TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, all'udienza del 09.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma e 127 ter, c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2672/2022 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Pirolo, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Durante, Controparte_1 giusta procura in atti;
-parte appellata- nonché contro
e , entrambi rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Michele Castellaneta, giusta procura in atti;
-parte appellata-
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2150/2021, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 29.11.2019, nel giudizio iscritto
1 al n. 3390/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta, depositate telematicamente, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 24.02.2022, la
[...] ha impugnato la sentenza, in epigrafe Parte_2 indicata, con la quale il Giudice di Bari l'aveva condannata a corrispondere alla la somma di € 4.576,00, oltre Controparte_1 alle spese del giudizio.
I.
3-La parte appellante dopo aver eccepito che il primo giudice aveva errato:
1) nel non dichiarare inammissibile la chiamata in causa della convenuta, non sussistendo tra la Controparte_1 chiamante e la chiamata alcun rapporto di garanzia;
2) nel ritenere operante la polizza assicurativa, nonostante il sinistro non rientrasse nell'oggetto della copertura;
3) nel riconoscere agli attori e Controparte_2 CP_4
il diritto a percepire l'indennizzo nonostante non
[...] avessero osservato le condizioni alla cui osservanza la polizza assicurativa subordinava il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo; ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, in via principale di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della nei CP_1 confronti della e, in via gradata, e nel merito di Parte_2 rigettare la domanda di risarcimento del danno, presentata da e ed estesa nei suoi confronti per Controparte_2 Controparte_3 effetto della chiamata in causa della , con condanna Controparte_1 di quest'ultima alla restituzione di tutte le somme, versate in
2 esecuzione della sentenza di primo grado e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
15.06.2022, si sono costituiti e Controparte_5 Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex 348 bis c.p.c. e chiedendone, in via gradata e nel merito il rigetto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
26.05.2022, si è, infine, costituita la chiedendo, Controparte_1 in via principale, il rigetto del gravame e, in via gradata, insistendo, in caso di accoglimento del gravame nelle domande ed eccezioni, già proposte in primo grado.
I.
6-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
09.05.2025, fissata, sostituita, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma e 127 ter, c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, la causa viene decisa attraverso il deposito telematico del presente provvedimento.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata ex art. 348 bis c.p.c. dagli appellati e , non apparendo il gravame, prima facie, CP_5 CP_3 meritevole di accoglimento.
II.
3-Orbene, rilevato che a norma dell'art. 348 bis c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o
l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” nel caso di specie l'eccezione è, infondata, non apparendo il gravame, ad una prima valutazione sommaria, talmente e macroscopicamente infondato, da non avere alcuna concreta chance di accoglimento.
3 III.
1-Nel merito l'appello, essendo parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
III.
2-Alla valutazione del gravame giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di causa.
III.
3-Orbene, è incontestato, oltre che provato in via documentale che:
1) gli attori, e in data Controparte_5 Controparte_4
03.03.2017 avevano acquistato presso l'Agenzia Viaggi
“Giramondo s.n.c.” sita in Bari, un pacchetto turistico, proposto ed organizzato dalla al costo Controparte_1 complessivo di € 5.720,00;
2) nel suddetto pacchetto turistico era ricompresa l'adesione ad una polizza multirischi Verapremium la quale prevedeva, in particolare, la copertura delle penali di annullamento addebitabili dal fino all'intero valore del CP_6 viaggio con il massimo di € 7.500,00 per persona e di €
40.000,00 per evento;
3) in data 24.07.2017, ovverosia nella giornata antecedente alla data prevista per la partenza, Parte_3 coniuge del aveva accusato una sintomatologia CP_5 dolorosa ed improvvisa che, come da certificazione medica, rilasciatale dall'Ospedale di Venere di Bari, le rendeva impossibile affrontare il viaggio in aeromobile;
4) il aveva, pertanto, provveduto a denunciare CP_5 telefonicamente il sinistro alla trasmettendo, CP_7 altresì, lo stesso giorno della partenza la documentazione sanitaria, attestante l'impossibilità della moglie ad affrontare il viaggio.
III.
5-Ciò posto, rilevato che l'atto di citazione del giudizio di primo grado era stato notificato esclusivamente nei confronti della e che quest'ultima, a fronte della domanda Controparte_1 degli attori aveva chiamato in causa l' Controparte_8 chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda sarebbe stata quest'ultima a dover indennizzare gli attori, la ha CP_7 eccepito che il primo giudice aveva errato nel non dichiarare
4 inammissibile la chiamata in causa, non sussistendo tra la CP_7
e la alcun rapporto di garanzia. CP_1
III.
6-Il motivo di gravame è infondato.
III.
7-Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la Controparte_1 pur avendo chiesto di essere manlevata dalla in caso di CP_7 accoglimento della domanda degli attori, ha fondato la chiamata non già sull'esistenza di un rapporto di garanzia, bensì sul presupposto che la fosse l'unico soggetto passivamente legittimato al CP_7 pagamento dell'indennizzo.
III.
8-Ciò posto, deve rilevarsi che la chiamata in causa è ammissibile anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il chiamante ritenga il chiamato legittimato passivo rispetto alla domanda attorea.
III.
9-Si osserva, infine, che è irrilevante la circostanza che gli attori abbiano agito esclusivamente nei confronti della
, non formulato alcuna domanda nei confronti dell' CP_1 CP_7 atteso che, per effetto, della chiamata in causa della convenuta la domanda attorea si estende automaticamente anche al chiamato, anche in assenza di domanda da parte degli attori.
III.10-Si veda, sul punto, Cass. 7930/2023 “Nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario;
diversamente nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo”.
III.11-Deve essere, pertanto, rigettata la domanda, presentata, in via principale, con la quale l'appellante ha chiesto di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della alla Controparte_1 chiamata in causa della Parte_2
5 IV.
1-Devono essere, invece, accolti, essendo fondati il secondo ed il terzo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente, inerendo entrambi all'operatività della polizza assicurativa.
IV.
2-Preliminarmente, deve osservarsi che è incontestato che il pacchetto turistico della , acquistato dagli attori, Controparte_1 era assistito dalla copertura assicurativa prestata dalla
[...]
Controparte_9
-Per quanto riguarda il rapporto giuridico esistente tra
[...] gli attori e la , come rilevato dalla Controparte_9 stessa appellante, tale fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito del contratto a favore di terzo, disciplinato dagli artt.
1411 e seguenti del codice civile.
IV.
4-Tanto precisato, la ha eccepito che gli attori, CP_7 nel richiedere alla compagnia di assicurazioni il pagamento dell'indennizzo, non hanno rispettato le condizioni previste dalla polizza e, in particolare, quanto previsto dalla lett. D) denominata
“COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO” della polizza assicurativa n. 2074 6500 (prodotta dagli stessi attori) laddove è previsto che “nel caso si verifichi un evento, tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio,
l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà osservare scrupolosamente i seguenti obblighi, tra cui, in particolare, quello di annullare la prenotazione del tour operator immediatamente al fine di fermare la misura delle penali applicabili.
IV.
5-L'eccezione è fondata.
IV.
6-Deve, innanzitutto, osservarsi che gli attori, a fronte dell'eccezione della non hanno Controparte_9 dimostrato, come era loro onere, di aver richiesto immediatamente alla l'annullamento della prenotazione del viaggio, Controparte_1 essendovi, in atti, (doc. 6 fasc. primo grado , Controparte_10 esclusivamente una diffida ad adempiere inviata alla Controparte_1 soltanto in data 11.09.2017, ovverosia a distanza di quasi due mesi dal sinistro, verificatosi, secondo la stessa prospettazione degli attori in data 24.07.2017.
6 IV.
7-Ciò posto, non può essere condivisa la tesi, sostenuta dal primo giudice, secondo cui “lo scopo della tempestiva richiesta di annullamento del contratto di viaggio è quello di fermare la misura delle penali applicabili” atteso che la polizza assicurativa subordina espressamente e testualmente il diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal contratto, tra cui rientra pacificamente quello di annullare immediatamente la prenotazione del tour operator.
IV.
8-Deve, in ogni caso, osservarsi che, pur a voler ritenere che l'inadempimento di tale obbligo incida esclusivamente sul diritto dell'assicurato ad ottenere il rimborso delle penali, eventualmente irrogate dal tour operator, il Giudice di Pace avrebbe dovuto, comunque, rigettare la domanda, nei confronti dell'
[...]
non rientrando il sinistro, come eccepito Controparte_9 dall'appellante, tra quelli oggetto della copertura assicurativa.
IV.
9-Nel caso di specie, si osserva, in particolare, che, come si evince dalla documentazione sanitaria, prodotta dagli stessi attori nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_3 coniuge di , in data 24.07.2017 è stata ricoverata Controparte_5 presso l'Unità di pronto soccorso dell'Ospedale di Venere, per
“riferito dolore toracico con riferite palpitazioni in stato ansioso”.
IV.10-Nel referto, rilasciato in pari data dal dott.
[...]
, in servizio presso l' si attesta, inoltre, Per_1 Parte_4 che “ è affetta da attacchi di panico e da stress. Per Parte_3 tale patologia è impossibilitata ad affrontare il viaggio in aeromobile”.
IV.11-Ciò posto, si rileva che a norma della lett. A) della polizza assicurativa la copertura è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:
1) malattia, infortunio o decesso dell'assicurato o di un compagno di viaggio;
7 2) qualsiasi imprevisto esterno documentabile e indipendente dalla volontà dell'assicurato che renda impossibile la partecipazione al viaggio dell'Assicurato stesso, dei suoi familiari o del compagno di viaggio.
IV.12-La lett. B) della polizza, denominata “ESCLUSIONI E
LIMITAZIONI” stabilisce, inoltre, che sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche nervose e mentali.
IV.13-Si osserva, infine, che a pagina 6 della polizza nel paragrafo, denominato “ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI” alla lett. f) è testualmente pattuito che la società non è tenuta a fornire garanzie/prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressioni. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio.
IV.14-Ha errato, pertanto, anche sotto questo profilo, il primo giudice nel rigettare l'eccezione di inoperatività della polizza, formulata dalla , nonostante lo stato ansioso, allegato CP_7 dalla stessa parte attrice a fondamento della richiesta di pagamento dell'indennizzo, sia espressamente escluso dall'oggetto della copertura assicurativa.
IV.15-Sotto questo profilo, non può essere, in particolare, condiviso quanto sostenuto dal giudice onorario nella sentenza gravata, secondo cui lo stato d'ansia esclude la garanzia soltanto se derivante da turbe psicologiche o da patologie psichiatriche atteso che, come si evince inequivocabilmente da una piana lettura della disposizione contrattuale, gli stati d'ansia, di cui la
, in base alla stessa prospettazione della parte attrice è CP_3 risultata affetta, vengono richiamati come causa autonoma di esclusione della garanzia, a prescindere dall'esistenza di eventuali malattie psichiatriche o di turbe mentali.
IV.16-In parziale accoglimento del gravame, deve essere, pertanto, revocata la condanna disposta dal primo giudice a carico della e in favore della ai Controparte_9 Controparte_1 punti 3 e 4 del dispositivo e condannata la alla CP_1 restituzione in favore della di Controparte_9
8 quanto dalla stessa versato in favore della chiamante e in esecuzione della sentenza di primo grado.
V.1-È, invece, inammissibile la domanda, presentata in via subordinata , con la quale quest'ultima ha insistito, Controparte_1 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, nell'accoglimento delle domande e delle eccezioni, formulate nel precedente grado di giudizio.
V.
2-Rammentato, in particolare, che la è Controparte_1 risultata soccombente in primo grado, essendo stata condannata dal primo giudice al pagamento in favore degli attori della somma di €
4.576,00, deve osservarsi che, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande ed eccezioni, presentate nel precedente grado di giudizio, avrebbe dovuto proporre appello incidentale anziché, come nella specie, limitarsi a chiedere il rigetto del gravame, presentato dall' . CP_7
V.
3-Si veda, sul punto, Cass. 6784/2024 “La parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, per evitare il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda”.
V.
4-E ancora, in senso conforme, Cass. 8674/2017 “Soltanto la parte totalmente vittoriosa non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado. La parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha, quindi, l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda”.
VI.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, è inammissibile la domanda, formulata dalla , soltanto nelle note conclusive CP_1 del 23.09.2024, con la quale ha chiesto, in via ulteriormente subordinata di condannare gli attori, in caso di accoglimento dell'appello, al rimborso di quanto versato in favore dell'
[...]
avendo dovuto, per un verso, tale domanda essere Controparte_9 oggetto di appello incidentale, nello stesso non presentandosi e
9 trattandosi, per altro verso, di una domanda nuova, presentata per la prima volta in fase decisoria.
VII.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'accoglimento, soltanto parziale, del gravame, sussistendo soccombenza reciproca, le stesse devono essere, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., parzialmente compensate tra le parti, venendo poste per due terzi a carico degli appellati, in solido tra loro, e compensate tra le parti, per il restante terzo.
VII.
2-Alla liquidazione dei compensi del primo grado di giudizio deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al
D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. 37/2018), vigente al momento della decisione impugnata, mentre alla liquidazione dei compensi del gravame deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M.
n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 4.576,00
VII.
3-Alla liquidazione degli onorari si procede, ai valori medi, in base al seguente prospetto, fatta eccezione per quelli della 10 fase di trattazione, che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
A. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018)
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 225,00 // 225,00 Introduttiva 240,00 // 240,00 Trattazione 335,00 -50% 167,50 Decisoria 405,00 // 405,00 SUB TOTALE 1.037,50 COMPENSAZIONE di un terzo 345,83 TOTALE € 691,67
B. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO (D.M. 10.03.2014 n. 55 aggiornato al D.M. n. 147 del 2022):
Scaglione: da 1.101,00 a € 5.200,00
Parte_5
[...] 425,00 // 425,00
[...] Introduttiva 425,00 // 425,00 Trattazione 851,00 -50% 425,50 Decisoria 851,00 // 851,00 SUB TOTALE 2.126,50 COMPENSAZIONE di un terzo 708,83 TOTALE € 1.417,67
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 24.02.2022 dall' nei confronti di Controparte_9
, e della , avverso Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 la sentenza n. 2150/2021, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data
29.11.2019, nel giudizio iscritto al n. 3390/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione;
in parziale riforma della sentenza di primo grado:
11 A1: REVOCA la condanna della al pagamento, in Controparte_9 favore della , della somma di € 4.576,00, oltre Controparte_1 agli interessi al tasso legale, dalla data della domanda sino al soddisfo, disposta al punto n.3 del dispositivo della sentenza di primo grado;
A2: REVOCA la condanna della al pagamento, in Controparte_9 favore della della somma di € 200,00, oltre Controparte_1 ad € 1.300,00 ed al rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge, disposta al punto 4 del dispositivo della sentenza di primo grado;
B. ON la alla restituzione, in favore della Controparte_1
di tutto quanto versatole da Controparte_9 quest'ultima in esecuzione della sentenza gravata, oltre agli interessi, al tasso legale, a decorrere dalla data di ciascun pagamento sino al giorno dell'effettiva restituzione;
C. CONFERMA, per la restante parte, la sentenza di primo grado e, in particolare, i capi di condanna di cui ai numeri 1) e 2) del dispositivo della sentenza di primo grado;
D. ON la e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...]
di due terzi delle spese Controparte_9 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €
89,00 per esborsi ed € 2.109,34, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 09.05.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
12
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, all'udienza del 09.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma e 127 ter, c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2672/2022 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Pirolo, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Durante, Controparte_1 giusta procura in atti;
-parte appellata- nonché contro
e , entrambi rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Michele Castellaneta, giusta procura in atti;
-parte appellata-
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2150/2021, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 29.11.2019, nel giudizio iscritto
1 al n. 3390/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta, depositate telematicamente, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 24.02.2022, la
[...] ha impugnato la sentenza, in epigrafe Parte_2 indicata, con la quale il Giudice di Bari l'aveva condannata a corrispondere alla la somma di € 4.576,00, oltre Controparte_1 alle spese del giudizio.
I.
3-La parte appellante dopo aver eccepito che il primo giudice aveva errato:
1) nel non dichiarare inammissibile la chiamata in causa della convenuta, non sussistendo tra la Controparte_1 chiamante e la chiamata alcun rapporto di garanzia;
2) nel ritenere operante la polizza assicurativa, nonostante il sinistro non rientrasse nell'oggetto della copertura;
3) nel riconoscere agli attori e Controparte_2 CP_4
il diritto a percepire l'indennizzo nonostante non
[...] avessero osservato le condizioni alla cui osservanza la polizza assicurativa subordinava il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo; ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, in via principale di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della nei CP_1 confronti della e, in via gradata, e nel merito di Parte_2 rigettare la domanda di risarcimento del danno, presentata da e ed estesa nei suoi confronti per Controparte_2 Controparte_3 effetto della chiamata in causa della , con condanna Controparte_1 di quest'ultima alla restituzione di tutte le somme, versate in
2 esecuzione della sentenza di primo grado e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
15.06.2022, si sono costituiti e Controparte_5 Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex 348 bis c.p.c. e chiedendone, in via gradata e nel merito il rigetto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
26.05.2022, si è, infine, costituita la chiedendo, Controparte_1 in via principale, il rigetto del gravame e, in via gradata, insistendo, in caso di accoglimento del gravame nelle domande ed eccezioni, già proposte in primo grado.
I.
6-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
09.05.2025, fissata, sostituita, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma e 127 ter, c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, la causa viene decisa attraverso il deposito telematico del presente provvedimento.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata ex art. 348 bis c.p.c. dagli appellati e , non apparendo il gravame, prima facie, CP_5 CP_3 meritevole di accoglimento.
II.
3-Orbene, rilevato che a norma dell'art. 348 bis c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o
l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” nel caso di specie l'eccezione è, infondata, non apparendo il gravame, ad una prima valutazione sommaria, talmente e macroscopicamente infondato, da non avere alcuna concreta chance di accoglimento.
3 III.
1-Nel merito l'appello, essendo parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
III.
2-Alla valutazione del gravame giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di causa.
III.
3-Orbene, è incontestato, oltre che provato in via documentale che:
1) gli attori, e in data Controparte_5 Controparte_4
03.03.2017 avevano acquistato presso l'Agenzia Viaggi
“Giramondo s.n.c.” sita in Bari, un pacchetto turistico, proposto ed organizzato dalla al costo Controparte_1 complessivo di € 5.720,00;
2) nel suddetto pacchetto turistico era ricompresa l'adesione ad una polizza multirischi Verapremium la quale prevedeva, in particolare, la copertura delle penali di annullamento addebitabili dal fino all'intero valore del CP_6 viaggio con il massimo di € 7.500,00 per persona e di €
40.000,00 per evento;
3) in data 24.07.2017, ovverosia nella giornata antecedente alla data prevista per la partenza, Parte_3 coniuge del aveva accusato una sintomatologia CP_5 dolorosa ed improvvisa che, come da certificazione medica, rilasciatale dall'Ospedale di Venere di Bari, le rendeva impossibile affrontare il viaggio in aeromobile;
4) il aveva, pertanto, provveduto a denunciare CP_5 telefonicamente il sinistro alla trasmettendo, CP_7 altresì, lo stesso giorno della partenza la documentazione sanitaria, attestante l'impossibilità della moglie ad affrontare il viaggio.
III.
5-Ciò posto, rilevato che l'atto di citazione del giudizio di primo grado era stato notificato esclusivamente nei confronti della e che quest'ultima, a fronte della domanda Controparte_1 degli attori aveva chiamato in causa l' Controparte_8 chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda sarebbe stata quest'ultima a dover indennizzare gli attori, la ha CP_7 eccepito che il primo giudice aveva errato nel non dichiarare
4 inammissibile la chiamata in causa, non sussistendo tra la CP_7
e la alcun rapporto di garanzia. CP_1
III.
6-Il motivo di gravame è infondato.
III.
7-Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la Controparte_1 pur avendo chiesto di essere manlevata dalla in caso di CP_7 accoglimento della domanda degli attori, ha fondato la chiamata non già sull'esistenza di un rapporto di garanzia, bensì sul presupposto che la fosse l'unico soggetto passivamente legittimato al CP_7 pagamento dell'indennizzo.
III.
8-Ciò posto, deve rilevarsi che la chiamata in causa è ammissibile anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il chiamante ritenga il chiamato legittimato passivo rispetto alla domanda attorea.
III.
9-Si osserva, infine, che è irrilevante la circostanza che gli attori abbiano agito esclusivamente nei confronti della
, non formulato alcuna domanda nei confronti dell' CP_1 CP_7 atteso che, per effetto, della chiamata in causa della convenuta la domanda attorea si estende automaticamente anche al chiamato, anche in assenza di domanda da parte degli attori.
III.10-Si veda, sul punto, Cass. 7930/2023 “Nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario;
diversamente nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo”.
III.11-Deve essere, pertanto, rigettata la domanda, presentata, in via principale, con la quale l'appellante ha chiesto di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della alla Controparte_1 chiamata in causa della Parte_2
5 IV.
1-Devono essere, invece, accolti, essendo fondati il secondo ed il terzo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente, inerendo entrambi all'operatività della polizza assicurativa.
IV.
2-Preliminarmente, deve osservarsi che è incontestato che il pacchetto turistico della , acquistato dagli attori, Controparte_1 era assistito dalla copertura assicurativa prestata dalla
[...]
Controparte_9
-Per quanto riguarda il rapporto giuridico esistente tra
[...] gli attori e la , come rilevato dalla Controparte_9 stessa appellante, tale fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito del contratto a favore di terzo, disciplinato dagli artt.
1411 e seguenti del codice civile.
IV.
4-Tanto precisato, la ha eccepito che gli attori, CP_7 nel richiedere alla compagnia di assicurazioni il pagamento dell'indennizzo, non hanno rispettato le condizioni previste dalla polizza e, in particolare, quanto previsto dalla lett. D) denominata
“COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO” della polizza assicurativa n. 2074 6500 (prodotta dagli stessi attori) laddove è previsto che “nel caso si verifichi un evento, tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio,
l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà osservare scrupolosamente i seguenti obblighi, tra cui, in particolare, quello di annullare la prenotazione del tour operator immediatamente al fine di fermare la misura delle penali applicabili.
IV.
5-L'eccezione è fondata.
IV.
6-Deve, innanzitutto, osservarsi che gli attori, a fronte dell'eccezione della non hanno Controparte_9 dimostrato, come era loro onere, di aver richiesto immediatamente alla l'annullamento della prenotazione del viaggio, Controparte_1 essendovi, in atti, (doc. 6 fasc. primo grado , Controparte_10 esclusivamente una diffida ad adempiere inviata alla Controparte_1 soltanto in data 11.09.2017, ovverosia a distanza di quasi due mesi dal sinistro, verificatosi, secondo la stessa prospettazione degli attori in data 24.07.2017.
6 IV.
7-Ciò posto, non può essere condivisa la tesi, sostenuta dal primo giudice, secondo cui “lo scopo della tempestiva richiesta di annullamento del contratto di viaggio è quello di fermare la misura delle penali applicabili” atteso che la polizza assicurativa subordina espressamente e testualmente il diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal contratto, tra cui rientra pacificamente quello di annullare immediatamente la prenotazione del tour operator.
IV.
8-Deve, in ogni caso, osservarsi che, pur a voler ritenere che l'inadempimento di tale obbligo incida esclusivamente sul diritto dell'assicurato ad ottenere il rimborso delle penali, eventualmente irrogate dal tour operator, il Giudice di Pace avrebbe dovuto, comunque, rigettare la domanda, nei confronti dell'
[...]
non rientrando il sinistro, come eccepito Controparte_9 dall'appellante, tra quelli oggetto della copertura assicurativa.
IV.
9-Nel caso di specie, si osserva, in particolare, che, come si evince dalla documentazione sanitaria, prodotta dagli stessi attori nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_3 coniuge di , in data 24.07.2017 è stata ricoverata Controparte_5 presso l'Unità di pronto soccorso dell'Ospedale di Venere, per
“riferito dolore toracico con riferite palpitazioni in stato ansioso”.
IV.10-Nel referto, rilasciato in pari data dal dott.
[...]
, in servizio presso l' si attesta, inoltre, Per_1 Parte_4 che “ è affetta da attacchi di panico e da stress. Per Parte_3 tale patologia è impossibilitata ad affrontare il viaggio in aeromobile”.
IV.11-Ciò posto, si rileva che a norma della lett. A) della polizza assicurativa la copertura è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:
1) malattia, infortunio o decesso dell'assicurato o di un compagno di viaggio;
7 2) qualsiasi imprevisto esterno documentabile e indipendente dalla volontà dell'assicurato che renda impossibile la partecipazione al viaggio dell'Assicurato stesso, dei suoi familiari o del compagno di viaggio.
IV.12-La lett. B) della polizza, denominata “ESCLUSIONI E
LIMITAZIONI” stabilisce, inoltre, che sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche nervose e mentali.
IV.13-Si osserva, infine, che a pagina 6 della polizza nel paragrafo, denominato “ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI” alla lett. f) è testualmente pattuito che la società non è tenuta a fornire garanzie/prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressioni. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio.
IV.14-Ha errato, pertanto, anche sotto questo profilo, il primo giudice nel rigettare l'eccezione di inoperatività della polizza, formulata dalla , nonostante lo stato ansioso, allegato CP_7 dalla stessa parte attrice a fondamento della richiesta di pagamento dell'indennizzo, sia espressamente escluso dall'oggetto della copertura assicurativa.
IV.15-Sotto questo profilo, non può essere, in particolare, condiviso quanto sostenuto dal giudice onorario nella sentenza gravata, secondo cui lo stato d'ansia esclude la garanzia soltanto se derivante da turbe psicologiche o da patologie psichiatriche atteso che, come si evince inequivocabilmente da una piana lettura della disposizione contrattuale, gli stati d'ansia, di cui la
, in base alla stessa prospettazione della parte attrice è CP_3 risultata affetta, vengono richiamati come causa autonoma di esclusione della garanzia, a prescindere dall'esistenza di eventuali malattie psichiatriche o di turbe mentali.
IV.16-In parziale accoglimento del gravame, deve essere, pertanto, revocata la condanna disposta dal primo giudice a carico della e in favore della ai Controparte_9 Controparte_1 punti 3 e 4 del dispositivo e condannata la alla CP_1 restituzione in favore della di Controparte_9
8 quanto dalla stessa versato in favore della chiamante e in esecuzione della sentenza di primo grado.
V.1-È, invece, inammissibile la domanda, presentata in via subordinata , con la quale quest'ultima ha insistito, Controparte_1 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, nell'accoglimento delle domande e delle eccezioni, formulate nel precedente grado di giudizio.
V.
2-Rammentato, in particolare, che la è Controparte_1 risultata soccombente in primo grado, essendo stata condannata dal primo giudice al pagamento in favore degli attori della somma di €
4.576,00, deve osservarsi che, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande ed eccezioni, presentate nel precedente grado di giudizio, avrebbe dovuto proporre appello incidentale anziché, come nella specie, limitarsi a chiedere il rigetto del gravame, presentato dall' . CP_7
V.
3-Si veda, sul punto, Cass. 6784/2024 “La parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, per evitare il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda”.
V.
4-E ancora, in senso conforme, Cass. 8674/2017 “Soltanto la parte totalmente vittoriosa non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado. La parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha, quindi, l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda”.
VI.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, è inammissibile la domanda, formulata dalla , soltanto nelle note conclusive CP_1 del 23.09.2024, con la quale ha chiesto, in via ulteriormente subordinata di condannare gli attori, in caso di accoglimento dell'appello, al rimborso di quanto versato in favore dell'
[...]
avendo dovuto, per un verso, tale domanda essere Controparte_9 oggetto di appello incidentale, nello stesso non presentandosi e
9 trattandosi, per altro verso, di una domanda nuova, presentata per la prima volta in fase decisoria.
VII.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'accoglimento, soltanto parziale, del gravame, sussistendo soccombenza reciproca, le stesse devono essere, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., parzialmente compensate tra le parti, venendo poste per due terzi a carico degli appellati, in solido tra loro, e compensate tra le parti, per il restante terzo.
VII.
2-Alla liquidazione dei compensi del primo grado di giudizio deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al
D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. 37/2018), vigente al momento della decisione impugnata, mentre alla liquidazione dei compensi del gravame deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M.
n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 4.576,00
VII.
3-Alla liquidazione degli onorari si procede, ai valori medi, in base al seguente prospetto, fatta eccezione per quelli della 10 fase di trattazione, che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
A. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018)
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 225,00 // 225,00 Introduttiva 240,00 // 240,00 Trattazione 335,00 -50% 167,50 Decisoria 405,00 // 405,00 SUB TOTALE 1.037,50 COMPENSAZIONE di un terzo 345,83 TOTALE € 691,67
B. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO (D.M. 10.03.2014 n. 55 aggiornato al D.M. n. 147 del 2022):
Scaglione: da 1.101,00 a € 5.200,00
Parte_5
[...] 425,00 // 425,00
[...] Introduttiva 425,00 // 425,00 Trattazione 851,00 -50% 425,50 Decisoria 851,00 // 851,00 SUB TOTALE 2.126,50 COMPENSAZIONE di un terzo 708,83 TOTALE € 1.417,67
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 24.02.2022 dall' nei confronti di Controparte_9
, e della , avverso Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 la sentenza n. 2150/2021, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data
29.11.2019, nel giudizio iscritto al n. 3390/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione;
in parziale riforma della sentenza di primo grado:
11 A1: REVOCA la condanna della al pagamento, in Controparte_9 favore della , della somma di € 4.576,00, oltre Controparte_1 agli interessi al tasso legale, dalla data della domanda sino al soddisfo, disposta al punto n.3 del dispositivo della sentenza di primo grado;
A2: REVOCA la condanna della al pagamento, in Controparte_9 favore della della somma di € 200,00, oltre Controparte_1 ad € 1.300,00 ed al rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge, disposta al punto 4 del dispositivo della sentenza di primo grado;
B. ON la alla restituzione, in favore della Controparte_1
di tutto quanto versatole da Controparte_9 quest'ultima in esecuzione della sentenza gravata, oltre agli interessi, al tasso legale, a decorrere dalla data di ciascun pagamento sino al giorno dell'effettiva restituzione;
C. CONFERMA, per la restante parte, la sentenza di primo grado e, in particolare, i capi di condanna di cui ai numeri 1) e 2) del dispositivo della sentenza di primo grado;
D. ON la e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...]
di due terzi delle spese Controparte_9 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €
89,00 per esborsi ed € 2.109,34, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 09.05.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
12