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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2024, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 5084/2016 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale”, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in forza di mandato agli atti, dall'avv. Carmine Ruggiero (cod. fisc:
-indirizzo pec: C.F._2 Email_1
presso il cui studio, in Cesinali (AV), al viale Sabino Cocchia n.36, è elett.te domiciliata.
ATTRICE
E
- GIA' Controparte_1 Controparte_2
(c.f. e P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di
[...] P.IVA_1
Amministrazione e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato agli atti, dagli avv.ti Franco Maurizio Vigilante (cod. fisc. ) - C.F._3
indirizzo pec: e Carmen Taccone Email_2
(cod. fisc. ) - indirizzo pec: C.F._4
presso il cui studio, in Avellino, al viale Italia Email_3
40, è elett.te domiciliata
CONVENUTA
E DOTT. (cod. fisc. ), rappresentato e difesa, in CP_3 C.F._5 forza di mandato agli atti, dall'avv. Quirino Iorio (cod. fisc. ) - C.F._6
indirizzo pec: presso il cui studio, in Avellino, al Email_4
corso Vittorio Emanuele II n. 116, è elett.te domiciliato.
CONVENUTO
E cod. fisc. e P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato agli atti, dagli avv.ti Andrea Sirena (C.F. ) -indirizzo pec: CodiceFiscale_7
e UI NO (cod. fisc. Email_5 C.F._8
) - indirizzo pec: ed elett.te domiciliata in
[...] Email_6
Avellino, alla via Carmignano n. 17, presso lo studio dell'avvocato Giorgio Palma.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: come in atti e da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la (già Controparte_1 [...]
, nonché il dott. per sentir accertare la loro Controparte_2 CP_3
responsabilità, contrattuale ex art. 1218 c.c. o extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c., con la consequenziale condanna, in via solidale e/o alternativa, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) riportati in conseguenza dell'intervento chirurgico a cui era stata sottoposta in data 5.11.2012. L'attrice quantificava i danni subiti nella somma di
Euro 154.298,65 o in quella diversa somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali dall'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: che, in data 11.10.2012, si era rivolta al dott. medico chirurgo presso la , a causa CP_3 Controparte_1
di un rigonfiamento al collo;
-che il predetto professionista le aveva diagnosticato “un gozzo plurinodulare” da rimuovere chirurgicamente;
- che, in data 5.11.2012, era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di tiroidectomia extracapsulare ed era stata pag. 2/19 dimessa in data 7.11.2021; - che, diversamente da quanto annotato nella cartella clinica,
l'intervento di tiroidectomia non era stato totale, ma sub-totale, come aveva appreso successivamente, a seguito di esami clinici strumentali;
- che, al momento delle dimissioni, le era stato consigliato un ciclo di logopedia a breve scadenza;
- che, difatti, nell'immediatezza dell'intervento, aveva accusato disfagia ed afonia, con difficoltà respiratorie e forte tachicardia;
- che di tali problematiche aveva messo al corrente il dott. il quale le aveva attribuite ad uno stato di forte ansia;
-che, in data CP_3
13.03.2013, aveva effettuato, di sua iniziativa, un elettrocardiogramma e, in data
2.04.2013, una ecografia della tiroide;
- che, nei mesi di luglio ed agosto, le sue condizioni di salute erano peggiorate, tant'è che avvertiva un costante affanno anche a riposo, in condizioni di immobilità fisica;
- che, per tale ragione, nell'ottobre del 2013, si era ricoverata nuovamente presso la , ove aveva effettuato una Controparte_1
visita cardiologica (con la dott.ssa ) e la spirometria, da cui era emersa una Per_1
“sindrome disventilatoria restrittiva”; - che, tuttavia, non le era stata praticata la fibrolaringoscopia, ma le era stata solo consigliata una visita ORL per faringodinia;
- che, recatasi, in data 15.10.2013, dal dott. Persona_2 otorinolaringoiatra presso la questi le aveva diagnosticato “ Controparte_1
dispnea persistente a seguito di modesta attività motoria in paziente tiroidectomizzata circa 1 anno fa e con un quadro rinofibrolaringoscopico di corde vocali bilateralmente ipomobili per lesione dei nervi laringei inferiori. Il residuo spazio glottico esistente permette una discreta qualità della voce a scapito dell'insufficienza respiratoria anche per piccoli sforzi”; -che, in data 16.10.2013, si era sottoposta ad altra visita specialistica presso il Prof. Dott. professore universitario di Clinica Persona_3
Otorinolaringoiatra della Seconda Università degli Studi di Napoli, il quale le aveva diagnosticato “Paralisi corda vocale vera dx, lieve ipomobilità corda vocale vera sx” e le aveva prescritto una terapia cortisonica;
- che, in data 21.11.2013, il Prof. Per_3
le aveva praticato una fibrolaringoscopia, da cui risultava: “paralisi corde vocali vere bilateralmente in posizione parameridiana. Spazio respiratorio glottico ridotto sufficiente a riposo, modicamente dispnoico in attività”; - che il prof. le aveva Per_3
consigliato di sottoporsi ad un intervento chirurgico di aritenoidectomia e cordectomia della corda vocale vera e falsa posteriore con laser CO2 robotizzato, per migliorare l'attività respiratoria;
-che, in data 25.03.2014, aveva effettuato un'ecografia tiroidea pag. 3/19 presso il Presidio Ospedaliero da cui era risultato: “esiti Controparte_5
di tiroidectomia sub totale. Residuo parenchimale nel lobo di sx che mostra una estrinsecazione al giugulo. Nel contesto di tale tessuto si individua al polo inferiore una nodularità di circa 2 cm isoecogena a margini netti - non di sospetto- Non significative adenopatie in sede latero cervicale”; - che, in data 11.08.2014, aveva effettuato un'ulteriore ecografia del collo-tiroide presso il Centro Diagnostico Alta Irpina, da cui erano emersi “esiti di tiroidectomia sub-totale. Evidenza di grossolano residuo in retro/ para tracheale sin, con nodulo solido di cm 2.51 x 1.95. L'estensione longitudinale del residuo ghiandolare, diffusamente fibrotico, raggiunge cm 3.30”; -che, in data
19.08.2014, si era sottoposta a visita medica presso l'Ospedale “G. Rummo” di
Benevento, con il prof. il quale le aveva diagnosticato “paralisi Persona_4
ricorrenziale bilaterale delle corde vocali. Spazio respiratorio ridotto”, per cui le aveva consigliato un intervento di cordectomia trasversale destra in micro laringoscopia con l'impegno del laser a CO”; -che, in data 10.09.2014, aveva effettuato tale intervento presso l'Ospedale “G. Rummo” di Benevento;
- che tale intervento aveva avuto buon esito, come constatato dal prof. - che, in data 1.10.2014, si era sottoposta a visita Per_4 specialistica foniatrica preso il Polo Specialistico Riabilitativo della Fondazione “Don
Gnocchi” di all'esito della quale le era stata prescritta Controparte_5
terapia logopedica bisettimanale per 10 sedute;
- che, in data 6.11.2014, aveva effettuato un ulteriore esame ecografico tiroideo presso la U.O.C: di Diagnostica per immagini del
P.O. “G. Criscuoli” di da cui erano emersi, ancora una volta Controparte_5
“Esiti di tiroidectomia subtotale. Si conferma il residuo parenchimale nel lobo di sinistra”.; -che, in data 27.11.2014, aveva richiesto una consulenza specialistica alla dott.ssa la quale aveva rilevato l'erroneità dell'intervento; -che, dopo Persona_5
aver eseguito un'altra ecografia in data 20.05.2015, il 18.06.2015 si era ricoverata presso Controparte_6 Controparte_7
ove era stata sottoposta ad intervento di tiroidectomia totale per l'asportazione
[...]
del gozzo nodulare;
- che, come si evinceva dalla perizia medico legale del suo consulente di parte, prof. del 20.09.2016, l'intervento presso la Persona_6 [...]
era stato eseguito erroneamente, in quanto per l'imperito e negligente Controparte_1
comportamento del sanitario operante, le era stata causata la lesione del nervo ricorrente;
- che le erano residuati postumi permanenti (paralisi delle corde vocali pag. 4/19 bilaterali, in posizione mediana a sinistra e paramediana a destra, con difficoltà fonatorie, disfagiche e respiratorie, anche dopo lieve attività fisica, con necessità di un secondo intervento di tiroidectomia totale;
disturbo depressivo reattivo di grado moderato); - che, secondo il proprio CTP, trattavasi di complicanze “evitabili” attraverso l'isolamento dei nervi ricorrenti prima dell'asportazione del tessuto tiroideo;
- che, il prof. aveva stimato un danno biologico del 25%, una I.T.T. di gg 30 ed una Per_6
I.T.P. di gg 60 al 50%, per un complessivo importo di Euro 154.298,65, cui dovevano aggiungersi le spese mediche sostenute, ammontanti ad Euro 4.464,65, ed il danno morale subito per essersi dovuta sottoporre ad ulteriori interventi chirurgici;
- che aveva esperito la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs 28/2010.
Nella prima memoria difensiva ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'attrice dava atto altresì: del ricovero in data 19.9.2016 presso il Presidio Ospedaliero di Pescopagano, a causa di una critica insufficienza respiratoria, con dimissioni in data 2.9.2016; -
Cont dell'effettuazione di esami cardiorespiratori in data 20.10.2016 presso l' di Salerno
P.O. Battipaglia;
-di un ulteriore intervento, in data 17.01.2017, di tracheotomia fra il II
e III anello tracheale, presso l' . Controparte_9
Nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'attrice produceva la documentazione medica relativa a tali ricoveri ed esami.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ritualmente in giudizio, sia il dott. che la convenuta. CP_3 CP_1
Il dott. in via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della CP_3 compagnia assicurativa “ ” al fine di essere manlevato in Controparte_4 CP_2
caso di sua condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice. Contestava, in ogni caso, la domanda, attesa anche l'archiviazione del procedimento penale apertosi a suo carico per il reato di cui all'art. 590 c.p. (n. 103/2014 R.G.N.R. Tribunale Avellino,
Ufficio GIP) a seguito della denuncia sporta dall'attrice. In subordine, chiedeva che la domanda attorea fosse accolta soltanto nei confronti della . Controparte_1
La insisteva nel rigetto della domanda, e, in subordine, Controparte_1
nell'accertamento che i danni lamentati fossero attribuibili prevalentemente, alla personale condotta del medico operatore.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa del terzo, si costituiva ritualmente in giudizio la la quale insisteva: in via principale, nel Controparte_4
pag. 5/19 rigetto della domanda di garanzia, attesa la inoperatività della polizza sotto vari profili;
- in subordine, nel rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU medico- legale. Precisate le conclusioni, all'udienza del 25.06.2024, veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che sussistono le condizioni di procedibilità della domanda, essendo stata previamente esperita dall'attrice la procedura di mediazione obbligatoria (cfr. domanda e verbale negativo per mancata adesione dei convenuti allegato II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.).
Va, quindi, qualificata l'azione proposta ed individuato il “thema decidendum”.
L'attrice ha dedotto che, in data 5.11.2012, dopo una diagnosi di “gozzo plurinodulare”, si sottoponeva ad un intervento di tiroidectomia presso la CP_1
di Atripalda. In conseguenza dell'erronea esecuzione di tale intervento,
[...] sfociata nella “lesione del nervo ricorrente”, e della condotta negligente del chirurgo, anche nella fase post-operatoria, riportava i postumi dettagliatamente descritti nella relazione tecnica di parte e sopra dettagliatamente indicati.
L'attrice ha lamentato anche una non corretta tenuta della cartella clinica nella parte relativa alla descrizione dell'intervento. La cartella clinica si riferirebbe, a suo dire, ad un intervento di tiroidectomia totale, ma dagli esami clinici e strumentali successivamente effettuati sarebbe emersa l'esecuzione di un intervento di tiroidectomia sub-totale. Inoltre, la cartella clinica non avrebbe attestato il residuo tiroideo poi riscontrato.
Il medico convenuto ha contestato quanto assunto dall'attrice, insistendo nell'esclusione di nesso causale tra i postumi lamentati e l'intervento. Tra la diagnosi di danno alle corde vocali e l'intervento sarebbe decorso, a suo dire, un lasso di tempo troppo lungo, tale escludere qualsiasi collegamento diretto con la sua condotta.
L'intervento, in ogni caso, sarebbe stato eseguito secondo il Protocollo previsto dalle
Linee guida indicate dalla più accreditata Letteratura scientifica. I postumi rientrerebbero, pertanto, tra le “complicanze” o “rischi” previsti dalla tipologia di pag. 6/19 intervento eseguito, tant'è che, nel consenso informato sottoscritto dalla paziente in data
23.10.2012, vi era stata l'espressa previsione della lesione temporanea o definitiva dei nervi faringei, delle alterazioni fonatorie ed anche della necessità di un “reintervento”.
A sostegno di tale difesa, il dott. ha invocato la perizia dei CCTT del P.M (dott. CP_3
Prof. e dott. prof. , in forza della quale il GIP preso Persona_7 Persona_8
il Tribunale di Avellino aveva emesso decreto di archiviazione. I predetti consulenti, invero, hanno riscontrato uno stato paretetico della corda vocale destra, ma lo hanno eziologicamente imputato ad una lesione del nervo ricorrente non riconducibile, con certezza, ad una condotta sanitaria colposa, potendo derivare da diversi fattori.
Il dott. ha chiamato in garanzia la propria compagnia assicurativa, la CP_3
” Ciò in forza della polizza-convenzione numero Controparte_4 CP_2
777125014, a cui aveva aderito in data 10.04.2014, stipulata dalla Associazione AD
(Gli amici di Ippocrate).
La ha chiesto il rigetto della domanda, sottolineando anche che la CP_1
principale responsabilità era imputabile al medico.
Così delineato l'oggetto del contendere, va precisato, in punto di diritto, che la normativa di riferimento, trattandosi di fatti avvenuti prima del 1° aprile 2017, è da individuarsi nel Decreto Balduzzi, entrato in vigore in data 14.09.2012. Invero, non possono trovare applicazione le disposizioni della vigente Legge 24/2017 (cd Legge
Gelli-Bianco), trattandosi di norme che non hanno portata retroattiva.
Dunque, essendo pacifici il ricovero e l'esecuzione dell'intervento di tiroidectomia presso la clinica convenuta, la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria, invero, avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli articoli 1176 e 2236
c.c.
pag. 7/19 L'ente sanitario ed il medico che svolge la sua attività per tale ente rispondono verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, in quanto non può dubitarsi che fra il paziente e la struttura sanitaria, nonché tra il paziente ed il medico sia stato stipulato, al momento del ricovero dello stesso, un contratto. Per effetto del ricovero, sorgono una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presti la sua attività (cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n.
589, Cass. SS. UU., 1° luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass.
Sezioni Unite n. 577/2008).
Inoltre, ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria è sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta, in tale ipotesi, operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007
n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass.
29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
Dalla natura contrattuale del rapporto deriva, poi, che l'onere della prova va così ripartito: il paziente danneggiato è tenuto a dare la prova del fatto costitutivo del suo diritto e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, mentre il sanitario è chiamato a provare di avere adempiuto la sua prestazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 cc per le prestazioni professionali, nonché l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, dando prova che l'inesatto adempimento è stato causato da un impedimento pag. 8/19 imprevedibile ed inevitabile (Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050 e Corte
Appello Salerno, sez. II, 19-07-2022, n 964).
Da ciò derivano quali corollari: -1 che dalla violazione della lex artis non consegue direttamente responsabilità del sanitario in quanto l'evento infausto può anche dipendere da una diversa eziologia nella quale la condotta medica colposa è rimasta causalmente irrilevante;
2- che, viceversa, pur se provata l'eziologia tra l'atto medico e l'insorgenza della patologia, la responsabilità sanitaria va esclusa laddove sia dimostrata, in ragione della inosservanza delle leges artis, la correttezza della condotta sanitaria e che l'evento sia stato conseguenza imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile.
E' onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass.27/02/2023, n. 5808).
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando, comunque, a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie concreta.
Quanto al nesso di causalità, va ricordato che la valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, infatti, la c.d. causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito pag. 9/19 civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n. 581/08).
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto, nel primo, vige la regola “oltre il ragionevole dubbio”, nel secondo, la regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” (Cass. 2020/13872;
Cass. SS.UU. n. 581/08).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui il ricorso a nozioni di medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività. A fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori, che in via esclusiva abbiano determinato l'evento lesivo.
In tema di responsabilità civile del medico, per stabilire la sussistenza del nesso causale, si applica la regola del “più probabile che non” e, a tal fine, è necessario verificare se sia molto probabile che la condotta o l'omissione del medico abbiano cagionato l'evento, ovvero, ragionando al contrario, se si possa sostenere che, qualora il medico avesse tenuto la condotta corretta, l'evento non si sarebbe verificato.
Va, altresì, ricordato che le linee guida, in ambito di attività medico-chirurgica, non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare pag. 10/19 se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida
Tanto chiarito in punto di diritto ed in linea generale, occorre passare all'esame della fattispecie concreta e verificare se sussistano i profili di “inadempimento qualificato” dedotti dall'attrice.
Orbene, le risultanze processuali, alla luce dei principi sopra enunciati, consentono di affermare, secondo la regola del “più probabile che non”, che sussiste una correlazione causale tra l'intervento effettuato presso la convenuta ed il CP_1
successivo evento di danno.
Attraverso l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio -le cui risultanze il
Tribunale condivide e fa proprie, perché immuni da vizi logici e frutto di accertamenti approfonditi ed attenti- è stato accertato che, sebbene l'indicazione dell'intervento sia stata corretta, in quanto costituente l'unica terapia risolutiva della patologia da cui era affetta l'attrice (gozzo plurinodulare), l'intervento è stato erroneamente eseguito.
Il sanitario operante, con un comportamento negligente ed imperito, nel corso dell'intervento, ha causato all'attrice la lesione dei nervi ricorrenti, compromettendole la funzionalità fonatoria e respiratoria e determinandole l'insorgere di disfonia, disfagia e dispnea.
Allo stato, le corde vocali della paziente risultano paralitiche, entrambe in adduzione
(con la precisazione che la corda vocale destra è stata sottoposta ad un intervento di cordotomia ed aritenectomia subtotale).
Tale “complicanza”, come emerge chiaramente dalla CTU, era prevedibile e
“prevenibile”, quindi, evitabile.
La lesione dei nervi ricorrenti avrebbe potuto essere evitata con un gesto chirurgico contemplato in tutti i testi di Chirurgia: il reperimento ed isolamento dei nervi laringei inferiori. Momento fondamentale dell'intervento di tiroidectomia è proprio la preparazione del nervo ricorrente con legatura dei rami periferici dell'arteria tiroidea inferiore, che, nel caso in esame, non risulta essere stata effettuata.
Il medico è stato, fra l'altro, imprudente e negligente per non aver proceduto, prima dell'intervento, ad una valutazione preparatoria della funzionalità laringea mediante visita specialistica.
pag. 11/19 Ebbene, l'evitabilità della “complicanza” rende la stessa imputabile ad un errore medico.
Invero, in tema di responsabilità del medico, la “complicanza”, quale evento avverso correlato all'atto medico e statisticamente noto, per esentare il sanitario da responsabilità, deve essere o imprevedibile o inevitabile (o entrambi), perché, altrimenti, non ha rilievo giuridico.
La nozione clinico-medica di “complicanza”, insomma, non si traduce tout court, nel campo della responsabilità civile, in un fattore di esclusione della colpa medica (così come, corrispondentemente, un fatto ignoto come complicanza alle statistiche sanitarie è astrattamente idoneo a scagionare il medico, se imprevedibile o inevitabile); infatti, se un processo patologico avverso è statisticamente conosciuto (ed è, dunque, in linguaggio medico, una complicanza), ma si può sia prevedere, sia evitare, nulla sul piano del diritto muta nella valutazione della responsabilità del sanitario.
Ne consegue, sul piano dell'onere della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico, o quest'ultimo riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità (a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze") ovvero quella prova non riesce a fornirla ed allora non gli gioverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto (cfr. Cass. 13328/15).
Ebbene, nel caso in esame, i convenuti non hanno fornito la prova di una condotta conforme alle leges artes. Inoltre, essi nulla hanno compiutamente dedotto e provato in merito all' esistenza di altre cause da sole idonee a produrre l'evento lesivo e alla riconducibilità degli esiti peggiorativi riscontrati in relazione alla paziente ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
Il primo momento di interesse valutativo che emerge dall'esame della documentazione sanitaria allegata è rappresentato dalla incompletezza della cartella clinica.
L'intervento viene descritto in modo lacunoso e, soprattutto, non si fa riferimento all'indispensabile manovra di reperimento ed isolamento dei nervi laringei inferiori, che avrebbe potuto evitare le conseguenze determinatesi.
pag. 12/19 A ciò si aggiunga che, nella cartella clinica, l'intervento viene definito di tiroidectomia totale;
invece, i successivi riscontri ecografici, dimostrato che è stato “subtotale”, tanto che l'attrice necessitava di successiva ulteriore ablazione tiroidea per presenza di nodulo, nel 2015, presso l'U.O. di dell' Controparte_6 [...]
. Controparte_7
Va ricordato che, per costante giurisprudenza, nei casi in cui la ricostruzione delle modalità della condotta medica non possa giovarsi delle annotazioni contenute nella cartella clinica, a causa della lacunosa redazione della stessa, gli effetti negativi ricadono sul professionista o sulla struttura sanitaria. In particolare, le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano, sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, comma II, c.c., sia come nesso eziologico presunto, posto che l'imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria
(Cass. 22639/2016).
In sostanza, sulla scorta delle risultanze della CTU, risulta accertata una negligente condotta tenuta dal medico della struttura ospedaliera convenuta, integrante inadempimento dell'obbligazione dalla medesima assunta nei confronti della paziente, odierna attrice.
Più in particolare, emerge che la lesione dei nervi ricorrenti è stata causata da un
“errore tecnico- commissivo”, consistente nel mancato isolamento dei nervi faringei inferiori. L'isolamento dei nervi ricorrenti, secondo i CCTTUU, avrebbe permesso, con elevata probabilità, di evitare le conseguenze paralitiche delle corde vocali, a loro volta, produttive della disfonia, disfagia e dispnea. Inoltre, solo la tiroidectomia totale avrebbe consentito di evitare il residuo tiroideo e, quindi, la formazione cistica.
Irrilevante è che il procedimento penale si sia concluso con decreto di archiviazione. Invero, ai fini della ricostruzione del nesso causale, nel processo penale ed in quello civile vigono regole probatorie differenti: nel primo, vige la regola “oltre il ragionevole dubbio”; nel secondo, la regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” (Cass. 2020/13872; Cass. SS.UU. n. 581/08).
pag. 13/19 L'attrice ha ricostruito, attraverso copiosa documentazione, un quadro clinico molto articolato, che attesta l'effettuazione di numerose visite specialistiche e di ben altri tre interventi successivi a quello per cui è lite.
Tale ricostruzione corrobora le risultanze e le conclusioni della CTU.
Invece, non ha pregio la difesa dei convenuti, incentrata sul fatto che l'esame fibroendoscopico ( attestante la paralisi delle corde vocali) sarebbe stato effettuato parecchi mesi dopo l'intervento.
La difficoltà fonatoria e respiratoria, invero, risulta essere già presente nell'immediatezza dell'intervento. Dalla lettera di dimissioni agli atti, emerge che la paziente veniva dimessa con la prescrizione di un ciclo di logopedia a breve scadenza.
Dal certificato del medico curante dell'attrice (dott. ) del 31.10.2014, si Persona_9
evince che la paziente soffrisse di afonia e disfagia già subito dopo il primo intervento.
D'altro canto, non sono emersi fattori patologici né condizioni predisponenti di gravità tale da determinare i postumi riscontrati. I CCTTUU hanno escluso la ricorrenza di
“comorbilità” che possano aver contribuito alla produzione delle lesioni neurologiche riportate dalla paziente.
Neppure vi è prova di traumi o altri interventi chirurgici nel lasso temporale che va dall'intervento del 5.11.2012 alla prima diagnosi di paralisi delle corde vocali che risale all'ottobre 2013 (cfr. certificato di visita specialistica del 16.10.2013 del prof.
. Per_3
Ne consegue che la domanda relativa alla declaratoria di responsabilità dei convenuti per l'erronea esecuzione della prestazione per cui è causa va ritenuta fondata e va accolta.
Passando alla individuazione e quantificazione dei danni, il Collegio peritale ha accertato che all'attrice sono residuati una disfonia medio-moderata, una lieve disfagia ed un disturbo dell'adattamento cronico di lieve entità. Ha ritenuto, invece, la “genesi non iatrogena” della lieve dispnea lamentata dall'attrice, non presente a riposo. Ciò sulla base dei vari esami spirometrici agli atti, della relazione pneumologica della dott.ssa del 21.03.2016 e della cartella clinica dell'Ospedale di Persona_10
Pescopagano, ove l'attrice veniva ricoverata in data 19.09.2016.
pag. 14/19 Il Collegio peritale ha, dunque, ritenuto sussistere un'inabilità temporanea assoluta di giorni 30, un'invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 50%, un danno biologico permanente del 20%.
Giova precisare che, nel danno biologico permanente, i CCTTTUU hanno ricompreso, determinandolo nella misura del 4% (come previsto, per il grado lieve, nella Tabella Ministeriale di cui al D.M. 3 luglio 2003), il disturbo cronico dell'adattamento, essendo emerso un disturbo psichico in termini di ansia-depressione.
Tale disturbo psichico va senz'altro riconosciuto, in quanto è documentalmente supportato dalle certificazioni del Consultorio familiare di Lioni dell'ASL AV 1 e del
Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL AV 1 di Ariano Irpino. Esso è sicuramente riconducibile all'evento, tenuto conto dei vari interventi chirurgici a cui l'attrice ha dovuto sottoporsi in conseguenza dell'erronea esecuzione dell'intervento presso la
[...]
convenuta. CP_1
Va rilevato, in punto di diritto, che il disturbo cronico dell'adattamento è intrinsecamente reattivo ad eventi stressanti della vita ed è qualificato come malattia dotata di una distinta connotazione patologica, qualora l'intensità della lesione psichica e, soprattutto, la sua cronicità, come nel caso di specie, vanno oltre una «normale o comprensibile» alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo, degenerando così da assumere «configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione dell'integrità psicologica»
Non può essere riconosciuta l'invocata personalizzazione massima del danno morale, atteso il riconoscimento di una percentuale piuttosto elevata di danno permanente, comprensiva anche del danno psichico e vista la mancanza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno subito dall'attrice più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, sia sufficiente a ristorare la sofferenza patita dall'attrice l'adeguamento previsto dalle Tabelle Milanesi (Cass. civ. ordinanza n.
26805 del 12.09.2022 -Cass. civ., sez. III, 30.10.2018, n°27482).
Ed ancora che, in base alle Tabelle Milanesi, il punto base (Euro 115,00) è già adeguato
(cd. “punto pesante”) del 26% per la sofferenza transeunte-danno morale, patita dal danneggiato.
pag. 15/19 I danni così individuati, trattandosi di lesioni c.d. “macropermanenti”, vanno liquidati, in linea con l'orientamento prevalente, alla stregua dei criteri indicati dalle
Tabelle Milanesi vigenti al momento della presente decisione ovvero le Tabelle
Milanesi pubblicate nel 2024.
Pertanto, all'attrice, tenuto conto che, all'epoca dell'evento lesivo, aveva 36 anni, va riconosciuta, a titolo di danno biologico, la complessiva somma di Euro 62.861,00, di cui Euro 6.900,00, a titolo di inabilità temporanea (€ 3.450,00 per 30 gg. itt e € 3.450,00 per 60 gg. itp al 50%).
Null'altro va riconosciuto a titolo di danno, non essendovi prova che i postumi riportati dall'attrice abbiano avuto incidenza sulla sua capacità lavorativa specifica o generica, sulle attività ludico-ricreative quotidiane e sulla contrazione del reddito.
Vanno riconosciute le spese mediche documentate, ammontanti ad Euro
2.464,65.
Allo stato clinico attuale, non si prevedono spese future per il trattamento delle lesioni patite.
Non sono ripetibili, invece, le spese per le consulenze tecniche di parte, in quanto non rientranti tra le spese di cura e, comunque, superflue ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma I, c.p.c.
In sostanza, all'attrice va complessivamente riconosciuta la somma di Euro
65.325,65, così distinta: Euro 62.861,00, a titolo di danno biologico permanente- temporaneo ed Euro 2.464,65, per le spese mediche documentate (liquidate sulla scorta dei documenti in atti e non delle conclusioni della CTU).
Sulla somma liquidata a titolo di danno biologico vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, dalla presente decisione al soddisfo.
Su tale somma, già calcolata all'attualità, vanno riconosciuti ulteriori interessi, dovendosi tener conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dalla danneggiata a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento e, quindi, del ritardo nell'adempimento (Cass. SS. Unite, sent. 1712/95 e Cass.2796/2000). Tali interessi vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella risultante dalla devalutazione in base agli indici ISTAT all'epoca del fatto lesivo, rivalutata di anno in anno, dall'epoca del fatto lesivo
(5.11.2012) alla presente pronuncia, con divieto di anatocismo.
pag. 16/19 E' opportuno, a questo punto, passare all'esame della domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti della ” CP_3 Controparte_4 CP_2
Orbene, tale domanda è inammissibile atteso il giudicato (esterno) formatosi tra convenuto e terza chiamata sull'efficacia del contratto di assicurazione in lite in relazione a sinistri della medesima tipologia di quello in esame.
La Compagnia assicurativa, terza chiamata, ha tempestivamente eccepito l'inoperatività della polizza-convenzione assicurativa sotto vari profili.
In particolare, ha rilevato: che la copertura assicurativa non coprirebbe l'azione direttamente svolta dai soggetti danneggiati (quale quella di specie) nei confronti del sanitario ma avrebbe ad oggetto esclusivamente l'azione di rivalsa dell'azienda ospedaliera di appartenenza;
-che la copertura assicurativa sarebbe limitata ai danni ascrivibili a colpa grave dell'assicurato ed accertati, in via definitiva, con sentenza passata in giudicato;
-che la garanzia non si estenderebbe al personale medico non dipendente, in regime, cioè, di attività libero professionale. In subordine, ha dedotto, poi, l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c. per avere, il dott. CP_3
aderito alla convenzione assicurativa solo in data 10 aprile 2014, allorquando aveva già piena consapevolezza dell'avveramento del rischio dedotto in contratto.
In comparsa conclusionale, la compagnia assicurativa, poi, ha invocato gli effetti del giudicato esterno, formatosi sull'inoperatività della polizza in lite.
A tal fine ha depositato la sentenza di rigetto della domanda di manleva, emessa dal
Tribunale di Avellino (sent. n. 623/2020 Giudice De Tullio) all'esito di un giudizio civile in cui era stata proposta la medesima domanda di manleva in lite in forza del medesimo contratto dal convenuto La terza chiamata ha, poi, depositato la sent. CP_3
n. 342/2023 della Corte Appello di Napoli, Sez. IX civile, che ha statuito come la sentenza di I grado fosse passata in giudicato limitatamente al rigetto della domanda di manleva, in quanto non oggetto di impugnativa incidentale da parte del dott. CP_3
Orbene, è noto che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. L'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto a garantire la formazione di giudicati contrastanti (Cass. sent. n. 48/2021).
pag. 17/19 In forza di tali premesse, va rilevato che, come emerge dalla documentazione suindicata
(da ritenersi ammissibile in quanto avente ad oggetto sentenze intervenute nel corso del presente giudizio) la questione dell'operatività della polizza-convenzione assicurativa individuata dal codice numerico 777125014 è già stata risolta da questo Tribunale, con la sentenza n. 623/2020, passata in giudicato.
In definitiva, la domanda dell'attrice va accolta nei termini innanzi delineati e va rigettata la domanda di manleva del medico convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice ed i due convenuti e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento in base al “decisum” (da Euro
52.001,00 ad Euro 260.000,00), valori medi.
Nei rapporti tra il convenuto dott. e la terza chiamata, vanno, invece, CP_3
integralmente compensate, attesa la formazione del giudicato in data successiva alla proposizione della chiamata in causa.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, così Parte_1
provvede:
1. accoglie la domanda attorea;
2. dichiara la e entrambi responsabili dei Controparte_1 CP_3
danni occorsi all'attrice e, per l'effetto, li condanna, in solido, al pagamento, in favore di quest'ultima, della complessiva somma di Euro 65.325,65, oltre accessori come in parte motiva;
3. rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti della CP_3
” Controparte_4 CP_2
4. condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1
in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, CP_3
che liquida nella somma di Euro 14.103,00, oltre Euro 786,00, IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione al procuratore avv.
Carmine Ruggiero, dichiaratosi antistatario;
pag. 18/19 5. compensa integralmente le spese di lite tra e la CP_3 CP_4
[...] CP_2
6. pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti, in solido, con obbligo di questi ultimi di versare all'attrice quanto eventualmente pagato a tale titolo.
Così deciso in Avellino in data 12.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 19/19