Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2004, n. 8603
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Sentenza 6 maggio 2004

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L'art. 5 della legge regione Sicilia 29 dicembre 1981, n. 181 prevede che, per intraprendere determinate attività produttive (tra le quali l'attività di lavorazione e conservazione del pesce, di cui al caso di specie), l'interessato debba conseguire due distinti titoli abilitativi: la concessione edilizia e il nulla osta regionale per l'esercizio dell'attività, la quale opera come condizione di efficacia della concessione edilizia; ne consegue che, nel fatto dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia, non è configurabile una responsabilità della p.a. per aver suppostamente ingenerato nel privato, un incolpevole affidamento sulla possibilità di intraprendere l'attività, ciò in quanto è preciso onere dell'interessato adoperarsi per ottenere anche il nulla osta regionale, accertandosi preventivamente della sussistenza delle condizioni materiali richieste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2004, n. 8603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8603
    Data del deposito : 6 maggio 2004

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