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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/08/2024, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
N. 771/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott. FRANCESCO ANGELINI Giudice
Dott. FRANCESCO MARIA VINCENZONI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 771/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
Rubini Giovanni, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Iacobellis CP_2
Valentina, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/06/2017 in
RN (TR), precisando che dall'unione è nato il figlio il 20/01/2019 in Persona_1
Terni e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale omologata il 2.12.2022, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) il minore è affidato congiuntamente ai genitori, che prenderanno di comune Per_1 accordo le decisioni di interesse del figlio, relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore resterà iscritto presso il domicilio della madre, nell'abitazione familiare sita in Terni – Via Luigi Pasteur n.37;
2) Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo e previo accordo con l'altro genitore;
in mancanza di accordo, potrà comunque tenere il minore con sé dal venerdì alle ore 16.00 sino alla Domenica alle ore
19.30 o alle 21, a settimane alterne;
il pomeriggio del lunedì dall'uscita di scuola sino al pernottamento del minore presso l'abitazione del padre, nonché il pomeriggio del mercoledì dall'uscita di scuola sino al pernottamento del minore presso l'abitazione del padre, che provvederà a portare il figlio a scuola la mattina successiva. Il minore in detti giorni verrà seguito dal padre sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali, ludiche e/o sportive che si terranno nelle sopraindicate giornate, stessa impostazione verrà seguita dalla madre nei giorni in cui il minore starà con la stessa. In aggiunta, considerato il lavoro del padre, operaio turnista presso AST spa con sede in Terni, nella settimana nella quale allo stesso è assegnato il turno lavorativo di seduta pomeridiana l'affido del minore è regolato secondo quanto segue: il padre starà con il minore dalle ore 22 di lunedì sino alla mattina successiva e dalle ore 22 del mercoledì sino alla mattina successiva, quando il padre provvederà a portare il figlio a scuola.
3) Ogni genitore potrà inoltre tenere il figlio con sé per 10 giorni consecutivi, durante il periodo delle vacanze estive, da concordare possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, con l'altro genitore. Inoltre il padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio per le seguenti festività natalizie e pasquali: la sera della vigilia di Natale o i giorni del 25 e 26 dicembre, la sera di Capodanno o il giorno 1° e 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'altro genitore;
4) i coniugi, in considerazione delle loro attuali condizioni economiche e del fatto che il figlio trascorrerà eguale tempo con l'uno e con l'altro e che dunque entrambi acquisiscono eguali obblighi in ordine al mantenimento dello stesso nel tempo in cui il figlio è affidato loro, nulla dovranno reciprocamente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, fermo restando l'obbligo di dividere al 50% le spese per la mensa scolastica, per i mezzi di trasporto per la scuola (pulmino, autobus, treno), per il materiale scolastico e di cancelleria, per le tasse scolastiche, assicurazioni, gite scolastiche ed ogni altra spesa che rientri nel mantenimento ordinario che presenti carattere fisso e/o periodico. Le spese mediche non adeguatamente coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche, nonché le spese sportivo-ricreative e in generale le spese straordinarie su cui vi sia accordo fra le parti o che risultino necessarie e urgenti nell'interesse del figlio saranno suddivise a metà fra i genitori, con esibizione della documentazione delle stesse per il rimborso della quota del 50% dall'altro genitore, in virtù dei criteri e modalità stabilite dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Terni del 27.6.2018, a cui espressamente si rimanda. Le detrazioni per le spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori al 50%;
5) gli assegni familiari o assegno unico e le deduzioni fiscali relative al figlio a carico saranno ripartite fra i coniugi al 50%;
6) nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'un coniuge verso l'altro, stante l'attuale piena indipendenza economica degli stessi;
7) la casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Terni – Via Luigi Pasteur, n. 37, CP_2 viene assegnata alla moglie, presso la quale il figlio minore verrà collocato”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25/06/2017 tra
e in RN (TR) alle condizioni indicate nel Controparte_1 CP_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
AR (TR) (atto n. 10, parte II, serie A, Uff.1, anno 2017);
spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 9 agosto 2024
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott. FRANCESCO ANGELINI Giudice
Dott. FRANCESCO MARIA VINCENZONI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 771/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
Rubini Giovanni, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Iacobellis CP_2
Valentina, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/06/2017 in
RN (TR), precisando che dall'unione è nato il figlio il 20/01/2019 in Persona_1
Terni e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale omologata il 2.12.2022, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) il minore è affidato congiuntamente ai genitori, che prenderanno di comune Per_1 accordo le decisioni di interesse del figlio, relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore resterà iscritto presso il domicilio della madre, nell'abitazione familiare sita in Terni – Via Luigi Pasteur n.37;
2) Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo e previo accordo con l'altro genitore;
in mancanza di accordo, potrà comunque tenere il minore con sé dal venerdì alle ore 16.00 sino alla Domenica alle ore
19.30 o alle 21, a settimane alterne;
il pomeriggio del lunedì dall'uscita di scuola sino al pernottamento del minore presso l'abitazione del padre, nonché il pomeriggio del mercoledì dall'uscita di scuola sino al pernottamento del minore presso l'abitazione del padre, che provvederà a portare il figlio a scuola la mattina successiva. Il minore in detti giorni verrà seguito dal padre sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali, ludiche e/o sportive che si terranno nelle sopraindicate giornate, stessa impostazione verrà seguita dalla madre nei giorni in cui il minore starà con la stessa. In aggiunta, considerato il lavoro del padre, operaio turnista presso AST spa con sede in Terni, nella settimana nella quale allo stesso è assegnato il turno lavorativo di seduta pomeridiana l'affido del minore è regolato secondo quanto segue: il padre starà con il minore dalle ore 22 di lunedì sino alla mattina successiva e dalle ore 22 del mercoledì sino alla mattina successiva, quando il padre provvederà a portare il figlio a scuola.
3) Ogni genitore potrà inoltre tenere il figlio con sé per 10 giorni consecutivi, durante il periodo delle vacanze estive, da concordare possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, con l'altro genitore. Inoltre il padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio per le seguenti festività natalizie e pasquali: la sera della vigilia di Natale o i giorni del 25 e 26 dicembre, la sera di Capodanno o il giorno 1° e 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'altro genitore;
4) i coniugi, in considerazione delle loro attuali condizioni economiche e del fatto che il figlio trascorrerà eguale tempo con l'uno e con l'altro e che dunque entrambi acquisiscono eguali obblighi in ordine al mantenimento dello stesso nel tempo in cui il figlio è affidato loro, nulla dovranno reciprocamente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, fermo restando l'obbligo di dividere al 50% le spese per la mensa scolastica, per i mezzi di trasporto per la scuola (pulmino, autobus, treno), per il materiale scolastico e di cancelleria, per le tasse scolastiche, assicurazioni, gite scolastiche ed ogni altra spesa che rientri nel mantenimento ordinario che presenti carattere fisso e/o periodico. Le spese mediche non adeguatamente coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche, nonché le spese sportivo-ricreative e in generale le spese straordinarie su cui vi sia accordo fra le parti o che risultino necessarie e urgenti nell'interesse del figlio saranno suddivise a metà fra i genitori, con esibizione della documentazione delle stesse per il rimborso della quota del 50% dall'altro genitore, in virtù dei criteri e modalità stabilite dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Terni del 27.6.2018, a cui espressamente si rimanda. Le detrazioni per le spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori al 50%;
5) gli assegni familiari o assegno unico e le deduzioni fiscali relative al figlio a carico saranno ripartite fra i coniugi al 50%;
6) nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'un coniuge verso l'altro, stante l'attuale piena indipendenza economica degli stessi;
7) la casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Terni – Via Luigi Pasteur, n. 37, CP_2 viene assegnata alla moglie, presso la quale il figlio minore verrà collocato”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25/06/2017 tra
e in RN (TR) alle condizioni indicate nel Controparte_1 CP_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
AR (TR) (atto n. 10, parte II, serie A, Uff.1, anno 2017);
spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 9 agosto 2024
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti