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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1221/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3494/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494881 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 112401494881, notificatole in data 11.11.2024, con il quale Roma Capitale intimava il pagamento dell'imposta a titolo di Ta.Ri. e TEFA, per l'immobile di sua proprietà sito in Roma, per il periodo d'imposta dal 2018 al 2023, per un importo complessivo di € 4.430,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente ha dedotto di aver provveduto al puntuale pagamento dei tributi ex adverso richiesti e che l'avviso di accertamento notificato sia il frutto di un mero errore toponomastico, poiché l'immobile di sua proprietà, per il quale venivano richiesti i tributi, fosse ubicato dapprima in Indirizzo_1, divenuta successivamente Indirizzo_2. Pertanto, i due immobili coincidono.
In seguito, la contribuente ha esposto che, l'Amministrazione resistente ha emesso un provvedimento di autotutela con il quale provvedeva all'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo opposto, perché l'immobile oggetto di accertamento risultava già censito ai fini TARI con un differente indirizzo stradale, confermando quanto sostenuto dalla ricorrente e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 19/01/ 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso sottoposto all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica investe la legittimità dell'avviso di accertamento con cui Roma Capitale ha contestato alla signora Ricorrente_1
, il mancato pagamento della tassa rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo provinciale TEFA in relazione all'immobile di sua proprietà sito in Roma, per gli anni di imposta 2018-2023.
Nella fattispecie in esame, Roma Capitale ha espressamente riconosciuto le doglianze di parte avversa, comunicando alla contribuente l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento opposto.
Ne consegue che la pretesa tributaria deve ritenersi tam quam non esset, essendo venuta meno la ragione di interesse alla prosecuzione del processo e configurandosi, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 46 D.lgs. 546/1992 (cessata materia del contendere). Quanto alle spese di lite, considerato che parte resistente ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del contribuente solo a seguito del ricorso, trova applicazione il consolidato principio secondo cui, in caso di autotutela successiva al ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale (ex multis, Cass., Sez. Unite, n. 18257/2021; art. 15, comma 2-bis, D. lgs. 546/1992).
Nel caso de quo, risulta accertata la totale insussistenza della pretesa tributaria, imputabile a errore dell'Ente impositore, con conseguente diritto della ricorrente al rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla ricorrente, così provvede:
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. 546/1992; condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 200,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si invita a trasmettere alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti per le opportune valutazioni. Roma 19/01/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3494/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494881 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 112401494881, notificatole in data 11.11.2024, con il quale Roma Capitale intimava il pagamento dell'imposta a titolo di Ta.Ri. e TEFA, per l'immobile di sua proprietà sito in Roma, per il periodo d'imposta dal 2018 al 2023, per un importo complessivo di € 4.430,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente ha dedotto di aver provveduto al puntuale pagamento dei tributi ex adverso richiesti e che l'avviso di accertamento notificato sia il frutto di un mero errore toponomastico, poiché l'immobile di sua proprietà, per il quale venivano richiesti i tributi, fosse ubicato dapprima in Indirizzo_1, divenuta successivamente Indirizzo_2. Pertanto, i due immobili coincidono.
In seguito, la contribuente ha esposto che, l'Amministrazione resistente ha emesso un provvedimento di autotutela con il quale provvedeva all'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo opposto, perché l'immobile oggetto di accertamento risultava già censito ai fini TARI con un differente indirizzo stradale, confermando quanto sostenuto dalla ricorrente e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 19/01/ 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso sottoposto all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica investe la legittimità dell'avviso di accertamento con cui Roma Capitale ha contestato alla signora Ricorrente_1
, il mancato pagamento della tassa rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo provinciale TEFA in relazione all'immobile di sua proprietà sito in Roma, per gli anni di imposta 2018-2023.
Nella fattispecie in esame, Roma Capitale ha espressamente riconosciuto le doglianze di parte avversa, comunicando alla contribuente l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento opposto.
Ne consegue che la pretesa tributaria deve ritenersi tam quam non esset, essendo venuta meno la ragione di interesse alla prosecuzione del processo e configurandosi, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 46 D.lgs. 546/1992 (cessata materia del contendere). Quanto alle spese di lite, considerato che parte resistente ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del contribuente solo a seguito del ricorso, trova applicazione il consolidato principio secondo cui, in caso di autotutela successiva al ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale (ex multis, Cass., Sez. Unite, n. 18257/2021; art. 15, comma 2-bis, D. lgs. 546/1992).
Nel caso de quo, risulta accertata la totale insussistenza della pretesa tributaria, imputabile a errore dell'Ente impositore, con conseguente diritto della ricorrente al rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla ricorrente, così provvede:
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. 546/1992; condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 200,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si invita a trasmettere alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti per le opportune valutazioni. Roma 19/01/2026