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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 718/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.24, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Frisenda Parte_1
appellante
e
in persona del sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vittoria Sitra appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere il presente appello e riformata l'impugnata sentenza n. 24/22, resa inter partes dal Tribunale di Crotone…pubblicata telematicamente il 12.01.22, non notificata e condannare, per l'effetto, il al pagamento dei danni patrimoniali, così come CP_1 CP_1
analiticamente descritti e quantificati dal consulente di parte, nel giudizio di primo grado con la relazione depositata, in €. 15.279,44, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà valutata in conseguenza delle riconosciute inabilità ed a seguito della c.t.u., che in via istruttoria si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Conseguentemente alla declaratoria di cui sopra, condannare, altresì, il al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del costituito procuratore”.
Per l'appellato: “rigettare, in quanto inammissibile ed infondato, l'interposto appello, e confermare per l'effetto la sentenza n. 24/2022, pronunziata dal Tribunale di Crotone in data 12.01.22 e depositata in pari data, con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Svolgimento del processo ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, il Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occorso, verificatosi il 23.09.15, alle ore 16,15 circa, allorquando, mentre circolava in bicicletta sulla pista ciclabile, sita in CP_1 alla via Gioacchino da Fiore, in corrispondenza della scuola “Don Milani”, cadeva rovinosamente a terra a causa del manto deformato e della presenza di dislivelli.
Chiedeva, pertanto, la condanna, ex art. 2051 c.c. del convenuto al risarcimento dei danni patiti, che quantificava in complessivi €. 15.279,44, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'infondatezza della domanda Controparte_1
attorea, chiedendone il rigetto.
Il giudizio, istruito solo documentalmente, veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 24/22, pubblicata il 12.01.22, il Tribunale di Crotone rigettava la domanda proposta e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ad un unico Parte_1
ed articolato motivo che di seguito sarà esposto.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 29.11.22, la Corte rinviava al merito la decisione sulla richiesta di c.t.u. e fissava l'udienza del 24.01.24 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 31.01.24.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica;
l'appellato al deposito della sola memoria di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con un unico ed articolato motivo, censura la sentenza per violazione ed Parte_1
errata applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c, nonché per errata motivazione quanto all'insidia stradale.
Il Tribunale di Crotone, infatti, ha motivato il rigetto della domanda ritenendo l'insidia
“pienamente e tempestivamente prevedibile ed evitabile da parte di una persona di ordinaria diligenza e quindi che la caduta si sia effettivamente verificata per ragioni differenti dalla mancata dovuta ed esigibile diligenza, avvedutezza ed attenzione del caso di specie, essendosi al contrario provata l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera soggettiva del custode” e che “nel caso di specie, per sua stessa ammissione, risulta altresì abitare nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato il sinistro”.
Orbene, tale motivazione sarebbe errata ed illogica, alla luce dell'avvenuta dimostrazione del nesso di causalità fra il sinistro ed il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione della pista ciclabile, rilevabile dalla documentazione fotografica e dalla relazione della P.M.; nonché dall'informativa relativa ad incidenti stradali verificatisi sul medesimo tratto di strada e per la medesima deformazione, ivi esistente.
In particolare, nella citata relazione si legge: “teatro del sinistro in esame si configura il marciapiede che funge da pista ciclabile della Via G. da Fiore, esattamente il tratto compreso tra la
Piazza G. Sasso e la Via Morelli, antistante la Scuola Don Milani. Detto sito è a visuale completamente libera non essendovi nelle immediate vicinanze fabbricati o altri agenti estranei alla circolazione. Il piano viabile si presenta in piano orizzontale ed in rettilineo. Il suo fondo stradale è costituito da betonelle ed il tratto ove si è verificato il sinistro presentava un notevole dislivello con presenza anche di avvallamenti con terriccio e fogliame”; con giudizio complessivo sullo stato della strada: “in scarso stato di manutenzione ed asciutto”.
Le condizioni del fondo stradale con notevole dislivello e presenza di avvallamenti e fogliame si evincerebbero altresì dalla documentazione fotografica, allegata alla predetta relazione.
Secondo l'appellante sarebbe, dunque, pacifica l'applicazione della norma di cui all'art. 2051
c.c. in considerazione degli accertamenti, eseguiti dalla Polizia Municipale, così come sarebbe altrettanto pacifico che l'Ente - custode del tratto stradale in questione - non ha fornito alcuna prova liberatoria che “l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, avrebbe potuto escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, riducendola al rango di mera occasione dell'evento”.
Dagli atti di causa, invero, sarebbe emerso il cattivo stato di manutenzione del tratto di marciapiede della Via G. da Fiore, ove insiste la pista ciclabile, che, peraltro, sarebbe stato causa di altri incidenti verificatisi sul medesimo tratto stradale (in data 05.05.13, ore 15,15; in data 25.11.14, ore 09,00, oltre quello per cui è causa), come risultante dall'informativa prodotta.
Dunque, sarebbe stato provato il nesso causale fra l'occorso ed il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione della pista ciclabile ed inoltre, per come accertato dalla P.M., il pericolo non era segnalato;
si legge al riguardo nella relazione che l'autorità intervenuta: “non rilevava l'esistenza di segnalazione della deformazione del manto stradale e della pista ciclabile”.
Non vi sarebbe alcun dubbio in ordine alla responsabilità del peraltro, la CP_1
giurisprudenza di legittimità – prosegue l'appellante - ha superato la necessità di applicare, in casi del genere, i concetti di insidia e trabocchetto, che favoriscono l'amministrazione e penalizzano le vittime.
E' pur vero che al ciclista si richiede una condotta diligente, e l'intensità varia se il sinistro avviene in una strada extraurbana, invece che su una pista ciclabile realizzata per favorire tra il centro cittadino e la periferia, come nella specie, un percorso comodo e sicuro, comodo e sicuro, non solo perché trattasi di percorso riservato esclusivamente ai ciclisti, quanto per la continua manutenzione che ci dovrebbe essere trattandosi di un tratto di strada che presenta piantumazione di alberi le cui radici fanno saltare le betonelle del marciapiede e della pista ciclabile creando avvallamenti che rappresentano serio pericolo per gli utenti della strada.
Con specifico riguardo al regime della responsabilità a carico degli Enti proprietari di strade, marciapiedi e piste ciclabili, ex art. 2051 c.c., la giurisprudenza della S.C. ha avuto modo di chiarire che l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla, modificarne le condizioni di fruibilità e rispondendo, in caso contrario, del danno subito dall'utente come nella ipotesi in cui esso sia conseguente ad un “avvallamento coperto da uno strato di ghiaia ma lasciato aperto al calpestio del pubblico” senza alcuna segnalazione da parte del proprietario del tratto stradale di cui è custode (Cass. n. 17039/14), ovvero alla caduta di un ciclista in ragione della presenza di un
“notevole dislivello con presenza anche di avvallamenti con terriccio e fogliame sulla pista ciclabile senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo” (Cass. n. 22528/14).
Le anomalie, le imperfezioni ed i dislivelli, che hanno provocato la perdita del controllo della bicicletta, sarebbero state provate con documentazione fotografica e con la relazione degli Agenti della Polizia Municipale, così come va detto che la negligenza e la colpa grave dell'Amministrazione risulterebbe acclarata dalla stessa Polizia Municipale -Sezione Infortunistica stradale - che, su espressa richiesta circa notizie infortuni stradali sulla Via G. Da Fiore, così risponde: “con riferimento alla richiesta inoltrata il 07.07.2016, si comunica che agli atti di questo Ufficio di Infortunistica
Stradale risultano essersi verificati nel tratto di pista ciclabile compreso la Piazza Beato G. Sasso e la Via Morelli, antistante la Scuola Don Milani, n. 3 (tre) incidenti stradali esattamente in data
05.05.13 ore 15,15; 25.11.14 ore 09,00; 23.09.15 ore 16,15 …”.
1.-1 L'appello non è fondato.
E' pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c. - la responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U.
n. 20943/22; Cass. n. 18518/24).
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c.,
(ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo;
in particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della “colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. n. 14228/23, cit.), secondo quello che è
“l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
“suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass.
n. 2376/24).
È alla luce di questi criteri che devono ora valutarsi gli elementi di fatto acquisiti nel corso del giudizio di primo grado. ha allegato di essere caduta dalla bicicletta “allorquando, in corrispondenza Parte_1
della Scuola Don Milani, laddove la citata pista ciclabile è deformata e presenta dei dislivelli, perdeva il controllo finendo rovinosamente a terra e riportando delle importanti lesioni… Il padre, giunto immediatamente sul luogo (la giovane figlia stava facendo ritorno alla propria abitazione che dista poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente), provvedeva a trasportare la figlia al P:S.”.
Nell'informativa, redatta dalla Polizia Municipale - sezione infortunistica stradale - di intervenuta successivamente all'occorso, si legge: “…detto sito è a visuale completamente CP_1
libera non essendovi nelle immediate vicinanze fabbricati o altri agenti estranei alla circolazione. Il piano viabile si presenta in piano orizzontale ed in rettilineo;
il suo fondo stradale è costituito da betonelle ed il tratto ove si è verificato il sinistro presentava un notevole dislivello con presenza anche di avvallamenti”.
Infine, le riproduzioni fotografiche del tratto stradale, teatro dell'evento, mostrano un evidente dislivello della pavimentazione ed avvallamenti.
Nessun altro elemento probatorio o indiziario è presente in atti;
né la ha articolato Pt_1
mezzi istruttori al fine di provare i fatti di causa.
L'appellante richiama l'informativa relativa ad incidenti stradali avvenuti sugli stessi luoghi di causa;
tuttavia, il riferimento ad altri sinistri - verificatisi precedentemente, peraltro, in un lungo arco temporale e sul medesimo tratto stradale - non è sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente convenuto, trattandosi di luoghi diversi da quelli ove è avvenuto l'evento dannoso (cfr. foto).
Alla luce di ciò, se nessun dubbio emerge rispetto al fatto che la pista ciclabile ove è avvenuta la caduta era in pessime condizioni, dissestata e con avvallamenti, d'altra parte è necessario comprendere come si atteggia, nel caso di specie, la condotta della danneggiata entrata in contatto con la cosa.
Invero, l'incidente si è verificato alle ore 16,15, e quindi, in ora diurna, di un giorno di fine estate (23.09.15); i rilievi fotografici allegati evidenziano la presenza di una pista ciclabile, dissestata, con avvallamenti e dislivelli;
lo stato di dissesto della strada era perfettamente visibile, come è dato evincere, inequivocabilmente, sia dai suddetti rilievi, che dall'informativa della polizia municipale;
infine, non va trascurata l'ulteriore circostanza che la , per come emerge dall'atto introduttivo Pt_1 del giudizio, “stava facendo ritorno alla propria abitazione che dista poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente” e, pertanto, conosceva bene lo stato dei luoghi.
È evidente, dunque, che il dislivello nel quale l'attrice è caduta, era pienamente visibile ed evitabile, sicché la , passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento Pt_1 alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerlo e altrettanto agevolmente evitarlo, data l'ampiezza del tratto stradale in questione e l'assenza di ostacoli alla visuale.
La caduta e le conseguenti lesioni riportate, pertanto, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di altri fattori causali.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che: “alla luce delle risultanze istruttorie in atti vi è motivo di ritenere che proprio quest'ultima circostanza ricorra nella specie, ossia più esattamente che parte attorea sia caduta a causa di una sua disattenzione, come induce a ritenere il fatto che: a) l'evento si è verificato in pieno giorno, ed in condizioni di visibilità normali, ciò lo si ricava dalla stessa narrativa attorea e dalla circostanza che non sono state neppure prospettate condizioni metereologiche avverse;
b) la morfologia dell'insidia (così come rappresentata dalle fotografie in atti) esclude che essa non fosse pienamente e tempestivamente percepibile da parte di una persona di ordinaria diligenza quale la danneggiata che, nel caso di specie, per sua stessa ammissione, risulta altresì abitare nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato il sinistro”.
Soccorre, a tal riguardo, quanto affermato dal Supremo Collegio, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, secondo il quale: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ex multis, Cass. n. 34886/21; n.9315/19).
Il difetto di prova dell'an della pretesa risarcitoria comporta il rigetto della richiesta di c.t.u. medico-legale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dell'appellato.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 24/22, pubblicata il 12.01.22, emessa Parte_1
dal Tribunale di Crotone, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida Controparte_1 in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 718/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.24, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Frisenda Parte_1
appellante
e
in persona del sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vittoria Sitra appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere il presente appello e riformata l'impugnata sentenza n. 24/22, resa inter partes dal Tribunale di Crotone…pubblicata telematicamente il 12.01.22, non notificata e condannare, per l'effetto, il al pagamento dei danni patrimoniali, così come CP_1 CP_1
analiticamente descritti e quantificati dal consulente di parte, nel giudizio di primo grado con la relazione depositata, in €. 15.279,44, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà valutata in conseguenza delle riconosciute inabilità ed a seguito della c.t.u., che in via istruttoria si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Conseguentemente alla declaratoria di cui sopra, condannare, altresì, il al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del costituito procuratore”.
Per l'appellato: “rigettare, in quanto inammissibile ed infondato, l'interposto appello, e confermare per l'effetto la sentenza n. 24/2022, pronunziata dal Tribunale di Crotone in data 12.01.22 e depositata in pari data, con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Svolgimento del processo ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, il Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occorso, verificatosi il 23.09.15, alle ore 16,15 circa, allorquando, mentre circolava in bicicletta sulla pista ciclabile, sita in CP_1 alla via Gioacchino da Fiore, in corrispondenza della scuola “Don Milani”, cadeva rovinosamente a terra a causa del manto deformato e della presenza di dislivelli.
Chiedeva, pertanto, la condanna, ex art. 2051 c.c. del convenuto al risarcimento dei danni patiti, che quantificava in complessivi €. 15.279,44, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'infondatezza della domanda Controparte_1
attorea, chiedendone il rigetto.
Il giudizio, istruito solo documentalmente, veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 24/22, pubblicata il 12.01.22, il Tribunale di Crotone rigettava la domanda proposta e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ad un unico Parte_1
ed articolato motivo che di seguito sarà esposto.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 29.11.22, la Corte rinviava al merito la decisione sulla richiesta di c.t.u. e fissava l'udienza del 24.01.24 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 31.01.24.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica;
l'appellato al deposito della sola memoria di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con un unico ed articolato motivo, censura la sentenza per violazione ed Parte_1
errata applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c, nonché per errata motivazione quanto all'insidia stradale.
Il Tribunale di Crotone, infatti, ha motivato il rigetto della domanda ritenendo l'insidia
“pienamente e tempestivamente prevedibile ed evitabile da parte di una persona di ordinaria diligenza e quindi che la caduta si sia effettivamente verificata per ragioni differenti dalla mancata dovuta ed esigibile diligenza, avvedutezza ed attenzione del caso di specie, essendosi al contrario provata l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera soggettiva del custode” e che “nel caso di specie, per sua stessa ammissione, risulta altresì abitare nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato il sinistro”.
Orbene, tale motivazione sarebbe errata ed illogica, alla luce dell'avvenuta dimostrazione del nesso di causalità fra il sinistro ed il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione della pista ciclabile, rilevabile dalla documentazione fotografica e dalla relazione della P.M.; nonché dall'informativa relativa ad incidenti stradali verificatisi sul medesimo tratto di strada e per la medesima deformazione, ivi esistente.
In particolare, nella citata relazione si legge: “teatro del sinistro in esame si configura il marciapiede che funge da pista ciclabile della Via G. da Fiore, esattamente il tratto compreso tra la
Piazza G. Sasso e la Via Morelli, antistante la Scuola Don Milani. Detto sito è a visuale completamente libera non essendovi nelle immediate vicinanze fabbricati o altri agenti estranei alla circolazione. Il piano viabile si presenta in piano orizzontale ed in rettilineo. Il suo fondo stradale è costituito da betonelle ed il tratto ove si è verificato il sinistro presentava un notevole dislivello con presenza anche di avvallamenti con terriccio e fogliame”; con giudizio complessivo sullo stato della strada: “in scarso stato di manutenzione ed asciutto”.
Le condizioni del fondo stradale con notevole dislivello e presenza di avvallamenti e fogliame si evincerebbero altresì dalla documentazione fotografica, allegata alla predetta relazione.
Secondo l'appellante sarebbe, dunque, pacifica l'applicazione della norma di cui all'art. 2051
c.c. in considerazione degli accertamenti, eseguiti dalla Polizia Municipale, così come sarebbe altrettanto pacifico che l'Ente - custode del tratto stradale in questione - non ha fornito alcuna prova liberatoria che “l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, avrebbe potuto escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, riducendola al rango di mera occasione dell'evento”.
Dagli atti di causa, invero, sarebbe emerso il cattivo stato di manutenzione del tratto di marciapiede della Via G. da Fiore, ove insiste la pista ciclabile, che, peraltro, sarebbe stato causa di altri incidenti verificatisi sul medesimo tratto stradale (in data 05.05.13, ore 15,15; in data 25.11.14, ore 09,00, oltre quello per cui è causa), come risultante dall'informativa prodotta.
Dunque, sarebbe stato provato il nesso causale fra l'occorso ed il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione della pista ciclabile ed inoltre, per come accertato dalla P.M., il pericolo non era segnalato;
si legge al riguardo nella relazione che l'autorità intervenuta: “non rilevava l'esistenza di segnalazione della deformazione del manto stradale e della pista ciclabile”.
Non vi sarebbe alcun dubbio in ordine alla responsabilità del peraltro, la CP_1
giurisprudenza di legittimità – prosegue l'appellante - ha superato la necessità di applicare, in casi del genere, i concetti di insidia e trabocchetto, che favoriscono l'amministrazione e penalizzano le vittime.
E' pur vero che al ciclista si richiede una condotta diligente, e l'intensità varia se il sinistro avviene in una strada extraurbana, invece che su una pista ciclabile realizzata per favorire tra il centro cittadino e la periferia, come nella specie, un percorso comodo e sicuro, comodo e sicuro, non solo perché trattasi di percorso riservato esclusivamente ai ciclisti, quanto per la continua manutenzione che ci dovrebbe essere trattandosi di un tratto di strada che presenta piantumazione di alberi le cui radici fanno saltare le betonelle del marciapiede e della pista ciclabile creando avvallamenti che rappresentano serio pericolo per gli utenti della strada.
Con specifico riguardo al regime della responsabilità a carico degli Enti proprietari di strade, marciapiedi e piste ciclabili, ex art. 2051 c.c., la giurisprudenza della S.C. ha avuto modo di chiarire che l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla, modificarne le condizioni di fruibilità e rispondendo, in caso contrario, del danno subito dall'utente come nella ipotesi in cui esso sia conseguente ad un “avvallamento coperto da uno strato di ghiaia ma lasciato aperto al calpestio del pubblico” senza alcuna segnalazione da parte del proprietario del tratto stradale di cui è custode (Cass. n. 17039/14), ovvero alla caduta di un ciclista in ragione della presenza di un
“notevole dislivello con presenza anche di avvallamenti con terriccio e fogliame sulla pista ciclabile senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo” (Cass. n. 22528/14).
Le anomalie, le imperfezioni ed i dislivelli, che hanno provocato la perdita del controllo della bicicletta, sarebbero state provate con documentazione fotografica e con la relazione degli Agenti della Polizia Municipale, così come va detto che la negligenza e la colpa grave dell'Amministrazione risulterebbe acclarata dalla stessa Polizia Municipale -Sezione Infortunistica stradale - che, su espressa richiesta circa notizie infortuni stradali sulla Via G. Da Fiore, così risponde: “con riferimento alla richiesta inoltrata il 07.07.2016, si comunica che agli atti di questo Ufficio di Infortunistica
Stradale risultano essersi verificati nel tratto di pista ciclabile compreso la Piazza Beato G. Sasso e la Via Morelli, antistante la Scuola Don Milani, n. 3 (tre) incidenti stradali esattamente in data
05.05.13 ore 15,15; 25.11.14 ore 09,00; 23.09.15 ore 16,15 …”.
1.-1 L'appello non è fondato.
E' pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c. - la responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U.
n. 20943/22; Cass. n. 18518/24).
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c.,
(ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo;
in particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della “colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. n. 14228/23, cit.), secondo quello che è
“l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
“suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass.
n. 2376/24).
È alla luce di questi criteri che devono ora valutarsi gli elementi di fatto acquisiti nel corso del giudizio di primo grado. ha allegato di essere caduta dalla bicicletta “allorquando, in corrispondenza Parte_1
della Scuola Don Milani, laddove la citata pista ciclabile è deformata e presenta dei dislivelli, perdeva il controllo finendo rovinosamente a terra e riportando delle importanti lesioni… Il padre, giunto immediatamente sul luogo (la giovane figlia stava facendo ritorno alla propria abitazione che dista poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente), provvedeva a trasportare la figlia al P:S.”.
Nell'informativa, redatta dalla Polizia Municipale - sezione infortunistica stradale - di intervenuta successivamente all'occorso, si legge: “…detto sito è a visuale completamente CP_1
libera non essendovi nelle immediate vicinanze fabbricati o altri agenti estranei alla circolazione. Il piano viabile si presenta in piano orizzontale ed in rettilineo;
il suo fondo stradale è costituito da betonelle ed il tratto ove si è verificato il sinistro presentava un notevole dislivello con presenza anche di avvallamenti”.
Infine, le riproduzioni fotografiche del tratto stradale, teatro dell'evento, mostrano un evidente dislivello della pavimentazione ed avvallamenti.
Nessun altro elemento probatorio o indiziario è presente in atti;
né la ha articolato Pt_1
mezzi istruttori al fine di provare i fatti di causa.
L'appellante richiama l'informativa relativa ad incidenti stradali avvenuti sugli stessi luoghi di causa;
tuttavia, il riferimento ad altri sinistri - verificatisi precedentemente, peraltro, in un lungo arco temporale e sul medesimo tratto stradale - non è sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente convenuto, trattandosi di luoghi diversi da quelli ove è avvenuto l'evento dannoso (cfr. foto).
Alla luce di ciò, se nessun dubbio emerge rispetto al fatto che la pista ciclabile ove è avvenuta la caduta era in pessime condizioni, dissestata e con avvallamenti, d'altra parte è necessario comprendere come si atteggia, nel caso di specie, la condotta della danneggiata entrata in contatto con la cosa.
Invero, l'incidente si è verificato alle ore 16,15, e quindi, in ora diurna, di un giorno di fine estate (23.09.15); i rilievi fotografici allegati evidenziano la presenza di una pista ciclabile, dissestata, con avvallamenti e dislivelli;
lo stato di dissesto della strada era perfettamente visibile, come è dato evincere, inequivocabilmente, sia dai suddetti rilievi, che dall'informativa della polizia municipale;
infine, non va trascurata l'ulteriore circostanza che la , per come emerge dall'atto introduttivo Pt_1 del giudizio, “stava facendo ritorno alla propria abitazione che dista poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente” e, pertanto, conosceva bene lo stato dei luoghi.
È evidente, dunque, che il dislivello nel quale l'attrice è caduta, era pienamente visibile ed evitabile, sicché la , passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento Pt_1 alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerlo e altrettanto agevolmente evitarlo, data l'ampiezza del tratto stradale in questione e l'assenza di ostacoli alla visuale.
La caduta e le conseguenti lesioni riportate, pertanto, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di altri fattori causali.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che: “alla luce delle risultanze istruttorie in atti vi è motivo di ritenere che proprio quest'ultima circostanza ricorra nella specie, ossia più esattamente che parte attorea sia caduta a causa di una sua disattenzione, come induce a ritenere il fatto che: a) l'evento si è verificato in pieno giorno, ed in condizioni di visibilità normali, ciò lo si ricava dalla stessa narrativa attorea e dalla circostanza che non sono state neppure prospettate condizioni metereologiche avverse;
b) la morfologia dell'insidia (così come rappresentata dalle fotografie in atti) esclude che essa non fosse pienamente e tempestivamente percepibile da parte di una persona di ordinaria diligenza quale la danneggiata che, nel caso di specie, per sua stessa ammissione, risulta altresì abitare nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato il sinistro”.
Soccorre, a tal riguardo, quanto affermato dal Supremo Collegio, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, secondo il quale: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ex multis, Cass. n. 34886/21; n.9315/19).
Il difetto di prova dell'an della pretesa risarcitoria comporta il rigetto della richiesta di c.t.u. medico-legale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dell'appellato.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 24/22, pubblicata il 12.01.22, emessa Parte_1
dal Tribunale di Crotone, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida Controparte_1 in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)