Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 33718/2024
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento recante il numero di ruolo gene- rale sopra indicato, promosso da con l'avv. Paolo Pintor Parte_1
- RICORRENTE –
CONTRO
con l'avv. Davide Giorgio Vigo Controparte_1
- RESISTENTE –
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.3.2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., depositato in data 30.9.2024, espo- Parte_1
neva di avere la detenzione qualificata e il possesso, a far data dal 1.10.2021, di alcuni locali all'interno del Teatro Arcimboldi di Milano, in forza di un contratto di subaffitto di ramo d'azienda concluso con . I locali erano situati nella (destinati a Controparte_2 Parte_2
ristorante) e nel piano sotterraneo (destinati alla cucina, servizi, magazzini e spogliatoi).
aveva a sua volta conseguito la disponibilità di questi spazi sulla scorta di un CP_2 contratto di affitto di ramo di azienda, relativo all'esercizio delle attività di bar-caffetteria e ristorazione, stipulato con il 29.7.2020 e rinnovabile alla scadenza del Controparte_1
31.7.2023.
Parte resistente era titolare di una concessione d'uso del Teatro Arcimboldi dal Comune di
Milano avente durata sino al 29.4.2027.
In data 30.6.2023 aveva comunicato a che il contratto di affitto di ramo CP_2 Pt_1
d'azienda in corso con non sarebbe stato rinnovato, con cessazione dei suoi effetti CP_1
alla scadenza naturale del 30.7.2023. In ragione del rapporto di dipendenza che legava il con- tratto di subaffitto a quello principale, anche il contratto tra la ricorrente e Catering Idea do-
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veva considerarsi anticipatamente risolto, con obbligo di restituzione del ramo di azienda en- tro 15 giorni dalla ricezione della missiva.
aveva continuato a occupare i locali del Teatro. Pt_1
In data 28.8.2023 aveva chiesto a come sarebbero stati regolati i rapporti tra le CP_1
parti ai fini della riapertura del Teatro dopo la pausa estiva e la controparte aveva riscontrato la missiva scrivendo di procedere regolarmente con le attività.
A dimostrazione della prosecuzione della detenzione qualificata dei locali, allegava varie fat- ture emesse dal resistente, tutte riferibili ad attività espletate fino a giugno 2024.
In data 29.7.2024 aveva inviato a una e-mail con la quale comunicava CP_1 Pt_1
l'intenzione di non proseguire oltre nella collaborazione. Seguivano ulteriori comunicazioni, con le quali aveva più volte sollecitato un incontro per definire i termini di una pro- Pt_1
secuzione del rapporto.
In data 20.9.2024 il personale di aveva impedito a parte ricorrente di accedere agli CP_1
spazi del Teatro in sua detenzione, sostenendo che il contratto che legittimava Pt_1 all'accesso fosse scaduto a seguito del fallimento di . CP_2
Tale condotta costituiva uno spoglio violento e clandestino.
Concludeva chiedendo la reintegra nel possesso e nella detenzione qualificata dell'immobile e la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite. si costituiva con memoria depositata il 25.11.2024. CP_1
Contestava la versione dei fatti fornita dalla ricorrente.
Con sentenza n. 570/2023, depositata il 29.9.2023, il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'apertura della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di . CP_2
Chiariva che a seguito della liquidazione giudiziale di non vi era stato più alcun CP_2
rapporto contrattuale tra le parti, evidenziando che il contratto di subaffitto si era risolto in da- ta 29.2.2024. aveva restituito alla curatela il ramo di azienda in data 29.2.2024 (cfr. Pt_1
doc. 6 di parte resistente).
Rappresentava inoltre che i rapporti successivamente intercorsi con la ricorrente costituissero solo un periodo di “prova” in vista di un eventuale nuovo contratto che si sarebbe potuto con- cludere successivamente.
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Le attività svolte da erano comunque cessate nel giugno 2024 e che erano stato svol- Pt_1
te solo a titolo di prestazione di un servizio, al di fuori di un contratto d'affitto d'azienda. Le licenze correlate al subaffitto del ramo di azienda erano cessate a causa dell'intervenuta liqui- dazione giudiziale di . CP_2
Riferiva inoltre che nel medesimo periodo erano comunque stati affidati ad altri operatori economici dei servizi di ristorazione analoghi a quelli prestati dal ricorrente.
Precisava peraltro che, come dimostrato dagli scambi di missive allegati da parte ricorrente, aveva sì richiesto di proseguire il rapporto contrattuale ma aveva sempre Pt_1 CP_1
rifiutato tale proposta (cfr doc. 14 di parte ricorrente, ovvero mail di datata CP_1
29.6.2024).
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
All'esito dell'udienza del 6.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Tribunale si riservava la decisione.
2. Il ricorso di non è fondato. Pt_1
In costanza del contratto di subaffitto con , parte ricorrente ha avuto la deten- CP_2 zione qualificata con i locali adibiti all'attività di ristorazione, che è però venuta meno con lo scioglimento anticipato del contratto, in occasione del quale ha regolarmente provveduto alla restituzione degli stessi locali, segnatamente in data 29.2.2024.
Per il periodo successivo non ha fornito prova di aver avuto / mantenuto la detenzio- Pt_1
ne qualificata dei locali dei quali lamenta di aver subito lo spoglio.
È pacifico tra le parti in causa che non fosse stato formalizzato alcun contratto riguardante i locali oggetto del ricorso, visto che in data successiva a quella del preteso spoglio erano stati fissati degli incontri finalizzati a esplorare la possibilità di concludere un eventuale accordo a riguardo. L'invito di “proseguire con l'attività regolare” da parte di non consen- CP_1
te, di per sé solo, di stabilire la sussistenza di un titolo contrattuale idoneo ad attribuire a
[...]
la detenzione dei locali. Pt_3
Allo stato attuale degli atti non appare del tutto chiaro se parte ricorrente fosse in possesso delle chiavi dello stabile e se fosse quindi in grado di accedere autonomamente ai locali og- getto di causa. Il dubbio su tale circostanza fattuale escluderebbe anche la sussistenza di un rapporto diretto con la res e non mediato dalla collaborazione dell'attuale resistente.
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Inoltre, durante il periodo in cui riferisce di aver avuto il possesso dei locali, gli stes- Pt_1
si sono stati utilizzati da altro operatore economico al fine di svolgere le medesime attività realizzate dal ricorrente a favore di (cfr. fattura di cui al documento 9 allegato da CP_1
parte resistente). Ciò esclude anche la configurabilità di una detenzione avente carattere di esclusività, fermo restando che parte ricorrente non ha neppure prospettato un'ipotesi di compossesso dei locali con altri soggetti operanti nella struttura.
Da ciò si deduce che, a seguito dello scioglimento del contratto di subaffitto, le attività pre- state da siano inquadrabili come occasionali e di servizio e, come tali, non abbiano Pt_1
determinato il conferimento di alcun possesso né tantomeno di una detenzione qualificata de- gli immobili.
Difatti, secondo un orientamento risalente ma ancora attuale della giurisprudenza di legittimi- tà “nel caso di detenzione materiale (per ragioni di servizio o di ospitalità e in ogni altro ca- so in cui la cosa si detenga, in via transeunte o provvisoria, nella sfera di disponibilità altrui
o sotto il diretto controllo di colui dal quale la cosa si è ricevuta in consegna) la relazione di fatto con la cosa medesima resta priva dell'animus detinendi” (cfr. Cass. 26 luglio 1967, n.
1979). Nel caso di specie l'accesso ai locali è avvenuto esclusivamente al fine di realizzare le attività di ristorazione e bar a favore degli avventori del Teatro, al di fuori di un contratto di
(sub)affitto di ramo d'azienda, e quindi solo per ragioni di servizio.
Pertanto, nel periodo successivo allo scioglimento del contratto di subaffitto di ramo d'azienda, non emerge dagli atti la prova che abbia avuto né il possesso né la deten- Pt_1
zione qualificata dell'immobile, tutelabili con l'azione di reintegrazione.
3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso proposto da deve esse- Parte_1
re respinto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in di- spositivo.
PQM
il Tribunale di Milano, provvedendo in via di urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disatte- sa:
- respinge il ricorso proposto da Parte_1
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- condanna al pagamento di favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi 3.650,00 Euro, di cui 3.300,00 Euro per compenso delle presta- zioni professionali forensi e 350,00 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
Si comunichi.
Milano, 17 marzo 2025.
Il giudice designato
(dott. Pierluigi Perrotti)
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa Sofia Grandolini
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