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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3923 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...], CU, Stati Uniti d'America Parte_1
(C.F.: ), residente in 220 32nd Street, Brooklyn, NY 11232 (Stati C.F._1
Uniti d'America) con , nata il [...], a [...], New Jersey (Stati Parte_2
Uniti d'America), il primo anche in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore con loro residente, nato il Parte_3
2.02.2008 nel Distretto di Manhattan, Città di New York, New York, Stati Uniti d'America (C.F.: ); C.F._2
, nata il [...] a [...], CU, Stati Uniti d'America Controparte_1
(C.F.: ), residente in 129 Springside Trl, Glastonbury, CT 06033 C.F._3
(Stati Uniti d'America); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliati in Bologna presso e nello studio del primo difensore, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 34;
-
RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 7 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_2 venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla
1 cittadina italiana nata il [...] a [...]. n. 1), successivamente Persona_1 emigrata in America, la quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, , e il minore Parte_1 Controparte_1 Parte_3 sono diretti discendenti di nata il [...] a [...]. n. 1) e ivi Persona_1 coniugatasi in data 6.08.1899 con alias (doc. n. Persona_2 Persona_3
2), nato il [...] a [...] e naturalizzatosi statunitense in data 21.02.1918 (doc. n.
3). Dal loro matrimonio nasceva il 22.02.1924 a Hartford, CU (Stati Uniti d'America)
alias (doc. n. 4), il quale alla nascita acquisiva la Persona_4 Persona_4 cittadinanza statunitense iure soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America. Difatti, contrariamente a , naturalizzatosi statunitense prima della nascita del Persona_2 figlio, mai acquisirà la cittadinanza statunitense per naturalizzazione (doc. Persona_1
n. 5 e n. 6), potendo pertanto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti, come si argomenterà meglio in seguito. In data 29.09.1945 contraeva matrimonio a Colorado Springs, Persona_4
Colorado (Stati Uniti d'America) con Controparte_3
(doc. n. 7) e dalla loro unione nasceva il 3.02.1950 a Hartford, CU (Stati Uniti d'America) (doc. n. 8), la quale in data 19.07.1969 si univa in Controparte_1 matrimonio a Enfield, CU (Stati Uniti d'America) con Jr. Persona_5
(doc. n. 9). Dall'unione coniugale nasceva il 30.11.1972 a ST, CU (Stati Uniti d'America) (doc. n. 10). I coniugi scioglievano il vincolo Parte_1 matrimoniale in data 22.08.1983, giusta sentenza di divorzio emessa dall'Alta Corte del Distretto Giudiziario di Tolland presso Rockville, CU, Stati Uniti d'America (doc. n. n. 11 e 12). Successivamente, il 15.11.1984, contraeva matrimonio a Lahaina, Controparte_1
II (Stati Uniti d'America) con (doc. n. 13). Tale vincolo Persona_6 matrimoniale veniva sciolto, giusta sentenza di divorzio emessa il 2.07.1993 dall'Alta Corte del Distretto Giudiziario di Hartford/New Britain presso Hartford, Stati Uniti d'America (doc. n. 14 e n. 15). In seguito, convolava a nozze con Controparte_1
il 05.10.1997 a Glastonbury, CU, Stati Uniti d'America Persona_7
(doc. n. 16). In data 22.02.2001 contraeva matrimonio a New York, New York, Parte_1
Stati Uniti d'America con (doc. n. 17). I coniugi scioglievano il vincolo Persona_8 matrimoniale in data 14.12.2004, giusta sentenza di divorzio emessa dall'Alta Corte dello Stato di New York, Stati Uniti d'America (doc. n. 18 e n. 19). Successivamente in data 13.03.2005 convolava a nozze con a New York, New York, Stati Pt_1 Parte_2
Uniti d'America (doc. n. 20). Dal matrimonio nasceva il 2.02.2008 nel distretto di Manhattan, Città di New York, New York (Stati Uniti d'America) (doc. Parte_3
n. 21).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_2 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo,
2 in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, il
Tribunale ha riservato la decisione. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il PM ha preso visione del ricorso e non ha formulato conclusioni circa l'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.lgs. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originaria di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
3 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in America
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_1 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., n. 25317 del 24/8/2022), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente sposava in Persona_1 data 6.08.1899 e dal loro matrimonio nasceva il 22.02.1924, a Hartford- Persona_2
CU, alias ), circostanza che avrebbe dovuto Persona_4 Persona_4 determinare l'interruzione della catena di trasmissione della cittadinanza ai discendenti.. La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione
4 del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che
l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 26.4.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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