Articolo 22 della Legge 29 marzo 1983, n. 93
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21 aprile 1983
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24 maggio 2001
Art. 22. Principi in tema di responsabilita', procedure e sanzioni disciplinari

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate.
Ferme restando le responsabilita' dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale.
Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialita'. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D. LGS. 30 marzo 2001, n. 654 ha disposto (con l'art. 72) che l'art. 22 e' abrogato "a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997".
Entrata in vigore il 24 maggio 2001
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