TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4160/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4160/2024 V.G.,
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
ND – LI (SR), Via Dei Tulipani n.20, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò
Turrisi n. 59, presso lo studio dell'avv. Venera Fichera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- e
(C.F. nata a [...] l'[...] e residente in [...]C.F._2
ND – LI (SR), Via Dei Tulipani n.20, elettivamente domiciliata in Palermo, Corso
Finocchiaro Aprile n.40, presso lo studio dell'avv. Rosalia Giaccone, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 4/04/2025); posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 103/2025, pubblicata in data 5/02/2025, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
1 di 4 28/10/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 24/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/04/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) il sig. , che attualmente svolge la sua attività lavorativa sulle navi, ogni qualvolta Parte_1 sbarcherà potrà abitare insieme alla moglie ed al figlio nella casa coniugale, anche quando lo stesso andrà in pensione o, comunque, continuerà a lavorare sulla terraferma;
2) La casa coniugale sita in ND (fraz. di LI) (Sr) in via Dei Tulipani n.20; dal momento in cui il figlio diventerà economicamente indipendente potrà essere posta in vendita a terzi e i due coniugi si divideranno il prezzo di vendita al 50% ciascuno o in alternativa la sig.ra , se Parte_2 vorrà, potrà acquistare la sua quota di proprietà (50%) dell'immobile, dietro pagamento in favore del marito del 50% del valore della casa coniugale.
3) il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo della casa coniugale, mentre le utenze saranno Pt_1 pagate dai coniugi al 50% ciascuno.
4) il sig. verserà ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Pt_1 Per_1 ma economicamente non indipendente, la somma di € 300,00, somma che sarà versata su Postepay intestata al , entro il giorno 5 di ogni mese. Somma che non verrà più erogata nel momento Parte_3 in cui troverà un lavoro diventando in tal senso economicamente indipendente. Parte_3
4) Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Siracusa e dalla Corte d'appello di
Siracusa, quali: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
2 di 4 specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il coniuge rinuncia all'assegno divorzile e ad ogni sostegno economico da parte Parte_2 del marito”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
3 di 4 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato con rito concordatario, in Palermo, il giorno 4/09/2002 (Atto n. 114, Parte II,
[...]
Serie A, Anno 2002), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PALERMO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
5/12/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4160/2024 V.G.,
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
ND – LI (SR), Via Dei Tulipani n.20, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò
Turrisi n. 59, presso lo studio dell'avv. Venera Fichera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- e
(C.F. nata a [...] l'[...] e residente in [...]C.F._2
ND – LI (SR), Via Dei Tulipani n.20, elettivamente domiciliata in Palermo, Corso
Finocchiaro Aprile n.40, presso lo studio dell'avv. Rosalia Giaccone, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 4/04/2025); posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 103/2025, pubblicata in data 5/02/2025, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
1 di 4 28/10/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 24/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/04/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) il sig. , che attualmente svolge la sua attività lavorativa sulle navi, ogni qualvolta Parte_1 sbarcherà potrà abitare insieme alla moglie ed al figlio nella casa coniugale, anche quando lo stesso andrà in pensione o, comunque, continuerà a lavorare sulla terraferma;
2) La casa coniugale sita in ND (fraz. di LI) (Sr) in via Dei Tulipani n.20; dal momento in cui il figlio diventerà economicamente indipendente potrà essere posta in vendita a terzi e i due coniugi si divideranno il prezzo di vendita al 50% ciascuno o in alternativa la sig.ra , se Parte_2 vorrà, potrà acquistare la sua quota di proprietà (50%) dell'immobile, dietro pagamento in favore del marito del 50% del valore della casa coniugale.
3) il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo della casa coniugale, mentre le utenze saranno Pt_1 pagate dai coniugi al 50% ciascuno.
4) il sig. verserà ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Pt_1 Per_1 ma economicamente non indipendente, la somma di € 300,00, somma che sarà versata su Postepay intestata al , entro il giorno 5 di ogni mese. Somma che non verrà più erogata nel momento Parte_3 in cui troverà un lavoro diventando in tal senso economicamente indipendente. Parte_3
4) Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Siracusa e dalla Corte d'appello di
Siracusa, quali: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
2 di 4 specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il coniuge rinuncia all'assegno divorzile e ad ogni sostegno economico da parte Parte_2 del marito”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
3 di 4 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato con rito concordatario, in Palermo, il giorno 4/09/2002 (Atto n. 114, Parte II,
[...]
Serie A, Anno 2002), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PALERMO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
5/12/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
4 di 4