Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, X sezione Civile, dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1049/22 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di risarcimento del danno e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa come da procura in atti dall' avv. Luigi Aprea (C.F.:
), presso il cui studio in Napoli al corso Bruno Buozzi C.F._2
n° 49/F elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Di Mauro (C.F.
), giusta procura generale ad lites rilasciata dal C.F._3
Sindaco, con esso elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in
Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe conveniva in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1
conseguenti alle lesioni riportate a seguito della caduta verificatasi in data
2.02.2013 in Napoli. Esponeva l'attrice che nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo verso le ore 10.00, mentre camminava a piedi lungo il Corso
Sirena nei pressi del civico 130, rovinava al suolo a causa di una disconnessione del manto stradale coperta di carte e detriti ecc., costituita da una buca formatasi con l'avvallamento della pavimentazione, a causa di elementi in marmo non ben ancorati al suolo che dondolavano e cedevano al passaggio dell'istante causandone la perdita dell'equilibrio e la conseguente caduta al suolo. Precisava altresì che a seguito del predetto evento, riportava lesioni personali, tali da renderne necessario, dopo aver chiamato i vigili urbani per accertare l'accaduto, il trasporto a mezzo 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Pellegrini” di Napoli, ove le veniva riscontrato in particolare:
“frattura scomposta del piatto tibiale a destra, frattura comporta della testa del perone destro”; che a causa delle lesioni si era dovuta sottoporre a ricoveri e terapie, con postumi invalidanti quantificabili nella misura del 19-20% di danno biologico ed un periodo di giorni 60 di inabilità temporanea totale e di giorni 90 di inabilità temporanea parziale al 50%, come accertato dal Dott.
CTP, con conseguente sindrome depressiva. Premesso quanto Persona_1 sopra, l'odierna attrice, in assenza di riscontro da parte del Controparte_1
a varie lettere raccomandate A./R. con cui veniva inoltrata formale richiesta di risarcimento danni, chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. oppure in subordine ex art. 2043 del
[...] nella causazione dell'evento dannoso e per l'effetto di condannarlo CP_1
- 2 - al risarcimento del danno non patrimoniale subito nella complessiva somma di €106.444,25 di cui euro 6.000,00 a titolo di I.T.T. (60 gg.); euro 4.500,00 a titolo di I.T.P. (90 gg. al 50%); euro 68.618,50 a titolo di danno biologico (19-
20%); euro 26.372,84 a titolo di danno morale o aumento personalizzato;
euro
952,91 per spese mediche, oltre la somma dovuta a titolo di riduzione della capacità specifica, oltre alla quantificazione del danno esistenziale, danno da sindrome depressiva, danno da perdita di chance.
Si costituiva in data 15.04.2022 il chiedendo Controparte_1
preliminarmente che fosse dichiarato prescritto il diritto alla pretesa risarcitoria, contestando in particolare la raccomandata n.17000046728519 del
16/3/17, pervenuta al il 24/3/17 e registrata il 28/3/17 del tutto CP_1 inconferente, in quanto attinente ad una richiesta risarcitoria dell'avv. Aprea riferita ad un danno presuntamente subito da , persona del Parte_2
tutto estranea al procedimento de quo, nel merito, adduceva la mancanza di prova del fatto storico e del nesso causale con il danno lamentato nonché in via gradata il concorso di colpa della sig. nella causazione del sinistro, Pt_1
oltre alla ingiustificata e sproporzionata quantificazione del danno e concludeva per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata.
Disposta la trattazione scritta, e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ctu medico legale, la causa veniva rinviata al 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, all'esito delle quali veniva poi assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre, in via preliminare, esaminare le questioni di carattere pregiudiziale.
- 3 - In merito, appare infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
Occorre chiarire, che nel presente giudizio è prospettata una responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c. 1 c.c. . Esaminando, quindi, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, si osserva che dai documenti depositati risulta che frequenti e costanti sono stati gli atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti per il sinistro occorso alla sig.ra in data 2.2.2013. Segnatamente, Pt_1
trascurando perché del tutto irrilevante, la raccomandata ricevuta dal
[...]
il 24 marzo 2017, a dire della convenuta, afferente a procedimento CP_1 relativo a tale sig.ra e di cui l'istante contesta il report di Persona_2
registrazione, risultano depositate: raccomandata ricevuta dal CP_1
il 7.3.2013 (cfr. racc. 213 pdf. in atti dep. il 17.1.2022),
[...] Pt_1
raccomandata ricevuta il 13 marzo 2015 (cfr. Rossini mm 2015 pdf. in atti dep. il 17.1.2022), entrambe con richiesta di risarcimento del danno;
raccomandata del 27.6.2019 di costituzione in mora (cfr. consegna mm 27.6.
2019 in atti depositati in data 17.1.22). Vi sono poi, le proposte di stipula di convenzione assistita ricevute con raccomandata il 19 marzo 2015 (cfr. 815 negoziazione 2015 in atti depositati in data 17.1.22) ed il 28 luglio 2017 (cfr.
851 negoziazione 2017 pdf. in atti depositati in data 17.1.22). Relativamente alla pec del 27.6.2019 (consegnata, a dire della convenuta, ad un indirizzo elettronico errato), occorre ricordare che l'atto di costituzione è un atto di natura stragiudiziale relativamente al quale trova applicazione la disciplina dell'art. 1335 c.c.. La giurisprudenza (vd. Cass. 27412/2021; 773/2003) in più occasioni ha ribadito che “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario,
- 4 - da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto”: ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione la sfera di conoscibilità deve estendersi a qualsia luogo con il quale il destinatario della raccomandata ha un collegamento che gli consenta di venire a conoscenza del suo contenuto. Alla stregua delle superiori considerazioni deve ritenersi che la pec pervenuta all'indirizzo riconducibile, comunque, al convenuto ha prodotto l'effetto di interrompere il decorso della CP_1
prescrizione quinquennale.
Passando al merito della controversia si osserva che il caso che ci occupa va ricompreso secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., che recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” e configura una fattispecie di responsabilità cd. oggettiva. E' ormai pacifico che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile anche agli enti pubblici, proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito, in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. In sintesi, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
- 5 - carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode graverebbe l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. sez. 6 - 3, Ord. n. 27724 del 30/10/2018). In particolare, <la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso […] e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio” (Cass., Sez. VI Civ., ordinanza n. 16149 del 3-
17/06/2019).
Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva che parte attrice ha dedotto nell'atto introduttivo che la caduta si sarebbe verificata a causa di “una disconnessione del manto stradale non prevedibile, non visibile e non segnalata in alcun modo, coperta di carte e detriti ecc.; disconnessione
…costitutita da una buca formatasi con l'avvallamento della pavimentazione,
- 6 - costituita dal elementi in marmo non ben ancorati al suolo che dondolavano e cedevano al passaggio dell'istante causandone la perdita dell'equilibrio e la conseguente caduta al suolo”.
Ebbene, la suddetta ricostruzione non ha trovato piena conferma nel reso istruttorio e nella documentazione in atti. Nelle rappresentazioni fotografiche ritraenti il luogo del sinistro non vi è una buca. Più precisamente, le fotografie evidenziano in primo piano una mattonella di marmo livellata con le altre mattonelle, con una lesione di cui non è stata accertata, nel corso dell'istruttoria espletata, la preesistenza o meno rispetto al passaggio della signora il giorno del sinistro. Pt_1
La teste inoltre, ha affermato: “Ho visto una signora che Testimone_1 mi precedeva cadere all'improvviso sprofondando con il piede destro all'interno della lastra di marmo che costituisce parte della strada che al passaggio della signora cedette. Voglio precisare che la lastra di marmo cedette solo al passaggio della signora e che prima del suo passaggio era apparentemente integra e che non vi erano tuttavia detriti o altro, ad esempio carte, che ricoprivano il punto della strada in cui la signora era caduta.
Ricordo che non vi erano tracce di detriti, carte o altro come sopra ho già detto. Voglio precisare altresì che non vi era neanche cartellonistica che segnalasse la disconnessione. Voglio precisare che il marmo dopo la caduta della signora era inclinato verso il basso. La strada in cui è avvenuta la caduta è chiusa al traffico ma vi sono automobilisti che passano lo stesso anche per accedere alle abitazioni. La strada non ha un marciapiede ed è tutto ad un unico livello. Posso dire che non vi erano lavori in corso nella strada in cui è avvenuta la caduta della signora”. Poi, precisava: “Voglio precisare che le due lesioni raffigurate nelle foto già preesistevano ma la lastra era tutta a livello e che solo al passaggio della signora un tratto della lastra crollò”. L'altra teste, sig.ra ha riferito: “Vidi una signora Testimone_2
- 7 - che appoggiando il piede destro su di una lastra di marmo cadde a terra. In particolare, vidi che, al passaggio della signora sulla lastra di marmo quest'ultima dondolò e si spezzò e sprofondò unitamente alla signora. Posso dire che la lastra di marmo su cui è caduta la signora era a livello della sede stradale ed appariva apparentemente integra e che solo al passaggio della signora quest'ultima dondolò rompendosi e poi sprofondò con il piede dentro.
Voglio precisare che nel punto in cui è caduta la signora non vi erano detriti carte o altra tipologia di spazzatura. Nelle prime due foto le lesioni del marmo non preesistevano al sinistro ma si sono create a causa del passaggio della signora sulla lastra di marmo. Voglio precisare che nel luogo in cui è avvenuto il sinistro non vi erano lavori in corso e non vi era segnaletica che avvisasse del pericolo”.
Orbene, è evidente che le dichiarazioni testè riportate appaiono contraddittorie tra loro. Infatti, mentre una teste riferisce che la lastra di marmo cedette solo al passaggio della signora, che le lesioni delle lastre già preesistevano ma la lastra era tutta a livello prima del passaggio dell'istante ed apparentemente integra, che il marmo dopo la caduta era inclinato verso il basso;
l'altra teste ha, invece, dichiarato che al passaggio della signora sulla lastra di marmo quest'ultima dondolò, si spezzò e sprofondò unitamente alla signora, che le lesioni del marmo non preesistevano al sinistro ma si crearono a causa del passaggio della signora sulla lastra di marmo. Nessuna delle due testi ha parlato di disconnessione del manto stradale né ha riferito della presenza di carte e detriti che ricoprivano tale disconnessione, come dedotto dall'istante.
Le rappresentazioni fotografiche inoltre non evidenziano né l'inclinazione del marmo né la buca evidentemente creatasi a seguito dello sprofondamento.
Infine, nel referto redatto dai medici del Presidio Ospedaliero Pellegrini si legge che l'istante al momento del ricovero riferì di essere caduta per la presenza di una buca non evidenziata in strada (v. anche verbale redatto dalla
- 8 - PM del comune di Napoli intervenuta sul luogo del sinistro da cui emerge che a seguito delle dichiarazioni rese dalla persona coinvolta il sinistro presumibilmente si era verificato a causa della presenza di una buca sul manto stradale).
Orbene, le divergenze emerse dall'esame dei testi escussi, che fanno fortemente dubitare dell'attendibilità degli stessi, unitamente alla dichiarazione fornita dall'attore ai sanitari dell'Ospedale Pellegrini sulle modalità di verificazione del sinistro, nonché le fotografie in atti forniscono un quadro probatorio estremamente incerto che non consente di ritenere raggiunta la prova che l'evento dannoso ebbe a verificarsi a causa di “una disconnessione del manto stradale non prevedibile, non visibile e non segnalata in alcun modo, coperta di carte e detriti ecc.; disconnessione
…costitutita da una buca formatasi con l'avvallamento della pavimentazione, costituita dal elementi in marmo non ben ancorati al suolo che dondolavano e cedevano al passaggio dell'istante causandone la perdita dell'equilibrio e la conseguente caduta al suolo”.
Occorre in merito ricordare che onus probandi incumbit ei qui dicit e che l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, deve risultare connotata da precisione e specificità e correlativamente il thema probandum non può che riguardare il fatto così come allegato.
In applicazione dei principi innanzi esposti, pertanto, deve concludersi per il rigetto della domanda formulata dall'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, applicandosi i parametri minimi in considerazione della limitata attività difensiva svolta (mancato deposito delle memorie ex art 183 co 6 cpc, mancato deposito della memoria di replica) previsti dal D.M. 55/2014, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto
- 9 - conto delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni trattate, precisando però che, ratione temporis, per il presente giudizio, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal D.M. 147/22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. Le spese di ctu, liquidate come da separata ordinanza, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
b) Condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 7052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese di ctu, liquidate come da separata ordinanza, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli in data 22.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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