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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all' udienza del 22.5.2023 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11843/2022 Part
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], Parte_2
C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente C.F._1 atto, dall'avv. (C.F. ), elettivamente domiciliato presso CP_1 C.F._2
il suo studio in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis e che dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al seguente numero di fax: , oppure al seguente P.IVA_1
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, ( CF-P.IVA ), con sede legale in alla Via Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale dott. ing. , CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino, (C.F. ) – il CodiceFiscale_3
quale dichiara che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del
D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC ed al numero di fax 081 2544528 - entrambi Email_2
elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio CP_2
Contr Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Per_1
Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, nonché delibera conferimento incarico professionale;
Parte_3
pagina1 di 7 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Che ha lavorato e lavora dal 07/05/1992 per conto e alle dipendenze della
1 Centro con sede legale in in Strada Comunale del Principe CP_2 CP_2
13/a inquadrata nel D6 del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del
07/04/1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiera presso l'Ospedale Vecchio Pellegrini di CP_2
- Che l'art. 29 del CCNL 2016-2018 prevede al comma 6: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- Che per il periodo in esame l'amministrazione convenuta non ha erogato il compenso contrattualmente previsto né ha concesso giorni di riposo compensativo, ritenendoli incumulabili con l'indennità di turno festivo;
- Che dai turni di servizio versati in atti si evincevano le seguenti giornate festive infrasettimanali lavorate dalle quali dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività infrasettimanali: nell'anno 2018:
8 dicembre, sabato, dalle 20:21 alle 00:00;
26 dicembre, mercoledì, dalle 08:24 alle 14:20; nell'anno 2019:
1° gennaio, martedì, dalle 14:04 alle 20:16;
22 aprile, lunedì, dalle 00:00 alle 08:24;
25 aprile, giovedì, dalle 14:15 alle 20:20;
1° maggio, mercoledì, dalle 20:23 alle 00:00;
15 agosto, giovedì, dalle 00:00 alle 08:28;
19 settembre, giovedì, dalle 00:00 alle 08:27;
1° novembre, venerdì, dalle 14:07 alle 20:24;
pagina2 di 7 25 dicembre, mercoledì, dalle 08:11 alle 14:11;
26 dicembre, giovedì, dalle 13:56 alle 20:18; nell'anno 2020:
13 aprile, lunedì, dalle 08:16 alle 14:17;
25 aprile, sabato, dalle 19:56 alle 00:00;
2 giugno, martedì, dalle 08:12 alle 14:17;
25 dicembre, venerdì, dalle 13:40 alle 20:19;
26 dicembre, sabato, dalle 19:48 alle 00:00; nell'anno 2021:
1° gennaio, venerdì, dalle 00:00 alle 08:32;
6 gennaio, mercoledì, dalle 00:00 alle 08:20;
5 aprile, lunedì, dalle 00:00 alle 08:15;
2 giugno, mercoledì, dalle 08:08 alle 14:34;
1° novembre, lunedì, dalle 00:00 alle 08:15;
8 dicembre, mercoledì, dalle 07:49 alle 14:15;
25 dicembre, sabato, dalle 20:10 alle 00:00; nell'anno 2022:
2 giugno, giovedì, dalle 20:01 alle 00:00;
15 agosto, lunedì, dalle 14:02 alle 20:15;
19 settembre, lunedì, dalle 13:57 alle 20:15;
8 dicembre, giovedì, dalle 13:33 alle 20:17;
In diritto, oltre al già citato art. 29 del CCNL 2016-2018, allegava giurisprudenza a sostengo delle proprie tesi.
Concludeva: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-
2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.395,16, giusti conteggi elaborati al punto 7) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
-
pagina3 di 7 condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva la resistente eccependo la nullità del ricorso e chiedendo
“in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda per nullità del ricorso;
- sempre in via preliminare, perché venga dichiarata la decadenza dal diritto per non essere stata formulata dal ricorrente la richiesta dei riposi compensativi o dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 nel termine di giorni
30 in esso indicato;
-sempre in via preliminare, perché venga dichiarata la prescrizione quinquennale ex art.
2948 n. 4, per le pretese azionate maturate per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data 26/02/2025;
-nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché comunque infondato in fatto e diritto ed, in ogni caso, non provato. ”
All'udienza del 31/03/2025 , tenutasi ex art. 127 ter, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Sempre preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione: l'atto di messa in mora è stato notificato alla asl nel novembre 2023 e dunque il diritto è prescritto fino al novembre 2018 tanto che la domanda avanzata in questa sede è da dicembre 2018.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione,
pagina4 di 7 Giova richiamare il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cass. 10.3.2021, n. 6716 e Cass. 25.1.2021, n. 1505) con cui si è definitivamente consacrato il principio in virtù del quale, l'indennità di turno festivo prevista dall'art. 44, comma 12, CCNL 1 settembre 1995 (ad oggi dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016-2018), è assolutamente cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario previsto dall'art. 9
CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (ad oggi dall'art. 29 CCNL 2016-2018).
Dunque, non può ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla resistente.
Priva di pregio appare anche l'eccezione relativa al fatto che la ricorrente non abbia osservato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29, comma 6, CCNL 2016-2018. Lo stesso, infatti, prevede che “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Dunque, la norma in esame non contiene alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa richiesta. Pertanto, si evince che la tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali, nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza va fatta risalire alla missiva di costituzione in mora notificata dalla ricorrente, alla propria amministrazione, in data 11 novembre 2021, come si evince dalla documentazione versata in atti.
Dunque, rilevato che l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente è stata ampiamente provata dalle allegazioni documentali relative alla “stampa cartellino” versate in atti ed è la seguente:
nell'anno 2018:
8 dicembre, sabato, dalle 20:21 alle 00:00;
26 dicembre, mercoledì, dalle 08:24 alle 14:20; nell'anno 2019:
1° gennaio, martedì, dalle 14:04 alle 20:16;
22 aprile, lunedì, dalle 00:00 alle 08:24;
25 aprile, giovedì, dalle 14:15 alle 20:20;
1° maggio, mercoledì, dalle 20:23 alle 00:00;
15 agosto, giovedì, dalle 00:00 alle 08:28;
pagina5 di 7 19 settembre, giovedì, dalle 00:00 alle 08:27;
1° novembre, venerdì, dalle 14:07 alle 20:24;
25 dicembre, mercoledì, dalle 08:11 alle 14:11;
26 dicembre, giovedì, dalle 13:56 alle 20:18; nell'anno 2020:
13 aprile, lunedì, dalle 08:16 alle 14:17;
25 aprile, sabato, dalle 19:56 alle 00:00;
2 giugno, martedì, dalle 08:12 alle 14:17;
25 dicembre, venerdì, dalle 13:40 alle 20:19;
26 dicembre, sabato, dalle 19:48 alle 00:00; nell'anno 2021:
1° gennaio, venerdì, dalle 00:00 alle 08:32;
6 gennaio, mercoledì, dalle 00:00 alle 08:20;
5 aprile, lunedì, dalle 00:00 alle 08:15;
2 giugno, mercoledì, dalle 08:08 alle 14:34;
1° novembre, lunedì, dalle 00:00 alle 08:15;
8 dicembre, mercoledì, dalle 07:49 alle 14:15;
25 dicembre, sabato, dalle 20:10 alle 00:00; nell'anno 2022:
2 giugno, giovedì, dalle 20:01 alle 00:00;
15 agosto, lunedì, dalle 14:02 alle 20:15;
19 settembre, lunedì, dalle 13:57 alle 20:15;
8 dicembre, giovedì, dalle 13:33 alle 20:17;
e che lo stesso dicasi per i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali;
considerato che
la resistente non ha specificamente contestato i conteggi riportati nel ricorso, limitandosi a generiche considerazioni, gli stessi appaiono correttamente elaborati.
Pertanto, la resistente va condannata al pagamento della somma di € 3.395,16, oltre interessi legali maturati fino al soddisfo.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M.G. Majorano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo totalmente il ricorso:
pagina6 di 7 1. Accoglie il ricorso e condanna l al pagamento della Controparte_4 somma di € 3.395,16, oltre interessi legali maturati fino al soddisfo in favore della ricorrente;
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite favore della Controparte_4
ricorrente che liquida in euro1400,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori che si dichiarano anticipatari.
Napoli 31/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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