Decreto cautelare 30 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 13 novembre 2020
Sentenza 7 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/06/2021, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2021
N. 00760/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2020, proposto da
Savi Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Cerqueni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albignasego, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Lorigiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.E.S.A. s.p.a. Società Estense Servizi Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Perona e Stefania Piovesan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Albignasego del 21 ottobre 2020, prot. 36609, nella parte in cui non invita a procedura negoziata la ricorrente, da sola o in ATI con SESA s.p.a.;
- dell’atto ignoto alla ricorrente con cui è stata avviata la procedura negoziata, nella parte in cui non ammette la ricorrente medesima alla procedura (da sola o in ATI con SESA s.p.a.);
- dell’eventuale atto ignoto alla ricorrente con cui si è conclusa la procedura negoziata;
ovvero, in subordine, annullamento
- dei medesimi atti, nella parte in cui danno luogo ad una procedura negoziata anziché disporre la proroga del servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albignasego e di S.E.S.A. s.p.a. Società Estense Servizi Ambientali;
Vista la nota del 2 febbraio 2021 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente, con nota depositata il 3 febbraio 2021, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, insistendo per la compensazione delle spese;
Considerato che l’Amministrazione e la controinteressata hanno entrambe sottoscritto, in segno di adesione, la suddetta dichiarazione (deposito del 3 febbraio 2021, ore 10.27);
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) , cod. proc. amm., deve essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, e che le spese di lite devono essere integralmente compensate, in ragione dell’accordo delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenuta in modalità videconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO