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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
n. 2254/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2254/2016 del R.G.A.C., pendente
TRA
(GIÀ Parte_1 [...]
Parte_2
) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Prato, Viale della Repubblica n. 179 presso lo studio dell'avv. Fabio
Mordini che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata a Prato, Via Valentini n. 10 presso lo studio dell'avv. Gianpiero Renzo
[...]
che la rappresenta e difende giusta procura conferita a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Mediazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “per tutti i motivi già svolti nei propri scritti difensivi e, in particolare, alle udienze
14.9.2017, 5.7.2018, nella memoria autorizzata depositata il 30.10.2018, all'udienza 9.7.2020, nonché all'udienza di escussione del teste, avvenuta il 17.3.2022, nonché per la mancata intimazione per
l'udienza 15.7.2021, dichiarare la nullità della deposizione resa dal teste all'udienza Testimone_1 del 17.3.2022, per l'incapacità del teste, perché esso è stato sentito su capitoli inammissibili in quanto pagina 1 di 10 formulati in contrasto con l'art. 244 c.p.c. e per la decadenza della parte convenuta dal diritto alla sua escussione per la sua mancata intimazione alle udienze precedenti in cui il teste non è comparso, e dichiarare, quindi, la società convenuta decaduta dalla relativa prova testimoniale e l'inutilizzabilità della deposizione resa dal teste, revocando tutte le ordinanze precedentemente assunte in merito;
2) revocare l'ordinanza del 4.4.2019 con cui il Giudice, ampliando il numero dei testi per ciascuna parte su ciascun capitolo, ha ammesso la testimonianza del teste da cui la convenuta Testimone_1 era decaduta, dichiarando la nullità della deposizione testimoniale resa all'udienza 17.3.2022;
3) ammettere per testi formulate nella memoria autorizzata ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. sui capitoli non ammessi;
4) nel merito si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione;
5) conclude per la declaratoria di decadenza della nullità della deposizione del teste Testimone_2 in quanto l'intimazione risulta inviata alla persona fisica del teste presso la pec della società
[...]
, come risulta dallo stesso tenore della relativa pec e dalla visura agli atti”; CP_3
Per parte convenuta: “1) [accoglimento del] l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal per le ragioni già richiamate e in quanto teste incapace ex art. 246 c.p.c. poiché Parte_2
responsabile, ancorché non più socio, delle obbligazioni nascenti dalla presente controversia ex art.
2290 e 2291 c.c.
2) in via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse ovvero prove orali e quindi i capitoli 12, 15, 16, 17, nonché nella ulteriore prova richiesta dell'ordine di esibizione ex art.
210;
3) nel merito, si riporta alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_4
”) ha agito nei confronti di (d'ora innanzi, per brevità, anche Parte_2 Controparte_5
Contr solo ”) deducendo: che nel mese di ottobre 2012 socio e legale Parte_2
rappresentante di era entrato in contatto con il quale gli Parte_2 Controparte_7
aveva proposto di trattare l'acquisto di un bene immobile ubicato fronte strada rispetto al suo;
che il aveva accettato l'incarico, contemporaneamente segnalandogli l'acquisto di un altro Parte_2
immobile sito in Prato, Viale AP n. 353/a di proprietà di che i due si erano Parte_3 accordati nel senso che nell'ipotesi in cui il primo immobile di non fosse stato in vendita, Tes_1
l'intervento di avrebbe avuto ad oggetto quello della che successivamente Parte_2 Pt_3
Contr
appurato che il primo immobile adocchiato da non era in vendita, aveva Parte_2 preso contatti con che allora gestiva l'immobile di Viale AP per conto Controparte_8
pagina 2 di 10 della proprietà; che alcuni giorni dopo, in un sopralluogo insieme all'agente immobiliare, aveva Tes_1 preso accurata visione dell'immobile in vendita ed aveva sottoscritto la proposta di acquisto del Contr 07/11/2012 sia in proprio che per conto di;
che nella predetta proposta era stata pattuita la provvigione del 2% in favore di a contratto concluso;
che la pur ritenendo Parte_2 Pt_3 inadeguata l'offerta economica, si era dichiarata disponibile ad effettuare un incontro per trattare sul prezzo di acquisto;
che aveva concordato una data per l'incontro, ma solo qualche Parte_1 giorno prima il aveva disdetto l'appuntamento, comunicando che era venuto meno l'interesse di Tes_1
Contr
all'acquisto dell'immobile; che con atto notarile del 27/03/2014 S&C aveva tuttavia successivamente acquistato il medesimo immobile al prezzo di € 3.350.000,00; che avendo messo in relazione l'acquirente e il venditore aveva diritto, ai sensi dell'art. 1755 Parte_1
c.c., alla provvigione, pari al 2% del prezzo di acquisto finale e, quindi, ad € 67.000,00 oltre IVA (per complessivi € 74.035,00); che tuttavia la convenuta non aveva pagato tale importo. La società attrice ha pertanto chiesto “accertato il relativo obbligo in capo alla società convenuta, [di] condannare la stessa
a corrispondere alla società attrice quanto dovuto per la provvigione sulla compravendita dell'immobile de quo, nella misura di € 74.035,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e d'equità ad istruttoria espletata, oltre agli accessori dalla maturazione del diritto alla provvigione al saldo effettivo;
vinte le spese di lite”.
Si è costituita S&C deducendo: che la messa in vendita da parte di primario istituto bancario dell'immobile sito in Viale AP n. 343 era ben conosciuto nel tessuto economico e sociale pratese;
che nelle fasi iniziali della vicenda aveva agito in maniera autonoma;
che Persona_1
questi aveva ricevuto nei primi mesi del 2012 da funzionario e dipendente del settore Persona_2 leasing di di Prato, l'invito e la proposta di acquistare il predetto immobile;
che Org_1 Tes_1
in ragione delle informazioni fornite da aveva approfondita la proposta, prendendo visione Per_2 dell'immobile e richiedendo le relative piantine planimetriche;
che questa fase era stata gestita da e dall'arch. professionista incaricato da che il aveva visionato Per_2 Persona_3 Pt_3 Tes_1
l'immobile diverse volte nell'estate del 2012 alla presenza del solo che aveva le disponibilità Per_3
delle chiavi di accesso;
che solo dopo la consegna delle piantine e la visita all'immobile il aveva Tes_1
informato le figlie, ovvero le amministratrici di S&C, della vendita del compendio immobiliare;
che le figlie avevano manifestato il loro interesse ad affrontare l'operazione di acquisto del bene a mezzo leasing, su basi di assoluta convenienza e su importi non superiori ad € 3.200.000,00 ed €
3.300.000,00; che il tramite lo era riuscito a contattare i funzionari della società Tes_1 Per_2
Contr proprietaria nel tentativo di indirizzargli l'offerta di acquisto di , ma in quell'occasione era stato informato che le trattative avvenivano per il tramite della società di intermediazione CP_8
pagina 3 di 10 che il aveva quindi preso contatti con tale società e, a fine ottobre 2012, era andato a CP_8 Tes_1 visionare l'immobile insieme ad alcuni incaricati della l'arch. e la CP_8 Persona_3
dott.ssa della che in nessuna occasione era stato speso il nome dello Persona_4 Pt_3
che l'intervento della era stato assecondato esclusivamente in Parte_2 CP_8
ragione delle rassicurazioni dalla stessa fatte in merito al proprio potere di indirizzare la vendita entro i limiti di prezzo già posti da S&C; che il 07/11/2012 il aveva inviato per conto di S&C a Tes_1 Pt_3
una proposta di acquisto immobiliare al prezzo di € 3.200.000,00, dando formalmente atto del ruolo di mediatore immobiliare svolto dal che alcun incarico era stato conferito a CP_8 [...]
né alla stessa veniva riconosciuta alcuna provvigione;
che l'indicazione secondo Parte_2 cui l'operazione immobiliare era stata seguita in partnership con lo studio immobiliare era Pt_1
stata inserita su iniziativa di e il relativo significato era stato spiegato al alla luce CP_8 Tes_1
dei rapporti interni esistenti tra e;
che solo diverso tempo dopo la CP_8 Parte_2
Contr formulazione della proposta del 07/11/2012 aveva indirizzato a una Parte_2 comunicazione con cui si era “autoattribuita” la provvigione dell'1,5% anziché del 2% per il ruolo di partnership con;
che poco tempo dopo l'invio della proposta scritta di acquisto Controparte_9 era stato informato che la proprietaria dell'immobile pretendeva un prezzo di almeno Tes_1
3.600.000,00; che per tale ragione aveva ritenuto la propria offerta decaduta;
che solo molti mesi Tes_1 dopo lo aveva nuovamente ribadito l'invito alla società di avanzare una nuova proposta di Per_2 acquisto per l'immobile di Viale AP;
che S&C, nel tempo decorso dalla precedente trattativa aveva anche integrato la sua valutazione del bene con una perizia tecnica sul suo stato, aveva deciso di riproporsi nuovamente per l'acquisto del bene di Viale AP;
che dopo numerosi incontri e colloqui e una estenuante trattativa, la convenuta aveva concluso a marzo 2014 un contratto di locazione finanziaria con opzione di acquisto sul bene immobile sito in Prato al prezzo di €
3.250.000,00; che nell'atto di acquisto con (già non si faceva riferimento Controparte_10 Pt_3 alcuna all'attività di intermediazione prestata dallo che risultava Parte_2 CP_8
essere cessata e cancellata sin dal 2000 e non risultava che la stessa avesse mai posseduto i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare o fosse iscritta all'apposito albo;
che anche lo non aveva fornito la prova di possedere i requisiti previsti per l'attività di Parte_2 intermediazione. S&C ha pertanto chiesto “nel merito [di] respingere ogni domanda, in toto, nei confronti della comparente, poiché del tutto infondata in fatto e diritto. In ipotesi, in caso di accoglimento per qualunque ragione e motivo anche parziale della domanda attore, [di] riconoscere che l'importo dovuto all'attrice deve essere contenuto nella misura provvisionale dell'1,5%. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 4 di 10 La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e l'escussione di prove orali.
Previa assegnazione allo scrivente giudice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
14/12/2022, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente è stata rimessa in istruttoria, previa revoca dell'ordinanza con cui è stata dichiarata l'incapacità a testimoniare di e per l'espletamento dell'audizione Parte_2 Tes_3 testimoniale del primo e l'interrogatorio formale della seconda. Terminata l'istruttoria la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione previa assegnazione di nuovi termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, come richiesto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
Risulta documentalmente provato che in data 07/11/2012 spendendo il nome della Testimone_1
società convenuta, ha sottoscritto una proposta di acquisto dell'immobile sito in Prato, Viale
AP 353/A, su carta intestata “ ” ove si legge quanto segue: Controparte_11
“Formulante: […] […] note: l'operazione da noi Controparte_7 Org_2 Controparte_1
intermediata e seguita in partnership con lo dovrà prevedere il Parte_2 riconoscimento di una provvigione, a contratto concluso, del 2% sull'importo di vendita per ciascuna delle parti, ossia quella acquirente e quella venditrice” (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice e doc. 1 fascicolo di parte convenuta).
Che tale proposta sia stata fatta in nome e per conto della società è stato peraltro espressamente riconosciuto dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione. In tale atto si legge infatti che “il sig. inviava il 07/11/2012 per conto di alla proposta Testimone_2 Controparte_1 Parte_3 di acquisto del bene immobile” (v. comparsa di costituzione pag.g. 4 e 5). Del tutto contraddittoria e tardiva (in quanto articolata solo in sede di comparsa conclusionale), la contestazione di parte convenuta secondo cui non sarebbe stato dotato dei poteri di rappresentanza della Testimone_2
società, con conseguente non vincolatività della proposta nei confronti della società convenuta.
Non coglie nel segno neanche l'eccezione di parte convenuta secondo cui la proposta di acquisto dell'immobile sarebbe nulla, con conseguente non debenza della provvigione, in quanto la procura del avrebbe avuto ad oggetto la sola “ricerca di occasioni di acquisto”, risultando tale circostanza Tes_1
non provata e tardivamente allegata solo nella comparsa conclusionale. Quanto, poi, alla supposta carenza di forma scritta di tale procura, basti rilevare che il titolo posto a fondamento della domanda non è il contratto di compravendita, ma l'accordo avente oggetto la determinazione della provvigione per l'attività di intermediazione, per cui non è previsto alcun requisito di forma.
pagina 5 di 10 Parimenti non risulta fondata la contestazione secondo cui il documento sottoscritto da quale Tes_1
procuratore della sarebbe privo di valore vincolante nei confronti di quest'ultima perché Parte_4
sottoscritta da un socio accomandate della in data successiva alla cancellazione di Controparte_8 quest'ultima dal registro delle imprese. Nella visura della allegata alla seconda memoria CP_8
istruttoria di parte convenuta si legge infatti che la stessa è stata cancellata “per trasferimento in altra provincia […] data cessazione attività di competenza dell'ufficio RI della provincia di PRATO:
Or Posizione trasferita per competenza all'ufficio i FIRENZE a CALENZANO (FI)” e, ancora “Istanza di cancellazione la società ha trasferito la propria sede legale comune di Calenzano cessando ogni attività in questa provincia”. Tanto trova conferma nella visura estratta dalla Camera di Commercio di
Firenze della da cui risulta che tale società ha adottato la sua attuale denominazione in data Parte_5
17/12/2012, mutandola dalla precedente “ e che le due Controparte_12
società hanno il medesimo codice fiscale, ovvero (vedi visura allegata alla seconda P.IVA_3 Pt_5
memoria istruttoria di parte convenuta). È dunque evidente che alla data del 07/11/2012 CP_8
era ancora attività e regolarmente iscritta presso il registro delle imprese. Sempre dalla visura storica della emerge poi che nel 2010 ha assunto la qualifica di socio Parte_5 CP_12
accomandatario (v. visura richiamato).
Non risulta tale da definire il giudizio nemmeno l'eccezione di nullità del contratto di intermediazione in ragione della mancata iscrizione di nel ruolo previsto dall'art. 2 L. 39/1989. CP_8
L'iscrizione in tale registro è condizione per il riconoscimento della provvigione nei confronti del soggetto che assume aver svolto l'attività di intermediazione. Nel caso di specie colui che assume aver diritto alla provvigione è lo , la cui iscrizione nell'albo in precedenza citato Parte_2
non è contestata. L'eccezione di parte convenuta deve, pertanto, essere rigettata.
Ciò preciso, dal tenore letterale del documento emerge che la società convenuta, con la sottoscrizione del documentato datato 07/11/2012, si è impegnata a corrispondere a e allo CP_8 [...]
in solido fra di loro, la provvigione del 2% alla data di sottoscrizione del Parte_2
contratto definitivo di compravendita.
Il riconoscimento alla parte attrice di tale provvigione impone di accertare che la stessa abbia effettivamente svolto attività riconducibile a quella di intermediazione immobiliare. Diversamente, infatti, si giungerebbe a riconoscere allo una provvigione per attività di Parte_2
intermediazione posta in essere dalla sola ovvero ad un soggetto non iscritto nel registro CP_8 di cui all'art. 2 L. 39/1989. Accedendo ad una simile interpretazione si legittimerebbe infatti una applicazione elusiva del divieto imposto dall'art. 3 L. 39/1989 ai mediatori di delegare le funzioni pagina 6 di 10 relative all'esercizio della mediazione a soggetti privi della qualifica di agente in mediazione e non iscritti nel relativo ruolo.
Ciò precisato, né le prove documentali né quelle testimoniali permettono di ritenere raggiunto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Lo scambio di e-mail intervenuto tra di e di CP_12 CP_8 Parte_1 Pt_2
nel giugno 2012 non riporta alcun elemento tale da poterlo ricollegare alle Parte_1
trattative con non essendo menzionati né il destinatario finale a cui la visura Parte_4 dell'immobile di Via AP è stata inoltrata né le persone invitate a partecipare all'incontro di cui si legge nella e-mail dell'8/06/2012 (v. docc. 15 e 16 parte attrice). Le e-mail prodotte sub n. 17 da parte convenuta riguardano, poi, un immobile differente da quello oggetto della presente vicenda.
Passando quindi alla rassegna delle prove testimoniali, i testi (dipendente Persona_4 dell'istituto ), (dipendente del settore “ ” di , già CP_10 Persona_2 Org_4 CP_10
) e (architetto che collabora in forma autonoma con Org_1 Persona_3 Org_5
) nulla hanno riferito in merito alla partecipazione dello alle
[...] Parte_2
trattative tra e la sola ha confermato la presenza di Pt_3 Parte_4 Persona_4 [...] della al sopralluogo sull'immobile di Viale AP di ottobre 2012 e che CP_12 CP_8
fu lo stesso a telefonarne per fissare, su richiesta di della CP_12 Testimone_2 Parte_4
l'appuntamento successivamente disdetto.
Invero il coinvolgimento dello nelle trattative è stato confermato dai soli Parte_2
testi e che appaiono tuttavia inattendibili per le seguenti ragioni. CP_12 Parte_2
Quanto al lo stesso riferisce che al sopralluogo svoltosi nell'ottobre 2012 presso l'immobile CP_12
di Viale AP erano presenti (oltre lui stesso) Persona_4 Parte_2
e ha tuttavia negato di conoscere Persona_3 Persona_1 Persona_4 Parte_2 ed appare inverosimile che in quell'occasione i due non si siano presentati. Inoltre altro
[...] elemento che porta a dubitare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da è che lo stesso ha CP_12
ricordato puntualmente le vicende ad eccezione di quella – invero centrale – del rifiuto della prima proposta di acquisto effettuata dal Tes_1
Quanto al prima di passarne ad esaminarne l'attendibilità, si deve rigettare l'eccezione di Parte_2
incapacità (e quella conseguenziale di nullità della sua deposizione). Il fatto che il teste, in quanto ex socio accomandante di una s.a.s., sia responsabile delle obbligazioni sociali sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (avvenuto ad agosto 2016), non fa sorgere nello stesso un interesse giuridico tale da poter intervenire nel presente giudizio che ha ad oggetto un credito (e non un debito) della società.
pagina 7 di 10 Ciò detto, si deve comunque concludere per l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste per le seguenti ragioni. ha riferito di essere stato lui a proporre a di acquistare l'immobile Parte_2 Testimone_2
di Viale AP, indicandolo come valida alternativa ad altro immobile verso il quale il Tes_1
aveva diretto il suo iniziale interesse, ma poi risultato non in vendita. Tale circostanza, tuttavia, non collima con quanto riferito da teste certamente privo di qualsiasi interesse all'esito della lite, Per_2
stante la sua terzietà rispetto alle parti anche nel periodo in cui si sono verificati i fatti di causa. Il teste ha infatti dichiarato di essere stato lui a proporre “al sig. di valutare l'acquisto Per_2 Tes_1 dell'immobile” di Viale AP (v. udienza del 05/07/2018).
Altro elemento che incide negativamente sulla valutazione di attendibilità del teste è la Parte_2 contraddittorietà tra l'affermazione di non ricordare se il gli avesse comunicato per iscritto CP_12
oppure oralmente il rifiuto da parte di della proposta della seguita tuttavia dalla Pt_3 Parte_4 dichiarazione (in risposta ad una richiesta di chiarimenti del giudice) che il “me lo disse CP_12
sicuramente a voce, perché mi ricordo che ci incontrammo. Ma non ricordo se mandò una mail al nostro ufficio”. Dimenticanza che invero stride a fronte della ricchezza di particolari forniti nel rispondere alle precedenti domande.
Il giudizio di inattendibilità è altresì rafforzato ove si tenga conto che il è stato Parte_2
l'amministratore che ha sottoscritto il mandato alle liti sulla base del quale il presente giudizio è stato introdotto e ha dunque un forte interesse all'esito positivo della lite e a confermare i fatti dedotti a fondamento della domanda, quanto meno al fine di sottrarsi ad un'azione di responsabilità da parte della società attrice.
Non giovano all'accoglimento della domanda attorea neanche le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
nella parte in cui ha riferito che il gli ha consegnato il testo della proposta d'acquisto
[...] Parte_2
e la lettera in cui lo ha ridotto l'ammontare della provvigione richiesta, per Parte_2
un duplice ordine di motivi. Da un lato la semplice consegna del testo della proposta di acquisto redatta su carta intestata di altra società non appare integrare di per sé un'attività sufficiente per il riconoscimento in favore dello di una provvigione e, dall'altro, sebbene tale Parte_2
dichiarazione del teste trovi un riscontro nelle dichiarazioni del si inserisce in una Tes_1 Parte_2
testimonianza che, nel suo complesso, è contraddista da tante e tali contraddizioni rispetto alle emergenze documentali da dover essere inevitabilmente valutata come inattendibile. A tal riguardo basti richiamare le dichiarazioni del secondo cui la trattativa fu condotta interamente con lo Tes_1
(asserzione che contrasta con la documentazione agli atti) e si era già conclusa, con la Per_2 pattuizione del prezzo di € 3.250.000,00, in occasione del sopralluogo presso l'immobile insieme alla quando invece le parti sono concordi nel collocare tale sopralluogo ad ottobre 2012, ovvero Per_4
pagina 8 di 10 in data anteriore all'offerta su carta intestata del 07/11/2012. La dichiarazione di CP_8 inattendibilità del predetto teste determina l'assorbimento sia dell'eccezione di incapacità a testimoniare che quella di decadenza del teste.
Alla luce di quanto precede e stante il mancato raggiungimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio sulla stessa gravante, la sua domanda deve essere rigettata.
2. SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Anche in questa sede deve essere confermato il rigetto dei capitoli di prova orali formulati dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. sub nn. 4, 5 e 27 in quanto non rilevanti ai fini della decisione della controversia e quello n. 26 perché superfluo avente ad oggetto fatti provati per iscritto.
Parimenti devono essere rigettati i capitoli di prova orale formulati dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. sub nn. 12, 16 e 17 in quanto aventi ad oggetto fatti provati per iscritto e il n.
15 in quanto non rilevante ai fini della decisione, così come anche l'istanza di esibizione “della fattura di provvigioni emessa a favore di o per la vendita” per cui è causa, in Controparte_10 Parte_3
quanto esplorativa.
3. SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza.
deve, pertanto, essere condannata a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_4
le spese di lite che quantifica - in applicazione di valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in cui il procedimento si è articolato – in € 14.103,00 per compensi professionali ed € 24,90 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause pendenti tra in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, e in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni altra istanza, Controparte_13
difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna a rifondere nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite che liquida € Controparte_13
14.103,00 per compensi professionali ed € 24,90 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Prato, 06/03/2024
pagina 9 di 10 Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2254/2016 del R.G.A.C., pendente
TRA
(GIÀ Parte_1 [...]
Parte_2
) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Prato, Viale della Repubblica n. 179 presso lo studio dell'avv. Fabio
Mordini che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata a Prato, Via Valentini n. 10 presso lo studio dell'avv. Gianpiero Renzo
[...]
che la rappresenta e difende giusta procura conferita a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Mediazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “per tutti i motivi già svolti nei propri scritti difensivi e, in particolare, alle udienze
14.9.2017, 5.7.2018, nella memoria autorizzata depositata il 30.10.2018, all'udienza 9.7.2020, nonché all'udienza di escussione del teste, avvenuta il 17.3.2022, nonché per la mancata intimazione per
l'udienza 15.7.2021, dichiarare la nullità della deposizione resa dal teste all'udienza Testimone_1 del 17.3.2022, per l'incapacità del teste, perché esso è stato sentito su capitoli inammissibili in quanto pagina 1 di 10 formulati in contrasto con l'art. 244 c.p.c. e per la decadenza della parte convenuta dal diritto alla sua escussione per la sua mancata intimazione alle udienze precedenti in cui il teste non è comparso, e dichiarare, quindi, la società convenuta decaduta dalla relativa prova testimoniale e l'inutilizzabilità della deposizione resa dal teste, revocando tutte le ordinanze precedentemente assunte in merito;
2) revocare l'ordinanza del 4.4.2019 con cui il Giudice, ampliando il numero dei testi per ciascuna parte su ciascun capitolo, ha ammesso la testimonianza del teste da cui la convenuta Testimone_1 era decaduta, dichiarando la nullità della deposizione testimoniale resa all'udienza 17.3.2022;
3) ammettere per testi formulate nella memoria autorizzata ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. sui capitoli non ammessi;
4) nel merito si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione;
5) conclude per la declaratoria di decadenza della nullità della deposizione del teste Testimone_2 in quanto l'intimazione risulta inviata alla persona fisica del teste presso la pec della società
[...]
, come risulta dallo stesso tenore della relativa pec e dalla visura agli atti”; CP_3
Per parte convenuta: “1) [accoglimento del] l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal per le ragioni già richiamate e in quanto teste incapace ex art. 246 c.p.c. poiché Parte_2
responsabile, ancorché non più socio, delle obbligazioni nascenti dalla presente controversia ex art.
2290 e 2291 c.c.
2) in via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse ovvero prove orali e quindi i capitoli 12, 15, 16, 17, nonché nella ulteriore prova richiesta dell'ordine di esibizione ex art.
210;
3) nel merito, si riporta alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_4
”) ha agito nei confronti di (d'ora innanzi, per brevità, anche Parte_2 Controparte_5
Contr solo ”) deducendo: che nel mese di ottobre 2012 socio e legale Parte_2
rappresentante di era entrato in contatto con il quale gli Parte_2 Controparte_7
aveva proposto di trattare l'acquisto di un bene immobile ubicato fronte strada rispetto al suo;
che il aveva accettato l'incarico, contemporaneamente segnalandogli l'acquisto di un altro Parte_2
immobile sito in Prato, Viale AP n. 353/a di proprietà di che i due si erano Parte_3 accordati nel senso che nell'ipotesi in cui il primo immobile di non fosse stato in vendita, Tes_1
l'intervento di avrebbe avuto ad oggetto quello della che successivamente Parte_2 Pt_3
Contr
appurato che il primo immobile adocchiato da non era in vendita, aveva Parte_2 preso contatti con che allora gestiva l'immobile di Viale AP per conto Controparte_8
pagina 2 di 10 della proprietà; che alcuni giorni dopo, in un sopralluogo insieme all'agente immobiliare, aveva Tes_1 preso accurata visione dell'immobile in vendita ed aveva sottoscritto la proposta di acquisto del Contr 07/11/2012 sia in proprio che per conto di;
che nella predetta proposta era stata pattuita la provvigione del 2% in favore di a contratto concluso;
che la pur ritenendo Parte_2 Pt_3 inadeguata l'offerta economica, si era dichiarata disponibile ad effettuare un incontro per trattare sul prezzo di acquisto;
che aveva concordato una data per l'incontro, ma solo qualche Parte_1 giorno prima il aveva disdetto l'appuntamento, comunicando che era venuto meno l'interesse di Tes_1
Contr
all'acquisto dell'immobile; che con atto notarile del 27/03/2014 S&C aveva tuttavia successivamente acquistato il medesimo immobile al prezzo di € 3.350.000,00; che avendo messo in relazione l'acquirente e il venditore aveva diritto, ai sensi dell'art. 1755 Parte_1
c.c., alla provvigione, pari al 2% del prezzo di acquisto finale e, quindi, ad € 67.000,00 oltre IVA (per complessivi € 74.035,00); che tuttavia la convenuta non aveva pagato tale importo. La società attrice ha pertanto chiesto “accertato il relativo obbligo in capo alla società convenuta, [di] condannare la stessa
a corrispondere alla società attrice quanto dovuto per la provvigione sulla compravendita dell'immobile de quo, nella misura di € 74.035,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e d'equità ad istruttoria espletata, oltre agli accessori dalla maturazione del diritto alla provvigione al saldo effettivo;
vinte le spese di lite”.
Si è costituita S&C deducendo: che la messa in vendita da parte di primario istituto bancario dell'immobile sito in Viale AP n. 343 era ben conosciuto nel tessuto economico e sociale pratese;
che nelle fasi iniziali della vicenda aveva agito in maniera autonoma;
che Persona_1
questi aveva ricevuto nei primi mesi del 2012 da funzionario e dipendente del settore Persona_2 leasing di di Prato, l'invito e la proposta di acquistare il predetto immobile;
che Org_1 Tes_1
in ragione delle informazioni fornite da aveva approfondita la proposta, prendendo visione Per_2 dell'immobile e richiedendo le relative piantine planimetriche;
che questa fase era stata gestita da e dall'arch. professionista incaricato da che il aveva visionato Per_2 Persona_3 Pt_3 Tes_1
l'immobile diverse volte nell'estate del 2012 alla presenza del solo che aveva le disponibilità Per_3
delle chiavi di accesso;
che solo dopo la consegna delle piantine e la visita all'immobile il aveva Tes_1
informato le figlie, ovvero le amministratrici di S&C, della vendita del compendio immobiliare;
che le figlie avevano manifestato il loro interesse ad affrontare l'operazione di acquisto del bene a mezzo leasing, su basi di assoluta convenienza e su importi non superiori ad € 3.200.000,00 ed €
3.300.000,00; che il tramite lo era riuscito a contattare i funzionari della società Tes_1 Per_2
Contr proprietaria nel tentativo di indirizzargli l'offerta di acquisto di , ma in quell'occasione era stato informato che le trattative avvenivano per il tramite della società di intermediazione CP_8
pagina 3 di 10 che il aveva quindi preso contatti con tale società e, a fine ottobre 2012, era andato a CP_8 Tes_1 visionare l'immobile insieme ad alcuni incaricati della l'arch. e la CP_8 Persona_3
dott.ssa della che in nessuna occasione era stato speso il nome dello Persona_4 Pt_3
che l'intervento della era stato assecondato esclusivamente in Parte_2 CP_8
ragione delle rassicurazioni dalla stessa fatte in merito al proprio potere di indirizzare la vendita entro i limiti di prezzo già posti da S&C; che il 07/11/2012 il aveva inviato per conto di S&C a Tes_1 Pt_3
una proposta di acquisto immobiliare al prezzo di € 3.200.000,00, dando formalmente atto del ruolo di mediatore immobiliare svolto dal che alcun incarico era stato conferito a CP_8 [...]
né alla stessa veniva riconosciuta alcuna provvigione;
che l'indicazione secondo Parte_2 cui l'operazione immobiliare era stata seguita in partnership con lo studio immobiliare era Pt_1
stata inserita su iniziativa di e il relativo significato era stato spiegato al alla luce CP_8 Tes_1
dei rapporti interni esistenti tra e;
che solo diverso tempo dopo la CP_8 Parte_2
Contr formulazione della proposta del 07/11/2012 aveva indirizzato a una Parte_2 comunicazione con cui si era “autoattribuita” la provvigione dell'1,5% anziché del 2% per il ruolo di partnership con;
che poco tempo dopo l'invio della proposta scritta di acquisto Controparte_9 era stato informato che la proprietaria dell'immobile pretendeva un prezzo di almeno Tes_1
3.600.000,00; che per tale ragione aveva ritenuto la propria offerta decaduta;
che solo molti mesi Tes_1 dopo lo aveva nuovamente ribadito l'invito alla società di avanzare una nuova proposta di Per_2 acquisto per l'immobile di Viale AP;
che S&C, nel tempo decorso dalla precedente trattativa aveva anche integrato la sua valutazione del bene con una perizia tecnica sul suo stato, aveva deciso di riproporsi nuovamente per l'acquisto del bene di Viale AP;
che dopo numerosi incontri e colloqui e una estenuante trattativa, la convenuta aveva concluso a marzo 2014 un contratto di locazione finanziaria con opzione di acquisto sul bene immobile sito in Prato al prezzo di €
3.250.000,00; che nell'atto di acquisto con (già non si faceva riferimento Controparte_10 Pt_3 alcuna all'attività di intermediazione prestata dallo che risultava Parte_2 CP_8
essere cessata e cancellata sin dal 2000 e non risultava che la stessa avesse mai posseduto i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare o fosse iscritta all'apposito albo;
che anche lo non aveva fornito la prova di possedere i requisiti previsti per l'attività di Parte_2 intermediazione. S&C ha pertanto chiesto “nel merito [di] respingere ogni domanda, in toto, nei confronti della comparente, poiché del tutto infondata in fatto e diritto. In ipotesi, in caso di accoglimento per qualunque ragione e motivo anche parziale della domanda attore, [di] riconoscere che l'importo dovuto all'attrice deve essere contenuto nella misura provvisionale dell'1,5%. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 4 di 10 La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e l'escussione di prove orali.
Previa assegnazione allo scrivente giudice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
14/12/2022, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente è stata rimessa in istruttoria, previa revoca dell'ordinanza con cui è stata dichiarata l'incapacità a testimoniare di e per l'espletamento dell'audizione Parte_2 Tes_3 testimoniale del primo e l'interrogatorio formale della seconda. Terminata l'istruttoria la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione previa assegnazione di nuovi termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, come richiesto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
Risulta documentalmente provato che in data 07/11/2012 spendendo il nome della Testimone_1
società convenuta, ha sottoscritto una proposta di acquisto dell'immobile sito in Prato, Viale
AP 353/A, su carta intestata “ ” ove si legge quanto segue: Controparte_11
“Formulante: […] […] note: l'operazione da noi Controparte_7 Org_2 Controparte_1
intermediata e seguita in partnership con lo dovrà prevedere il Parte_2 riconoscimento di una provvigione, a contratto concluso, del 2% sull'importo di vendita per ciascuna delle parti, ossia quella acquirente e quella venditrice” (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice e doc. 1 fascicolo di parte convenuta).
Che tale proposta sia stata fatta in nome e per conto della società è stato peraltro espressamente riconosciuto dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione. In tale atto si legge infatti che “il sig. inviava il 07/11/2012 per conto di alla proposta Testimone_2 Controparte_1 Parte_3 di acquisto del bene immobile” (v. comparsa di costituzione pag.g. 4 e 5). Del tutto contraddittoria e tardiva (in quanto articolata solo in sede di comparsa conclusionale), la contestazione di parte convenuta secondo cui non sarebbe stato dotato dei poteri di rappresentanza della Testimone_2
società, con conseguente non vincolatività della proposta nei confronti della società convenuta.
Non coglie nel segno neanche l'eccezione di parte convenuta secondo cui la proposta di acquisto dell'immobile sarebbe nulla, con conseguente non debenza della provvigione, in quanto la procura del avrebbe avuto ad oggetto la sola “ricerca di occasioni di acquisto”, risultando tale circostanza Tes_1
non provata e tardivamente allegata solo nella comparsa conclusionale. Quanto, poi, alla supposta carenza di forma scritta di tale procura, basti rilevare che il titolo posto a fondamento della domanda non è il contratto di compravendita, ma l'accordo avente oggetto la determinazione della provvigione per l'attività di intermediazione, per cui non è previsto alcun requisito di forma.
pagina 5 di 10 Parimenti non risulta fondata la contestazione secondo cui il documento sottoscritto da quale Tes_1
procuratore della sarebbe privo di valore vincolante nei confronti di quest'ultima perché Parte_4
sottoscritta da un socio accomandate della in data successiva alla cancellazione di Controparte_8 quest'ultima dal registro delle imprese. Nella visura della allegata alla seconda memoria CP_8
istruttoria di parte convenuta si legge infatti che la stessa è stata cancellata “per trasferimento in altra provincia […] data cessazione attività di competenza dell'ufficio RI della provincia di PRATO:
Or Posizione trasferita per competenza all'ufficio i FIRENZE a CALENZANO (FI)” e, ancora “Istanza di cancellazione la società ha trasferito la propria sede legale comune di Calenzano cessando ogni attività in questa provincia”. Tanto trova conferma nella visura estratta dalla Camera di Commercio di
Firenze della da cui risulta che tale società ha adottato la sua attuale denominazione in data Parte_5
17/12/2012, mutandola dalla precedente “ e che le due Controparte_12
società hanno il medesimo codice fiscale, ovvero (vedi visura allegata alla seconda P.IVA_3 Pt_5
memoria istruttoria di parte convenuta). È dunque evidente che alla data del 07/11/2012 CP_8
era ancora attività e regolarmente iscritta presso il registro delle imprese. Sempre dalla visura storica della emerge poi che nel 2010 ha assunto la qualifica di socio Parte_5 CP_12
accomandatario (v. visura richiamato).
Non risulta tale da definire il giudizio nemmeno l'eccezione di nullità del contratto di intermediazione in ragione della mancata iscrizione di nel ruolo previsto dall'art. 2 L. 39/1989. CP_8
L'iscrizione in tale registro è condizione per il riconoscimento della provvigione nei confronti del soggetto che assume aver svolto l'attività di intermediazione. Nel caso di specie colui che assume aver diritto alla provvigione è lo , la cui iscrizione nell'albo in precedenza citato Parte_2
non è contestata. L'eccezione di parte convenuta deve, pertanto, essere rigettata.
Ciò preciso, dal tenore letterale del documento emerge che la società convenuta, con la sottoscrizione del documentato datato 07/11/2012, si è impegnata a corrispondere a e allo CP_8 [...]
in solido fra di loro, la provvigione del 2% alla data di sottoscrizione del Parte_2
contratto definitivo di compravendita.
Il riconoscimento alla parte attrice di tale provvigione impone di accertare che la stessa abbia effettivamente svolto attività riconducibile a quella di intermediazione immobiliare. Diversamente, infatti, si giungerebbe a riconoscere allo una provvigione per attività di Parte_2
intermediazione posta in essere dalla sola ovvero ad un soggetto non iscritto nel registro CP_8 di cui all'art. 2 L. 39/1989. Accedendo ad una simile interpretazione si legittimerebbe infatti una applicazione elusiva del divieto imposto dall'art. 3 L. 39/1989 ai mediatori di delegare le funzioni pagina 6 di 10 relative all'esercizio della mediazione a soggetti privi della qualifica di agente in mediazione e non iscritti nel relativo ruolo.
Ciò precisato, né le prove documentali né quelle testimoniali permettono di ritenere raggiunto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Lo scambio di e-mail intervenuto tra di e di CP_12 CP_8 Parte_1 Pt_2
nel giugno 2012 non riporta alcun elemento tale da poterlo ricollegare alle Parte_1
trattative con non essendo menzionati né il destinatario finale a cui la visura Parte_4 dell'immobile di Via AP è stata inoltrata né le persone invitate a partecipare all'incontro di cui si legge nella e-mail dell'8/06/2012 (v. docc. 15 e 16 parte attrice). Le e-mail prodotte sub n. 17 da parte convenuta riguardano, poi, un immobile differente da quello oggetto della presente vicenda.
Passando quindi alla rassegna delle prove testimoniali, i testi (dipendente Persona_4 dell'istituto ), (dipendente del settore “ ” di , già CP_10 Persona_2 Org_4 CP_10
) e (architetto che collabora in forma autonoma con Org_1 Persona_3 Org_5
) nulla hanno riferito in merito alla partecipazione dello alle
[...] Parte_2
trattative tra e la sola ha confermato la presenza di Pt_3 Parte_4 Persona_4 [...] della al sopralluogo sull'immobile di Viale AP di ottobre 2012 e che CP_12 CP_8
fu lo stesso a telefonarne per fissare, su richiesta di della CP_12 Testimone_2 Parte_4
l'appuntamento successivamente disdetto.
Invero il coinvolgimento dello nelle trattative è stato confermato dai soli Parte_2
testi e che appaiono tuttavia inattendibili per le seguenti ragioni. CP_12 Parte_2
Quanto al lo stesso riferisce che al sopralluogo svoltosi nell'ottobre 2012 presso l'immobile CP_12
di Viale AP erano presenti (oltre lui stesso) Persona_4 Parte_2
e ha tuttavia negato di conoscere Persona_3 Persona_1 Persona_4 Parte_2 ed appare inverosimile che in quell'occasione i due non si siano presentati. Inoltre altro
[...] elemento che porta a dubitare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da è che lo stesso ha CP_12
ricordato puntualmente le vicende ad eccezione di quella – invero centrale – del rifiuto della prima proposta di acquisto effettuata dal Tes_1
Quanto al prima di passarne ad esaminarne l'attendibilità, si deve rigettare l'eccezione di Parte_2
incapacità (e quella conseguenziale di nullità della sua deposizione). Il fatto che il teste, in quanto ex socio accomandante di una s.a.s., sia responsabile delle obbligazioni sociali sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (avvenuto ad agosto 2016), non fa sorgere nello stesso un interesse giuridico tale da poter intervenire nel presente giudizio che ha ad oggetto un credito (e non un debito) della società.
pagina 7 di 10 Ciò detto, si deve comunque concludere per l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste per le seguenti ragioni. ha riferito di essere stato lui a proporre a di acquistare l'immobile Parte_2 Testimone_2
di Viale AP, indicandolo come valida alternativa ad altro immobile verso il quale il Tes_1
aveva diretto il suo iniziale interesse, ma poi risultato non in vendita. Tale circostanza, tuttavia, non collima con quanto riferito da teste certamente privo di qualsiasi interesse all'esito della lite, Per_2
stante la sua terzietà rispetto alle parti anche nel periodo in cui si sono verificati i fatti di causa. Il teste ha infatti dichiarato di essere stato lui a proporre “al sig. di valutare l'acquisto Per_2 Tes_1 dell'immobile” di Viale AP (v. udienza del 05/07/2018).
Altro elemento che incide negativamente sulla valutazione di attendibilità del teste è la Parte_2 contraddittorietà tra l'affermazione di non ricordare se il gli avesse comunicato per iscritto CP_12
oppure oralmente il rifiuto da parte di della proposta della seguita tuttavia dalla Pt_3 Parte_4 dichiarazione (in risposta ad una richiesta di chiarimenti del giudice) che il “me lo disse CP_12
sicuramente a voce, perché mi ricordo che ci incontrammo. Ma non ricordo se mandò una mail al nostro ufficio”. Dimenticanza che invero stride a fronte della ricchezza di particolari forniti nel rispondere alle precedenti domande.
Il giudizio di inattendibilità è altresì rafforzato ove si tenga conto che il è stato Parte_2
l'amministratore che ha sottoscritto il mandato alle liti sulla base del quale il presente giudizio è stato introdotto e ha dunque un forte interesse all'esito positivo della lite e a confermare i fatti dedotti a fondamento della domanda, quanto meno al fine di sottrarsi ad un'azione di responsabilità da parte della società attrice.
Non giovano all'accoglimento della domanda attorea neanche le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
nella parte in cui ha riferito che il gli ha consegnato il testo della proposta d'acquisto
[...] Parte_2
e la lettera in cui lo ha ridotto l'ammontare della provvigione richiesta, per Parte_2
un duplice ordine di motivi. Da un lato la semplice consegna del testo della proposta di acquisto redatta su carta intestata di altra società non appare integrare di per sé un'attività sufficiente per il riconoscimento in favore dello di una provvigione e, dall'altro, sebbene tale Parte_2
dichiarazione del teste trovi un riscontro nelle dichiarazioni del si inserisce in una Tes_1 Parte_2
testimonianza che, nel suo complesso, è contraddista da tante e tali contraddizioni rispetto alle emergenze documentali da dover essere inevitabilmente valutata come inattendibile. A tal riguardo basti richiamare le dichiarazioni del secondo cui la trattativa fu condotta interamente con lo Tes_1
(asserzione che contrasta con la documentazione agli atti) e si era già conclusa, con la Per_2 pattuizione del prezzo di € 3.250.000,00, in occasione del sopralluogo presso l'immobile insieme alla quando invece le parti sono concordi nel collocare tale sopralluogo ad ottobre 2012, ovvero Per_4
pagina 8 di 10 in data anteriore all'offerta su carta intestata del 07/11/2012. La dichiarazione di CP_8 inattendibilità del predetto teste determina l'assorbimento sia dell'eccezione di incapacità a testimoniare che quella di decadenza del teste.
Alla luce di quanto precede e stante il mancato raggiungimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio sulla stessa gravante, la sua domanda deve essere rigettata.
2. SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Anche in questa sede deve essere confermato il rigetto dei capitoli di prova orali formulati dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. sub nn. 4, 5 e 27 in quanto non rilevanti ai fini della decisione della controversia e quello n. 26 perché superfluo avente ad oggetto fatti provati per iscritto.
Parimenti devono essere rigettati i capitoli di prova orale formulati dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. sub nn. 12, 16 e 17 in quanto aventi ad oggetto fatti provati per iscritto e il n.
15 in quanto non rilevante ai fini della decisione, così come anche l'istanza di esibizione “della fattura di provvigioni emessa a favore di o per la vendita” per cui è causa, in Controparte_10 Parte_3
quanto esplorativa.
3. SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza.
deve, pertanto, essere condannata a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_4
le spese di lite che quantifica - in applicazione di valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in cui il procedimento si è articolato – in € 14.103,00 per compensi professionali ed € 24,90 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause pendenti tra in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, e in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni altra istanza, Controparte_13
difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna a rifondere nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite che liquida € Controparte_13
14.103,00 per compensi professionali ed € 24,90 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Prato, 06/03/2024
pagina 9 di 10 Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
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