TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 660/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 660 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e della rimessione in decisione, promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo DI GRAVIO del Foro di Avezzano C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avezzano (AQ), alla via Benedetto Croce n. 4
ATTORI
CONTRO
C.F. e P.IV , in persona del suo legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall' Avv. Lucio Stenio
DE BENEDICTIS del Foro di Pescara, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara
(PE), alla via Montegrappa n. 46
CONVENUTO
Materia: Contratti bancari - Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per gli attori: “Voglia il Tribunale di Avezzano: 1) -Accogliere la domanda e per l'effetto ordinare al la produzione in giudizio di tutta la documentazione – anche istruttoria – relativa al CP_2 contratto di mutuo del 07.12.2011 e in particolare l'elaborato peritale dell'ing Persona_1
2)-Condannare l'istituto convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti alla stregua di quanto esposto;
danni da liquidarsi a mezzo CTU, ovvero con criterio equitativo e che si indicano in €
1 20.000,00. Emanare ogni consequenziale pronuncia”, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
- per il convenuto: “Voglia il Tribunale di Avezzano, ogni avversa deduzione, eccezione, produzione
e domanda disattesa, dichiarare inammissibili, improcedibili ovvero rigettare poiché infondate le domande formulate con l'atto di citazione, condannando e Parte_1 [...]
, con vincolo solidale, al pagamento delle spese e del compenso di lite oltre al rimborso Parte_2 forfettario, al CAP e all'IV come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato ed iscritto a ruolo il 29.05.2023, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio la dinanzi Parte_2 Controparte_1 all'intestato Tribunale premettendo come la prima avesse stipulato la banca predetta un contratto di mutuo in data 7.12.2011 Rep. N. 33345 Racc. 23194, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca su immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Avezzano al Fol. 22, Part. 181, Sub. 6, di proprietà di terzo datore di ipoteca. Gli attori hanno, quindi, allegato di avere inoltrato, in Parte_2 data 25.4.2015 una richiesta di rinegoziazione del mutuo a causa dell'insostenibile aumento della rata e del tasso di interessi applicato (6,05%) senza tuttavia, a detta degli stessi, ricevere Cont nell'immediato risposta da Solo nell'ottobre la banca avrebbe consentito di presentare una richiesta, subordinando la rinegoziazione alla sottoscrizione di un'ulteriore polizza assicurativa;
in seguito, recandosi presso altro istituto bancario, avevano appreso circa la non surrogabilità del mutuo dato il minor valore dell'immobile ipotecato rispetto all'importo concesso in mutuo. Avevano, quindi, provveduto a versare un importo pari a € 50.000,00, su richiesta dell'istituto di credito convenuto, con il fine di ottenere una rimodulazione degli interessi applicati ovvero un'agevolazione Cont per la surroga del mutuo. La non aveva comunque accolto le richieste degli attori, omettendo inoltre di consegnare la richiesta documentazione contrattuale, inclusa la perizia di stima dell'immobile propedeutica alla concessione del mutuo, con conseguente verificarsi di un danno a carico degli stessi, stante la difficoltà, “se non impossibilità”, di surroga del mutuo e le conseguenze negative per i coniugi: nel frattempo questi ultimi avevano richiesto un finanziamento sul quinto dello stipendio e si erano visti notificare il fermo amministrativo sui loro autoveicoli. Cont Gli odierni attori hanno chiesto pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della condotta di da ritenersi non conforme ai principi di buona fede contrattuale nonché posta in violazione degli artt.
117 e 119 del D. lgs 1 settembre 1993, n.385 -Testo Unico Bancario- sugli obblighi di consegna della documentazione e hanno inoltrato contestuale domanda di condanna al risarcimento per i danni subiti per causa imputabile alla convenuta.
B. Si è costituita in giudizio la deducendo ed eccependo: Controparte_1
2 - l'infondatezza delle richieste attoree, non sussistendo in capo agli istituti bancari obbligo alcuno di accettare la richiesta di negoziazione del mutuo e/o di surroga, essendo rimessa tale attività alla discrezionalità dell'intermediario;
- in ogni caso, l'avvenuta rinegoziazione del mutuo, nel 2017, a fronte della riduzione del capitale mutuato con il versamento di euro 50.300,00; la revisione delle condizioni del contratto originario, aveva comportato, in particolare, la diminuzione del tasso di interesse praticato (dal
6,0500 % al 3,200%) con conseguente riduzione dell'ammontare delle rate mensili (da euro
1.327,30 ad euro 865,79)
- la genericità della richiesta di consegna della documentazione, non riferibile a precisi documenti e senza che la medesima esibizione si presenti necessaria e indispensabile in relazione alla prova da fornire;
- l'infondatezza della richiesta di consegna della perizia di stima dell'immobile eseguita dal perito ing. rappresentando la stessa un mero documento interno alla banca, che, Persona_1 come tale, non rientra nella previsione di cui all'art. 119, co.4, TUB. Cont
- l'esclusione di qualsivoglia profilo di legittimità nel comportamento della e la carenza in atti di evidenze che consentano di ritenere provato il danno asseritamente patito dagli attori.
1. Le domande proposte sono infondate e non possono, perciò, trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente è opportuno evidenziare come risultano depositati in giudizio dalla stessa parte attrice: Contratto di mutuo (all.1 cit.), Piano di rimborso contrattuale (all.5 cit.), Rendiconto periodico Cont del piano di ammortamento (all.7 cit.), Documento di Sintesi (all.8 cit.); Nota di iscrizione - Agenzia del Territorio (all.9 cit.), Accoglimento dell'istanza di rateizzazione (all.10 cit.), Stampa dati contratto
(all.14 cit.), Conteggio erogazione (all.16 cit.). Non è dunque dato comprendere a quale documentazione contrattuale ulteriore gli attori si riferisca, considerato quanto già nella sua disponibilità e tenuto conto del tenore letterale della missiva del 5.10.2022. Il deposito del contratto di mutuo, con annessi allegati, sia da parte attrice che dalla convenuta destituiscono, ad ogni modo, di ogni fondamento la richiesta ex art. 117 TUB.
Quanto alla domanda di consegna della perizia, fondata tanto sull'art. 119 TUB che sui principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., deve evidenziarsi come il documento predetto sia ad uso meramente interno della banca mutuante, redatto nell'ambito di un contratto di prestazione professionale tra banca e perito. Ciò posto, tale documento non può dirsi ricompreso tra quelli per cui trova applicazione la disposizione di cui all'art. 119, comma 4°, in base al quale “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente
3 a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni…” non ritenendo l'odierno giudicante di doversi discostare dall'orientamento maggioritario sulla questione (Tribunale Milano Sez. 2, Decr.
24.2.2022).
Viste le difese di parte convenuta, è opportuno precisare sul punto che, la richiesta di condanna alla produzione della documentazione su meglio precisata, è da considerarsi autonoma domanda giudiziale e non quale istanza ex art. 210 c.p.c.: l'ordine di esibizione è da collocarsi, infatti, nell'ambito della disciplina dell'istruzione del processo e mira a far acquisire al processo uno documento, di cui non ha la disponibilità, che la parte intende utilizzare come prova. La richiesta documentale ex art. 210 c.p.c. risulta pertanto strumentale all'oggetto di un'azione giudiziale, ad esempio ripetizione dell'indebito o condanna al risarcimento e può rivelarsi strumento idoneo a far valere in via anticipata, il diritto sostanziale alla consegna, in ogni caso entro i limiti temporali stabiliti dalla legge. Nell'ambito della previsione di cui all'art.119 TUB invece, invocato a fondamento della domanda attorea tra l'altro, si delinea una disciplina di natura sostanziale diretta a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente: il diritto del cliente di ottenere dall'Istituto di credito la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha, in dettaglio, natura di diritto sostanziale e la relativa tutela è prevista come situazione giuridica "finale" e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (cfr. Cass., n. 11733/1999 e n. 15669/2007).
Laddove si volesse ritenere che la fonte dell'obbligo di consegna della perizia sia da ravvisarsi nella buona fede integrativa o esecutiva, deve evidenziarsi come esso sussista a condizione che sia dimostrato un interesse giuridicamente rilevante ed apprezzabile dell'istante posto che, in difetto, non può imporsi a carico della banca quello che è comunque un sacrificio a favore dell'altra parte. Nel caso di specie non è dimostrato che tale documento fosse necessario per una pratica di portabilità del mutuo che, peraltro, è indicata dagli stessi attori in termini meramente ipotetica ed eventuale, in difetto pure di prova di essersi rivolti ad altra banca a tale scopo.
Peraltro si osserva come la a normativa di riferimento non subordini l'ottenimento della surroga del mutuo alla previa consegna, al nuovo istituto, della perizia di stima originariamente redatta. La portabilità del mutuo, così come riformata dalla c.d. decreto Bersani bis, convertito con legge n.40 del
2007, è oggi agevolata da una procedura snella che garantisce al cliente l'accesso alla soluzione più conveniente senza che debba gravarsi di costi e oneri a proprio carico;
tale disciplina preclude all'intermediario originario di imporre penali, imporre ingiustificati costi aggiuntivi o di attuare condotte che di fatto impediscano al mutuatario di rivolgersi ad altro intermediario, individuando inoltre, nella seconda parte dell'art 120-quater del TUB, apposite sanzioni per il finanziatore originario, nell'ipotesi in cui la surrogazione non vada a buon fine per omessa comunicazione del debito residuo al nuovo
4 mutuante. In estrema sintesi, non è neppure necessario, nell'ambito della procedura di surroga, che il mutuatario si rivolga all'originario mutuante per informarlo della volontà di “trasferire” il mutuo presso una nuova banca, ma sarà quest'ultima a richiedere all'originale intermediario le informazioni necessarie. È rimessa soltanto alla piena discrezionalità del nuovo mutuante la concessione o meno della surroga senza che possano essere addebitati al richiedente i costi per l'espletamento delle pratiche istruttorie, ivi inclusa la redazione di nuova perizia di stima che il finanziatore subentrante commissiona, secondo criteri e parametri dallo stesso indicati, all'esperto incaricato.
Posto ciò, a tutto voler concedere, sul piano dei canoni di buona fede e leale collaborazione, non risultano chiare e dimostrate allegazioni in ordine all'assoluta necessità della perizia di stima ai fini della concessione della surroga, né risulta adeguatamente provata l'impossibilità di procedere alla surroga, per l'ipotetico mutuante surrogato- non meglio individuato e/o specificato da parte attrice-, per causa imputabile alla condotta reticente della banca originaria, né risulta allegato e documentato il danno derivante dal diniego di accedere ad un documento che si ribadisce, è atto interno all'istituto di credito. Neppure la generica allegazione circa il valore inferiore dell'immobile rispetto all'importo concesso in mutuo è idonea a ottenere la richiesta tutela;
non è infatti possibile, sic et simpliciter, presumersi un interesse della banca a sopravvalutare i cespiti poiché, semmai, un simile interesse – contrario al sano criterio estimativo prudenziale dettato dalla professionalità del banchiere – è ravvisabile, in astratto, in capo al mutuatario (Corte App. Firenze, 18.9.2012).
Neanche potrebbero evocarsi conseguenze sul piano civilistico, in caso di eventuale sconfinamento dal limite di ammontare massimo di finanziabilità ex art. 38 TUB, fissato con deliberazione 22.4.1995 del CICR e successive Istruzioni applicative della Banca d'Italia, all'80% del valore dei beni ipotecati, stante la condivisibile interpretazione fornita dalla Cass. SS.UU. 16.11.2022, n. 33719, che ha escluso che lo stesso limite costituisca elemento essenziale del contenuto contratto, né che sia tantomeno elemento posto a presidio di validità del negozio rilevando unicamente in punto di disciplina settoriale in materia di vigilanza.
2. Quanto alla rinegoziazione del mutuo, premesso che non vi alcuna fonte specifica di tale obbligo di, va anzitutto evidenziato come essa consista nell'esito di un accordo modificativo e non novativo che può riguardare tanto la durata del rapporto che la revisione del tasso di interesse e come, nella prassi, riguardi operazioni a medio e lungo termine.
, Non può ritenersi che la buona fede oggettiva possa fondare un obbligo di rinegoziazione (che avrebbe peraltro un contenuto generico) in capo alla banca posto che deve assicurarsi prevalenza al principio dell'autonomia negoziale e assicurando l'ordinamento tutela agli interessi laddove pregiudicati da sopravvenienze con specifici rimedi ed a specifiche condizioni, laddove eventi imprevedibili alternino l'alea economica e naturale del contratto.
5 La valutazione circa l'opportunità di rinegoziazione, rientrando proprio nell'abito dell'autonomia negoziale, non può essere quindi sottratta alla banca in virtù di un generale obbligo alla rinegoziazione, né potrebbe, un soggetto terzo all'istituto, sostituirsi ad esso e valutare la convenienza dell'operazione creditizia. La buona fede, trova invece applicazione come profilo di valutazione in termini di condotta dell'intermediario nelle relazioni con il cliente, il quale ragionevolmente deve essere informato sui motivi del diniego e fornire adeguati chiarimenti. Cont Ciò premesso, si deve prendere atto, come attesta la documentazione prodotta in giudizio da
(cfr. all. 4 conv.), che tra le parti, a fronte del versamento, in data 13.7.2017 di € 50.300,00, che ha ridotto il capitale residuo da € 228.571,54 ad € 178.241,49 – si è applicata sul residuo una riduzione del tasso di interesse nominale annuo dal 6,05% al 3,20% con conseguente rideterminazione dell'importo della rata mensile da € 1.327,30 ad € 865,79. Non si ravvisa, pertanto, alcuna illiceità della condotta dell'istituto di credito il quale, a fronte della riduzione del capitale residuo, posta come condizione per la rinegoziazione, ha applicato una riduzione dell'interesse nominale, con conseguente abbassamento dell'importo delle rate mensili, accogliendo così, e in base a un'insindacabile valutazione discrezionale e di convenienza, la richiesta dei mutuatari.
Alla stregua di tutto quanto su detto, non può in fine, trovare seguito la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice, che appare altresì generica e sfornita di qualsiasi supporto probatorio sia in relazione al nesso causale che in merito all'entità del danno asseritamente patito. Tale carenza, ravvisabile nelle stesse allegazioni, appare di per sé dirimente ai fini del rigetto della domanda di risarcimento proposta, risultando altresì improprio il ricorso al criterio equitativo per sopperire a fondamentali carenze probatorie atteso che l'equità integrativa suppone che il danno-conseguenza sia dimostrato nell'an e che sia, invece, impossibile o sommamente difficile, la prova del suo quantum sia per la natura stessa del danno (es.: non patrimoniale) che per obiettive difficoltà probatorie.
In conclusione, deve essere rigettata anche la domanda attorea di accertamento dell'illiceità dell'operato dell'istituto di credito nell'ambito del rapporto per cui è causa, con annessa domanda di condanna al risarcimento del danno.
3. Le spese di lite devono essere regolate secondo il criterio ordinario di soccombenza non ravvisandosi ragioni per farvi deroga. Tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento, il compenso è liquidato in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. per cause di valore indeterminabile, media complessità al valore medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'attività istruttoria, ed al valore minimo per la fase decisoria vista la sostanziale reiterazione delle argomentazioni già spese sin dall'inizio. L'interesse comune degli attori giustifica la loro condanna in via solidale ex art. 97 c.p.c.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- CONDANNA e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite in favore di n persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi € 5.333,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. e cassa come per legge.
Avezzano, 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 660 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e della rimessione in decisione, promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo DI GRAVIO del Foro di Avezzano C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avezzano (AQ), alla via Benedetto Croce n. 4
ATTORI
CONTRO
C.F. e P.IV , in persona del suo legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall' Avv. Lucio Stenio
DE BENEDICTIS del Foro di Pescara, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara
(PE), alla via Montegrappa n. 46
CONVENUTO
Materia: Contratti bancari - Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per gli attori: “Voglia il Tribunale di Avezzano: 1) -Accogliere la domanda e per l'effetto ordinare al la produzione in giudizio di tutta la documentazione – anche istruttoria – relativa al CP_2 contratto di mutuo del 07.12.2011 e in particolare l'elaborato peritale dell'ing Persona_1
2)-Condannare l'istituto convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti alla stregua di quanto esposto;
danni da liquidarsi a mezzo CTU, ovvero con criterio equitativo e che si indicano in €
1 20.000,00. Emanare ogni consequenziale pronuncia”, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
- per il convenuto: “Voglia il Tribunale di Avezzano, ogni avversa deduzione, eccezione, produzione
e domanda disattesa, dichiarare inammissibili, improcedibili ovvero rigettare poiché infondate le domande formulate con l'atto di citazione, condannando e Parte_1 [...]
, con vincolo solidale, al pagamento delle spese e del compenso di lite oltre al rimborso Parte_2 forfettario, al CAP e all'IV come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato ed iscritto a ruolo il 29.05.2023, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio la dinanzi Parte_2 Controparte_1 all'intestato Tribunale premettendo come la prima avesse stipulato la banca predetta un contratto di mutuo in data 7.12.2011 Rep. N. 33345 Racc. 23194, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca su immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Avezzano al Fol. 22, Part. 181, Sub. 6, di proprietà di terzo datore di ipoteca. Gli attori hanno, quindi, allegato di avere inoltrato, in Parte_2 data 25.4.2015 una richiesta di rinegoziazione del mutuo a causa dell'insostenibile aumento della rata e del tasso di interessi applicato (6,05%) senza tuttavia, a detta degli stessi, ricevere Cont nell'immediato risposta da Solo nell'ottobre la banca avrebbe consentito di presentare una richiesta, subordinando la rinegoziazione alla sottoscrizione di un'ulteriore polizza assicurativa;
in seguito, recandosi presso altro istituto bancario, avevano appreso circa la non surrogabilità del mutuo dato il minor valore dell'immobile ipotecato rispetto all'importo concesso in mutuo. Avevano, quindi, provveduto a versare un importo pari a € 50.000,00, su richiesta dell'istituto di credito convenuto, con il fine di ottenere una rimodulazione degli interessi applicati ovvero un'agevolazione Cont per la surroga del mutuo. La non aveva comunque accolto le richieste degli attori, omettendo inoltre di consegnare la richiesta documentazione contrattuale, inclusa la perizia di stima dell'immobile propedeutica alla concessione del mutuo, con conseguente verificarsi di un danno a carico degli stessi, stante la difficoltà, “se non impossibilità”, di surroga del mutuo e le conseguenze negative per i coniugi: nel frattempo questi ultimi avevano richiesto un finanziamento sul quinto dello stipendio e si erano visti notificare il fermo amministrativo sui loro autoveicoli. Cont Gli odierni attori hanno chiesto pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della condotta di da ritenersi non conforme ai principi di buona fede contrattuale nonché posta in violazione degli artt.
117 e 119 del D. lgs 1 settembre 1993, n.385 -Testo Unico Bancario- sugli obblighi di consegna della documentazione e hanno inoltrato contestuale domanda di condanna al risarcimento per i danni subiti per causa imputabile alla convenuta.
B. Si è costituita in giudizio la deducendo ed eccependo: Controparte_1
2 - l'infondatezza delle richieste attoree, non sussistendo in capo agli istituti bancari obbligo alcuno di accettare la richiesta di negoziazione del mutuo e/o di surroga, essendo rimessa tale attività alla discrezionalità dell'intermediario;
- in ogni caso, l'avvenuta rinegoziazione del mutuo, nel 2017, a fronte della riduzione del capitale mutuato con il versamento di euro 50.300,00; la revisione delle condizioni del contratto originario, aveva comportato, in particolare, la diminuzione del tasso di interesse praticato (dal
6,0500 % al 3,200%) con conseguente riduzione dell'ammontare delle rate mensili (da euro
1.327,30 ad euro 865,79)
- la genericità della richiesta di consegna della documentazione, non riferibile a precisi documenti e senza che la medesima esibizione si presenti necessaria e indispensabile in relazione alla prova da fornire;
- l'infondatezza della richiesta di consegna della perizia di stima dell'immobile eseguita dal perito ing. rappresentando la stessa un mero documento interno alla banca, che, Persona_1 come tale, non rientra nella previsione di cui all'art. 119, co.4, TUB. Cont
- l'esclusione di qualsivoglia profilo di legittimità nel comportamento della e la carenza in atti di evidenze che consentano di ritenere provato il danno asseritamente patito dagli attori.
1. Le domande proposte sono infondate e non possono, perciò, trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente è opportuno evidenziare come risultano depositati in giudizio dalla stessa parte attrice: Contratto di mutuo (all.1 cit.), Piano di rimborso contrattuale (all.5 cit.), Rendiconto periodico Cont del piano di ammortamento (all.7 cit.), Documento di Sintesi (all.8 cit.); Nota di iscrizione - Agenzia del Territorio (all.9 cit.), Accoglimento dell'istanza di rateizzazione (all.10 cit.), Stampa dati contratto
(all.14 cit.), Conteggio erogazione (all.16 cit.). Non è dunque dato comprendere a quale documentazione contrattuale ulteriore gli attori si riferisca, considerato quanto già nella sua disponibilità e tenuto conto del tenore letterale della missiva del 5.10.2022. Il deposito del contratto di mutuo, con annessi allegati, sia da parte attrice che dalla convenuta destituiscono, ad ogni modo, di ogni fondamento la richiesta ex art. 117 TUB.
Quanto alla domanda di consegna della perizia, fondata tanto sull'art. 119 TUB che sui principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., deve evidenziarsi come il documento predetto sia ad uso meramente interno della banca mutuante, redatto nell'ambito di un contratto di prestazione professionale tra banca e perito. Ciò posto, tale documento non può dirsi ricompreso tra quelli per cui trova applicazione la disposizione di cui all'art. 119, comma 4°, in base al quale “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente
3 a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni…” non ritenendo l'odierno giudicante di doversi discostare dall'orientamento maggioritario sulla questione (Tribunale Milano Sez. 2, Decr.
24.2.2022).
Viste le difese di parte convenuta, è opportuno precisare sul punto che, la richiesta di condanna alla produzione della documentazione su meglio precisata, è da considerarsi autonoma domanda giudiziale e non quale istanza ex art. 210 c.p.c.: l'ordine di esibizione è da collocarsi, infatti, nell'ambito della disciplina dell'istruzione del processo e mira a far acquisire al processo uno documento, di cui non ha la disponibilità, che la parte intende utilizzare come prova. La richiesta documentale ex art. 210 c.p.c. risulta pertanto strumentale all'oggetto di un'azione giudiziale, ad esempio ripetizione dell'indebito o condanna al risarcimento e può rivelarsi strumento idoneo a far valere in via anticipata, il diritto sostanziale alla consegna, in ogni caso entro i limiti temporali stabiliti dalla legge. Nell'ambito della previsione di cui all'art.119 TUB invece, invocato a fondamento della domanda attorea tra l'altro, si delinea una disciplina di natura sostanziale diretta a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente: il diritto del cliente di ottenere dall'Istituto di credito la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha, in dettaglio, natura di diritto sostanziale e la relativa tutela è prevista come situazione giuridica "finale" e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (cfr. Cass., n. 11733/1999 e n. 15669/2007).
Laddove si volesse ritenere che la fonte dell'obbligo di consegna della perizia sia da ravvisarsi nella buona fede integrativa o esecutiva, deve evidenziarsi come esso sussista a condizione che sia dimostrato un interesse giuridicamente rilevante ed apprezzabile dell'istante posto che, in difetto, non può imporsi a carico della banca quello che è comunque un sacrificio a favore dell'altra parte. Nel caso di specie non è dimostrato che tale documento fosse necessario per una pratica di portabilità del mutuo che, peraltro, è indicata dagli stessi attori in termini meramente ipotetica ed eventuale, in difetto pure di prova di essersi rivolti ad altra banca a tale scopo.
Peraltro si osserva come la a normativa di riferimento non subordini l'ottenimento della surroga del mutuo alla previa consegna, al nuovo istituto, della perizia di stima originariamente redatta. La portabilità del mutuo, così come riformata dalla c.d. decreto Bersani bis, convertito con legge n.40 del
2007, è oggi agevolata da una procedura snella che garantisce al cliente l'accesso alla soluzione più conveniente senza che debba gravarsi di costi e oneri a proprio carico;
tale disciplina preclude all'intermediario originario di imporre penali, imporre ingiustificati costi aggiuntivi o di attuare condotte che di fatto impediscano al mutuatario di rivolgersi ad altro intermediario, individuando inoltre, nella seconda parte dell'art 120-quater del TUB, apposite sanzioni per il finanziatore originario, nell'ipotesi in cui la surrogazione non vada a buon fine per omessa comunicazione del debito residuo al nuovo
4 mutuante. In estrema sintesi, non è neppure necessario, nell'ambito della procedura di surroga, che il mutuatario si rivolga all'originario mutuante per informarlo della volontà di “trasferire” il mutuo presso una nuova banca, ma sarà quest'ultima a richiedere all'originale intermediario le informazioni necessarie. È rimessa soltanto alla piena discrezionalità del nuovo mutuante la concessione o meno della surroga senza che possano essere addebitati al richiedente i costi per l'espletamento delle pratiche istruttorie, ivi inclusa la redazione di nuova perizia di stima che il finanziatore subentrante commissiona, secondo criteri e parametri dallo stesso indicati, all'esperto incaricato.
Posto ciò, a tutto voler concedere, sul piano dei canoni di buona fede e leale collaborazione, non risultano chiare e dimostrate allegazioni in ordine all'assoluta necessità della perizia di stima ai fini della concessione della surroga, né risulta adeguatamente provata l'impossibilità di procedere alla surroga, per l'ipotetico mutuante surrogato- non meglio individuato e/o specificato da parte attrice-, per causa imputabile alla condotta reticente della banca originaria, né risulta allegato e documentato il danno derivante dal diniego di accedere ad un documento che si ribadisce, è atto interno all'istituto di credito. Neppure la generica allegazione circa il valore inferiore dell'immobile rispetto all'importo concesso in mutuo è idonea a ottenere la richiesta tutela;
non è infatti possibile, sic et simpliciter, presumersi un interesse della banca a sopravvalutare i cespiti poiché, semmai, un simile interesse – contrario al sano criterio estimativo prudenziale dettato dalla professionalità del banchiere – è ravvisabile, in astratto, in capo al mutuatario (Corte App. Firenze, 18.9.2012).
Neanche potrebbero evocarsi conseguenze sul piano civilistico, in caso di eventuale sconfinamento dal limite di ammontare massimo di finanziabilità ex art. 38 TUB, fissato con deliberazione 22.4.1995 del CICR e successive Istruzioni applicative della Banca d'Italia, all'80% del valore dei beni ipotecati, stante la condivisibile interpretazione fornita dalla Cass. SS.UU. 16.11.2022, n. 33719, che ha escluso che lo stesso limite costituisca elemento essenziale del contenuto contratto, né che sia tantomeno elemento posto a presidio di validità del negozio rilevando unicamente in punto di disciplina settoriale in materia di vigilanza.
2. Quanto alla rinegoziazione del mutuo, premesso che non vi alcuna fonte specifica di tale obbligo di, va anzitutto evidenziato come essa consista nell'esito di un accordo modificativo e non novativo che può riguardare tanto la durata del rapporto che la revisione del tasso di interesse e come, nella prassi, riguardi operazioni a medio e lungo termine.
, Non può ritenersi che la buona fede oggettiva possa fondare un obbligo di rinegoziazione (che avrebbe peraltro un contenuto generico) in capo alla banca posto che deve assicurarsi prevalenza al principio dell'autonomia negoziale e assicurando l'ordinamento tutela agli interessi laddove pregiudicati da sopravvenienze con specifici rimedi ed a specifiche condizioni, laddove eventi imprevedibili alternino l'alea economica e naturale del contratto.
5 La valutazione circa l'opportunità di rinegoziazione, rientrando proprio nell'abito dell'autonomia negoziale, non può essere quindi sottratta alla banca in virtù di un generale obbligo alla rinegoziazione, né potrebbe, un soggetto terzo all'istituto, sostituirsi ad esso e valutare la convenienza dell'operazione creditizia. La buona fede, trova invece applicazione come profilo di valutazione in termini di condotta dell'intermediario nelle relazioni con il cliente, il quale ragionevolmente deve essere informato sui motivi del diniego e fornire adeguati chiarimenti. Cont Ciò premesso, si deve prendere atto, come attesta la documentazione prodotta in giudizio da
(cfr. all. 4 conv.), che tra le parti, a fronte del versamento, in data 13.7.2017 di € 50.300,00, che ha ridotto il capitale residuo da € 228.571,54 ad € 178.241,49 – si è applicata sul residuo una riduzione del tasso di interesse nominale annuo dal 6,05% al 3,20% con conseguente rideterminazione dell'importo della rata mensile da € 1.327,30 ad € 865,79. Non si ravvisa, pertanto, alcuna illiceità della condotta dell'istituto di credito il quale, a fronte della riduzione del capitale residuo, posta come condizione per la rinegoziazione, ha applicato una riduzione dell'interesse nominale, con conseguente abbassamento dell'importo delle rate mensili, accogliendo così, e in base a un'insindacabile valutazione discrezionale e di convenienza, la richiesta dei mutuatari.
Alla stregua di tutto quanto su detto, non può in fine, trovare seguito la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice, che appare altresì generica e sfornita di qualsiasi supporto probatorio sia in relazione al nesso causale che in merito all'entità del danno asseritamente patito. Tale carenza, ravvisabile nelle stesse allegazioni, appare di per sé dirimente ai fini del rigetto della domanda di risarcimento proposta, risultando altresì improprio il ricorso al criterio equitativo per sopperire a fondamentali carenze probatorie atteso che l'equità integrativa suppone che il danno-conseguenza sia dimostrato nell'an e che sia, invece, impossibile o sommamente difficile, la prova del suo quantum sia per la natura stessa del danno (es.: non patrimoniale) che per obiettive difficoltà probatorie.
In conclusione, deve essere rigettata anche la domanda attorea di accertamento dell'illiceità dell'operato dell'istituto di credito nell'ambito del rapporto per cui è causa, con annessa domanda di condanna al risarcimento del danno.
3. Le spese di lite devono essere regolate secondo il criterio ordinario di soccombenza non ravvisandosi ragioni per farvi deroga. Tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento, il compenso è liquidato in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. per cause di valore indeterminabile, media complessità al valore medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'attività istruttoria, ed al valore minimo per la fase decisoria vista la sostanziale reiterazione delle argomentazioni già spese sin dall'inizio. L'interesse comune degli attori giustifica la loro condanna in via solidale ex art. 97 c.p.c.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- CONDANNA e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite in favore di n persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi € 5.333,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. e cassa come per legge.
Avezzano, 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
7