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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/07/2024, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr. Marco Nappi Quintiliano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tosi Parte_1 C.F._1
Chiara presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GAMBARETTO ROBERTO, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe il Sig. ha proposto domanda di Parte_1
separazione personale dalla resistente, formulando ulteriori domande per l'affidamento ed il mantenimento della prole minore.
Si costituiva ritualmente la resistente in data 29.04.2024, dando atto che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo nei termini indicati con con note di trattazione scritta del 29 e 30 maggio 2024 in cui le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi indicate, da ritenersi qui integralmente riportate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in pagina 2 di 3 epigrafe indicato, promosso da contro Parte_2 CP_2
così dispone:
[...]
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, cui le parti hanno prestato acquiescenza,
del Comune di Isola della Scala, (Anno 2012, Parte I Atto n. 3)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 16/07/2024
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr. Marco Nappi Quintiliano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tosi Parte_1 C.F._1
Chiara presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GAMBARETTO ROBERTO, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe il Sig. ha proposto domanda di Parte_1
separazione personale dalla resistente, formulando ulteriori domande per l'affidamento ed il mantenimento della prole minore.
Si costituiva ritualmente la resistente in data 29.04.2024, dando atto che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo nei termini indicati con con note di trattazione scritta del 29 e 30 maggio 2024 in cui le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi indicate, da ritenersi qui integralmente riportate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in pagina 2 di 3 epigrafe indicato, promosso da contro Parte_2 CP_2
così dispone:
[...]
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, cui le parti hanno prestato acquiescenza,
del Comune di Isola della Scala, (Anno 2012, Parte I Atto n. 3)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 16/07/2024
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 3