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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Seconda
Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.
Viene chiamata la causa civile iscritta al n. 265/2022 R.G.A., promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Aldo Lombardo (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via Cesare Battisti n. 175, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, per Controparte_1 CP_2 legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici, in Messina, via dei Mille is. 221 è legalmente domiciliato,
Appellato
Sono presenti: per parte appellante, l'Avv. Aldo Lombardo.
La Corte invita il difensore alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il difensore insiste nelle proprie difese e domande e chiede porsi la causa in decisione.
Dopo la discussione, la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 15 d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, , ammesso al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 nell'ambito del procedimento penale nn. 3984/19 R.G.N.R. e 4326/20 R.G. GIP, proponeva opposizione avverso il decreto n. 629/21 R. Patr., emesso in data 23 aprile 2021 e depositato il
26 aprile 2021, con cui il Gip del Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dall'Avv. Aldo Lombardo, quale difensore dello stesso imputato.
Nella contumacia del , con ordinanza emessa in data 21 dicembre Controparte_1
2021, il Giudice designato rigettava il ricorso.
1 Avverso detto provvedimento ha proposto appello , chiedendo: “
1. Parte_2
Accogliere il presente atto di appello nel merito annullando l'ordinanza datata addì 21.12.2021
e depositata in data 24.12.2021 nonché resa tra le suddette parti dal Tribunale di Messina,
Dott. E. Fiorentino, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 2133/2021 R.G. per i fatti ed i motivi dedotti in narrativa di appello 2. Conseguentemente, accogliere tutte le domande, eccezioni e difese spiegate in tutti gli atti e verbali di causa di cui al I° grado del presente giudizio.
3. Con vittoria di spese, compensi e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il , in persona del tempore, Controparte_1 CP_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto, trattandosi di provvedimento inappellabile,
e il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte ammessa al patrocinio, dovendosi ritenere legittimato il difensore. Ha chiesto: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da parte avversa;
ritenere dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. e, per Pt_1
l'effetto, l'inammissibilità del ricorso di parte avversa. Con vittoria di compensi, spese ed onorari di causa”. All'odierna udienza collegiale, parte appellante ha discusso oralmente la causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
******
Appare fondata l'eccezione, di carattere preliminare, concernente l'inammissibilità dell'appello.
Occorre premettere che avverso il provvedimento di diniego del compenso chiesto dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, lo stesso difensore può proporre opposizione, ai sensi dell'art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, nelle forme risultanti dall'art. 170 del citato d.P.R., il quale prevede che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150. Tale norma, nel testo applicabile nella specie ratione temporis, prevede che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario».
Avverso il provvedimento emesso in esito a detta opposizione non è ammesso appello, bensì ricorso per Cassazione.
Sul punto, può essere richiamato l'orientamento costante e pacifico della Corte Suprema di
Cassazione, che ha precisato che “È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi” (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 16/03/2022, n. 8616, che, in parte motiva ha aggiunto che “l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso”).
Ne segue, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto.
2 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., per cui, in ossequio al principio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore del appellato, delle spese processuali, che - in CP_1 base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive
- si liquidano in complessivi € 1.458,00 (di cui € 268,00, per la fase di studio, € 268,00, per la fase introduttiva, € 496,00, per la fase di trattazione, ed € 426,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letti gli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., pronunciando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza emessa in data Parte_1
21 dicembre 2021, dal Tribunale di Messina, nel procedimento n. 2133/2021 R.G., così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
3
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Seconda
Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.
Viene chiamata la causa civile iscritta al n. 265/2022 R.G.A., promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Aldo Lombardo (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via Cesare Battisti n. 175, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, per Controparte_1 CP_2 legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici, in Messina, via dei Mille is. 221 è legalmente domiciliato,
Appellato
Sono presenti: per parte appellante, l'Avv. Aldo Lombardo.
La Corte invita il difensore alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il difensore insiste nelle proprie difese e domande e chiede porsi la causa in decisione.
Dopo la discussione, la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 15 d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, , ammesso al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 nell'ambito del procedimento penale nn. 3984/19 R.G.N.R. e 4326/20 R.G. GIP, proponeva opposizione avverso il decreto n. 629/21 R. Patr., emesso in data 23 aprile 2021 e depositato il
26 aprile 2021, con cui il Gip del Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dall'Avv. Aldo Lombardo, quale difensore dello stesso imputato.
Nella contumacia del , con ordinanza emessa in data 21 dicembre Controparte_1
2021, il Giudice designato rigettava il ricorso.
1 Avverso detto provvedimento ha proposto appello , chiedendo: “
1. Parte_2
Accogliere il presente atto di appello nel merito annullando l'ordinanza datata addì 21.12.2021
e depositata in data 24.12.2021 nonché resa tra le suddette parti dal Tribunale di Messina,
Dott. E. Fiorentino, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 2133/2021 R.G. per i fatti ed i motivi dedotti in narrativa di appello 2. Conseguentemente, accogliere tutte le domande, eccezioni e difese spiegate in tutti gli atti e verbali di causa di cui al I° grado del presente giudizio.
3. Con vittoria di spese, compensi e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il , in persona del tempore, Controparte_1 CP_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto, trattandosi di provvedimento inappellabile,
e il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte ammessa al patrocinio, dovendosi ritenere legittimato il difensore. Ha chiesto: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da parte avversa;
ritenere dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. e, per Pt_1
l'effetto, l'inammissibilità del ricorso di parte avversa. Con vittoria di compensi, spese ed onorari di causa”. All'odierna udienza collegiale, parte appellante ha discusso oralmente la causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
******
Appare fondata l'eccezione, di carattere preliminare, concernente l'inammissibilità dell'appello.
Occorre premettere che avverso il provvedimento di diniego del compenso chiesto dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, lo stesso difensore può proporre opposizione, ai sensi dell'art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, nelle forme risultanti dall'art. 170 del citato d.P.R., il quale prevede che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150. Tale norma, nel testo applicabile nella specie ratione temporis, prevede che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario».
Avverso il provvedimento emesso in esito a detta opposizione non è ammesso appello, bensì ricorso per Cassazione.
Sul punto, può essere richiamato l'orientamento costante e pacifico della Corte Suprema di
Cassazione, che ha precisato che “È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi” (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 16/03/2022, n. 8616, che, in parte motiva ha aggiunto che “l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso”).
Ne segue, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto.
2 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., per cui, in ossequio al principio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore del appellato, delle spese processuali, che - in CP_1 base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive
- si liquidano in complessivi € 1.458,00 (di cui € 268,00, per la fase di studio, € 268,00, per la fase introduttiva, € 496,00, per la fase di trattazione, ed € 426,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letti gli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., pronunciando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza emessa in data Parte_1
21 dicembre 2021, dal Tribunale di Messina, nel procedimento n. 2133/2021 R.G., così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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