Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2009, n. 14583
CASS
Sentenza 22 giugno 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La disposizione di cui all'art. 2, lett. c), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che consente il licenziamento della lavoratrice madre allorché sia ultimata la prestazione per la quale la dipendente è stata assunta o il rapporto sia cessato per scadenza del termine, regola solo l'ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato, nella duplice forma in cui può essere stipulato, ovverosia dell'esplicita predeterminazione di una data finale di cessazione del rapporto o dell'indiretto riferimento ad una data desumibile dall'ultimazione di una specifica prestazione. Ne consegue che, affinché sia possibile il licenziamento della lavoratrice madre in dette ipotesi, occorre che la durata determinata del rapporto risulti per iscritto mediante l'indicazione della data di scadenza o la specificazione di tutti gli elementi idonei ad individuare l'opera od il servizio, per la cui esecuzione l'assunzione sia avvenuta.

In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, non si applica alla cessione d'azienda, che non comporta la cessazione dell'attività dell'impresa,ma la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2009, n. 14583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14583
    Data del deposito : 22 giugno 2009

    Testo completo