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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2962 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Teresa Carroccio e Dario Romano presso il cui studio a
Palermo, via Agrigento n. 51, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Famoso presso il cui studio a Palermo, via
Marchese di Villabianca n. 209, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/03/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 30/07/1982, di aver generato quattro Controparte_1
figli, (21/04/1984), (25/04/1986), (31/01/1990) ed Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
(08/03/1996), oggi tutti maggiorenni ed autosufficienti, di essere comproprietario con la moglie della casa coniugale e di essere pensionato, come la resistente, ha chiesto la
1 pronuncia della separazione e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, affinché possa continuare ad abitarvi con i figli ed Per_3 Per_4
In data 13/05/2024 si è costituita in giudizio la quale, dopo aver Controparte_1 confermato l'indipendenza economica dei figli e la circostanza che ed Per_3 Per_4
vivono con lei nella casa coniugale, ha chiesto la pronuncia della separazione, il riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 50,00 al mese e la cessione da parte del ricorrente della propria quota di proprietà dell'immobile coniugale.
Ascoltate le parti e disposta la prosecuzione del giudizio, con note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025, le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 26/02/2025, le cui condizioni si riportano testulamente:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno.
2. La casa coniugale sarà assegnata alla IG.ra , fino a che sarà in uso Controparte_1
anche ai figli ed Per_3 Per_4
3. II IG. si impegna formalmente a trasferire, entro il termine di sei Parte_1
mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante specifico atto notarile, alla IG.ra nata a [...], il [...], C.F.: Parte_2
e residente in [...], il diritto di C.F._2 usufrutto a vita sull'immobile adibito originariamente a residenza familiare, sito in
Palermo alla via Patti n. n. 97/B-99, Scala C, Piano quarto, interno 9, censito al NCEU del Comune di Palermo al Foglio 18, Part. 1568, Sub. 10, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe
7, consistenza 4,5 vani, superfice catastale 94 mq, superfice catastale totale escluse aree scoperte 84 mq., rendita catastale € 290,51, di proprietà di entrambi i coniugi. Le spese relative all'atto notarile saranno divise tra le parti nella misura del 50%.
4. In merito alle rispettive consistenze economiche, i ricorrenti dichiarano di essere entrambi indipendenti e autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi pretesa economica o di mantenimento e simili, l'uno nei confronti dell'altro.
5. Le spese per il trasferimento della proprietà del veicolo Lancia Y, targato DN835VE, dal IG. alla IG.ra , saranno a carico di quest'ultima”. Pt_1 CP_1
Dopodichè, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambi i coniugi.
2 L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Le parti hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo sottoscritto il 26/02/2025 ed allegato alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio.
Ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 02/04/1955 ( ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 27/05/1955 ( , i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 30/07/1982.
2) Omologa le condizioni della separazione dei coniugi indicate nell'accordo del
26/02/2025 e riportate in parte motiva.
3) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 81, p. II, serie A, vol.1753, dell'anno 1982).
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 21/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2962 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Teresa Carroccio e Dario Romano presso il cui studio a
Palermo, via Agrigento n. 51, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Famoso presso il cui studio a Palermo, via
Marchese di Villabianca n. 209, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/03/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 30/07/1982, di aver generato quattro Controparte_1
figli, (21/04/1984), (25/04/1986), (31/01/1990) ed Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
(08/03/1996), oggi tutti maggiorenni ed autosufficienti, di essere comproprietario con la moglie della casa coniugale e di essere pensionato, come la resistente, ha chiesto la
1 pronuncia della separazione e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, affinché possa continuare ad abitarvi con i figli ed Per_3 Per_4
In data 13/05/2024 si è costituita in giudizio la quale, dopo aver Controparte_1 confermato l'indipendenza economica dei figli e la circostanza che ed Per_3 Per_4
vivono con lei nella casa coniugale, ha chiesto la pronuncia della separazione, il riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 50,00 al mese e la cessione da parte del ricorrente della propria quota di proprietà dell'immobile coniugale.
Ascoltate le parti e disposta la prosecuzione del giudizio, con note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025, le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 26/02/2025, le cui condizioni si riportano testulamente:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno.
2. La casa coniugale sarà assegnata alla IG.ra , fino a che sarà in uso Controparte_1
anche ai figli ed Per_3 Per_4
3. II IG. si impegna formalmente a trasferire, entro il termine di sei Parte_1
mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante specifico atto notarile, alla IG.ra nata a [...], il [...], C.F.: Parte_2
e residente in [...], il diritto di C.F._2 usufrutto a vita sull'immobile adibito originariamente a residenza familiare, sito in
Palermo alla via Patti n. n. 97/B-99, Scala C, Piano quarto, interno 9, censito al NCEU del Comune di Palermo al Foglio 18, Part. 1568, Sub. 10, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe
7, consistenza 4,5 vani, superfice catastale 94 mq, superfice catastale totale escluse aree scoperte 84 mq., rendita catastale € 290,51, di proprietà di entrambi i coniugi. Le spese relative all'atto notarile saranno divise tra le parti nella misura del 50%.
4. In merito alle rispettive consistenze economiche, i ricorrenti dichiarano di essere entrambi indipendenti e autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi pretesa economica o di mantenimento e simili, l'uno nei confronti dell'altro.
5. Le spese per il trasferimento della proprietà del veicolo Lancia Y, targato DN835VE, dal IG. alla IG.ra , saranno a carico di quest'ultima”. Pt_1 CP_1
Dopodichè, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambi i coniugi.
2 L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Le parti hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo sottoscritto il 26/02/2025 ed allegato alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio.
Ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 02/04/1955 ( ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 27/05/1955 ( , i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 30/07/1982.
2) Omologa le condizioni della separazione dei coniugi indicate nell'accordo del
26/02/2025 e riportate in parte motiva.
3) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 81, p. II, serie A, vol.1753, dell'anno 1982).
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 21/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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