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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 06/11/2025 al n. 5788/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MI LE, elettivamente domiciliata in VIA LOLLIO 18 44121
FERRARA presso lo studio dell'avv. MI LE ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BOSI MONICA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 9 46029
SUZZARA presso lo studio dell'avv. BOSI MONICA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
09/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “I. La Parte_1 Controparte_1
figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre e, in particolare, presso l'abitazione familiare, in Sustinente (Mn), Via G. Leopardi, 111.
II. La casa familiare sita in Sustinente (Fe), Via G. Leopardi, 111, rimane assegnata alla sig.ra affinché vi risieda con (figlia Parte_1 Per_1
minore) e (figlia maggiorenne non economicamente indipendente) sino Per_2
al raggiungimento della completa autosufficienza economica di entrambe.
III. Quanto alla frequentazione della figlia minore con il padre, genitore Per_1
non collocatario, le parti concordano le seguenti tempistiche e modalità:
– La minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, Per_1
individuati nei giorni di martedì e giovedì, ma derogabili in favore di due diversi pomeriggi infrasettimanali che dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo, tenuto conto dei loro impegni lavorativi - e non - ed anche della volontà e degli impegni della minore stessa;
la stessa trascorrerà altresì con il padre, a week end alterni, dal sabato all'uscita di scuola (o dal sabato mattina, durante i periodi di sospensione estiva) alla domenica sera;
– Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà con ciascun genitore Per_1
le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi possibilmente tra i genitori entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
pagina 2 di 6 – Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con ciascuno dei Per_1
genitori sette giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di
Capodanno; durante le vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore tre giorni comprendenti, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua e il Lunedì di
Pasquetta;
IV. Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a Controparte_1
mezzo di bonifico/ordine di bonifico periodico, alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia
, la somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli Per_1
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il dettaglio delle quali si richiama quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Mantova e, precisamente:
- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte da medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tikets sanitari;
- spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 6 - spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare), che non richiedono il preventivo accordo;
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivo dissenso per iscritto entro dieci giorni della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
I ricorrenti convengono che l'Assegno UN rimarrà nell'integrale disponibilità della sig.ra Parte_1
V. Spese legali compensate.
VI. Con espressa rinuncia delle parti alle produzioni documentali non allegate al presente atto”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 4 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni del divorzio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO in data 14/09/2002 con ricorso congiunto i sigg.ri e adivano l'Intestato Tribunale per sentire Pt_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sostanzialmente alle medesime condizioni già concordate nel procedimento di separazione consensuale e allora recepite dal Tribunale di Mantova nel decreto di omologa.
Con il presente ricorso ne chiedevano la modifica formulando le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
pagina 5 di 6 dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 06/11/2025 al n. 5788/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MI LE, elettivamente domiciliata in VIA LOLLIO 18 44121
FERRARA presso lo studio dell'avv. MI LE ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BOSI MONICA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 9 46029
SUZZARA presso lo studio dell'avv. BOSI MONICA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
09/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “I. La Parte_1 Controparte_1
figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre e, in particolare, presso l'abitazione familiare, in Sustinente (Mn), Via G. Leopardi, 111.
II. La casa familiare sita in Sustinente (Fe), Via G. Leopardi, 111, rimane assegnata alla sig.ra affinché vi risieda con (figlia Parte_1 Per_1
minore) e (figlia maggiorenne non economicamente indipendente) sino Per_2
al raggiungimento della completa autosufficienza economica di entrambe.
III. Quanto alla frequentazione della figlia minore con il padre, genitore Per_1
non collocatario, le parti concordano le seguenti tempistiche e modalità:
– La minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, Per_1
individuati nei giorni di martedì e giovedì, ma derogabili in favore di due diversi pomeriggi infrasettimanali che dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo, tenuto conto dei loro impegni lavorativi - e non - ed anche della volontà e degli impegni della minore stessa;
la stessa trascorrerà altresì con il padre, a week end alterni, dal sabato all'uscita di scuola (o dal sabato mattina, durante i periodi di sospensione estiva) alla domenica sera;
– Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà con ciascun genitore Per_1
le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi possibilmente tra i genitori entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
pagina 2 di 6 – Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con ciascuno dei Per_1
genitori sette giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di
Capodanno; durante le vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore tre giorni comprendenti, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua e il Lunedì di
Pasquetta;
IV. Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a Controparte_1
mezzo di bonifico/ordine di bonifico periodico, alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia
, la somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli Per_1
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il dettaglio delle quali si richiama quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Mantova e, precisamente:
- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte da medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tikets sanitari;
- spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 6 - spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare), che non richiedono il preventivo accordo;
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivo dissenso per iscritto entro dieci giorni della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
I ricorrenti convengono che l'Assegno UN rimarrà nell'integrale disponibilità della sig.ra Parte_1
V. Spese legali compensate.
VI. Con espressa rinuncia delle parti alle produzioni documentali non allegate al presente atto”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 4 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni del divorzio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO in data 14/09/2002 con ricorso congiunto i sigg.ri e adivano l'Intestato Tribunale per sentire Pt_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sostanzialmente alle medesime condizioni già concordate nel procedimento di separazione consensuale e allora recepite dal Tribunale di Mantova nel decreto di omologa.
Con il presente ricorso ne chiedevano la modifica formulando le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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