Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 5 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4660/2020
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Ferraro, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale in atti
Resistente
OGGETTO: Conguaglio anticipo Cigs
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 15.12.2020, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, esponeva: di essere stata affidataria dell'appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia di locali ed aree aperte al pubblico ubicate a bordo delle navi traghetto RFI in servizio nello stretto di Messina, con contratto, datato 15/09/2009, ed avente la durata iniziale di 36 mesi, più volte prorogato, da ultimo sino al 30/09/2018; in data 20/01/2017 la società appaltatrice siglava con le OO.SS. di categoria un contratto di solidarietà difensivo ex art. 21 D.Lgs. n. 148/2015 per il periodo dal 01/02/2017 al
30/01/2018, riguardante n. 20 lavoratori impiegati nel predetto appalto e con la previsione che il relativo trattamento di integrazione salariale sarebbe stato anticipato dalla società
“onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo”; l'accordo di solidarietà veniva, quindi, accettato dall'assemblea dei lavoratori in data 25/01/2017; nel termine di sette giorni di cui all'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 148/2015 e, precisamente, in data
31/01/2017 la società si attivava per richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche
1
Ministero autorizzava la CIGS, ma limitatamente al periodo dal 02/03/2017 al 30/09/2017
(anziché dal 01/02/2017 al 30/01/2018) e riportando nel provvedimento concessorio una errata matricola aziendale (5129700649 in luogo di 5129700646); successivamente il
, preso atto della proroga del contratto di appalto tra essa ricorrente ed RFI, con CP_2
provvedimento n. 10772 del 19/01/2018, integrava il precedente decreto autorizzando la
CIGS anche per il periodo dal 01/10/2017 al 30/01/2018 pur continuando a riportare erroneamente il numero di matricola aziendale e a non considerare il periodo inziale dal
01/02/2017 al 02/03/2017; a seguito delle comunicazioni con le quali la società segnalava al Ministero entrambi gli errori, in data 26/02/2018 veniva emesso l'ulteriore decreto n.
101030, con il quale il Ministero, ad integrazione dei precedenti provvedimenti del
11/09/2017 e del 19/01/2018, da un lato rettificava l'indicazione della matricola aziendale, dall'altro indicava correttamente il complessivo periodo oggetto di concessione (dal
01/02/2017 al 30/01/2018); in data 3/07/2018 essa società inoltrava all' di CP_1 competenza istanza volta al rilascio dell'autorizzazione e del relativo codice (c.d. ticket), indispensabili per poter materialmente procedere al conguaglio tra l'importo delle integrazioni salariali anticipate e la contribuzione ordinaria da versare;
l' , tuttavia, CP_1 riscontrava l'istanza del 3/7/2018 ben oltre il termine di 30 gg. a sua disposizione per la conclusione del procedimento amministrativo e, segnatamente, solo in data 18/09/2018, tra l'altro rilevando che: “…la vostra richiesta di cassa integrazione guadagni inviata con protocollo INPSS4800.03/07/2018.0253476, non corrisponde ai relativi decreti ministeriali (N. 100009 e N. 100772). Devono essere rimandati i mod. IG15.str corretti nei quadri B e C..”; la società il 24/09/2018 ed il 28/09/2018 provvedeva a trasmettere anche le domande di autorizzazione nei termini richiesti dall'ente previdenziale, facendo cioè riferimento, rispettivamente, al decreto ministeriale n. 101009 dell'11/09/2007 ed al decreto n. 100772 del 19/01/2018; l' , in data 09/10/2018, emetteva due CP_1
provvedimenti autorizzatori: il primo, relativo al periodo dal 02/03/2017 al 30/09/2017 (di cui al decreto ministeriale n. 101009 del 11/09/2007), ma con data di scadenza il
31/03/2018 e il secondo, relativo al periodo dal 01/10/2017 al 30/01/2018 (di cui al decreto ministeriale n. 100772 del 19/01/2018), ma con data di scadenza il 31/07/2018; entrambe le autorizzazioni dell' , quindi, riportando date di scadenza per l'effettuazione del CP_1
2 conguaglio (31/03/2018 e 31/07/2018) antecedenti rispetto alla data di emissione dei due provvedimenti (09/10/2018), non hanno consentito alla di procedere al Parte_1
conguaglio tra la CIGS anticipata ai propri dipendenti ed i flussi di contribuzione ordinaria;
la società si attivava nei confronti dell' sollecitando in più occasioni la rettifica delle CP_1
date di scadenza delle predette autorizzazioni, con una prima richiesta trasmessa attraverso il cassetto previdenziale aziendale in data 20/11/2018 che veniva “acquisita agli atti” solo il 19/04/2020 rimanendo priva di riscontro e successive richieste del 3/12/2018 e del
28/12/2018 a cui l' dapprima, il 24/01/2019, replicava di aver “richiesto all'ufficio CP_1 competente di provvedere alla rimessione in termini dell'autorizzazione di cui trattasi, per consentire all'azienda le operazioni di conguaglio”, mentre il successivo 28/01/2019 sosteneva che l'azienda fosse decaduta dal diritto al conguaglio avendo presentato la relativa istanza oltre il termine di decadenza di sei mesi previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 e ulteriore richiesta aziendale del 20/09/2019 di poter conguagliare l'importo di Euro
91.437,71 anticipato ai propri dipendenti a titolo di integrazione salariale straordinaria,
l' ribadiva la tesi per cui “si è perso da parte vostra il diritto al conguaglio”; in data CP_1
29/05/2020 la società si vedeva costretta ad inoltrare il ricorso amministrativo all'INPS –
Direzione centrale Ammortizzatori Sociali, che rimaneva privo di riscontro.
Negava di essere incorsa nella decadenza dal diritto al conguaglio delle integrazioni salariali anticipate a propri dipendenti, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. N. 148 del
14/09/2015, atteso che, una volta concluso il procedimento di concessione della CIGS innanzi al Ministero, essa ricorrente si era tempestivamente attivata per richiedere all' CP_1
l'autorizzazione al conguaglio.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto al conguaglio o, comunque, al rimborso dell'importo complessivo di Euro 91.437,71 a titolo di integrazione salariale anticipata con riferimento al periodo dal 01/02/2017 al 31/01/2018, non essendo maturata nel caso di specie la decadenza di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 148/2015 e, conseguentemente, che l' , in persona del legale rapp.te p.t., venisse condannato a CP_1 rimborsare in suo favore l'importo di Euro 91.437,71, ovvero ad adottare ogni provvedimento utile a consentire il conguaglio del predetto importo, ivi compresa la rettifica della data di scadenza dei provvedimenti di autorizzazione al conguaglio n.
480050096196 e n. 480050096197 del 9/10/2018. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
CP_
2. L in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio con memoria del 31.05.2021, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3 3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. L'udienza del 5.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. La domanda della ricorrente ha ad oggetto la compensazione o il rimborso della Cigs anticipata ai propri dipendenti in forza del contratto di solidarietà del 20.1.2017.
Ai fini della decisione occorre, preliminarmente, inquadrare la fattispecie nell'ambito della normativa di riferimento.
Il D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 148 ha introdotto disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
In particolare, l'art. 7 Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni:
“
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall all'impresa o conguagliato da CP_1
questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell territorialmente CP_1
competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell con il connesso assegno per il nucleo familiare, CP_1
ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all tutti i dati necessari per il CP_1
4 pagamento ((...)) dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ((è collocato)) il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni ((dalla comunicazione)) del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
La ricorrente dopo la dovuta attività di consultazione sindacale e la stipula del contratto di solidarietà in data 20.1.2017, presentava in data 31.01.2017, istanza di trattamento integrazione salariale al Ministero competente per il periodo di Cigs compreso tra l'1.2.2017 e il 30.1.2018, cui faceva seguito il decreto autorizzativo n. 100009 dell'11.9.2017 di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2.3.2017 al 30.09.2017 con n. di matricola aziendale errato ed il successivo decreto del 19.01.2018 con cui il ha concesso la Cigs per il periodo CP_2 dall'1.10.2017 al 30.1.2018.
Orbene, preliminarmente va rilevato che la contestazione della ricorrente in ordine al periodo di concessione della Cigs da parte del , il quale, non avrebbe considerato CP_2 il periodo iniziale compreso tra l'1.2.2017 ed il 2.3.2017, risulta infondata.
L'Art. 25 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che “1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario...
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima”.
Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha inoltrato l'istanza in data 31.1.2017, oltre il termine di 7 giorni previsto dalla legge rispetto alla stipula del contratto di solidarietà intervenuta in data 20.1.2017, e non il 25.1.2017, data a cui risale un successivo verbale di mera precisazione, ragion per cui la decorrenza della Cigs a partire dal 2.3.2017 è corretta.
Perdipiù, dai documenti in atti, non risulta che la società ricorrente, subito dopo l'emissione del decreto di concessione, abbia chiesto al una rettifica formale. CP_2
6. Ai fini della decisione, a fronte dell'eccezione di decadenza della parte resistente, si ritiene che la stessa vada parzialmente accolta.
Dirimente è l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale per avere diritto al conguaglio o al rimborso della Cigs anticipata dal datore di lavoro, come avvenuto nel caso di specie.
5 L'art. 7 del D. Lsv. 148 del 2015 dispone che “
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”.
Nel caso di specie, la ricorrente asserisce che il termine decadenziale andrebbe fatto decorrere dal terzo decreto emesso dal in data 26.2.2018. CP_2
Tale rilievo risulta, tuttavia, infondato.
Si osserva, infatti, che a differenza dei primi due decreti ministeriali di concessione della
Cigs, quella del 26.2.2018 n. 101030 va inquadrata come una mera comunicazione integrativa ai decreti precedenti in cui si riportava, letteralmente, “La Controparte_3
indicata in epigrafe, con nota del 6.2.2018 ha comunicato a questo Ufficio che,
CP_ contrariamente a quanto indicato in sede di istanza, il numero corretto di matricola è
5129700646. Tanto si rappresenta affinché codesto istituto apporti le dovute modifiche ai decreti di riferimento.” CP_ Si osserva, pertanto, che l'erronea indicazione del n. di matricola oltre ad essere imputabile alla Società ricorrente che ha errato già nell'istanza al Ministero del
31.01.2017, è stata rilevata dalla stessa a distanza di più di un anno dall'inoltro dell'istanza e a distanza di svariati mesi dall'emissione del decreto dell'11.9.2017, e che la comunicazione ministeriale del 26.2.2018 è volta alla modifica del solo n. di matricola non anche a modificare il periodo di concessione della Cigs che viene indicato, sì, tra l'1.2.2017 ed il 31.1.2018 ma in quanto si rifà letteralmente a quanto richiesto nell'istanza iniziale.
Tale circostanza, infatti, è stata smentita nei fatti dai due decreti ministeriali che la suddetta comunicazione del 26.2.2018 non ha annullato ma solo integrato.
L' resistente, infatti, con messaggio n. 2066 del 2020 ha dato istruzioni operative CP_1 per la gestione delle attività successive all'emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria precisando che le c.d. “Comunicazioni integrative di rettifica trasmesse dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali integrano il contenuto del decreto di concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale originariamente adottato. A mero titolo esemplificativo, tali
6 rettifiche possono riguardare il numero dei lavoratori coinvolti (sia in aumento che in diminuzione), il mutamento della ragione sociale della ditta, la modifica delle unità produttive coinvolte o la correzione di altri dati. Come nelle precedenti fattispecie, la procedura notifica all'operatore della Struttura territoriale competente la presenza del decreto di rettifica, con un avviso di obbligatoria lettura, per le conseguenti eventuali modifiche dell'autorizzazione già emessa”. CP_ Orbene, nel caso di specie l'autorizzazione da parte dell' non era ancora intervenuta in quanto ancora non richiesta dalla ricorrente, ma nella comunicazione del 26.2.2018 il
Ministero demandava all' resistente il compito di apportare le dovute modifiche ai CP_1
decreti di riferimento.
CP_ Adempimento a cui l' non si è attenuto, limitandosi a rilevare successivamente le discrepanze tra l'istanza di conguaglio, presentata in data 3.7.2018, e i decreti ministeriali dell'11.9.2017 e del 18.1.2018 e onerando la ricorrente a ripresentare nuovi modelli IG15.
Tale circostanza, come si spiegherà in seguito, ha prodotto i suoi effetti pregiudizievoli nella sfera d'interesse della ricorrente.
Pertanto, posto che il termine decadenziale semestrale per il conguaglio o il rimborso della
Cigs anticipata dalla ricorrente non possa farsi decorrere dal 26.2.2018, occorre esaminare la questione prendendo a riferimento le date di emissione dei due decreti ministeriali precedenti e i relativi periodi di concessione della Cigs.
Va rilevato che il decreto ministeriale n. 100009 dell'11.9.2017 di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale riguardava il periodo compreso tra il
2.3.2017 ed il 30.09.2017.
Da ciò ne consegue che rispetto al primo decreto ministeriale, la Società ricorrente avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per evitare di incorrere in decadenza entro e non oltre il
31.3.2018, ovvero entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, inoltrando apposita richiesta di autorizzazione di
CP_ conguaglio all' competente. CP_ Come si evince dagli atti allegati, invece, la ricorrente, ha inoltrato l'istanza all' solo in data 3.7.2018, quando ormai, rispetto al primo decreto ministeriale il termine decadenziale, era maturato.
Lo stesso non può dirsi rispetto al secondo decreto ministeriale del 18.1.2018 che ha concesso la Cigs per il periodo compreso tra l'1.10.2017 ed il 31.1.2018.
Alla data del 3.7.2018 la Società non era ancora incorsa in decadenza che sarebbe maturata in data 30.7.2018.
7 Priva di fondamento risulta l'eccezione formulata dall'Ente resistente il quale ha negato di aver ricevuto l'istanza del 3.7.2018, atteso che la circostanza è documentalmente smentita dal riscontro, tardivo, dato dallo stesso Istituto in data 18.9.2018, in cui si riporta “oggetto: autorizzazione cig contratti di solidarietà…..la Vs richiesta di cassa integrazione guadagni inviata con protocollo INPS4800.03/07/2018.0253476, non corrisponde ai relativi decreti ministeriali (n. 100009 e n. 100772). Devono essere rimandati i mod. IG15.str corretti nei quadri B e C”. CP_ Va rilevata la tardività del riscontro dato dall' all'istanza della ricorrente, ossia quando già il termine decadenziale era maturato.
L' , infatti, in violazione con quanto previsto dalla legge 241/90 ha riscontrato CP_1
l'istanza ben 75 giorni dopo, contravvenendo all'obbligo di dare riscontro entro 30 gg. CP_ Perdipiù, l' con Messaggio 28 novembre 2017, n.4746, in atti, avente ad oggetto
“integrazioni salariali straordinarie (CIGS) ‐ decadenza semestrale ex art. 7, co. 3, D.Lgs.
148/15 ‐ emissione autorizzazioni al conguaglio da parte delle sedi” ha precisato che
“Occorre evitare che l'azienda possa incorrere in decadenza a causa della intempestività del provvedimento autorizzativo e, a tal fine, si raccomanda alle strutture in indirizzo di rispettare rigorosamente i termini di conclusione del procedimento, assicurando che
l'autorizzazione sia emessa entro 30 gg. dalla presentazione della domanda completa. Si evidenzia, comunque, che l'autorizzazione, anche se emanata oltre i limiti della decadenza in oggetto, è comunque un atto dovuto e necessario, come detto, sia ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa in capo ai lavoratori sia per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (contributo addizionale). I casi in cui l'avvenuta decadenza sia dipesa da ritardi nell'emanazione dell'autorizzazione dovranno essere portati immediatamente a conoscenza della Direzione centrale Ammortizzatori sociali dal direttore della sede competente, con apposita relazione da inviare tramite PEI, per le conseguenti valutazioni.” CP_ L' peraltro, dopo l'inoltro delle successive istanze della ricorrente in data 24.9.2018 e
28.9.2018 ha dapprima emesso due provvedimenti autorizzativi in data 09.10.2018, con scadenza per effettuare il conguaglio rispettivamente in data 31.3.2018 e 31.7.2018, quindi, con scadenze antecedenti all'emissione della stessa autorizzazione, circostanza di fatto impeditiva per la ricorrente di procedere al conguaglio;
successivamente, su sollecito della
CP_ ricorrente che segnalava l'anomalia e faceva presente l'errore ostativo, l' con mail del
24.1.2019 comunicava di aver “richiesto all'ufficio competente di provvedere alla rimessione in termini dell'autorizzazione di cui trattasi, per consentire all'azienda le
8 operazioni di conguaglio”, per poi, con altra mail del 28.1.2019 comunicare l'avvenuta decadenza.
Dalle ragioni suesposte si evince una condotta inadempiente da parte dell' resistente CP_1
che ha determinato un ritardo nella procedura di conguaglio che, rispetto al secondo decreto ministeriale, non è imputabile alla ricorrente la quale, pertanto, non può subire gli effetti pregiudizievoli della decadenza.
CP_ La ricorrente, invitata dall' a “rimandare i mod. IG15.str corretti nei quadri B e C” aveva già avviato evidentemente gli adempimenti necessari al conguaglio quando ancora era in tempo per completare l'intero procedimento.
L' avrebbe dovuto sospendere l'iter autorizzativo per il tempo necessario CP_1 all'esercizio dei suoi poteri istruttori, piuttosto che dare riscontri tardivi e contraddittori alle richieste della ricorrente.
Va rilevato che, a differenza della Cigo per cui le aziende possono procedere
CP_ automaticamente al conguaglio, senza la preventiva autorizzazione da parte dell' che, in tal caso, concede a monte la fruizione della cassa integrazione ordinaria, il procedimento previsto per accedere alla Cigs impone che, a seguito del decreto ministeriale di
CP_ concessione della stessa, l'azienda faccia istanza di autorizzazione all' cui è subordinato il successivo conguaglio.
Lo stesso resistente nel messaggio n. 3880 del 18.10.2018 ha precisato che “In CP_1 presenza di autorizzazione inesistente o scaduta la procedura considera uguale a “0” le ore conguagliate”.
Nel caso di specie l'autorizzazione del 9.10.2018 era già scaduta il 31.7.2018 non per ritardo imputabile alla ricorrente, che aveva presentato istanza tempestivamente, ma a causa della condotta inadempiente dello stesso . CP_1
Con riguardo al fatto che l' si debba attivare diligentemente, va osservato come, CP_1
proprio con riferimento a istanze di cassa integrazione, sia il medesimo a prevedere CP_1
-in sede di valutazione delle istanze presentate- l'onere di attivare il supplemento istruttorio, dovendo nel caso provvedere a chiedere informazioni, integrazioni o anche a sentire direttamente le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale. Al riguardo, sono esplicite la Circolare n. 130 del 15.9.2017, la Circolare CP_1
n. 18 del 1.02.2022, oltre che la Circolare del Ministero del lavoro n. 3 del CP_1
16.2.2022.
Sull'esigenza di un intervento attivo dell' , l'art. 11 del D.M. 95442/2016 stabilisce in CP_1 modo sintomatico come segue: “
1. Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia
9 conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.
2. In caso di supplemento di istruttoria, l' può richiedere all'impresa di fornire, entro CP_1
15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale”.
In definitiva, non solo l' , come tutta la pubblica amministrazione, non si può CP_1
addirittura giovare della propria inerzia ma deve mantenere una condotta proattiva e di buona fede contrattuale, in grado di favorire il contribuente nel mantenimento di condotte corrette.
Al riguardo, oltre all'ordinario precetto di buona fede nei rapporti contrattuali (art. 1375 cod.civ.), il nostro ordinamento richiede all'amministrazione di collaborare con il cittadino
(art. 97, Cost.), come pure enunciato dall'art. 1, L. n. 241/1990, ma, soprattutto, dal successivo art. 6, il quale, in materia di procedimento amministrativo, prevede espressamente che il responsabile del procedimento, sulla scorta dei principi anzidetti, debba tenere una condotta positiva, volta alla salvaguardia e alla tutela -anche preventiva- degli interessi dei cittadini.
Il nostro ordinamento richiede il necessario intervento dell'amministrazione -e quindi anche dell' in forza dell'istituto obbligatorio del “soccorso istruttorio” (cfr. CP_1
Consiglio di Stato, Sentenza 1.7.2021, n. 5008).
Al riguardo, il Consiglio di Stato riconosce il dovere dell'amministrazione di tenere un contegno attivo in presenza di circostanze che potrebbero ingenerare effetti sull'effettività delle istanze presentate, evitando così future e diseconomiche vertenze. Al riguardo, tra le molte, la sentenza 1.7.2020, n. 4191 chiarisce che: i poteri di soccorso istruttorio -istituto di carattere generale attuativo dell'art. 97 della Costituzione, al fine della emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco- devono essere esercitati in funzione dell'attuazione dei principi di trasparenza e leale collaborazione, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede comunque gravanti sull'Amministrazione, al fine di garantire l'effettiva partecipazione.”
Se si considera altresì l'insegnamento della S.C., per cui non possono essere individuati adempimenti e sanzioni se non nei limiti indicati e prescritti tassativamente dalla legge (cfr. Cassazione, sentenza n. 5825/2021), affiora che, nel caso di specie, in cui emerge un errore di fatto riconoscibile dall' sulla base di quanto già a propria CP_1 conoscenza, l' ha il compito di valutare e di indicare il difetto di completezza e CP_1
10 coerenza delle istanze pervenute e dei loro requisiti, rilevando per tempo possibili omissioni, contraddizioni o errori che potrebbero comprometterne gli esiti.
Alla luce delle superiori ragioni, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto della ricorrente al conguaglio o, comunque, al rimborso a titolo di integrazione salariale anticipata dell'importo corrispondente al solo periodo compreso tra l'1.10.2017 ed il 30.01.2018.
7. In ragione dei motivi della decisione, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti per metà; la restante quota segue la soccombenza e si liquida ex D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- in accoglimento parziale delle domande, riconosce il diritto della ricorrente al conguaglio o, comunque, al rimborso a titolo di integrazione salariale anticipata dell'importo corrispondente al solo periodo compreso tra l'1.10.2017 ed il 30.01.2018 e per l'effetto CP_ condanna l' agli adempimenti del caso.
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1
liquida – già ridotte- in € 21,50 per spese ed € 6.114,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae in favore del procuratore antistatario;
compensa la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora la Face
11