelievi effettuati agli sportelli bancari. In relazione, poi, ai generici messaggi whatsapp che sarebbero stati inviati dalla SI.ra alla SI.ra (di cui al doc. n.4 di parte convenuta- Per_1 Parte_1
appellante), gli stessi sono stati contestati nell'autenticità e provenienza, non contengono alcun riferimento a somme espressamente consegnate alla SI.ra e, secondo le stesse allegazioni di parte appellante Per_1 Parte_1
rappresenterebbero solo “un inizio di prova” da completare con istanze istruttorie
(come detto) inammissibili.
In ogni caso, come suddetto, l'onere della prova relativo alla corretta gestione
(e impiego) delle somme (prelevate e) amministrate gravava in capo alla mandataria che non l'ha in alcun modo adempiuto. Parte_1
E' pacifico in causa (pag.14 dell'atto di citazione di di primo grado) e Per_1
risulta anche espressamente dalla CTU (pag.3 e 11 della relazione) che, allo scioglimento del rapporto, con tre diverse operazioni (proprio, appunto, come riconosce nell'atto introduttivo di primo grado), Per_1 Parte_1
pagina 8 di 13 ha restituito alla controparte la somma di euro 255.942, 32 , somma da detrarsi dal credito di cui sopra (pag.11 CTU), cosa che il giudice di primo grado non ha fatto, né parte ha specificamente rilevato il punto nei motivi d'appello. Parte_1
Cio' non toglie che la questione sia rilevabile d'ufficio in sede di appello.
A tale proposito si deve rilevare che la suddetta somma non è stata detratta dal giudice di primo grado dal credito spettante alla mandante del rapporto gestorio causa un evidente errore rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello giacchè
l'individuazione dell'ammontare delle somme nel complesso illegittimamente prelevate (e non restituite all'esito dello scioglimento del rapporto gestorio) non
è una questione passata in cosa giudicata, essendo stata impugnata la statuizione del giudice di primo grado avente ad oggetto la quantificazione delle somme da restituire (arg. ex Cass.2022 n.31343; Cass.2022 n.1252).
Da tale credito bisogna detrarre anche l'ulteriore somma di euro 256.900,00
(pag.12 e 16 CTU, restituita con una sola operazione da in data Parte_1
17.12.2019 e del tutto indipendente dalla precedente) che è offerta dalla cifra di euro 264.342,32 che dal conto è stata ritrasferita da Persona_5
quest'ultima al conto cointestato acceso presso e da Persona_6 CP_3
qui trasmessa (sempre da ad un conto corrente Parte_1 Controparte_4
intestato solamente alla SI.ra , ma unicamente per il residuo rimasto Per_1
sul conto cointestato, appunto, di euro 256.900,00. Ovviamente (al contrario di quanto vorrebbe parte appellante) dal credito maturato da Persona_1
dev'essere detratta solo la cifra di euro 256.900,00 e non (ulteriormente) la somma di euro 264.342,32 , giacchè (solo) quest'ultima somma (facente parte del complessivo ammontare illecitamente sottratto) è stata riaccreditata (tra il febbraio 2018 ed il dicembre 2019) da conti correnti estranei sul conto corrente cointestato (strumentale al rapporto di gestione) e (solo) la (ricompresa) somma minore di euro 256.900,00 è risultata, al termine del rapporto, rientrare nella disponibilità della proprietaria proveniente (già) dal conto cointestato Per_1
pagina 9 di 13 (e, quindi, senza ulteriori restituzioni di somme sottratte e giacenti su conti estranei alla danneggiata ). Per_1
Dev'essere oggetto di detrazione anche la somma di euro 9.096,00 risultante dalle quietanze di pagamento dei modelli F24 (doc. n.10 di parte convenuta- appellante) riguardanti gli avvenuti pagamenti di tributi locali dovuti dalla SI.ra per le annualità 2015-2019 comprese. Pagamenti, si presume, Per_1
vista la produzione documentale proveniente proprio dalla mandataria della gestione patrimoniale, avvenuti tramite i conti cointestati in questione gestiti da che con tale produzione giustifica e rendiconta la spesa. Parte_1
Non dev'essere, invece, detratta dal credito di la cifra di Persona_1
euro 20.027,71 riferita al decreto ingiuntivo emesso nei riguardi della società
MU. La CTU (pag.14) ha confermato la presenza di un bonifico in data
9.9.2010 di euro 20.027,71 sul conto corrente cointestato della banca CP_2
con la seguente descrizione “bonifico a vostro favore da Collu LL per corresponsione capitale ed interessi versati da MU in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino”, spiegando di non essere in grado di valutare a chi competesse il diritto sottostante l'accredito. Ora, parte convenuta- appellante produce (doc. n.6) ricorso per decreto ingiuntivo (difensore Parte_1
l'avv. LL Collu) e relativo decreto provvisoriamente esecutivo emesso in suo favore (per un credito avente ad oggetto un rimborso da disinvestimento di quote di fondo comune) dal Tribunale di Torino il 22.7.2010 nei riguardi della
MU per l'importo di euro 19.973,54 oltre interessi per euro 25,21, CP_6
nonché (doc. n.7) il relativo notificato atto di precetto. Se ne puo' desumere che la relativa somma accreditata dall'avv. Collu (suo difensore) sul conto corrente cointestato fosse di pertinenza della SI.ra , quale rimborso di CP_2 Per_1
un'operazione di investimento in fondi comuni operata dalla SI.ra Parte_1
con i denari della mandante prelevati, appunto, dal conto cointestato.
Ragionando altrimenti non si capirebbe perché la mandataria avrebbe dovuto pagina 10 di 13 chiedere al suo legale di depositare sul conto corrente comune con la SI.ra
, pacificamente e unicamente deputato alla gestione del patrimonio Per_1
mobiliare di quest'ultima (e sul quale risultavano depositati, altrettanto pacificamente, solamente denari di proprietà esclusiva della mandante) somme, invece, di sua proprietà e competenza che nulla avevano a che vedere con il suo incarico gestionale.
Infine, la somma di euro 62.825,73 , riguardante l'allegato mutuo concesso da a (riconosciuta nella sentenza di primo grado quale cifra Per_1 Parte_1
ulteriore non contemplata nei bonifici e nei prelevamenti bancari di cui alla
CTU) e rispetto alla quale l'appellante chiede (pag.20 e 21 dell'atto introduttivo di secondo grado) la riforma del capo della sentenza che l'ha condannata a pagare anche tale somma, appunto, in aggiunta a quelle derivanti dai bonifici bancari e dai prelevamenti bancomat, dev'essere scomputata poiché (essendo già ricompresa nelle somme da restituire calcolate dal CTU) non puo' essere considerata quale credito ulteriore di , come ha, invece, statuito il Persona_1
tribunale.
Innanzi tutto, l'esistenza di un contratto di mutuo non puo' desumersi dalla mera prova della consegna di somme di denaro essendo l'attore tenuto a dimostrare per l'intero il fatto costitutivo della propria pretesa (Cass.2007
n.3258). Parte attrice-appellata SS pero', non comprova in alcun modo neppure di aver consegnato-mutuato a controparte una tale somma che (a suo dire) sarebbe stata erogata in aggiunta ai bonifici bancari analizzati dal
CTU.
E', invece, la stessa SI.ra a riconoscere (comparsa di risposta di Parte_1
primo grado) di aver ricevuto tale somma (anche per far fronte ad un proprio debito fiscale) tramite bonifici dal suddetto conto corrente cointestato CP_2
dal quale, effettivamente, risultano stornati (pag.7 CTU), nel periodo 2012-2014, oltre 70.000,00 euro. Si tratta, quindi, di somme (sia detto per inciso, la cui entità
pagina 11 di 13 non consente di considerarle donazioni di modico valore esonerate dal rispetto della forma solenne ex art.783 c.c.) che già sono state considerate dal CTU tra gli ammanchi ingiustificati e calcolate nell'ammontare del credito restitutorio di parte appellata.
In definitiva, in considerazione di tutto quanto suddetto, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve a Parte_1 Controparte_1
(erede universale di ) la somma di euro 236.012,68 (al
[...] Persona_1
posto di quella di euro 575.016,734 liquidata dal giudice di primo grado) con gli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata oggetto di appello la statuizione relativa alla decorrenza degli interessi.
Le spese legali (all'esito della riforma della sentenza) devono essere regolate d'ufficio unitariamente, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, secondo il principio della soccombenza e, vista la totale soccombenza di Parte_1
nell'an debeatur e il solo parziale accoglimento della domanda
[...]
originariamente proposta da (ammontante ad euro 1.156.000,00) Persona_1
nel quantum debeatur, devono essere compensate al 50% con riconoscimento del residuo a favore di parte attrice-appellata, secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali corrispondenti al valore liquidato in sentenza.
Il costo della CTU dev'essere posto a cario di entrambe le parti nella misura del
50%, nell'ammontare già liquidato con il decreto del giudice di primo grado del
16.12.2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
in parziale accoglimento del proposto appello;
in riforma della sentenza n.3164/2023 del Tribunale di Torino del 19.7.2023; dichiara tenuta e condanna a pagare a Parte_1 CP_1
pagina 12 di 13 , erede di , la somma di euro 236.012,68 con gli interessi CP_1 Persona_1
legali dalla domanda al saldo;
dichiara compensate le spese del giudizio di primo grado tra Controparte_1
e nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_1
quest'ultima a rimborsare alla controparte il residuo 50% che liquida, già nella quota, in € 5.634,00, oltre a rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara compensate le spese del presente grado d'appello tra parte appellata e parte appellante nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla controparte il residuo 50% che liquida, già nella quota, in €
4.995,50, oltre a rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone il costo della CTU a carico di entrambe le parti in causa nella misura del
50% ciascuna, cosi' come già liquidato con decreto 16.12.2022 del tribunale di
Torino.
Così deciso in Torino nella Camera di ConSIlio del 21/01/2025 dalla Terza
Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
Il Giudice estensore
dott. Francesco Rizzi
pagina 13 di 13