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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di AGRIGENTO
Verbale di udienza
Il giorno 26 maggio 2025, alle ore 10,05 innanzi al G.O. P. dott.ssa Sonia
Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 2835 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
contro
CP_1
Si dà atto che è presente l'avv. CUCCHIARA MARIANGELA per la parte attrice, la quale insiste nel proprio atto di citazione in opposizione chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di precetto attesa la omessa notifica del titolo esecutivo e condannare l'esecutante al pagamento delle spese legali in favore del procuratore intestatario.
Il Giudice
Pone la causa in decisione, con sentenza che sarà emessa all'esito della camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10,15
il GO.P.
dott.ssa Sonia Spallitta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 14,00 all'udienza del 26.05.2025, al termine della stessa alle ore 18,00, ha emesso ai sensi dell'art 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2835 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
73, C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Mariangela CodiceFiscale_1
Cucchiara, elettivamente domiciliato in Agrigento, Via Acrone, n. 56 giusta procura in atti;
(OPPONENTE)
CONTRO
, C.F. nata ad [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
residente a [...]
(CONVENUTA CONTUMACE)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
Pag. 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/11/2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore della convenuta ha interposto CP_1 Parte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c avverso l'atto di precetto notificatogli in data 06/11/2023, chiedendone la declaratoria della nullità.
Premette l'attore che con l'atto di precetto notificato gli è stato intimato il pagamento di
€. 20.755,46, basato sul Decreto di Omologa n. 15168/2017 del Tribunale di Agrigento, depositato in cancelleria in data 05/09/2017, munito di formula esecutiva il 19/09/2017, che poneva a carico dell'attore la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli minori e nella misura di €. 270,00, oltre il 50% delle spese Per_1 Persona_2
straordinarie e sulla Sentenza di Divorzio n. 168/2023 emessa dal Tribunale di
Agrigento, in data 23/01/2023, che disponeva a carico del Sig. l'obbligo Parte_1 della corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli minori e Per_1 Per_2
nella misura di €. 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
[...]
Deduce pertanto l'opponente come unico motivo dell'azione la mancata notifica degli atti presupposti, ovvero del titolo esecutivo sul quale si basa il precetto, e chiede: 1.
Dichiarare la nullità dell'atto di precetto, oggetto della presente opposizione, attesa l'omessa notificazione del titolo esecutivo;
2. Condannare l'esecutante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'istante avvocato antistatario.
Alla prima udienza di comparizione nessuno è comparso, né la resistente si è costituita nel corso del giudizio e vista la regolarità della notifica è stata fissata udienza per la discussione e decisione.
Preliminarmente, tenuto conto della regolare notifica dell'atto di opposizione all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore nominato per l'atto di precetto si dichiara la contumacia della convenuta.
Alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio, in considerazione della documentazione versata agli atti la domanda formulata da , in mancanza di prova Parte_1
contraria, deve trovare accoglimento.
Pag. 3 di 6 Nel caso che occupa l'attore ha proposto opposizione all'atto di precetto con il quale atto è stato intimato il pagamento in favore di della somma di €. CP_1
20.755,46, comprensiva di spese di precetto.
L'importo precettato trae origine dal Decreto di Omologa n. 15168/2017 del Tribunale di Agrigento, depositato in cancelleria in data 05/09/2017, munito di formula esecutiva il 19/09/2017, che poneva a carico dell'attore la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli minori e nella misura di €. 270,00, oltre il Per_1 Persona_2
50% delle spese straordinarie e dalla Sentenza di Divorzio n. 168/2023 emessa dal
Tribunale di Agrigento, in data 23/01/2023, che disponeva a carico del Sig.
[...]
l'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli minori Pt_1
e nella misura di €. 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1 Persona_2
Alla base dell'atto di precetto vi sarebbe stato l'inadempimento dell'opponente al pagamento del mantenimento dall'ottobre 2017 all'ottobre 2023.
Unico motivo di opposizione articolato dal riguarda la mancata notifica del titolo Pt_1 esecutivo alla base del precetto. Deduce l'attore sul punto che l'atto di precetto notificato in data 06/11/2023, con il quale si intima il al pagamento della suddetta Pt_1
somma, non è stato preceduto dagli atti prodromici necessari ai fini della validità dello stesso, ovvero alcun titolo esecutivo è stato notificato all'attore, né separatamente, prima della notifica del precetto, né unitamente al precetto stesso.
Sul punto la Corte di cassazione, con recente ordinanza 15 ottobre 2020 - 21 gennaio
2021, n. 1096 ha statuito il principio secondo il quale “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01), dichiarando la nullità del precetto.
D'altra parte, la nullità del precetto è espressamente prevista dall'art. 480, comma 2,
c.p.c. secondo cui “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”.
Pag. 4 di 6 La previsione legale della nullità esprime, secondo la pronuncia della Corte di
Cassazione sopra richiamata, una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.
Per tale motivo, per consentire l'estrinsecarsi pieno del diritto di difesa del debitore, sia l'atto di precetto sia il titolo ai fini della esecuzione si notificano direttamente alla parte.
L'orientamento della giurisprudenza formatosi nel vigore della precedente disciplina secondo cui “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”, vale anche per il novellato art. 479 c.p.c. (“notificazione del titolo esecutivo e del precetto”), riformulato giusta riforma cd Cartabia, che non prescrive più la necessità di notificare il titolo in forma esecutiva precedentemente o contestualmente al precetto ma di notificare la copia attestata conforme all'originale.
Non essendovi nel caso che occupa la prova dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo ovvero della copia attestata conforme all'originale, né essendo dall'atto di precetto evincibile la data della eventuale notifica pregressa del titolo in forma esecutiva, l'atto di precetto opposto va dichiarato nullo.
Alla luce dei motivi articolati, l'opposizione appare fondata e va accolta. La mancata costituzione della resistente giustifica, tuttavia, una pronuncia di compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, dichiarata la contumacia di
[...]
accoglie l'opposizione; per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto CP_1
impugnato.
Spese compensate.
Agrigento, 26.05.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Pag. 5 di 6 GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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