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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/06/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Stefania Frojo – Presidente dott.ssa Meri Papalia – Giudice rel. est. dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento unitario r.g. 128-1/2024 avente ad oggetto la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57
ss. CCII promosso da:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1
Baldissero Canavese (TO), Via delle Fontane n. 18 (p. iva ); P.IVA_1
****
Visto il ricorso depositato in data 16 dicembre 2024 con cui la ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di: a) omologare ai sensi degli artt. 48,
comma IV, e 57 CCII., gli accordi ristrutturazione dei debiti stipulati tra la ricorrente ed i propri creditori;
1 PREMESSO CHE:
- l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (Cass. 12064/2019; Cass.
1182/18, Cass. n. 9087/18, Cass. n. 16347/18);
-in coerenza con quanto chiarito dalla Suprema Corte in merito all'analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano concordatario
(Cass. 13224/2021; Cass. 4790/2018; Cass. 23315/2018; Cass. n. 5825/18,
Cass. 21175/18; Cass. n. 9071/17), deve ribadirsi il principio secondo cui il controllo del tribunale in sede di omologa non può ritenersi limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti previsti dalla legge, ma deve estendersi a tutti gli aspetti di legalità sostanziale, ivi compresi quelli inerenti l'effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge;
-tale verifica deve essere effettuata in termini di plausibilità e ragionevolezza,
dovendosi negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini (Cass. 12064/2019);
RILEVATO CHE:
− l'intestato Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII
in quanto la ricorrente ha il centro dei propri interessi nel circondario di Ivrea;
− l'accordo di ristrutturazione è stato regolarmente pubblicato ex art 40 comma
IV CCII nel Registro delle Imprese;
− la ricorrente è imprenditore commerciale e non è impresa minore ex art 2
comma I lett d) CCII, secondo quanto emerge dai bilanci depositati in allegato al ricorso;
2 − l'impresa ricorrente versa in stato di crisi (ex art 2 comma I lett a) CCII, da ricondursi alla contrazione dell'industria automobilistica nell'anno 2019, seguita dalla successiva pandemia da Covid19 e dall'aumento rilevante dei costi energetici, della logistica e dei trasporti con difficoltà di reperimento delle materie prime;
- la ricorrente ha posto in essere un'attività di riorganizzazione aziendale che comportava anche una radicale modifica delle modalità di svolgimento dell'attività, privilegiando lavorazioni per conto dei clienti senza acquisto della materia prima, fornita interamente dal cliente medesimo, riducendo quindi in tal modo i rischi connessi ai costi di approvvigionamento, ai tempi di consegna e alla qualità del materiale ed aveva già definito un primo piano di rateizzazione dei debiti tributari con scadenza nel 2029, a cui, si aggiungeva, nel 2023,
l'adesione alla cosiddetta rottamazione quater con rateizzazione dell'ulteriore debito complessivo in 48 rate con estinzione a novembre 2027;
- il Piano di Ristrutturazione, prevede, per il periodo 2024-2028:
• la rateizzazione sino al 2027 del debito tributario (con regolare prosecuzione del “vecchio” piano di rateizzazione sino al 2029);
• il pagamento integrale alla scadenza dei debiti verso fornitori (e comunque dei creditori di ogni altra natura diversa da quella bancaria);
• lo stralcio del 77,5% del debito complessivo bancario (con esclusione delle banche assistite da garanzia reale (ED GR), o da garanzia di CC (ER ex Intesa Sanpaolo) o da privilegio ex lege
(IE) o di natura diversa come il leasing in corso di esecuzione e strumentale allo svolgimento dell'attività (ISP Leasing);
3 • il saldo del debito residuo in 30 mesi (decorrenti dal mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di Omologa);
- con riguardo alle banche garantite, il Piano prevede ancora che:
• per ED GR (credito assistito da ipoteca su uno degli immobili):
l'estinzione del debito nei dodici mesi successivi alla data di
Omologa, a seguito della cessione dell'immobile oggetto di ipoteca per il quale la Società ha già ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto da parte della per euro 300.000,00, valore Controparte_2
ritenuto congruo in base ad una perizia redatta dal perito della ricorrente, Geom. ; Per_1
• per ER (ex Intesa Sanpaolo – credito assistito da garanzia CC): lo stralcio del 35,7% del debito residuo con saldo del dovuto in 30 mesi dalla data di Omologa;
• per la IE (credito assistito da privilegio ex lege): il rimborso dell'intero debito tramite 40 rate trimestrali decorrenti dal mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di
Omologa;
− l'accordo è stato raggiunto con Intesa Sampaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A.,
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
e IE S.p.A., rappresentanti CP_6 Controparte_7
oltre il 66% del valore complessivo dei debiti;
- il Piano non prevede alcuna moratoria con riguardo ai creditori estranei all'accordo, che vengono pagati alle scadenze contrattualmente previste;
− l'accordo contiene l'indicazione degli elementi del piano economico- finanziario che ne consentono l'esecuzione;
4 − il piano risulta corredato della documentazione di cui all'art. 39 comma I e III
(richiamato dall'art 57 CCII) nonché dalla relazione di un professionista indipendente, designato dalla stessa ricorrente;
− la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano sono state attestate da un professionista indipendente dotato dei requisiti richiesti dalla legge e nello specifico dal dott. con relazione del 12 luglio 2024, oggetto di Persona_2
aggiornamento in data 2 agosto 2024 al fine di confermare l'attendibilità dei dati e la fattibilità del piano con riferimento ai dati operativi al 30 giugno 2024
nonché da ultimo in data 20 novembre 2024, come da documentazione allegata al ricorso;
− nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione presso il Registro delle Imprese non risulta che i creditori della ricorrente, o altro interessato, abbiano proposto opposizione ex art. 48 comma IV CCII;
RITENUTO CHE:
- sussistano i presupposti di cui all'art. 57 CCII essendo, come visto,
ampiamente superato il raggiungimento della soglia del 60% previsto dalla legge;
Per tutte le sopra indicate ragioni la istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione formulato dalla ricorrente va accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) omologa ai sensi dell'art. 57 CCII, gli accordi di ristrutturazione proposti dalla parte ricorrente
Ivrea, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
5 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Meri Papalia
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Frojo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Stefania Frojo – Presidente dott.ssa Meri Papalia – Giudice rel. est. dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento unitario r.g. 128-1/2024 avente ad oggetto la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57
ss. CCII promosso da:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1
Baldissero Canavese (TO), Via delle Fontane n. 18 (p. iva ); P.IVA_1
****
Visto il ricorso depositato in data 16 dicembre 2024 con cui la ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di: a) omologare ai sensi degli artt. 48,
comma IV, e 57 CCII., gli accordi ristrutturazione dei debiti stipulati tra la ricorrente ed i propri creditori;
1 PREMESSO CHE:
- l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (Cass. 12064/2019; Cass.
1182/18, Cass. n. 9087/18, Cass. n. 16347/18);
-in coerenza con quanto chiarito dalla Suprema Corte in merito all'analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano concordatario
(Cass. 13224/2021; Cass. 4790/2018; Cass. 23315/2018; Cass. n. 5825/18,
Cass. 21175/18; Cass. n. 9071/17), deve ribadirsi il principio secondo cui il controllo del tribunale in sede di omologa non può ritenersi limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti previsti dalla legge, ma deve estendersi a tutti gli aspetti di legalità sostanziale, ivi compresi quelli inerenti l'effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge;
-tale verifica deve essere effettuata in termini di plausibilità e ragionevolezza,
dovendosi negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini (Cass. 12064/2019);
RILEVATO CHE:
− l'intestato Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII
in quanto la ricorrente ha il centro dei propri interessi nel circondario di Ivrea;
− l'accordo di ristrutturazione è stato regolarmente pubblicato ex art 40 comma
IV CCII nel Registro delle Imprese;
− la ricorrente è imprenditore commerciale e non è impresa minore ex art 2
comma I lett d) CCII, secondo quanto emerge dai bilanci depositati in allegato al ricorso;
2 − l'impresa ricorrente versa in stato di crisi (ex art 2 comma I lett a) CCII, da ricondursi alla contrazione dell'industria automobilistica nell'anno 2019, seguita dalla successiva pandemia da Covid19 e dall'aumento rilevante dei costi energetici, della logistica e dei trasporti con difficoltà di reperimento delle materie prime;
- la ricorrente ha posto in essere un'attività di riorganizzazione aziendale che comportava anche una radicale modifica delle modalità di svolgimento dell'attività, privilegiando lavorazioni per conto dei clienti senza acquisto della materia prima, fornita interamente dal cliente medesimo, riducendo quindi in tal modo i rischi connessi ai costi di approvvigionamento, ai tempi di consegna e alla qualità del materiale ed aveva già definito un primo piano di rateizzazione dei debiti tributari con scadenza nel 2029, a cui, si aggiungeva, nel 2023,
l'adesione alla cosiddetta rottamazione quater con rateizzazione dell'ulteriore debito complessivo in 48 rate con estinzione a novembre 2027;
- il Piano di Ristrutturazione, prevede, per il periodo 2024-2028:
• la rateizzazione sino al 2027 del debito tributario (con regolare prosecuzione del “vecchio” piano di rateizzazione sino al 2029);
• il pagamento integrale alla scadenza dei debiti verso fornitori (e comunque dei creditori di ogni altra natura diversa da quella bancaria);
• lo stralcio del 77,5% del debito complessivo bancario (con esclusione delle banche assistite da garanzia reale (ED GR), o da garanzia di CC (ER ex Intesa Sanpaolo) o da privilegio ex lege
(IE) o di natura diversa come il leasing in corso di esecuzione e strumentale allo svolgimento dell'attività (ISP Leasing);
3 • il saldo del debito residuo in 30 mesi (decorrenti dal mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di Omologa);
- con riguardo alle banche garantite, il Piano prevede ancora che:
• per ED GR (credito assistito da ipoteca su uno degli immobili):
l'estinzione del debito nei dodici mesi successivi alla data di
Omologa, a seguito della cessione dell'immobile oggetto di ipoteca per il quale la Società ha già ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto da parte della per euro 300.000,00, valore Controparte_2
ritenuto congruo in base ad una perizia redatta dal perito della ricorrente, Geom. ; Per_1
• per ER (ex Intesa Sanpaolo – credito assistito da garanzia CC): lo stralcio del 35,7% del debito residuo con saldo del dovuto in 30 mesi dalla data di Omologa;
• per la IE (credito assistito da privilegio ex lege): il rimborso dell'intero debito tramite 40 rate trimestrali decorrenti dal mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di
Omologa;
− l'accordo è stato raggiunto con Intesa Sampaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A.,
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
e IE S.p.A., rappresentanti CP_6 Controparte_7
oltre il 66% del valore complessivo dei debiti;
- il Piano non prevede alcuna moratoria con riguardo ai creditori estranei all'accordo, che vengono pagati alle scadenze contrattualmente previste;
− l'accordo contiene l'indicazione degli elementi del piano economico- finanziario che ne consentono l'esecuzione;
4 − il piano risulta corredato della documentazione di cui all'art. 39 comma I e III
(richiamato dall'art 57 CCII) nonché dalla relazione di un professionista indipendente, designato dalla stessa ricorrente;
− la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano sono state attestate da un professionista indipendente dotato dei requisiti richiesti dalla legge e nello specifico dal dott. con relazione del 12 luglio 2024, oggetto di Persona_2
aggiornamento in data 2 agosto 2024 al fine di confermare l'attendibilità dei dati e la fattibilità del piano con riferimento ai dati operativi al 30 giugno 2024
nonché da ultimo in data 20 novembre 2024, come da documentazione allegata al ricorso;
− nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione presso il Registro delle Imprese non risulta che i creditori della ricorrente, o altro interessato, abbiano proposto opposizione ex art. 48 comma IV CCII;
RITENUTO CHE:
- sussistano i presupposti di cui all'art. 57 CCII essendo, come visto,
ampiamente superato il raggiungimento della soglia del 60% previsto dalla legge;
Per tutte le sopra indicate ragioni la istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione formulato dalla ricorrente va accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) omologa ai sensi dell'art. 57 CCII, gli accordi di ristrutturazione proposti dalla parte ricorrente
Ivrea, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
5 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Meri Papalia
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Frojo
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