Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00912/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01716/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2024, proposto da
Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità di Regolazione dei Trasporti, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
a) della delibera n. 124/2024 del 13 settembre 2024 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti nella sua interezza e comunque nella parte in cui fa “ salva l’ipotesi di una revisione della metodologia per il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto e la conseguente rideterminazione del suo valore ”;
b) dell’Allegato A alla delibera n. 124/2024 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e segnatamente dei paragrafi
(i) 3.3 – premio al debito
(ii) 3.5 – equity beta
c) di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – In ottemperanza all’art. 37 del decreto-legge n. 201/2011, come modificato per effetto del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche “ ART ”) ha avviato, con la delibera n. 16 del 14-18 febbraio 2019, un procedimento volto a definire il “ Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all’art. 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall’art. 37 del medesimo decreto […] ”, indicendo, al contempo, una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio proposto con l’Allegato A alla medesima delibera.
Il procedimento, avviato con la delibera n. 16/2019, ha interessato, tra le altre, la concessione gestita da Autostrade per l’Italia S.p.A. (di seguito anche “ la ricorrente ” o “ ASPI ”), titolare di concessione autostradale.
La convenzione sottoscritta dalla ricorrente fissa gli obblighi e i diritti del concessionario e segnatamente stabilisce da un lato gli obblighi di investimento e di gestione delle infrastrutture a cui la società concessionaria deve ottemperare per il periodo di durata della concessione e dall’altro stabilisce le modalità con cui il concessionario viene compensato – principalmente attraverso le tariffe che ha il diritto di percepire dagli utenti delle autostrade – per l’adempimento di tali obblighi.
Il procedimento avviato con la menzionata delibera n. 16/2019 si è concluso con l’adozione della delibera n. 71/2019, recante “ Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica ANAS S.p.A. – Autostrade per l’Italia S.p.A. ”.
La Misura 16.6 del sistema tariffario (allegato A alla delibera n. 71 del 2019) ha individuato i seguenti valori del tasso di remunerazione del capitale investito, validi per il primo periodo regolatorio di applicazione del sistema tariffario: a) WACC reale: 6,03%; b) WACC nominale: 7,09%; la successiva Misura 16.7 ha invece disposto che “ L’Autorità procede, entro il 15 settembre di ogni anno, ad aggiornare e rendere noto il tasso di remunerazione del capitale investito da utilizzare nell’ambito delle procedure di aggiornamento o revisione di cui all’articolo 43 del d.l. 201/2011 ”.
Avverso tale delibera l’odierna ricorrente ha adito il giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento per plurimi profili di illegittimità; tale ricorso si è concluso con decreto di estinzione del giudizio n. 166 del 2 settembre 2022, pronunciato dal T.A.R. Piemonte a seguito della rinuncia all’impugnativa depositata dalla ricorrente.
Successivamente, in attuazione della richiamata Misura 16.7 del sistema tariffario, con la delibera n. 124/2024 del 13 settembre 2024, recante il nuovo sistema tariffario per l’operatore, è stato approvato il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto ( WACC ) da applicarsi a far data dalla pubblicazione della suddetta delibera, entro il 15 settembre dell’anno successivo, alle procedure di aggiornamento o di revisione delle concessioni autostradali vigenti di cui all’articolo 43 del decreto-legge n. 201/2011, nonché alle nuove concessioni, “ fatta salva l’ipotesi di una revisione della metodologia per il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto e la conseguente rideterminazione del suo valore ” (cfr. punto 2 della delibera).
L’allegato A alla delibera n. 124/2024 ha individuato i seguenti valori del tasso di remunerazione del capitale investito: a) WACC reale pre-tax : 6,50%; b) WACC nominale pre-tax : 7,67%.
In particolare, tale delibera ha determinato essere pari a 0,076% il premio al debito (quale componente endogena del costo del capitale di debito), mentre ha calcolato il risk free rate nella misura del 4,096%; inoltre, la delibera ha determinato in 0,767 l’ equity beta (quale componente endogena del costo del capitale proprio), confermando i “ comparables ” precedentemente individuati dalla delibera ART n. 139/2023 del 14 settembre 2023 (da applicarsi alle procedure di aggiornamento o di revisione delle concessioni autostradali vigenti, intercorrenti nel periodo settembre 2023/settembre 2024), che aveva escluso le società AN, in conseguenza del delisting , e CI, in quanto caratterizzata da una diversificazione delle attività rivolte prevalentemente ai mercati non regolati, sostituendole con NA e NA, società italiane quotate che gestiscono infrastrutture di rete sottoposte alla regolazione dei servizi di pubblica utilità.
La citata delibera n. 139/2023 ha interessato in via diretta e immediata altri concessionari (in funzione della scadenza del periodo regolatorio relativo alle concessioni loro assentite) e ha superato il vaglio del T.A.R. Piemonte che, con la sentenza n. 875 del 26 maggio 2025, ha respinto tutte le doglianze mosse da questi ultimi, confermando la legittimità della delibera n. 139/2023; tale sentenza è stata impugnata con appelli pendenti innanzi al Consiglio di Stato.
2. – Con atto notificato in data 11 novembre 2024, la ricorrente ha impugnato la delibera n. 124/2024, originariamente destinata ad applicarsi alla concessione a essa assentita per il periodo regolatorio 2025/2029, formulando due motivi di impugnazione: l’uno rivolto al punto 2 della delibera, laddove si fa salva l’ipotesi di una revisione della metodologia per il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto e la conseguente rideterminazione del suo valore; l’altro focalizzato sui punti 3.3 e 3.5 dell’Allegato A alla delibera, articolando specifiche doglianze appuntate sulla “ […] rideterminazione del premio al debito e dell’equity beta ai fini della quantificazione del Nuovo WACC ” (cfr. pag. 17 del ricorso).
In particolare, la ricorrente ha affidato le proprie difese ai seguenti motivi di impugnazione, così testualmente rubricati:
I. “ Violazione del par. 16.7 dell’Allegato A alla Delibera 71/2019. Violazione del principio anche di matrice comunitaria, di certezza del diritto. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione ”;
II. “ Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione del principio anche di matrice eurounitaria di continuità e stabilità dei modelli di regolazione. Violazione dei principi e delle regole fissate con la Delibera 71/2019 ”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti si sono costituiti in giudizio attraverso la difesa erariale per resistere al ricorso.
3. – Con ordinanza collegiale n. 1489 del 23 ottobre 2025, la Sezione ha disposto “ incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente richiedendo, in particolare, una circostanziata relazione di chiarimenti, corredata dai pertinenti rilievi documentali, ove: i) in disparte ogni considerazione in ordine alla rilevanza dell’omessa articolazione di specifiche censure in sede di ricorso introduttivo avverso la determinazione del costo medio del debito di settore (questione demandata al successivo scrutinio del Collegio), si dettaglino i criteri e i dati utilizzati per calcolare nell’intervallo temporale 2019-2023 il “rapporto tra oneri e debiti finanziari del settore”, come riepilogati a pagina 4 del documento di parte resistente intitolato “Metodologia per la determinazione del WACC nel settore autostradale – anno 2024”; ii) si dia evidenza, con riferimento al periodo oggetto di osservazione (2019-2023), che la società CI abbia rivolto la propria attività “prevalentemente ai mercati non regolamentati” (in base all’assunto per cui devono essere escluse dal campione le imprese i cui ricavi non derivino prevalentemente da attività regolate); iii) si specifichino le eventuali ragioni per cui l’inclusione nel campione di NA e Snam sia maggiormente attendibile rispetto alle soluzioni alternative prospettate dalla ricorrente che ha indicato, quali possibili comparables, soggetti esteri quotati operanti nel settore autostradale (CI, YR, Transurban Group, Atlas Arteria Limited ed EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.), tenuto conto delle caratteristiche operative, della rischiosità di mercato, del livello di concorrenza, della presenza di regolazione e di tutte le altre circostanze utili ai fini della comparazione ”.
Tale ordinanza ha assegnato alle parti termine fino al 24 dicembre 2025 per il deposito di memorie sulle risultanze istruttorie.
4. – L’ART, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, ha provveduto in data 16 dicembre 2025 al deposito dei richiesti chiarimenti istruttori, in uno con la documentazione pertinente.
Poiché il ritardo nel deposito dell’adempimento istruttorio pregiudicava il diritto di difesa della ricorrente, precludendo la possibilità di sviluppare una compiuta ed efficace difesa, la stessa ha chiesto di rinviare ad altra data l’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 già fissata per la prosecuzione della trattazione di merito del ricorso.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, il Collegio, vista l’istanza versata in atti, ha rinviato la discussione all’udienza pubblica del 15 aprile 2026.
Successivamente le parti hanno ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. – Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta come la delibera impugnata, al punto 2, evochi la “ possibile “revisione” della intera “metodologia per il calcolo” del tasso di remunerazione del capitale investito e cioè a dire per la possibile modifica/sostituzione del metodo del CAPM con cui la Delibera 71/2019 ha stabilito debba essere determinato il WACC ”, introducendo, pertanto, un “ elemento di totale aleatorietà ” (cfr. pag. 15 del ricorso).
5.1 - Il motivo di impugnazione non coglie nel segno.
Infatti, la censura si appalesa inammissibile per difetto di lesività della previsione di cui al punto 2 della delibera impugnata, in quanto, al momento della proposizione del ricorso, la società ricorrente paventava uno scenario meramente ipotetico e riguardante un procedimento allora in corso, in quanto tale estraneo al presente giudizio. Tale scenario risultava inidoneo a comportare alcun tipo di pregiudizio concreto e attuale per la ricorrente, sicché difetta l’interesse a ricorrere che, come noto, consiste “ nell’utilità personale (in quanto specificamente e direttamente riguardante il ricorrente nella sua qualità di titolare di una posizione differenziata e qualificata e non il generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa), attuale (dovendo sussistere al momento della proposizione del ricorso e sino alla decisione, non essendo sufficiente una mera eventualità di lesione) e concreta (da valutare con riferimento ad una effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente) promanante dalla rimozione del provvedimento amministrativo impugnato e, più in generale, identificantesi (Ad. Plen. n. 9/2014) con il bisogno di tutela giurisdizionale […] ” (Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7928; Cons. Stato, Sez. II, 23 aprile 2025, n. 3496; Cons. Stato, Sez. II, 27 novembre 2025, n. 9350).
Peraltro, con ricorso del 16 febbraio 2026, pendente innanzi al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 1795/2025), la società ricorrente ha impugnato la delibera n. 241/2025, ossia il provvedimento che reca, tra l’altro, la revisione della metodologia di calcolo del WACC , oggetto di contestazione: dunque, in quella sede sarà valutata la legittimità, o meno, della revisione della metodologia, meramente preannunciata dalla delibera n. 124/2024 come eventuale, ma portata a compimento dalla delibera n. 241/2025. Invero, all’esito di tale revisione, la determinazione del WACC per il periodo regolatorio di cui si discute nell’odierno contenzioso (2025/2029) risulta disciplinato per il solo 2025 dalla delibera n. 124/2024 e, per gli anni successivi, dalla delibera n. 241/2025, giusta previsione recata dalla Misura 5.5, lettera g), dell’Allegato A alla citata delibera.
In definitiva la previsione oggetto di contestazione, da un lato, preannunciava scenari ipotetici, come tali non immediatamente lesivi, dall’altro risulta oggi superata da quanto prescritto dalla successiva delibera n. 241/2025, sicché non risulta avere prodotto alcun concreto effetto né può più essere idonea a produrne alcuno.
6 – Ciò posto, è opportuno premettere alla disamina delle censure articolate con il secondo motivo di ricorso le seguenti precisazioni, in quanto non prive di utilità per la comprensione del quadro regolatorio ed economico di riferimento.
Giova osservare che concorrono alla determinazione del WACC ( weighted average capital cost o costo medio ponderato del capitale) – secondo la metodologia CAPM ( Capital Asset Pricing Model ) – una serie di elementi specificamente individuati al paragrafo 16 dell’allegato A alla delibera n. 71 del 2019 tra i quali: (a) il costo del capitale di debito e (b) il costo del capitale proprio.
Il costo del capitale di debito rappresenta quanto pagherebbe un’impresa secondo le condizioni di mercato per ottenere un finanziamento; tale indicatore è costituito da due componenti, il risk free rate (ossia il tasso privo di rischio costituito dal rendimento medio dei titoli di stato con scadenza decennale emessi negli ultimi dodici mesi) e il premio al debito, che, alla luce del rischio di default , rappresenta il maggior costo rispetto al risk free rate che mediamente un operatore del settore deve sostenere per acquisire sul mercato le risorse finanziarie per effettuare gli investimenti necessari per adempiere agli obblighi di concessione; le due componenti si sommano algebricamente e la loro somma costituisce il costo del capitale di debito (Rd = Rfr + Rp).
Il costo del capitale proprio è a sua volta costituito dalla sommatoria (a) del risk free rate con il risultato della moltiplicazione tra (b) l’ equity beta (che rappresenta il rischio sistematico non diversificabile di un titolo azionario ed è determinato dall’Autorità attraverso un’analisi per confronto tra “ comparables ” ossia valutando i coefficienti beta di una pluralità di soggetti che operano nel medesimo settore o in settori affini e che sono quotati sui mercati regolamentati, previa applicazione della formula matematica “ [10] x (1 +[9] x (1 - [5])) ”) e (c) l’ equity risk premium che rappresenta il premio sul capitale di rischio (Re = Rfr + βe*ERP).
7 – Tanto premesso, con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta la determinazione del WACC ad opera della delibera n. 124/2024 sotto due distinti profili.
Una prima censura investe il profilo della determinazione del premio al debito, quale componente del costo del capitale di debito.
La ricorrente si duole della quantificazione del premio al debito nella misura dello 0,076%, anziché nella misura massima del 2% applicata dalla delibera n. 71/2019 e dalle successive delibere sino alla delibera n. 139/2023 che lo ha azzerato. Tale quantificazione sarebbe “ inspiegabile ” e “ priva di qualsiasi giustificazione ”, anche laddove l’ART avesse applicato il criterio “ integrativo ” di cui al paragrafo 3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 139/2023, ove si fa riferimento al “ ripristino delle condizioni di rischiosità del settore, caratterizzato dalla gestione di monopoli naturali assentiti con concessione pubblica, e in considerazione della rilevazione dei dati concernenti il risk free rate e il costo del debito del settore ”. Ad avviso della ricorrente, appare irragionevole e fuori della realtà considerare che ASPI possa acquisire risorse finanziarie sul mercato sostanzialmente allo stesso costo del debito pubblico dello Stato italiano e cioè al risk free rate maggiorato del solo 0,076% e che tale livello di costo permanga per l’intero periodo quinquennale oggetto di regolazione (2025-2029). La ricorrente evidenzia che ASPI nel 2023 ha acquisito risorse finanziarie sul mercato a un tasso del 5,125% e nel 2024 a un tasso del 4,625% in entrambi i casi con scadenze decennali, mentre l’Autorità considera con il provvedimento impugnato un costo complessivo del capitale di debito pari al 4,172%.
7.1 - La censura è priva di pregio.
La censura si focalizza sul premio al debito, il quale si colloca nell’ambito della determinazione della componente Rd (tasso di interesse ammesso sul capitale di debito), relativa al costo del capitale di debito, contemplata dalla Misura 16 dei sistemi tariffari; tale componente, legata al rischio di default , rileva per l’applicazione della formula del WACC , di cui alla Misura 16.1.
In proposito, la Misura 16.3 dispone che “ il costo del capitale di debito rappresenta quanto pagherebbe un’impresa secondo le condizioni di mercato per ottenere un finanziamento. Tale indicatore è costituito da due componenti, il risk free rate e il premio al debito, che tiene conto del rischio di default ed è legato al rating della società ”.
La successiva Misura 16.5, lettera b), precisa, in ordine al “ costo del capitale di debito ”, che “ il costo del debito del settore è determinato sulla base del rapporto tra oneri finanziari e debiti finanziari delle società concessionarie autostradali ” e, contemporaneamente, che il costo del debito “ è dato dalla somma del risk free rate e del premio al debito (quest’ultimo nel limite massimo del 2%) ” (cfr. pagg. 15 e 16 del documento n. 4 di parte ricorrente).
Il sistema tariffario dell’ART, tramite la componente Rd, riconosce al concessionario il costo medio settoriale del capitale di debito (calcolato come rapporto tra oneri finanziari e debiti degli ultimi cinque anni disponibili) nel limite massimo del valore del risk free rate , con l’eventuale maggiorazione del premio al debito fino al 2%, purché il risk free rate sia inferiore al costo medio del debito di settore, alla cui rilevazione opera un puntuale riferimento anche il paragrafo 3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 139/2023. Pertanto, il premio al debito non può essere disancorato dalla rilevazione del costo medio del debito di settore e, dunque, non può essere automaticamente riconosciuto nella misura massima del 2%.
Tale aspetto del sistema tariffario dell’ART è stato colto dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato che il premio al debito è “ inteso come differenza fra costo del debito e RFR ” (Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3484); ne consegue che, essendo stato calcolato il costo medio settoriale del capitale di debito nella misura del 4,172% ed essendo stato quantificato il risk free rate nella misura del 4,096%, il premio al debito per differenza ammonta allo 0,076%.
7.2 - Non giova alla ricorrente lamentare attraverso la memoria di replica depositata in data 10 ottobre 2025, con riferimento al costo medio del debito di settore, l’omessa illustrazione delle modalità di calcolo concretamente applicate al fine di pervenire all’individuazione dei valori espressi, in quanto trattasi di un profilo censorio radicalmente nuovo. Il motivo di impugnazione, come articolato in sede di ricorso, non contiene affatto siffatta censura che risulta, pertanto, sollevata tardivamente avverso la determinazione del costo medio del debito di settore (nella misura del 4,172%) di cui non si fa alcun cenno, neppure generico, nel ricorso introduttivo.
Di ciò si è sostanzialmente avveduta la Sezione, allorché, nell’ambito dell’ordinanza istruttoria n. 1489/2025, ha avuto cura di precisare come l’incombente in ordine alla determinazione del costo medio del debito di settore fosse disposto “ in disparte ogni considerazione in ordine alla rilevanza dell’omessa articolazione di specifiche censure in sede di ricorso introduttivo avverso la determinazione del costo medio del debito di settore (questione demandata al successivo scrutinio del Collegio) ”.
7.3 - Parimenti inammissibile per la stessa ragione risulta la nuova contestazione mossa dalla ricorrente, con la memoria depositata in data 30 marzo 2026, in ordine all’applicazione della media aritmetica, in luogo della media ponderata, al fine di calcolare il costo medio del debito di settore. Viene infatti in rilievo un ulteriore ampliamento del thema decidendum rispetto a quello che la ricorrente ha inteso operare con la propria memoria di replica del 10 ottobre 2025, mai notificata. Tale censura è altresì infondata in quanto nessun atto regolatorio o normativo nel caso in esame ha previsto la media ponderata, quale modalità di calcolo del costo medio del debito di settore, in luogo della media aritmetica, ferma la discrezionalità tecnica del regolatore, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento, della contraddittorietà intrinseca o dello sviamento di potere, nel caso di specie non ricorrenti. Laddove l’ART ha ritenuto di utilizzare indici diversi dalla media aritmetica, vi ha provveduto espressamente, introducendo appositi criteri di ponderazione: “ […] con la metodologia in parola si passa a pesare il costo del debito del singolo concessionario in base all’importanza di detto debito […] ” (cfr. relazione istruttoria che accompagna la delibera n. 241/2025, pagg. 83 e 84). L’applicazione nell’ambito della delibera n. 124/2024 della metodologia di cui alla delibera n. 71/2019, incluso il ricorso alla media aritmetica in parola, emerge con evidenza dal documento metodologico prot. ART n. 126433/2024, osteso in seguito all’istanza di accesso agli atti e, in particolare, dalla tabella 2, che riporta i valori (di debiti e oneri finanziari) rinvenienti dai bilanci dei concessionari autostradali, utilizzati per il calcolo del costo del debito di settore, la cui media aritmetica determina il valore di 4,172%, ivi riportato. Dunque, è smentito per tabulas che l’utilizzo della media aritmetica non fosse “ rilevabile dal contenuto della Delibera 124/2024 e dai relativi allegati, né dagli ulteriori dati forniti in via postuma dalla Difesa Erariale nelle memorie depositate ” (cfr. memoria ASPI del 30 marzo 2026, pagg. 3 e 4). Peraltro, la ricorrente, facendo applicazione della media ponderata, ha ricalcolato il costo medio del debito di settore nel periodo preso a riferimento (2019-2023) nella misura del 4,65%, trascurando di considerare che la mediana, che pure costituisce un rilevante parametro statistico, risulta notevolmente inferiore ( id est , 3,8265%), come si può evincere dalla tabella 2 del documento intitolato “ Metodologia per la determinazione del WACC nel settore autostradale – anno 2024 ”.
7.4 - Né si può ritenere che il documento “ Metodologia per la determinazione del WACC nel settore autostradale – anno 2024 ” costituisca una “ motivazione postuma del provvedimento ” (cfr. pag. 4 della memoria di replica ASPI del 10 ottobre 2025). Il documento “ Metodologia per la determinazione del WACC nel settore autostradale – anno 2024 ” si è limitato a riportare, nella tabella 2, rispetto al periodo di osservazione 2019-2023, i valori (rapporto tra oneri e debiti finanziari di settore) rinvenienti dai bilanci dei concessionari autostradali, utilizzati per il calcolo del costo del debito di settore, la cui media aritmetica determina il valore di 4,172%, corrispondente al valore del costo del debito nominale indicato nella tabella 3 del punto 3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 124/2024. In ogni caso, risulta inconsistente l’invocazione di una motivazione postuma della delibera n. 124/2024, poiché il documento in questione non aggiunge alcunché in ordine ai criteri metodologici applicati e ai dati utilizzati nell’ambito dell’attività svolta dall’Autorità, la quale non è tenuta a trasporre in modo analitico ogni singolo dato ed elemento, emerso nel corso della complessa istruttoria, all’interno della parte motiva della delibera. Resta naturalmente ferma la necessaria coerenza tra l’istruttoria svolta e la delibera, coerenza di cui nel caso in esame non si può dubitare in ragione del compendio documentale sottoposto al vaglio del Collegio.
7.5 - Quanto all’effettiva consistenza del costo del proprio debito, invocata dalla ricorrente con riferimento ai bond obbligazionari emessi nel 2023-2024, ASPI evoca esclusivamente il tasso praticato per le nuove accensioni, che ammontano a circa 1,8 miliardi di euro, a fronte di un indebitamento complessivo di circa 11,4 miliardi di euro, su cui la concessionaria corrisponde un “ tasso medio di interesse applicato fino 31/12/2024 ” pari al 3,13% (inclusivo delle nuove accensioni; cfr. dati di bilancio di ASPI: tabelle c. e d. della “ Relazione Annuale Integrata 2024 ”, pag. 332). In sostanza, il costo del debito riconosciuto tramite il WACC di cui alla delibera impugnata (4,172%) è superiore – di oltre un punto percentuale – al tasso medio effettivamente pagato da ASPI sull’intero stock del debito, incluse le nuove accensioni (3,13%). In ogni caso, giova evidenziare che il regolatore non riconosce alle imprese i tassi di interesse che queste effettivamente pagano sull’indebitamento, ma quello che pagherebbero se fossero mediamente efficienti nella provvista di capitale di debito e se avessero una leva finanziaria normale, vale a dire, una leva finanziaria prossima a quella media del settore in cui operano. In caso contrario, infatti, le imprese riverserebbero sugli utenti i costi della loro inefficiente gestione finanziaria.
7.6 - Risulta poi inammissibile la doglianza nella parte in cui ASPI contesta l’asserita irragionevolezza insita nel fatto che la stessa “ possa acquisire risorse finanziarie sul mercato sostanzialmente allo stesso costo del debito pubblico dello Stato italiano e cioè al risk free rate maggiorato del solo 0,076% e che tale livello di costo permanga per l’intero periodo quinquennale oggetto di regolazione (2025 – 2029) ” (cfr. pag. 21 del ricorso). Invero, in tal modo la ricorrente contesta la metodologia di cui alla Misura 16 del sistema tariffario e non già la delibera n. 124/2024, meramente applicativa di quella metodologia. Sia sufficiente rammentare che la controversia promossa da ASPI avverso il sistema tariffario ART è stata definita con decreto di estinzione del giudizio n. 166/2022 a seguito della rinuncia all’impugnativa depositata dalla stessa ricorrente.
Occorre, da ultimo, evidenziare che, a decorrere dall’anno 2026, è applicato il WACC nominale pre-tax di cui alla Misura 44.8 dell’Allegato A alla delibera n. 241/2025, pari al 7,51%; mentre, per i restanti anni del periodo regolatorio varrà quanto disposto dalla Misura 45.3 del medesimo Allegato A, ossia che “ Qualora il valore del tasso di remunerazione aggiornato nel secondo anno di ciascun periodo regolatorio, ai sensi della presente Misura, risulti variato in percentuali maggiori o uguali a +/- 15% rispetto al valore individuato all’Anno base del pertinente periodo regolatorio e adottato nel PFR in vigore, il concessionario formula la proposta di adeguamento tariffario annuale di cui alla Misura 23 [ovvero Misura 26, ovvero Misura 28] adottando il valore aggiornato ”. Quest’ultimo aspetto comporta anche l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in merito alla contestazione sull’invarianza del premio al debito “ per l’intero periodo quinquennale oggetto di regolazione (2025-2029) ”, in ragione del superamento dell’originaria previsione contenuta nella delibera n. 71/2019, ad opera della delibera n. 241/2025.
Per quanto precede, il primo nucleo censorio recato dal secondo motivo di ricorso deve essere nel suo complesso disatteso.
8. – La seconda censura si appunta sulla determinazione della componente dell’ equity beta , rilevante per la determinazione, a sua volta, del costo del capitale proprio.
Sul punto, la ricorrente lamenta che la delibera n. 124/2024 “ […] ha radicalmente modificato i comparables presi in considerazione, violando il criterio di identificazione degli stessi applicato con la Delibera 71/2019 e sempre ribadito ” (cfr. pag. 22 del ricorso). La ricorrente ripercorre l’evoluzione storica del paniere, evidenziando innanzi tutto che una prima modifica dei comparables originariamente considerati ( id est , AN, SIAS, CI e FE) è intervenuta con la delibera n. 158/2020 con la sostituzione di SIAS con AS. Ma ciò è stato determinato da un’operazione di riassetto societario. Una seconda – e più significativa modifica – è intervenuta con la delibera n. 120/2021 per effetto del delisting di AS, che – non essendo più quotata sui mercati regolamentati – non poteva più essere ricompresa nel paniere. In quel caso l’Autorità ha ritenuto – correttamente – di non svolgere alcun confronto con gli operatori di settore e IS per l’integrazione del paniere, avendo deciso di sostituire AS con IF, a suo tempo proposta proprio da IS in quanto anch’essa operante nel settore autostradale. Il delisting anche di AN (intervenuto nel corso del 2022) ha comportato (al pari di quanto era successo per AS) la sua esclusione dai comparables e di questo – giustamente – ha dato conto la delibera n. 139/2023. Ma con tale delibera l’Autorità non si è limitata a sostituire solo AN, ma anche CI (da sempre ricompresa nel paniere) e ha integrato il paniere con due società quotate italiane (NA e NA) che operano anch’esse in un contesto regolato, ma del tutto estraneo a quello autostradale. Anche nel provvedimento impugnato l’Autorità ha mantenuto lo stesso diverso paniere di comparables senza peraltro motivare in alcun modo le ragioni di tale modificazione. Con la delibera n. 139/2023 l’Autorità ha motivato l’esclusione di CI sull’assunto che tale comparable sarebbe caratterizzato “ da una diversificazione delle attività rivolte prevalentemente ai mercati non regolamentati ”, senza tuttavia indicare “ gli elementi su cui ha basato tale valutazione ” (cfr. pag. 24 del ricorso). Ad avviso della ricorrente, l’Autorità avrebbe dovuto sostituire solo AN con altro operatore europeo quotato sui mercati regolamentati e operante nel settore autostradale, secondo il principio di estensione territoriale fissato dall’Autorità con la delibera n. 71/2019 (ad esempio con la società spagnola YR, operante nel settore autostradale anche in Italia quale concessionaria). Ciò che ART non avrebbe potuto fare era individuare unilateralmente operatori di mercato del tutto estranei al settore autostradale e pertanto di per sé inidonei alla comparazione richiesta per la determinazione dell’ equity beta . Inoltre, se è vero che NA e NA “ gestiscono infrastrutture di rete sottoposte alla regolazione dei servizi di pubblica utilità ”, come afferma la delibera n. 139/2023, è pur vero che la gestione di una rete elettrica o del gas è del tutto diversa dalla gestione di una tratta autostradale e che “ i sistemi di regolazione in cui operano NA e NA sono assai diversi dal settore autostradale, posto che da un lato garantiscono l’eliminazione del rischio di oscillazione dei volumi di servizio erogato e per altro verso non contemplano il rischio di costruzione che invece costituisce elemento pregnante delle concessioni autostradali ” (pag. 25 del ricorso). L’illegittimità dell’inclusione di NA e NA nel paniere considerato dal provvedimento impugnato sarebbe peraltro rilevabile anche sotto altro profilo. Avendo deciso di estendere l’individuazione dei comparables anche a soggetti operanti in settori diversi da quello autostradale, modificando così quanto risultante dalla consultazione svolta nel 2019, l’Autorità avrebbe dovuto quantomeno rinnovare tale consultazione ai fini di tale individuazione, onde consentire agli operatori di settore e alla loro Associazione rappresentativa di formulare le proprie proposte e osservazioni.
8.1 - Le censure, pur suggestive, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
Risulta dirimente osservare come le motivazioni in ordine alla modifica dei comparables non possano che essere contenute nella delibera n. 139/2023, che ha operato detta modifica e non già in quella impugnata, che nulla ha innovato sul punto.
Ciò posto, la delibera n. 139/2023 è compiutamente motivata in materia: “ Al 9 dicembre 2022 la società AN ha effettuato il delisting, che comporta conseguentemente l’esclusione della stessa dai comparables. Come rappresentato nella delibera 120/2021, analoga circostanza aveva dato luogo all’esclusione anche dell’altra società italiana operativa nel settore autostradale (AS, già SIAS). Pertanto, il delisting di AN rende necessaria la rideterminazione dell’intero campione di riferimento. In proposito, si ritiene opportuno inserirvi due società italiane che gestiscono infrastrutture di rete sottoposte alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e quotate, ossia NA e NA. Al fine di mantenere invariato il numero dei comparables, si ritiene altresì opportuno escludere la società CI, in quanto – tra le holding quotate nei mercati esteri e finora considerate nel campione – è caratterizzata da una diversificazione delle attività rivolte prevalentemente ai mercati non regolati ” (cfr. pag. 4 dell’Allegato A alla delibera n. 139/2023).
8.2 - Occorre evidenziare che risulta documentato come, con riferimento al periodo oggetto di osservazione 2019-2023, la società CI abbia rivolto la propria attività “ prevalentemente ai mercati non regolamentati ”. Come si evince dal documento “ Consolidated financial statements at 31 December 2022 ”, a fronte di un fatturato complessivo superiore a 61 miliardi di euro, soltanto poco più di 9 miliardi derivano dalla gestione di infrastrutture in concessione. Non dissimili dichiarazioni sono presenti negli analoghi documenti relativi alle altre annualità. Anche la ricorrente ha riconosciuto con la memoria depositata in data 30 marzo 2026 che la quota di incidenza dei ricavi derivanti dalle attività regolate svolte da CI è pari al 15% circa.
8.3 - Peraltro, con la stessa memoria del 30 marzo 2026 la ricorrente ha evidenziato come sia la delibera ART n. 139/2023 che la successiva delibera ART n. 124/2024 abbiano incluso tra i comparables anche le società FE ed IF che presentano un rapporto tra quote di ricavi generati da attività regolate e totale dei ricavi conseguiti dall’operatore economico, del tutto analogo, se non anche inferiore (con particolare riferimento a FE), a quello di CI, onde l’illogicità e contraddittorietà dell’esclusione di CI dai comparables .
La censura è inammissibile in quanto sollevata per la prima volta con memoria ex art. 73 cod. proc. amm. Inoltre, la censura è altresì infondata, in quanto le holding FE, IF e CI sono tutte esposte a rischi superiori rispetto quelli affrontati dalla ricorrente, come sarà ribadito nel prosieguo. Ma mentre FE ed IF presentano nel periodo oggetto di osservazione un asset beta non anomalo (rispettivamente, 0,315 e 0,546; cfr. pag. 14 del documento metodologico prot. ART n. 126433/2024 depositato dall’amministrazione resistente in data 2 ottobre 2025 e precedentemente osteso alla ricorrente), CI è caratterizzata da un asset beta molto più elevato pari nel 2023 a 0,725 e nel 2024 a 0,740 (a fronte di un valore che per CI nel periodo di osservazione 07/09/2017-07/09/2022 si attestava a 0,582). Ne risulta provato che l’esclusione di CI non è dipesa da una scelta arbitraria dell’Autorità, che ha preso in considerazione altre società con similari diversificazioni di attività, quanto piuttosto dalla razionale tecnica economica di non far assurgere a termine di paragone un soggetto che, per uno specifico periodo, ha presentato dati finanziari anomali e disallineati. Tanto giustifica altresì il fatto che, senza incorrere in irragionevolezza alcuna, l’ART abbia successivamente reintrodotto CI tra i comparables, una volta superata la fase anomala.
8.4 - Quanto all’inclusione nel set dei comparables delle società NA e NA, le valutazioni compiute dall’Autorità resistono alle censure articolate dalla ricorrente nell’ambito del sindacato di maggiore attendibilità. Come è noto, le valutazioni tecniche risultano sindacabili non al fine di sostituire la scelta del giudice a quella dell’Autorità, ma al fine di verificare che la scelta effettuata sia quella maggiormente attendibile anche in comparazione con altre scelte possibili, ivi comprese quelle offerte dai privati (cfr. (Cons. Stato, Sez. VI, 1° luglio 2020, n. 4215; Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3484; Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1324).
Come statuito dal T.A.R. Piemonte con la sentenza n. 875 del 26 maggio 2025, “ L’inserimento nel campione di due operatori italiani quotati, NA e NA, trova giustificazione nel fatto che tali società sono attive nella gestione di reti infrastrutturali, anche se in settori diversi. Tale scelta non pare pregiudicare l’omogeneità del campione, tenuto conto che vengono in rilievo gestori di infrastrutture strategiche a rete in regime di monopolio naturale sottoposti a regolazione, sicché le caratteristiche operative, la rischiosità di mercato, il livello di concorrenza e la presenza di regolazione concorrono a renderle soggetti affini alle parti ricorrenti. Posto che tutte le società ricorrenti gestiscono concessioni affidate senza alcuna gara, l’utilizzo di un nuovo campione, che include gestori monopolisti di infrastrutture di rete (NA e NA), è volto a tener conto del minore rischio che un affidamento diretto presenta rispetto ad un affidamento con procedure di gara in cui le imprese devono fronteggiare un più elevato rischio legato alla procedura competitiva. La comparazione non deve essere necessariamente effettuata rispetto ad aziende appartenenti allo stesso settore di attività in quanto, a parità di informazioni aziendali disponibili, potrebbe essere preferibile confrontare i coefficienti beta di aziende soggette ad analoghi rischi di mercato piuttosto che in base all’appartenenza alla stessa attività industriale ” (cfr. pag. 29 della relazione istruttoria che accompagna la delibera n. 71/2019, ove si legge che “ risulta prassi comune determinare il valore del beta effettuando analisi per confronto tra i coefficienti beta di altre aziende che risultino comparabili per caratteristiche, rischiosità di mercato, livello di concorrenza, ecc.; peraltro non necessariamente la comparazione deve essere effettuata su aziende appartenenti alla stessa industria in quanto, a parità di informazioni aziendali disponibili, potrebbe essere preferibile confrontare i coefficienti beta tra aziende soggette ad analoghi rischi di mercato piuttosto che in base all’appartenenza alla stessa attività industriale. Si noti peraltro che l’uso di imprese non appartenenti al settore autostradale è stato effettuato dall’Autorità solamente nel caso di rinnovi di concessioni con affidamenti non competitivi. L’utilizzo di un campione più ampio, che in tal caso includeva gestori monopolisti di infrastrutture (NA e Snam), è dunque volto a tener conto del minore rischio che un affidamento diretto ha rispetto ad un affidamento con procedure di gara in cui le imprese devono fronteggiare un più elevato rischio legato alla procedura competitiva (delibera n. 133/2018) ”).
8.5 - Ancorché le società NA e NA risultino assoggettate a rischi inferiori rispetto a quelli propri del mercato italiano delle concessioni autostradali, in particolare con riferimento ai rischi di costruzione, al rischio della domanda o rischio volume/traffico, al rischio di inflazione e al rischio finanziario, come meglio rappresentato a pagina 7 dell’allegato n. 15 di parte ricorrente (intitolato “ Analisi comparativa della matrice dei rischi in diversi settori regolati ”), l’inclusione delle stesse nel campione composto da quattro società non appare inattendibile, tenuto conto che le altre due società che lo compongono (FE ed IF, così come CI in precedenza) costituiscono holding operanti prevalentemente in settori diversi e “ tale circostanza espone detti soggetti a rischi ulteriori, e quindi superiori ”, a quelli affrontati dalla ricorrente operante in un singolo settore, “ peraltro, in regime sostanzialmente di monopolio ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3484, par. 7.3). Con ciò si intende significare che non è concretamente esigibile che le quattro società incluse nel campione debbano riflettere esattamente lo stesso e identico livello di rischi al quale è assoggettata la ricorrente quale tested party , essendo sufficiente che dette società siano connotate da un adeguato tasso di omogeneità, sì da rendere attendibile e plausibile nel suo complesso il campione.
8.6 - Ciò posto, il campione individuato dall’ART risulta, ferma l’elevata discrezionalità di cui l’Autorità gode in materia, ragionevolmente attendibile e non giustifica la pretesa della società ricorrente di scegliere essa stessa un diverso e più gradito insieme di comparables.
8.6.1 - Innanzi tutto, in adempimento all’ordinanza collegiale istruttoria, l’Autorità ha dimostrato che per la società CI (la cui esclusione dal gruppo dei comparables viene contestata dalla ricorrente), dalla simulazione dell’ipotetica riconduzione della stessa nel campione dei comparables , si registra nel 2023 un valore dell’ asset beta dello 0,725, fortemente incrementato rispetto al passato e che risulta ulteriormente aumentato nell’anno successivo a 0,740; ciò, proprio in ragione dell’assoluta prevalenza delle attività svolte su settori non regolati e quindi maggiormente rischiosi. Posto, per un verso, che l’ asset beta “ riflette il rischio sistemico a cui è esposta una società rispetto a una società media del mercato ” (punto 45 della Comunicazione della Commissione Europea 2019/C 375/01) e, per altro verso, che da esso si ricava l’ equity beta attraverso la formula di relevering funzionale all’adeguamento del rischio operativo ( asset ) alla struttura finanziaria dell’azienda (debito), si tratta di valori più che doppi rispetto a quelli registrati per NA e NA (pari, rispettivamente, a 0,301 e 0,261), che a loro volta sono superiori all’ asset beta di AN ( id est , la holding del gruppo nel cui perimetro si collocava anche la ricorrente fino al maggio 2022), pari a 0,183 nel periodo di osservazione 07/09/2017-07/09/2022. Anche per tale specificità ne è conseguita l’esclusione di CI dal campione in occasione della rideterminazione effettuata con la delibera n. 139/2023; specificità dovuta a un valore anomalo, ulteriormente ampliato nel biennio 2023-2024 e normalizzatosi a partire dal 2025 (con un valore pari a 0,566), con conseguente riammissione nel campione, allorché è stato ampliato il set dei comparables con la delibera n. 241/2025.
Ne risulta confermato che l’Autorità ha individuato un set di comparables ragionevolmente affini e nel loro complesso paragonabili in relazione alle caratteristiche finanziarie di interesse per la misura regolatoria.
8.6.2 - Circa gli altri comparables alternativi, menzionati dalla ricorrente ( id est , Transurban Group, Atlas Arteria Limited ed EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.), si osserva – innanzitutto – che nessuno tra questi è stato sottoposto all’attenzione dell’ART durante la consultazione che ha condotto all’adozione della delibera n. 71/2019. Nel merito, occorre evidenziare che, nell’ambito della vigente regolazione, “ Il parametro beta è il coefficiente che rappresenta la rischiosità sistematica, non diversificabile. Questo parametro viene determinato mediante analisi per confronto, basata sui comparables, ossia attraverso la selezione di un gruppo di imprese quotate in mercati regolamentati operanti nello stesso settore, o in settori comparabili. In accordo col modello CAPM, il coefficiente beta si ottiene come stima del coefficiente di una regressione lineare, dove la variabile dipendente è il rendimento del titolo in esame mentre la variabile indipendente è il rendimento del mercato preso a riferimento, che in questo caso è rappresentato dall’Euro Stoxx 600 ” (cfr. pag. 25 della Relazione illustrativa alla delibera n. 16/2019). Pertanto, EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA non può essere presa in considerazione in quanto risulta quotata sulla borsa brasiliana; la medesima motivazione preclude la riconducibilità nel campione dei comparables di Transurban Group e di Atlas Arteria Limited, società quotate sulla borsa australiana che si colloca al di fuori del mercato di riferimento rappresentato dall’Euro Stoxx 600.
8.6.3 - Infine, per quanto riguarda la società spagnola YR, premesso che neppure tale operatore è stato proposto nel corso della consultazione che ha preceduto l’adozione della delibera n. 71/2019, la riconducibilità tra i comparables è preclusa dal fatto che, nel periodo oggetto di osservazione 2019-2023, assume valori per la determinazione dell’ asset beta anomali e inutilizzabili in relazione a due annualità. In particolare, come emerge dalla consultazione della banca dati Refinitiv, il tax complement – il cui valore medio sul quinquennio si utilizza per il delevering dell’ equity beta , ai fini della determinazione dell’ asset beta – risulta negativo per il 2019 (- 18%) e non è registrato per il 2021, compromettendo, perciò, la possibilità di procedere a un calcolo affidabile e attendibile.
Per esigenze di completezza, occorre precisare che con la delibera n. 241/2025 l’Autorità ha ritenuto opportuno ampliare il paniere, portandolo da quattro a sette comparables , aggiungendo a quelli inclusi già per effetto della delibera n. 139/2023, i due operatori invocati da ASPI nel presente contezioso, ossia CI e YR, nonché FNM, ovvero una primaria impresa nazionale, attiva nella gestione e sviluppo di infrastrutture autostradali e ferroviarie. L’inclusione di YR nel campione, come già evidenziato per CI, non disvela profili di incoerenza, atteso che a decorrere dal 2026 i dati estratti dalla banca data Refintiv non presentano anomalie o assenza di dati nel triennio di riferimento 2022-2024.
Avuto riguardo alle cennate considerazioni, non è dato rilevare nella sostituzione di AN e CI con NA e NA, avvenuta nel 2023, alcun profilo di palese irragionevolezza.
8.7 - Infine, le ricorrenti invocano un ulteriore profilo di illegittimità che risiederebbe nel fatto che l’inclusione di NA e NA nel set dei comparables sia avvenuta senza ricorrere alla consultazione.
Sul punto giova osservare che la Misura 16.5, lettera c), delle delibere sui sistemi tariffari prevede che il coefficiente beta “ è determinato con un’analisi per confronto dei cosiddetti comparables, ossia dei coefficienti beta di altre aziende o settori comparabili ” ed è stato posto in consultazione nell’ambito dei procedimenti che hanno condotto all’adozione dei sistemi tariffari; peraltro, la relazione istruttoria richiama espressamente la delibera n. 133/2018 che, a pagina 16 della relazione istruttoria, includeva nel set anche NA e NA (e, ancora prima, l’analoga relazione istruttoria a supporto della delibera n. 73/2018 a pagina 14).
Risulta pertanto evidente che la modifica operata dalla delibera impugnata costituisca una mera attuazione della menzionata Misura 16.5, lettera c). D’altro canto, e come già osservato, la ricorrente non può vantare la pretesa di selezionare il set di comparables di suo miglior gradimento ma può unicamente pretendere che l’ART si determini, nell’individuarli, secondo logiche dotate di una spiegabile razionalità economica, che si riscontrano nel caso di specie.
Detto in altri termini, la delibera n. 124/2024 si deve qualificare come provvedimento esecutivo di atti di regolazione precedentemente sottoposti a consultazione (la delibera sui sistemi tariffari), per il quale non si dà luogo a ulteriore consultazione, ex articolo 5, comma 3, del vigente Regolamento per lo “ Svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse ”, a mente del quale “ Di norma non sono sottoposti alla consultazione gli atti di regolazione a contenuto vincolato nonché gli atti esecutivi di atti di regolazione precedentemente sottoposti a consultazione ”.
9. – Pertanto, nessuno dei profili di critica articolati in questa sede da parte delle ricorrenti vale a smentire l’attendibilità dei parametri che l’Autorità ha inteso indicare per la determinazione del WACC .
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
10. – Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a corrispondere all’Autorità di Regolazione dei Trasporti l’importo di euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge, a titolo di spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA TT, Presidente FF
AN ON, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | PA TT |
IL SEGRETARIO