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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2095/2024 R.C.F., promossa con ricorso depositato il
1.8.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Alessandra Stella
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con i proc. e dom. avv.ti Andrea Brambilla e Cinzia Bruschi
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
pronunciare la separazione personale tra i coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in
Comune di Udine il 15.2.2014 con;
che dall'unione erano nati i figli CP_1
(21.8.2001), (14.1.2003), (22.5.2004) e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
(11.1.2006), tutti maggiorenni ma solo anche economicamente autosufficiente Per_2
e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata con l'allontanamento del marito dalla casa familiare nel mese di marzo 2021,
[...]
ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per Parte_1 CP_1 sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito ed alle condizioni di cui al ricorso (assegnazione a sé della casa familiare con cui conviveva con le due figlie;
assegno di mantenimento a carico del marito di euro
1.000,00 mensili per ciascuna figlia e spese straordinarie per le due figlie al 50% tra i genitori;
assegno di mantenimento per sé di euro 2.000,00 mensili).
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma con addebito della stessa alla moglie e a diverse condizioni (assegnazione a sé della casa familiare in quanto convivente con il figlio più giovane;
nulla Per_4 per assegni tra i coniugi;
nulla per il mantenimento della figlia;
assegno di Per_1 mantenimento per a proprio carico di euro 300,00 mensili ed un pari assegno a Per_3 carico della moglie per il mantenimento di;
spese straordinarie per i due figli a Per_4 carico dei genitori per la metà ciascuno).
Comparsi personalmente davanti al Giudice Istruttore, alla prima udienza del 23.1.2025
i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Alla medesima udienza le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status,
Pag. 2 di 3 soprassedendo, per il momento, all'adozione dei provvedimenti provvisori per tentare un approccio conciliativo sulla base di quanto discusso con il giudice. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che contrassero matrimonio in Comune di Udine il 15.2.2014; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 6, parte prima, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 27.1.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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