Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1221
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela

    L'amministrazione ha riconosciuto le doglianze del contribuente, annullando l'avviso di accertamento in autotutela. La pretesa tributaria è venuta meno, configurandosi la cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Spese di lite

    In caso di autotutela successiva al ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale. L'Ente impositore ha agito in errore, pertanto il contribuente ha diritto al rimborso delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1221
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1221
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo