TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1434/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PIROZZI GRAZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to D'AGOSTINI FRANCESCA e dell'avv.to SACILOTTO ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
resistente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._3
D'AGOSTINI FRANCESCA e dell'avv.to SACILOTTO ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
resistente
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 02/12/2024 e cioè “- il signor continuerà a corrispondere Parte_1
alla signora quale contributo al mantenimento ordinario Controparte_1
della figlia maggiorenne l'assegno mensile di € 350,00=, da versare entro CP_2
il giorno 30 di ciascun mese, in forma tracciabile mediante bonifico bancario, e ciò sino al mese di dicembre 2024 incluso, riconoscendolo come dovuto sino a tale data. Successivamente nulla sarà più dovuto dal padre al suddetto titolo.
- sosterrà autonomamente eventuali spese straordinarie a lei necessarie CP_2
già con decorrenza novembre 2024.
- la signora rinuncia espressamente ad ogni pretesa nei Controparte_1
riguardi del signor in ordine alla mancata rivalutazione Parte_1
ISTAT dell'assegno mensile di contributo al mantenimento ordinario della figlia nonché al recupero della quota parte di spettanza di quest'ultimo CP_2
(50%) delle spese straordinarie dalla stessa integralmente anticipate per la figlia.
- il signor riconosce e dà atto che la signora Parte_1 Controparte_1
ha integralmente restituito la somma di € 21.004,00= di cui lo stesso si dichiarava effettivo debitore con scrittura privata dd.
9.11.2018 punti 7, 8 e 9, a fronte del prestito effettuato dalla di lui madre, signora , nel Parte_2
corso dell'anno 2014. Per l'effetto nulla è più dovuto dalla signora CP_1
nei riguardi sia del signor sia della signora . Il signor Pt_1 Parte_2
in ogni caso manleva espressamente la signora da Pt_1 CP_1
qualsivoglia richiesta e/o pretesa avanzata nei riguardi della stessa dalla propria madre in relazione al suddetto prestito, per somme o ragioni ulteriori e ad esso collegate e/o che in esso trovino causa.
- I signori e dichiarano di essere economicamente Pt_1 CP_1
2 autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
- Spese di lite interamente compensate”.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, ha chiesto di Parte_1
ottenere la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] al CP_2
Tagliamento (PN) il 04/08/2004, dalla relazione sentimentale avuta con
; ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento Controparte_1
pari ad euro 350,00 quale contributo per la figlia stabilito CP_2
consensualmente con verbale Cron. n. 5637/2018 del 05/07/2018 – R.G
1349/2018 – Tribunale di Pordenone, nonché la restituzione di quanto percepito dalle resistenti a far tempo dall'avvio dell'attività lavorativa della figlia CP_2
e nel costituirsi nel Controparte_1 CP_2
procedimento in data 31/10/2024, hanno contestato tutto quanto dichiarato dal ricorrente nel suo ricorso, in particolare il ritenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia avanzando proposta di CP_2
conclusioni congiunte.
Dopo la costituzione in giudizio delle parti resistenti e prima dell'udienza di data 02/12/2024, fissata davanti al Giudice relatore designato con suo decreto di data 30/07/2024, le parti hanno raggiunto un accordo e, con istanza congiunta di trattazione scritta della detta udienza e rinuncia al deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.., hanno, dunque, rassegnato conclusioni congiunte (riportate in epigrafe) e, con ordinanza del Giudice relatore del
02/12/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che le parti hanno congiuntamente dichiarato che la figlia maggiorenne ha completato il ciclo di
3 studi, ha svolto lavori occasionali e si sta impegnando per la ricerca di occupazione stabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del decreto emesso dal Tribunale di Pordenone del 05/07/2018 –
R.G. 1349/2018:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni, riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 17/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1434/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PIROZZI GRAZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to D'AGOSTINI FRANCESCA e dell'avv.to SACILOTTO ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
resistente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._3
D'AGOSTINI FRANCESCA e dell'avv.to SACILOTTO ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
resistente
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 02/12/2024 e cioè “- il signor continuerà a corrispondere Parte_1
alla signora quale contributo al mantenimento ordinario Controparte_1
della figlia maggiorenne l'assegno mensile di € 350,00=, da versare entro CP_2
il giorno 30 di ciascun mese, in forma tracciabile mediante bonifico bancario, e ciò sino al mese di dicembre 2024 incluso, riconoscendolo come dovuto sino a tale data. Successivamente nulla sarà più dovuto dal padre al suddetto titolo.
- sosterrà autonomamente eventuali spese straordinarie a lei necessarie CP_2
già con decorrenza novembre 2024.
- la signora rinuncia espressamente ad ogni pretesa nei Controparte_1
riguardi del signor in ordine alla mancata rivalutazione Parte_1
ISTAT dell'assegno mensile di contributo al mantenimento ordinario della figlia nonché al recupero della quota parte di spettanza di quest'ultimo CP_2
(50%) delle spese straordinarie dalla stessa integralmente anticipate per la figlia.
- il signor riconosce e dà atto che la signora Parte_1 Controparte_1
ha integralmente restituito la somma di € 21.004,00= di cui lo stesso si dichiarava effettivo debitore con scrittura privata dd.
9.11.2018 punti 7, 8 e 9, a fronte del prestito effettuato dalla di lui madre, signora , nel Parte_2
corso dell'anno 2014. Per l'effetto nulla è più dovuto dalla signora CP_1
nei riguardi sia del signor sia della signora . Il signor Pt_1 Parte_2
in ogni caso manleva espressamente la signora da Pt_1 CP_1
qualsivoglia richiesta e/o pretesa avanzata nei riguardi della stessa dalla propria madre in relazione al suddetto prestito, per somme o ragioni ulteriori e ad esso collegate e/o che in esso trovino causa.
- I signori e dichiarano di essere economicamente Pt_1 CP_1
2 autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
- Spese di lite interamente compensate”.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, ha chiesto di Parte_1
ottenere la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] al CP_2
Tagliamento (PN) il 04/08/2004, dalla relazione sentimentale avuta con
; ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento Controparte_1
pari ad euro 350,00 quale contributo per la figlia stabilito CP_2
consensualmente con verbale Cron. n. 5637/2018 del 05/07/2018 – R.G
1349/2018 – Tribunale di Pordenone, nonché la restituzione di quanto percepito dalle resistenti a far tempo dall'avvio dell'attività lavorativa della figlia CP_2
e nel costituirsi nel Controparte_1 CP_2
procedimento in data 31/10/2024, hanno contestato tutto quanto dichiarato dal ricorrente nel suo ricorso, in particolare il ritenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia avanzando proposta di CP_2
conclusioni congiunte.
Dopo la costituzione in giudizio delle parti resistenti e prima dell'udienza di data 02/12/2024, fissata davanti al Giudice relatore designato con suo decreto di data 30/07/2024, le parti hanno raggiunto un accordo e, con istanza congiunta di trattazione scritta della detta udienza e rinuncia al deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.., hanno, dunque, rassegnato conclusioni congiunte (riportate in epigrafe) e, con ordinanza del Giudice relatore del
02/12/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che le parti hanno congiuntamente dichiarato che la figlia maggiorenne ha completato il ciclo di
3 studi, ha svolto lavori occasionali e si sta impegnando per la ricerca di occupazione stabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del decreto emesso dal Tribunale di Pordenone del 05/07/2018 –
R.G. 1349/2018:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni, riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 17/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4