Sentenza 22 giugno 2009
Massime • 2
La disposizione di cui all'art. 2, lett. c), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che consente il licenziamento della lavoratrice madre allorché sia ultimata la prestazione per la quale la dipendente è stata assunta o il rapporto sia cessato per scadenza del termine, regola solo l'ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato, nella duplice forma in cui può essere stipulato, ovverosia dell'esplicita predeterminazione di una data finale di cessazione del rapporto o dell'indiretto riferimento ad una data desumibile dall'ultimazione di una specifica prestazione. Ne consegue che, affinché sia possibile il licenziamento della lavoratrice madre in dette ipotesi, occorre che la durata determinata del rapporto risulti per iscritto mediante l'indicazione della data di scadenza o la specificazione di tutti gli elementi idonei ad individuare l'opera od il servizio, per la cui esecuzione l'assunzione sia avvenuta.
In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, non si applica alla cessione d'azienda, che non comporta la cessazione dell'attività dell'impresa,ma la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2009, n. 14583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14583 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI MA ST , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO N 9, presso lo studio dell'avvocato PALERMO GIANFRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato LO GIUDICE VITTORINO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AM HI , ES PA , ES AT , nella qualità di eredi di ES MANO , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato IANNELLI ANTONINO, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOSIA MANLIO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 819/2004 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/02/2005 R.G.N. 489/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MIUCCIO per delega MANLIO NICOSIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24.4.1996, la dott. SC RI ST conveniva dinanzi al Pretore di Messina, sezione distaccata di Alì Terme, gli eredi del dott. SS RIno ed esponeva di avere prestato il proprio lavoro quale farmacista alle dipendenze della parte convenuta, a far tempo dal 3.5.1993. Il 5.3.1996 era stata licenziata, con decorrenza 1.4.1996, nonostante si trovasse in stato di gravidanza;
impugnava pertanto il licenziamento siccome nullo e chiedeva la corresponsione della retribuzione fino ad un anno dopo la nascita del figlio.
2. Si costituivano i convenuti ed eccepivano di essere subentrati al "de cuius" nella gestione della farmacia, a seguito della di lui morte avvenuta il *2.4.1986*, e di avere ottenuto l'autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia per dieci anni, vale a dire fino al 1.4.1996. Il contratto con la SC doveva pertanto intendersi a tempo determinato e di ciò la lavoratrice era stata avvisata fino dall'inizio del rapporto di lavoro. Indi avevano ceduto l'attività, onde la risoluzione del detto rapporto doveva intendersi avvenuta a sensi della L. n. 1204 del 1971, art. 2, comma 3, lett. b.
3. Con la sentenza di primo grado, il giudice adito dichiarava illegittimo il licenziamento e condannava i convenuti al pagamento delle retribuzioni fino al compimento di un anno di età del bambino, oltre ad ulteriore somma per differenze retributive e spese di lite.
4. Proponevano appello gli eredi SS e la Corte di Appello di Messina riformava la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo il licenziamento. La Corte motivava nel senso che si trattava della gestione provvisoria della farmacia, onde a sensi della L. n. 1204 del 1971, art. 1 il recesso doveva intendersi come avvenuto per ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione l'attrice, deducendo quattro motivi.
Resistono con controricorso i convenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art.2112 c.c., sostenendo che nella specie non si è verificata alcuna cessazione di esercizio di impresa, bensì una cessione di farmacia. La scadenza del termine decennale di proroga del suddetto esercizio concerne esclusivamente la posizione degli eredi e non ha incidenza sulla sorte del rapporto di lavoro. La scadenza del termine decennale determina la possibilità di cedere la farmacia, quale mutamento di titolarità dell'impresa, onde il rapporto di lavoro continua con il cessionario.
7. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n.230 del 1962, art. 1, dato che la Corte di Appello ha ritenuto la natura temporanea del rapporto di lavoro in mancanza di qualsiasi atto scritto al riguardo. La lettera di licenziamento parla di preavviso di licenziamento, non fa alcun riferimento alla presunta scadenza del termine.
8. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n.1204 del 1971, art. 2, osservando che la norma stessa vieta il licenziamento in pendenza dello stato di gravidanza;
le deroghe al divieto sono tassative ed insuscettibili di interpretazione estensiva. In particolare, la previsione della possibilità di intimare il licenziamento per cessazione di attività dell'impresa non può essere applicata alla cessione dell'azienda. In altri termini, non vi era termine apposto al contratto, non si è verificata la cessazione dell'impresa, quindi sotto entrambi i profili il licenziamento è illegittimo.
9. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi sono fondati a vanno accolti. 10. È noto che la L. n. 1204 del 1971, art. 2 prevede il divieto di licenziamento in favore delle lavoratrici madri, dall'inizio della gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto suddetto non si applica in caso di cessazione dell'attività dell'azienda e di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o per scadenza del termine. Per quanto attiene alla cessazione di attività, la giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che il licenziamento è valido qualora venga soppresso un ramo o reparto di azienda che abbia autonomia funzionale e salva la prova dell'impossibilità di "repechage" (Cass. 21.12.2004 n. 23684, conf. Cass.
8.9.1999 n. 9551, ma vedi per la soluzione più restrittiva Cass.
7.2.1992 n. 1334). Nella specie, è accertato in fatto che l'azienda non è cessata, ma è stata ceduta dagli eredi, con la conseguenza che il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed in ogni caso non è invocabile la L. n. 1204 del 1971, art. 2, lett. b perché non risulta la cessazione dell'attività dell'azienda.
11. Per quanto attiene alla diversa ipotesi di cui alla lett. c della norma citata, si rileva che il riferimento al contratto a termine ed alla ultimazione della prestazione non prevede due diversi rapporti di lavoro, uno a tempo determinato ed un altro a tempo indeterminato, ma contempla solo l'ipotesi di contratto di lavoro a termine nella duplice forma dell'esplicita predeterminazione di una data finale di cessazione del rapporto ovvero dell'indiretto riferimento ad una data desumibile dall'ultimazione di una specifica prestazione. Consegue che, perché sia possibile il licenziamento della lavoratrice madre nei casi contemplati dal citato art. 2, lett. c, occorre in entrambe le ipotesi che il contratto abbia ad oggetto una delle mansioni contemplate dalla L. n. 230 del 1962, art. 1 e che la durata determinata del rapporto risulti per iscritto, o mediante l'indicazione della data di scadenza o mediante la specificazione di tutti gli elementi idonei ad individuare l'opera o il servizio per la cui esecuzione l'assunzione sia avvenuta (così Cass.
3.1.1986 n. 24). Il principio è ripreso da Cass. 27.8.2003 n. 12569: la disposizione della L. n. 1204 del 1971, art. 2, lett. c regola solo l'ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato nella duplice forma in cui può essere stipulato, ma non riguarda la fattispecie del contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che il licenziamento "de quo", comunque lo si riguardi, è illegittimo.
12. Col quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. in rapporto alle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea C 109.00 e della Corte Europea del Diritti dell'Uomo 22.7.2004.
13. Il motivo è assorbito, stante l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso per Cassazione.
14. Pacifici essendo gli accertamenti in fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado. Le spese del processo di appello e di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma le statuizioni della sentenza di primo grado, anche per le spese. Condanna i controricorrenti a rifondere alla ricorrente le spese:
- del processo di appello, che liquida in Euro 2.200,00 per diritti e onorari, Euro 300,00 per spese, oltre Iva e Cpa;
- del processo di cassazione, che liquida in Euro 23,00 oltre Euro duemila per onorari, spese generali Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009