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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2429/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI IO, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13009/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1' S.r.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259031385669000 IRAP 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1015/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'intimazione di pagamento 09720259031385669000, notificata il 29/5/2025 dell'importo di complessivi di euro 146.551,33 e le sottostanti 18 cartelle proponendo i seguenti motivi di ricorso:
- prescrizione della pretesa tributaria;
- annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro;
- regolarità della formazione del ruolo.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati con refusione delle spese di lite.
2.Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione pas-siva per quanto concerne le contestazioni relative all'iscrizione a ruolo ed alla debenza del tributo in quanto di competenza dell'ente impositore.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
3.Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP II di Roma eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle questioni inerenti alla notifica delle cartelle in quanto di competenza dell'ente della riscossione.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
4.Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, la Camera di commercio di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusio-ne delle spese di lite.
5.L'ADER ha depositato memorie illustrative.
6.All'udienza del 22.01.2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, la Corte, a segui-to dell'avviso di trattazione, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 47-ter Dlgs 546/1992, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7.La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'intimazione di pagamento 09720259031385669000, notificata il 29/5/2025, dell'importo di complessivi di euro146.551,33 e le sottostanti 18 cartelle.
Si tratta, in particolare, delle seguenti cartelle:
1. nr 09720110033076214000, notificata in data 21/04/2011;
2. nr 09720110101669370000, notificata in data 14/07/2012;
3. nr 09720110249517033000, notificata in data 20/01/2012;
4. nr 09720110303352107000, notificata in data 21/02/2012;
5. nr 09720120070419535000, notificata in data 04/04/2012;
6. nr 09720120149434557000, notificata in data 21/12/2012; 7. nr 09720130125360779000, notificata in data 20/03/2013;
8. nr 09720130158786401000, notificata in data 27/05/2013;
9. nr 09720130325182607000, notificata in data 17/12/2014;
10. nr 09720130344198271000, notificata in data 17/12/2014;
11. nr 09720140071914268000, notificata in data 17/12/2014;
12. nr 09720140093390400000, notificata in data 24/06/2015;
13. nr 09720140303150074000, notificata in data 30/07/2015;
14. nr 09720150029035385000, notificata in data 30/07/2015;
15. nr 09720150129543624000, notificata in data 23/11/2015;
16. nr 09720160030871314000, notificata in data 30/12/2016;
17. nr 09720170030137304000, notificata in data 23/03/2017;
18. nr 09720180031711714000, notificata in data 15/03/2018.
8.Il ricorso è articolato in tre motivi ed è manifestamente infondato.
8.1.Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la prescrizione dei crediti tributari.
Il motivo è infondato.
Invero non vi è stata contestazione nel ricorso in ordine alla notifica di dette cartelle che non sono state impugnate nei termini talché i crediti in esse portati sono divenuti definitivi.
Non resta pertanto che verificare l'eventuale prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica delle cartelle.
I termini di prescrizione non sono maturati perché interrotti dall'avvenuta notifica dei seguenti atti depositati dall' ADER:
24) relata intimazione 09720139045455274000;
25) relata intimazione 09720139105576845000;
26) relata intimazione 09720139105576946000;
27) AVI 09720169049493443000;
28) relata AVI 09720169049493443000;
29) AVI 09720179066864917000;
30) relata AVI 09720179066864917000;
31) AVI 09720179073760661000;
32) relata AVI 09720179073760661000;
33) intimazione nr 09720199024061730000;
34) relata intimazione nr 09720199024061730000;
35) intimazione nr 09720199080468856000;
36) relata intimazione nr 09720199080468856000;
37) intimazione nr 09720229003924040000;
38) relata intimazione nr 09720229003924040000;
39) intimazione nr 09720239046697046000;
40) relata intimazione nr 09720239046697046000;
41) intimazione nr 09720259031385669000;
42) relata intimazione nr 09720259031385669000.
Osserva la Corte che tali atti, a loro volta, non sono stati impugnati con conseguente cristallizzazione delle pretese in esse portati.
Invero, “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impu-gnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particola-re, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'an-zidetto termine” (Cass. Sez. 5,
21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 - 01).
8.2.Con il secondo motivo di ricorso viene eccepito l'annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro.
Il motivo è infondato.
Invero la legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 di-cembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Tuttavia detta legge ha consentito ai sopra menzionati enti, tra i quali rientrano anche le Camere di commercio, di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando uno specifico provvedimento ai sensi dell'art. 1, commi 229 della medesima legge.
In particolare la Camera di commercio di Roma con delibera della Giunta n. 22 del 30/01/2023 ha esercitato tale facoltà escludendo di applicare gli stralci di cui alle suddette disposizioni.
8.3.Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta l'irregolarità della formazione del ruolo.
Deduce il ricorrente che “ai sensi della legge n. 244 del 24.12.2007, è stato modificato il dettato dell'art. 3 del D.L. n. 203 del 30.09.2005, convertito nella legge n. 248 del 2.12.2005, di guisa che è fatto ora obbligo agli agenti per la riscossione di agire per il recupero coatto del presunto credito en-tro due anni dalla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, pena la decadenza da ogni diritto di escussione”.
La questione è assorbita dalle considerazioni espresse in relazione al primo motivo di ricorso.
La definitività dei crediti tributari dovuta alla mancata impugnazione delle cartelle e degli atti suc-cessivi preclude l'esame delle questioni relative alla corretta formazione dei ruoli.
9.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
10.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno li-quidate,
a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000),
e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.169,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.341,00
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 7.472,80 relativamente alle posizioni della Camera di Commercio di Roma
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 7.472,80 a favore sia di Camera di Commercio Roma che DP Roma 2 ed Euro 9.341,00 a favore di ADER. Roma,
22.01.2026 Il relatore A.PERINELLI Il Presidente Roberti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI IO, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13009/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1' S.r.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259031385669000 IRAP 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1015/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'intimazione di pagamento 09720259031385669000, notificata il 29/5/2025 dell'importo di complessivi di euro 146.551,33 e le sottostanti 18 cartelle proponendo i seguenti motivi di ricorso:
- prescrizione della pretesa tributaria;
- annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro;
- regolarità della formazione del ruolo.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati con refusione delle spese di lite.
2.Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione pas-siva per quanto concerne le contestazioni relative all'iscrizione a ruolo ed alla debenza del tributo in quanto di competenza dell'ente impositore.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
3.Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP II di Roma eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle questioni inerenti alla notifica delle cartelle in quanto di competenza dell'ente della riscossione.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
4.Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, la Camera di commercio di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusio-ne delle spese di lite.
5.L'ADER ha depositato memorie illustrative.
6.All'udienza del 22.01.2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, la Corte, a segui-to dell'avviso di trattazione, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 47-ter Dlgs 546/1992, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7.La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'intimazione di pagamento 09720259031385669000, notificata il 29/5/2025, dell'importo di complessivi di euro146.551,33 e le sottostanti 18 cartelle.
Si tratta, in particolare, delle seguenti cartelle:
1. nr 09720110033076214000, notificata in data 21/04/2011;
2. nr 09720110101669370000, notificata in data 14/07/2012;
3. nr 09720110249517033000, notificata in data 20/01/2012;
4. nr 09720110303352107000, notificata in data 21/02/2012;
5. nr 09720120070419535000, notificata in data 04/04/2012;
6. nr 09720120149434557000, notificata in data 21/12/2012; 7. nr 09720130125360779000, notificata in data 20/03/2013;
8. nr 09720130158786401000, notificata in data 27/05/2013;
9. nr 09720130325182607000, notificata in data 17/12/2014;
10. nr 09720130344198271000, notificata in data 17/12/2014;
11. nr 09720140071914268000, notificata in data 17/12/2014;
12. nr 09720140093390400000, notificata in data 24/06/2015;
13. nr 09720140303150074000, notificata in data 30/07/2015;
14. nr 09720150029035385000, notificata in data 30/07/2015;
15. nr 09720150129543624000, notificata in data 23/11/2015;
16. nr 09720160030871314000, notificata in data 30/12/2016;
17. nr 09720170030137304000, notificata in data 23/03/2017;
18. nr 09720180031711714000, notificata in data 15/03/2018.
8.Il ricorso è articolato in tre motivi ed è manifestamente infondato.
8.1.Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la prescrizione dei crediti tributari.
Il motivo è infondato.
Invero non vi è stata contestazione nel ricorso in ordine alla notifica di dette cartelle che non sono state impugnate nei termini talché i crediti in esse portati sono divenuti definitivi.
Non resta pertanto che verificare l'eventuale prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica delle cartelle.
I termini di prescrizione non sono maturati perché interrotti dall'avvenuta notifica dei seguenti atti depositati dall' ADER:
24) relata intimazione 09720139045455274000;
25) relata intimazione 09720139105576845000;
26) relata intimazione 09720139105576946000;
27) AVI 09720169049493443000;
28) relata AVI 09720169049493443000;
29) AVI 09720179066864917000;
30) relata AVI 09720179066864917000;
31) AVI 09720179073760661000;
32) relata AVI 09720179073760661000;
33) intimazione nr 09720199024061730000;
34) relata intimazione nr 09720199024061730000;
35) intimazione nr 09720199080468856000;
36) relata intimazione nr 09720199080468856000;
37) intimazione nr 09720229003924040000;
38) relata intimazione nr 09720229003924040000;
39) intimazione nr 09720239046697046000;
40) relata intimazione nr 09720239046697046000;
41) intimazione nr 09720259031385669000;
42) relata intimazione nr 09720259031385669000.
Osserva la Corte che tali atti, a loro volta, non sono stati impugnati con conseguente cristallizzazione delle pretese in esse portati.
Invero, “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impu-gnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particola-re, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'an-zidetto termine” (Cass. Sez. 5,
21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 - 01).
8.2.Con il secondo motivo di ricorso viene eccepito l'annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro.
Il motivo è infondato.
Invero la legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 di-cembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Tuttavia detta legge ha consentito ai sopra menzionati enti, tra i quali rientrano anche le Camere di commercio, di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando uno specifico provvedimento ai sensi dell'art. 1, commi 229 della medesima legge.
In particolare la Camera di commercio di Roma con delibera della Giunta n. 22 del 30/01/2023 ha esercitato tale facoltà escludendo di applicare gli stralci di cui alle suddette disposizioni.
8.3.Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta l'irregolarità della formazione del ruolo.
Deduce il ricorrente che “ai sensi della legge n. 244 del 24.12.2007, è stato modificato il dettato dell'art. 3 del D.L. n. 203 del 30.09.2005, convertito nella legge n. 248 del 2.12.2005, di guisa che è fatto ora obbligo agli agenti per la riscossione di agire per il recupero coatto del presunto credito en-tro due anni dalla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, pena la decadenza da ogni diritto di escussione”.
La questione è assorbita dalle considerazioni espresse in relazione al primo motivo di ricorso.
La definitività dei crediti tributari dovuta alla mancata impugnazione delle cartelle e degli atti suc-cessivi preclude l'esame delle questioni relative alla corretta formazione dei ruoli.
9.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
10.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno li-quidate,
a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000),
e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.169,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.341,00
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 7.472,80 relativamente alle posizioni della Camera di Commercio di Roma
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 7.472,80 a favore sia di Camera di Commercio Roma che DP Roma 2 ed Euro 9.341,00 a favore di ADER. Roma,
22.01.2026 Il relatore A.PERINELLI Il Presidente Roberti