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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10264/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 4 luglio 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3203/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento per l'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 25 maggio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Innanzitutto, va rilevata l'assoluta irrilevanza della nuova documentazione prodotta in data 5 giugno 2025 sia perché afferenti a patologie non oggetto di contestazione con l'opposizione, sia perché dall'esame della documentazione emerge ictu oculi che la situazione della ricorrente sia rimasta immutata: infatti, se per l'epilessia risulta prescritta addirittura una riduzione della terapia (visto che negli ultimi cinque mesi di verificava una sola crisi, peraltro d'impatto contenuto), per la patologia cardiologia non emerge alcun peggioramento, con la conferma della precedente terapia.
A questo punto, secondo questo giudice le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché le doglianze attoree, neppure supportate da una relazione di c.t.p., non colgono nel segno.
Per quanto concerne la valutazione delle fratture di Genant D8-D9-D10 con osteoporosi, la ricorrente ha contestato l'applicazione (dichiaratamente analogica: cfr. relazione di c.t.u.) del codice 7009 senza proporre, né individuare un codice eventualmente più adeguato (cfr. ricorso): è del tutto evidente, che alla luce del tenore del motivo d'opposizione il parere dell'esperto non possa che essere condiviso.
Con riguardo alla scoliosi, invece, il c.t.u., in risposta alle osservazioni attoree, aveva già chiarito che la stessa non veniva valutata per l'assenza di implicazioni cliniche e per l'assoluta irrilevanza della curvatura rispetto alla capacità lavorativa della Parte_2
(cfr. relazione). A fronte di tale valutazione la ricorrente ha del tutto omesso di allegare
(ancora prima di dimostrare) che la sua scoliosi presenti una curva superiore a 40 gradi
2 (codice 7003) o più curve superiori a 60 gradi (codice 7006) ai fini della pretesa applicazione dei codici indicati nell'opposizione.
La contestazione relativa all'omessa valutazione della capacità lavorativa specifica e semispecifica, infine, è del tutto pretestuosa, non soltanto perché la c.t.u. spiegava le ragioni della sua valutazione (cfr. relazione), ma soprattutto perché l'attribuzione di ulteriori 5 punti (comunque del tutto ingiustificata) non comporterebbe in ogni caso il raggiungimento della soglia d'invalidità per ottenere la prestazione anelata.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire la c.t.u. nominata nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Visto l'esito della lite, la ricorrente, nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c., va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell' relativamente alla fase CP_1 dell'opposizione: è opinione di questo giudice che l'azione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. sia stata proposta con colpa grave, trascurando le motivate conclusioni del c.t.u. ed insistendo nelle proprie doglianze senza neppure il supporto di un parere medico legale e, anzi, producendo documentazione “nuova” manifestamente irrilevante (in quanto comprovante una stabilità della situazione clinica e non certo un peggioramento).
Dette spese, tuttavia, vengono liquidate come in dispositivo in un importo ben inferiore ai valori tariffari minimi per la serialità delle difese spiegate dall'ente previdenziale (cfr. memoria di costituzione).
Le spese della prima fase del giudizio, invece, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., visto che l'introduzione della prima fase del giudizio, volta ad ottenere un accertamento giudiziale del suo stato invalidante, appariva senz'altro giustificato.
Per la stessa ragione, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
3 dichiara le spese dell' relative alla prima fase del processo irripetibili nei confronti CP_1
di parte ricorrente;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese relative alla Parte_1 CP_1 fase dell'opposizione, che liquida in € 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10264/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 4 luglio 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3203/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento per l'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 25 maggio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Innanzitutto, va rilevata l'assoluta irrilevanza della nuova documentazione prodotta in data 5 giugno 2025 sia perché afferenti a patologie non oggetto di contestazione con l'opposizione, sia perché dall'esame della documentazione emerge ictu oculi che la situazione della ricorrente sia rimasta immutata: infatti, se per l'epilessia risulta prescritta addirittura una riduzione della terapia (visto che negli ultimi cinque mesi di verificava una sola crisi, peraltro d'impatto contenuto), per la patologia cardiologia non emerge alcun peggioramento, con la conferma della precedente terapia.
A questo punto, secondo questo giudice le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché le doglianze attoree, neppure supportate da una relazione di c.t.p., non colgono nel segno.
Per quanto concerne la valutazione delle fratture di Genant D8-D9-D10 con osteoporosi, la ricorrente ha contestato l'applicazione (dichiaratamente analogica: cfr. relazione di c.t.u.) del codice 7009 senza proporre, né individuare un codice eventualmente più adeguato (cfr. ricorso): è del tutto evidente, che alla luce del tenore del motivo d'opposizione il parere dell'esperto non possa che essere condiviso.
Con riguardo alla scoliosi, invece, il c.t.u., in risposta alle osservazioni attoree, aveva già chiarito che la stessa non veniva valutata per l'assenza di implicazioni cliniche e per l'assoluta irrilevanza della curvatura rispetto alla capacità lavorativa della Parte_2
(cfr. relazione). A fronte di tale valutazione la ricorrente ha del tutto omesso di allegare
(ancora prima di dimostrare) che la sua scoliosi presenti una curva superiore a 40 gradi
2 (codice 7003) o più curve superiori a 60 gradi (codice 7006) ai fini della pretesa applicazione dei codici indicati nell'opposizione.
La contestazione relativa all'omessa valutazione della capacità lavorativa specifica e semispecifica, infine, è del tutto pretestuosa, non soltanto perché la c.t.u. spiegava le ragioni della sua valutazione (cfr. relazione), ma soprattutto perché l'attribuzione di ulteriori 5 punti (comunque del tutto ingiustificata) non comporterebbe in ogni caso il raggiungimento della soglia d'invalidità per ottenere la prestazione anelata.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire la c.t.u. nominata nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Visto l'esito della lite, la ricorrente, nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c., va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell' relativamente alla fase CP_1 dell'opposizione: è opinione di questo giudice che l'azione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. sia stata proposta con colpa grave, trascurando le motivate conclusioni del c.t.u. ed insistendo nelle proprie doglianze senza neppure il supporto di un parere medico legale e, anzi, producendo documentazione “nuova” manifestamente irrilevante (in quanto comprovante una stabilità della situazione clinica e non certo un peggioramento).
Dette spese, tuttavia, vengono liquidate come in dispositivo in un importo ben inferiore ai valori tariffari minimi per la serialità delle difese spiegate dall'ente previdenziale (cfr. memoria di costituzione).
Le spese della prima fase del giudizio, invece, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., visto che l'introduzione della prima fase del giudizio, volta ad ottenere un accertamento giudiziale del suo stato invalidante, appariva senz'altro giustificato.
Per la stessa ragione, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
3 dichiara le spese dell' relative alla prima fase del processo irripetibili nei confronti CP_1
di parte ricorrente;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese relative alla Parte_1 CP_1 fase dell'opposizione, che liquida in € 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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