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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Elena Catalano Presidente dott. Elena Mara Grazioli Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1015/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti ANTONIO IANNONE e Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO TURRI, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 15 CASTELNUOVO DI CONZA presso i difensori appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
BELLOFIORE BRIOTTONE e dell'avv. GIOVANNINA VENTURA, elettivamente domiciliata in
VIA BORGONUOVO, 9 20121 MILANO presso i difensori appellata
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) pagina 1 di 14 Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1852/2024 1 emessa dal Tribunale di Milano, XI Sezione Civile, Giudice Dott. Barbuto
Vincenzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 10391/2021, depositata in cancelleria in data 21.02.2024 e mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c., per i motivi e argomenti dedotti nella presente comparsa;
2) Dichiarare inammissibile la domanda formulata dall'attore; Nel merito: 3) Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
4) Condannare la società ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Controparte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: A) Ammettersi prova testimoniale sulle circostanze dedotte sui seguenti capitoli di prova, epurati da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive, il tutto salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici: 1) vero che verso la fine del mese di novembre 2019 la società, D-OG s.r.l., sottoscriveva un contratto con la con il quale incaricava quest'ultima di effettuare Controparte_1
servizi di trasporto ferroviario di rifiuti;
2 2) vero che la società D-OG operava per conto della
[...]
aggiudicataria dei lotti 1A e 12 aventi ad oggetto il servizio di rimozione, trasporto e CP_2
conferimento in ambito nazionale e comunitario, nonché ad impianti di smaltimento in ambito comunitario, dei rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania, di cui alla Gara europea bandita dalla Regione Campania Proc. n. 28921A//19 "Gara Europea a procedura aperta"; 3) vero che il trasferimento dei rifiuti per lo smaltimento aveva come sede di partenza
Marcianise e/o mentre la destinazione finale era sita in Pleven (UL); 4) vero che il Per_1 trasporto dei rifiuti da uno stato all'altro, doveva avvenire nel rispetto del Regolamento Cee 1013/2006, in particolare, la normativa, prevede che il Ministero dell'Ambiente italiano su proposta dello pagina 2 di 14 smaltitore italiano richieda al Ministero dell'Ambiente del paese comunitario di destinazione,
l'autorizzazione a conferire un certo quantitativo di rifiuti. Il Ministero dello stato ricevente, a sua volta, verifica se l'impianto di destinazione è autorizzato al trattamento dei rifiuti e, in caso di esito positivo, concede l'autorizzazione (cd. notifica transfrontaliera); 5) vero che nel mese di maggio 2019
, come sopra accennato, comunicava alla D-OG la possibilità di smaltire un quantitativo CP_2 importante di rifiuti in UL e chiedeva a quest'ultima di organizzare dei treni per poter raggiungere i siti di stoccaggio. I treni dovevano essere a composizione bloccata ovvero treni completi. La , CP_2
a sua volta, si impegnava ad espletare tutte le formalità previste dal Regolamento Cee 1013/2006; 3 6) vero che la società , nella sua qualità di notificatore, si adoperava nel porre in essere tutte le CP_2
formalità del caso (progettazione e presentazione di un dossier), accollandosi anche i relativi costi ed oneri per l'espletamento delle predette attività preliminari;
7) vero che sin dall'inizio della sottoscrizione del contratto emergevano evidenti difficoltà ad organizzare il trasferimento dei rifiuti per cause non imputabili all'odierna convenuta ed inoltre, tale evenienza veniva comunicata telefonicamente a in data 7 dicembre 2019 e successivamente confermata via mail in Controparte_1
data 09 dicembre 2019; 8) vero che con la mail del 9 dicembre 2019, veniva comunicato quanto segue:
“...il giorno successivo le cose sono iniziate a precipitare;
dapprima la notizia di un'ispezione della
Regione Lazio, poi quella del mancato pagamento degli oneri di raccordo che, di fatto, hanno prodotto l'annullamento del treno. Venerdì scorso, l'ing. ha inviato una comunicazione perentoria ai CP_3
“signori e signore” di chiedendo loro una risposta definitiva entro le 24 ore successive Per_1 sull'avvio delle operazioni di carico. Solo stamani, tale risposta è giunta. Essa contiene una serie di giustificazioni pretestuose con le quali l'impianto di di fatto, ha comunicato la propria Per_1 intenzione di non dar seguito a tali operazioni”; 9) vero che sempre mail del 9 dicembre 2019 veniva comunicato, altresì, che: “…Con l'occasione, l'ing. . nel frattempo, provvederà a depositare Per_2
l'istanza di notifica transfrontaliera per il traffico con origine Marcianise…”. A tale proposito giova ricordare, ancora una volta, che il luogo di destinazione era la UL (Pleven); 4 10) vero che nei primi giorni di gennaio 2020, in UL scoppia uno scandalo che vede coinvolto anche il Ministro dell'Ambiente e che porta alla revoca delle autorizzazioni sugli impianti nei quali avrebbe dovuto conferire (cfr. allegato sub 3)); 12) vero che anche a causa, della superiore ed imprevedibile CP_2
circostanza, non riusciva ad ottenere le necessarie notifiche transfrontaliere per poter essere CP_2
autorizzata al trasferimento dei rifiuti;
13) vero che nel mese di marzo 2020 veniva comunicato alla che, nonostante gli impegni profusi il progetto UL era definitivamente tramontato per CP_1
pagina 3 di 14 tutte le note vicende e nella medesima occasione, veniva, altresì, comunicato che stava tentando CP_2 di sottoscrivere accordi con un impianto di recupero rifiuti in Ungheria e solo all'esito di tale accordo si sarebbe proceduto a dare corso alle spedizioni. Anche in tale caso, nonostante gli impegni profusi, la non riceveva le necessarie notifiche transfrontaliere;
14) vero che D-LOG insisteva nel CP_2
richiedere ai vertici di la documentazione necessaria per richiedere le notifiche al Ministero CP_1 dell'Ambiente ungherese individuato come sito alternativo, in particolare veniva richiesto a CP_1
l'itinerario da percorre con i transiti in Slovenia e un itinerario alternativo con transito Austria;
15) vero che successivamente, alla paventata ipotesi di individuazione di un sito alternativo in Ungheria per l'eventuale stoccaggio, la stessa , in maniera illegittima iniziava ad addebitare penali CP_1 all'odierna convenuta per i mancati trasporti effettuati. 5 Sui sopra indicati capitoli di prova si chiede l'escussione testimoniale dei seguenti signori: - residente in [...]
n. 67; - , residente in residente in Casalnuovo di Napoli (Na) alla Via G. Crimaldi, n. Testimone_2
55; - residente in residente in Milano alla Via Amedeo D'Aosta n. Testimone_3
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, previo ogni opportuno incombente ed ogni necessaria declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1. IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE:
1.1. dichiarare la nullità / improcedibilità / inammissibilità dell'appello per violazione artt. 432 c.p.c. per i motivi tutti di cui al punto 1.1 della presente memoria di costituzione e risposta;
1.2. dichiarare la nullità / improcedibilità / inammissibilità dell'appello per violazione normativa D.M. n. 110/2023, per i motivi di cui al punto 1.2 del presente atto ovvero, in subordine, si chiede che quanto eccepito in detto punto 1.2 sia valutato dalla Corte ai fini della decisione sulle spese del processo, così come disposto dal comma 4 dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
2. NEL MERITO 2.1. rigettare, per i motivi tutti di cui in atti, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1852/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 20 Parte_1
febbraio 2024 (RG 10391/2021) e, conseguentemente, confermarla in ogni sua parte. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'intentato appello avversariamente proposto, accogliere le seguenti domande, previo accertamento degli inadempimenti contrattuali e/o del comportamento illecito tenuto dalla convenuta e di cui in narrativa del presente atto nonché di quelli di cui agli scritti difensivi tutti del primo grado di giudizio, 2.2. condannare la società al pagamento in favore di Parte_1 [...] dell'importo di Euro 44.000,00, da applicarsi per ogni mese sino alla scadenza naturale del CP_1
pagina 4 di 14 Contratto o a la diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno nella misura che sarà accertata in giudizio e/o liquidata in via equitativa dal Giudice ovvero condannare la società T_ al pagamento in favore di dell'importo di Euro 674.438,98 oltre IVA, per i
[...] Controparte_1
titoli e/o casuali di cui in atti;
2.3. condannare, in ogni caso, la società al pagamento in Parte_1
favore di delle somme che risulteranno dovute in corso di causa per le causali e i Controparte_1
titoli di cui in narrativa del presente atto nonché di quelli di cui agli scritti difensivi tutti del primo grado di giudizio ovvero ritenute di giustizia e/o liquidate in via equitativa dal Giudice anche a titolo di risarcimento del danno;
Ciò oltre che al risarcimento del danno ulteriore nella misura riconosciuta all'esito del giudizio e/o liquidato in via equitativa dal Giudice;
2.4. il tutto oltre i) interessi moratori ex art. 5 del D.lgs n. 231/2002 o, laddove non risultino applicabili le disposizioni di tale norma, legali, dal dovuto al saldo effettivo e ii) rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo sulle somme di valore eventualmente liquidate a favore dell'attrice.
3. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio nonché della fase “cautelare” relativa alla sospensiva, richiesta da parte appellante, della sentenza appellata. Salvo ogni diritto.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1852/2024, accoglieva la domanda proposta da
[...]
, società operante nel settore del trasporto ferroviario di merci, in Italia e Controparte_1 all'estero, che aveva stipulato con nel novembre 2019, contratto quadro n.01/19 Parte_1
CTI D LOG -della durata di un anno, a far tempo dal 20.11.2019, rinnovabile per iscritto per ulteriori due anni, senza tacito rinnovo.
2. Con tale contratto, la convenuta aveva affidato all'attrice la fornitura di servizi di trasporto ferroviario in UL, relativo a prodotti e rifiuti indicati in Allegato 1, per i volumi minimi indicati all'art.3.5, con i prezzi fissati in Allegato 2, richiamato dall'art.6.1.
3. In particolare, in base all'art.3.5, secondo comma, D OG si era obbligata ad affidare a CP_1 almeno un numero di 54 treni all'anno e, in caso di mancato raggiungimento del detto volume minimo contrattuale, si era obbligata a versare all'attrice una quota di prezzo pari al 60% del prezzo di tuti i treni non effettuati;
inoltre, in base all'art.17 del contratto quadro, si era T_ obbligata, in caso di rescissione anticipata del contratto, senza giusta causa, a versare all'attrice
€ 44.000,00 per ogni mese in meno di durata rispetto al termine naturale del contratto, in pagina 5 di 14 particolare a copertura dei costi di immobilizzazione/inutilizzo carri (salvo raggiungimento dei minimi garantiti già conseguito) e fatto salvo il maggior danno.
4. Per fronteggiare gli impegni, aveva noleggiato, a decorrere dal novembre 2019 e CP_1
sino al dicembre 2020, una flotta di n. 65 vagoni carri ad hoc, idonei al trasporto dei rifiuti delle tipologie previste in contratto, sostenendo un costo mensile di noleggio compreso tra €
43.352,10 ed € 46.341,90, variabile in base al numero delle giornate del mese di riferimento, per un totale di € 618.196,70, oltre al costo di trasporto degli stessi carri sulla rete ferroviaria per metterli a disposizione per € 33.822,28, per totale di € 652.018, 98 oltre IVA;
infine, aveva sostenuto il costo per soste carri presso il terminal ferroviario di Marcianise, pari ad € 22.420,00 oltre IVA. Pertanto, per noleggio, movimentazione e sosta dei 65 vagoni, al fine di dare esecuzione al contratto, l'attrice sopportava un costo complessivo pari ad € 674.438, 98 oltre
IVA.
5. Dato che, per ragioni estranee a , il trasporto in UL non aveva avuto luogo, né CP_1
erano state individuate idonee destinazioni alternative e posto che la convenuta aveva informato l'attrice, fin dal dicembre 2019, che i trasporti non sarebbero stati realizzati così come pattuiti, chiedeva la condanna di controparte, in via principale, al pagamento CP_1
del prezzo ex art.
3.5 secondo comma del contratto quadro, pari al 60% della tariffa complessiva dei 54 treni non effettuati;
in subordine, il pagamento della penale ex art.17 del contratto medesimo, dal novembre 2019 fino al luglio 2020, data in cui la convenuta aveva manifestato la volontà di recedere unilateralmente dal contratto, senza giusta causa;
in estremo subordine, la condanna di quantomeno al rimborso dei costi sopportati da per dare T_ CP_1 esecuzione al contratto, pari ad € 674.438,98 oltre IVA.
6. D OG -aggiudicataria dei lotti 1A e 12 aventi ad oggetto il servizio di rimozione, trasporto e conferimento in ambito nazionale e comunitario, nonché impianti di smaltimento, in ambito comunitario, dei rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione
Campania, di cui alla gara europea bandita dalla Regione Campania Proc. n.28921A//19 "Gara
Europea a procedura aperta" – deduceva che il trasferimento dei rifiuti per lo smaltimento aveva come sede di partenza Marcianise e/o mentre la destinazione finale era ubicata in Per_1
Pleven (UL); che, sin dall'inizio della sottoscrizione del contratto, erano affiorate evidenti difficoltà ad organizzare il trasferimento dei rifiuti per cause non imputabili alla stessa pagina 6 di 14 convenuta e infine tale fatto era stato comunicato telefonicamente a in data 7 Controparte_1
dicembre 2019 e successivamente confermato via mail in data 09 dicembre 2019.
7. Assumeva che i primi giorni di gennaio 2020, in UL era scoppiato uno scandalo che vedeva coinvolto anche il Ministro dell'Ambiente e che comportava la revoca delle autorizzazioni sugli impianti nei quali avrebbe dovuto conferire la società ; che, anche a CP_2
causa della superiore ed imprevedibile circostanza, non riusciva ad ottenere le CP_2
necessarie notifiche transfrontaliere per poter essere autorizzata al trasferimento dei rifiuti;
che, nel mese di marzo 2020, veniva comunicato alla che, nonostante gli impegni, il CP_1
progetto UL era definitivamente tramontato per tutte le note vicende e nella medesima occasione, veniva, altresì, comunicato che stava tentando di sottoscrivere accordi con un CP_2 impianto di recupero rifiuti in Ungheria e solo all'esito di tale accordo si sarebbe proceduto a dare corso alle spedizioni. Anche in tale caso, nessuna notifica utile emergeva.
8. Il giudice ha ritenuto fondata la domanda attorea. Le difficoltà ad organizzare il trasferimento dei rifiuti, da a Pleven, in UL, erano del tutto estranee alla sfera dell'attore e non Per_1
erano opponibili a : ciò risulta dalla e-mail del dicembre 2019, ( doc.2 allegato alla CP_1 comparsa del convenuto), ove emerge il rifiuto dell'impianto di di dar seguito alle Per_1
operazioni di carico e trasporto dei rifiuti, rifiuto che concerne la sfera del committente dell'appalto, cioè di tal ché il convenuto risultava inadempiente al proprio onere di T_ collaborazione, necessario per permettere al debitore l'adempimento della prestazione negoziale di trasporto dei rifiuti;
in pratica, il rifiuto dell'impianto di Anagni è qualificabile in termini di fatto interno al rapporto tra e , e non si riflette in quello con . T_ CP_2 CP_1
9. Secondo il Tribunale di Milano, non provata è, poi, l'allegazione del convenuto, per cui nei primi giorni di gennaio 2020 sarebbero state revocate le autorizzazioni sugli impianti nei quali avrebbe dovuto conferire : il doc.3 allegato alla comparsa è, infatti, solo una pagina di un CP_2 magazine in cui si legge soltanto di un'inchiesta delle Autorità bulgare, attinente al razionamento dell'acqua nella città di Pernik e in altri centri abitati, e dell'importazione illegale di rifiuti dall'Italia; si tratta di una notizia del tutto generica, non legata, né collegabile alla vicenda in esame. Ciò significa che non v'è alcuna idonea prova del cd. factum principis sussumibile nell'art.8 del contratto quadro. Né è applicabile l'art.9 del contratto, attinente al mutamento in negativo delle condizioni economiche, politiche, finanziarie o tecniche, “tali da mettere a repentaglio la stabilità del contratto stesso”.
pagina 7 di 14 10. Il giudice di prime cure reputava non fondata la dedotta violazione dell'ultimo comma dell'art.16 del contratto in relazione al Regolamento comunitario 1013/2006/CE, laddove le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto alla condizione dell'approvazione da parte delle competenti Autorità delle notifiche previste dalla legge e dai regolamenti europei per il trasporto dei rifiuti, in particolare di quelli marcati con codice CER 19 12 12, non essendo stato possibile, secondo il convenuto, “ricevere le notifiche necessarie per effettuare i trasporti”. Di detta impossibilità, secondo il giudice di prime cure, non vi era prova alcuna, posto che la convenuta era receduta dal contratto prima ancora dell'inoltro delle notifiche e della verifica del relativo esito delle stesse.
11. Inoltre, a norma dell'art.
3.1 del contratto, i rifiuti oggetto di trasporto non erano soltanto quelli con il detto codice, bensì anche altri, con cinque diversi codici. Con riguardo alla contestazione della prova del pagamento effettuato dall'attore in favore del terzo Tiber. Co., aveva CP_1
prodotto idonea documentazione sub nn.4 e 4 bis (relativi alle spese sostenute da per CP_1
far fronte agli impegni contrattuali).
12. Pertanto, secondo il giudice, trova applicazione il disposto dell'art.17 del contratto, poiché non era stata data esecuzione alcuna al contratto, per fatto riferibile a colpa del convenuto, che non aveva prestato la necessaria collaborazione per permettere alla controparte di adempiere, sicché non si era verificato neppure un parziale adempimento, nel cui ambito si sarebbe potuto collocare l'inadempimento dell'obbligo di affidamento di volumi minimi, di cui all'art.
3.5 del contratto. A norma del detto art.17, il convenuto era tenuto al pagamento dell'importo di euro
44.000,00 per “ogni mese in meno di durata rispetto al termine naturale del contratto, in particolare a copertura dei costi di immobilizzo/inutilizzo carri…salvo il maggior danno”.
Tuttavia, poiché l'attore aveva dimostrato di aver sopportato, al fine di adempiere al contratto, l'esborso di euro 674.438,98, oltre IVA, maggiore della penale pattuita, pur se calcolata per l'intero anno di contratto, il convenuto doveva essere condannato al pagamento di detto importo, oltre interessi moratori ex art.1284 c.c..
13. Avverso/o la decisione di prime cure interponeva gravame la società chiedendo il T_
rigetto delle domande spiccate dalla controparte, previa ammissione di prove testimoniali, ove ritenute rilevanti.
14. Parte appellata chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, instava per il rigetto dello stesso.
pagina 8 di 14 15. Dopo l'udienza di prima comparizione del 9.-7.2024, la causa era trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione di termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione
16. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. violazione dell'art. 116 c.p.c. in merito alla risoluzione contrattuale ex artt. 8 e 9 del contratto quadro;
b. violazione art. 16 del contratto quadro in relazione al Regolamento comunitario
1013/2006 CE in punto mancato ottenimento delle notifiche transfrontaliere;
c. violazione art. 116 cpc in relazione all'art. 17 del contratto quadro.
17. Quanto al motivo sub a), la difesa di parte appellante deduce che erroneamente il giudice di prime cure aveva preso in considerazione la mail del dicembre 2019 con cui erano stati evidenziati ritardi nel predisporre i primi viaggi da In verità, il motivo imprevisto e Per_1
imprevedibile che aveva condotto alla risoluzione del contratto era costituito dalla mancata concessione delle notifiche transfrontaliere in seguito allo scandalo che aveva colpito il
Ministro dell'Ambiente bulgaro. Del resto, laddove il giudice di prima istanza avesse ammesso le prove in proposito articolate, sarebbe emersa la forza maggiore, che con le predette prove intendeva dimostrare, riproponendole in sede di precisazione delle conclusioni.
18. Con riguardo al motivo sub b), la società appellante evidenzia che la normativa comunitaria e, in particolare, il Regolamento comunitario 1013/2006/CE prevede che il Ministro dell'Ambiente italiano richieda l'autorizzazione a conferire un certo quantitativo di rifiuti, tramite lo smaltitore italiano, ossia nella specie, tramite al Ministro omologo del paese CP_2 di destinazione. Il Ministro dello Stato ricevente verifica se l'impianto di destinazione è autorizzato al trattamento dei rifiuti e, in caso di esito positivo, concede l'autorizzazione (cd. notifica transfrontaliera) in forma scritta. Ebbene, non era riuscita ad ottenere le CP_2 predette notifiche transfrontaliere. Ed infatti nell'allegato n. 1 alla comparsa di costituzione di risultava che l'autorizzazione vi era per rifiuti CER 19.12.12, rifiuti prodotti dal T_
trattamento meccanico e comunque diversi da quelli di cui alla voce CER 19.11.12, per i quali aveva inoltrato richiesta alla Regione Campania. Tuttavia non aveva ottenuto CP_2 CP_2
pagina 9 di 14 risposta e non era quindi vero che la convenuta era receduta arbitrariamente dal contratto, non avendo, in concreto mai ottenuto le indispensabili notifiche transfrontaliere.
19. Con riferimento al motivo sub c), il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che il contratto non era stato eseguito per colpa del convenuto che non aveva prestato la necessaria collaborazione per permettere alla controparte di adempiere. Ciò non era vero, in CP_1
quanto essa appellante aveva più volte chiesto alla controparte di trasmettere documentazione affinché potesse presentare le conseguenti richieste su alcuni siti alternativi come CP_2
l'Ungheria.
20. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a, b, c. I motivi di censura impingono tutti sulla correttezza o meno della condotta tenuta dall'odierna parte appellante che, nella prospettazione della società , prospettazione condivisa dal giudice di prime cure, non avrebbe CP_1 cooperato in modo fattivo al fine di consentire l'adempimento del contratto alla società
. Ebbene, è necessario partire dall'impegno complessivo previsto dal contratto quadro CP_1
(doc.n. 3 di parte attrice in prime cure), impegno che prevedeva l'affidamento da parte di DOG
a di n. 54 treni all'anno, con la previsione che, in caso di mancato raggiungimento di CP_1
tale volume minimo contrattuale, in difetto di giusta causa, la stessa sarebbe stata tenuta T_ ex art. 17 del contratto a pagare la somma di € 44.000,00 ogni mese in meno di durata rispetto al termine naturale del contratto;
e ciò a copertura dei costi di immobilizzazione e inutilizzo dei predetti carri (cfr. art. 17 intitolato “penali per risoluzione del contratto senza giusta causa”).
Fatti pacifici sono l'approvvigionamento dei vagoni in n. di 65 ed i relativi costi di noleggio e trasporto come da doc. n. 4 di parte attorea in prime cure per un totale di € 652.018,98. Dal doc.
n. 4 bis della stessa emerge anche il costo per sosta dei carri presso il terminal CP_1 ferroviario di Marcianese pari ad € 22.420,00 oltre IVA. Ne risulta provato il costo globale di
€ 674.4538,98 oltre IVA.
21. Orbene, questa essendo la cornice contrattuale, specchio di un non trascurabile impegno economico, è a dirsi che la società con mail datata 9.12.2019 ( doc. n. 5 di parte attrice) T_
in persona di comunicava al direttore commerciale di , Persona_3 CP_1 Persona_4 presunte difficoltà relative all'impianto di Tali difficoltà comunque non si riflettevano Per_1
sul fronte delle spedizioni in UL, tanto che sempre nella stessa mail confermava T_
il progetto UL, riferendo di attivarsi per l'ottenimento delle notifiche transfrontaliere, affermando anche la propria disponibilità ad accollarsi in parti i costi per l'avvio delle pagina 10 di 14 spedizioni da ( doc. n. 5 di parte attrice). Con mail datata 22.1.2020 l'odierna parte Per_1
appellata per il tramite di ( doc. n. 6 di parte ) manifestava in Controparte_4 CP_1
modo chiaro la propria disponibilità a ricercare percorsi alternativi alla UL in relazione alla quale al punto n. 1 di detta comunicazione scriveva: “UL: tutto fermo e attualmente non più idonea come meta. Prego confermare”; restava, quindi, in attesa di avere una diversa quotazione economica con destinazione Ungheria.
22. A tale mail rispondeva con mail nella stessa giornata (ore 15:16, doc. n. 7) del Tes_1 seguente tenore: “ buonasera, dobbiamo presentare le notifiche al ministero CP_4 dell'ambiente ungherese. A corredo della documentazione ti prego inviarmi l'itinerario da percorrere con i transiti in Slovenia e un itinerario da tenere di scorta con il transito in
Austria. Cordiali salto. . Parte_2
23. Ebbene, da un tale compendio probatorio si ricava agevolmente l'impegno assunto dall'odierna parte appellante di procedere con l'esecuzione del contratto, sia pure con il diverso itinerario dell'Ungheria. Tanto è vero che in coerenza con una tale situazione in fatto, la società CP_1
emetteva le fatture in data 31.1.2020, 29.2.2020, 31.3.2020, 30.4.2020 di cui ai doc. ti nn. 8 e 9 di parte attorea in primo grado, dell'importo di € 49.500,00 ciascuna. A causa del mancato, spontaneo pagamento da parte di seguiva diffida del legale di in data T_ CP_1
8.6.2020 ( doc. n. 10) e, subito dopo, la comunicazione inerente la s risoluzione del contratto in data 3.7.2020 da parte dl D OG ( doc. n. 11 di parte attrice). Seguiva sub n. 13 ulteriore mail in replica a con cui il legale dell'odierna appellante ribadiva l'intenzione di risolvere CP_1 il contratto “per cause di forza maggiore (emergenza Covid) e per il fatto di principe” ( cfr. mail in data 3.8.2020)-
24. Orbene, come è evidente, non è in atti alcuna documentazione che supporta quanto sostenuto con il motivo sub a), ossia l'esistenza di una causa di forza maggiore, non essendo all'uopo sufficienti notizie giornalistiche ( doc. n. 3 di parte , posto che neppure la dicitura ampia T_ di cui all'art. 8 del contratto consente una simile ampliamento. Soprattutto, non sono in atti richieste di notifiche transfrontaliere inevase o respinte, tramite mail, fax, raccomandata inviate a . In particolare, dal doc. n. 1 di parte convenuta risulta che le licenze CP_2 ambientali erano già state ottenute sin dal luglio 2019. Né tali circostanze, con l'ovvia formalizzazione che deve assisterle, possono essere dimostrate tramite l'ammissione dei capitoli nn. 10, 12, 13 ( non essendo presente un capitolo sub n. 11): si tratta di circostanze pagina 11 di 14 capitolate in modo generico, non supportate per via documentale neppure da un inizio di prova e non definite in termini temporali. Quanto, poi, alla specifica tipologia di rifiuti – che secondo l'appellante sarebbe limitata solo ai rifiuti con codice 19 12 12 – è utile rilevare che dal contratto in quadro ( cfr. pag. 7) risulta che i rifiuti oggetto dei trasporti erano non solo quelli di cui al codice 19 12 12, ma anche i rifiuti con i seguenti codici: 191208, 191204,
191201, 150106, 040222; codici espressamente tradotti in materiali indicati all'art.
3.1 del contratto con una sorta di legenda.
25. Le considerazioni che precedono hanno carattere dirimente, ma, in ogni caso, si ritiene necessario esaminare anche il quomodo dell'invocata forza maggiore. Pertanto, anche voler ritenere sussistente la forza maggiore, pur a fronte di un atteggiamento ondivago come emerge dal carteggio legale sopra citato, è da rilevarsi che l'art. 8 del contratto prevedeva una sorta di procedimentalizzazione in merito agli eventi di forza maggiore, procedimentalizzazione ispirata evidentemente alla collaborazione in buona fede tra le parti. Ed, invero, la parte che invocava la forza maggiore era tenuta ad informare la controparte con qualsiasi mezzo idoneo ed a confermarlo per notifica scritta entro le successive 48 ore dalla verificazione dell'evento; in particolare “l'avviso deve indicare le circostanze dell'evento, nonché gli obblighi interessati da tale evento. Non appena le circostanze cessano di produrre i loro effetti, la parte che ha subito la forza maggiore deve informare l'altra parte con qualsiasi mezzo. Durante tale periodo le parti cercheranno di raggiungere un accordo provvisorio per superare le difficoltà derivanti dall'evento di forza maggiore e riprenderanno l'adempimento dei loro obblighi non appena le circostanze cessano di produrre i loro effetti. In mancanza di applicazione delle disposizioni qui descritte, la forza maggiore non sarà presa in considerazione e la parte che la invoca sarà ritenuta responsabile per eventuali danni subiti dall'altra parte” ( cfr. art. 8 del contratto quadro).
26. Né la società ha tenuto una condotta rispettosa delle previsioni di cui all'art. 9 del T_ contratto (intitolato “clausola di riduzione ad equità”) che cosi statuiva: “se le condizioni economiche, politiche, finanziarie o tecniche sulla base delle quali le parti hanno sottoscritto il presente contratto, subiscono un'evoluzione tale da mettere a repentaglio la stabilità del contratto stesso, nuove condizioni soddisfacenti per entrambe le parti debbono essere negoziate. Se non è possibile raggiungere un accordo entro due mesi dalla notifica della parte penalizzata all'altra parte della richiesta di negoziazione di nuove condizioni, la parte
pagina 12 di 14 penalizzata può recedere immediatamente dal contratto, senza essere tenuta al pagamento di penali. Questo articolo si applica in particolare quando le modifiche o le a cancellazioni degli slot attribuiti a derivano da opere ordinate dal proprietario o dal gestore CP_1 dell'infrastruttura e tali modifiche o le cancellazioni delle fasce orarie obbligano a CP_1 cercare di implementare una soluzione alternativa. Questa disposizione si applica, tra l'altro, anche qualora RFI (Rete Ferroviaria Italiana) preveda un aumento sostanziale del pedaggio ferroviario”. Non sono in atti missive idonee a dimostrare un'attivazione coerente con le previsioni negoziali, risultando da parte dell'odierna appellante un comportamento improntato solo al rifiuto degli obblighi assunti solo otto mesi prima (comunicazione di risoluzione del luglio 2020 rispetto al contratto di novembre 2019). Né è risultato esplicitato uno specifico impatto sul settore in questione da parte dell'emergenza sanitaria, citata solo nella mail del legale di nell'agosto 2020, in risposta alle obiezioni da parte di . T_ CP_1
27. Conclusivamente tutte le circostanze in fatto invocate da risultano estranee alla sfera T_
giuridica delle odierne parti in causa e come tali non opponibili alla società . Né Controparte_1
tali eventi sono stati fatti rifluire nel contratto quadro in essere mediante le specifiche previsioni negoziali ( artt. 8 e 9 del contratto quadro), che, ove opportunamente attivate, avrebbero potuto portare ad una rinegoziazione dei rispettivi obblighi. Né possono soccorrere i capitoli di prova articolati dall'odierna parte appellante, posto che tutti tali capitoli risultano generici e irrilevanti per la dirimente ragione che, anche nell'ipotesi di positiva dimostrazione delle circostanze articolate, le stesse non risulterebbero opponibili alla parte appellata, per quanto sopra detto.
28. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, dunque, risulta corretta e legittima l'applicazione dell'art. 17 del contratto quadro in punto di applicazione di penali per risoluzione in difetto di giusta causa. Non contestato in modo specifico è, infine, il quantum.
29. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di prime cure.
30. L'esito del gravame comporta la condanna della parte impugnante al rimborso delle spese legali del grado in favore della parte appellata, con applicazione dei parametri medi, avuto riguardo al valore del contenzioso e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
pagina 13 di 14 31. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per le appellanti principali, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1015/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1852/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese processuali Parte_1 Controparte_1 del grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 29.1.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Elena Catalano Presidente dott. Elena Mara Grazioli Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1015/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti ANTONIO IANNONE e Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO TURRI, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 15 CASTELNUOVO DI CONZA presso i difensori appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
BELLOFIORE BRIOTTONE e dell'avv. GIOVANNINA VENTURA, elettivamente domiciliata in
VIA BORGONUOVO, 9 20121 MILANO presso i difensori appellata
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) pagina 1 di 14 Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1852/2024 1 emessa dal Tribunale di Milano, XI Sezione Civile, Giudice Dott. Barbuto
Vincenzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 10391/2021, depositata in cancelleria in data 21.02.2024 e mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c., per i motivi e argomenti dedotti nella presente comparsa;
2) Dichiarare inammissibile la domanda formulata dall'attore; Nel merito: 3) Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
4) Condannare la società ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Controparte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: A) Ammettersi prova testimoniale sulle circostanze dedotte sui seguenti capitoli di prova, epurati da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive, il tutto salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici: 1) vero che verso la fine del mese di novembre 2019 la società, D-OG s.r.l., sottoscriveva un contratto con la con il quale incaricava quest'ultima di effettuare Controparte_1
servizi di trasporto ferroviario di rifiuti;
2 2) vero che la società D-OG operava per conto della
[...]
aggiudicataria dei lotti 1A e 12 aventi ad oggetto il servizio di rimozione, trasporto e CP_2
conferimento in ambito nazionale e comunitario, nonché ad impianti di smaltimento in ambito comunitario, dei rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania, di cui alla Gara europea bandita dalla Regione Campania Proc. n. 28921A//19 "Gara Europea a procedura aperta"; 3) vero che il trasferimento dei rifiuti per lo smaltimento aveva come sede di partenza
Marcianise e/o mentre la destinazione finale era sita in Pleven (UL); 4) vero che il Per_1 trasporto dei rifiuti da uno stato all'altro, doveva avvenire nel rispetto del Regolamento Cee 1013/2006, in particolare, la normativa, prevede che il Ministero dell'Ambiente italiano su proposta dello pagina 2 di 14 smaltitore italiano richieda al Ministero dell'Ambiente del paese comunitario di destinazione,
l'autorizzazione a conferire un certo quantitativo di rifiuti. Il Ministero dello stato ricevente, a sua volta, verifica se l'impianto di destinazione è autorizzato al trattamento dei rifiuti e, in caso di esito positivo, concede l'autorizzazione (cd. notifica transfrontaliera); 5) vero che nel mese di maggio 2019
, come sopra accennato, comunicava alla D-OG la possibilità di smaltire un quantitativo CP_2 importante di rifiuti in UL e chiedeva a quest'ultima di organizzare dei treni per poter raggiungere i siti di stoccaggio. I treni dovevano essere a composizione bloccata ovvero treni completi. La , CP_2
a sua volta, si impegnava ad espletare tutte le formalità previste dal Regolamento Cee 1013/2006; 3 6) vero che la società , nella sua qualità di notificatore, si adoperava nel porre in essere tutte le CP_2
formalità del caso (progettazione e presentazione di un dossier), accollandosi anche i relativi costi ed oneri per l'espletamento delle predette attività preliminari;
7) vero che sin dall'inizio della sottoscrizione del contratto emergevano evidenti difficoltà ad organizzare il trasferimento dei rifiuti per cause non imputabili all'odierna convenuta ed inoltre, tale evenienza veniva comunicata telefonicamente a in data 7 dicembre 2019 e successivamente confermata via mail in Controparte_1
data 09 dicembre 2019; 8) vero che con la mail del 9 dicembre 2019, veniva comunicato quanto segue:
“...il giorno successivo le cose sono iniziate a precipitare;
dapprima la notizia di un'ispezione della
Regione Lazio, poi quella del mancato pagamento degli oneri di raccordo che, di fatto, hanno prodotto l'annullamento del treno. Venerdì scorso, l'ing. ha inviato una comunicazione perentoria ai CP_3
“signori e signore” di chiedendo loro una risposta definitiva entro le 24 ore successive Per_1 sull'avvio delle operazioni di carico. Solo stamani, tale risposta è giunta. Essa contiene una serie di giustificazioni pretestuose con le quali l'impianto di di fatto, ha comunicato la propria Per_1 intenzione di non dar seguito a tali operazioni”; 9) vero che sempre mail del 9 dicembre 2019 veniva comunicato, altresì, che: “…Con l'occasione, l'ing. . nel frattempo, provvederà a depositare Per_2
l'istanza di notifica transfrontaliera per il traffico con origine Marcianise…”. A tale proposito giova ricordare, ancora una volta, che il luogo di destinazione era la UL (Pleven); 4 10) vero che nei primi giorni di gennaio 2020, in UL scoppia uno scandalo che vede coinvolto anche il Ministro dell'Ambiente e che porta alla revoca delle autorizzazioni sugli impianti nei quali avrebbe dovuto conferire (cfr. allegato sub 3)); 12) vero che anche a causa, della superiore ed imprevedibile CP_2
circostanza, non riusciva ad ottenere le necessarie notifiche transfrontaliere per poter essere CP_2
autorizzata al trasferimento dei rifiuti;
13) vero che nel mese di marzo 2020 veniva comunicato alla che, nonostante gli impegni profusi il progetto UL era definitivamente tramontato per CP_1
pagina 3 di 14 tutte le note vicende e nella medesima occasione, veniva, altresì, comunicato che stava tentando CP_2 di sottoscrivere accordi con un impianto di recupero rifiuti in Ungheria e solo all'esito di tale accordo si sarebbe proceduto a dare corso alle spedizioni. Anche in tale caso, nonostante gli impegni profusi, la non riceveva le necessarie notifiche transfrontaliere;
14) vero che D-LOG insisteva nel CP_2
richiedere ai vertici di la documentazione necessaria per richiedere le notifiche al Ministero CP_1 dell'Ambiente ungherese individuato come sito alternativo, in particolare veniva richiesto a CP_1
l'itinerario da percorre con i transiti in Slovenia e un itinerario alternativo con transito Austria;
15) vero che successivamente, alla paventata ipotesi di individuazione di un sito alternativo in Ungheria per l'eventuale stoccaggio, la stessa , in maniera illegittima iniziava ad addebitare penali CP_1 all'odierna convenuta per i mancati trasporti effettuati. 5 Sui sopra indicati capitoli di prova si chiede l'escussione testimoniale dei seguenti signori: - residente in [...]
n. 67; - , residente in residente in Casalnuovo di Napoli (Na) alla Via G. Crimaldi, n. Testimone_2
55; - residente in residente in Milano alla Via Amedeo D'Aosta n. Testimone_3
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, previo ogni opportuno incombente ed ogni necessaria declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1. IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE:
1.1. dichiarare la nullità / improcedibilità / inammissibilità dell'appello per violazione artt. 432 c.p.c. per i motivi tutti di cui al punto 1.1 della presente memoria di costituzione e risposta;
1.2. dichiarare la nullità / improcedibilità / inammissibilità dell'appello per violazione normativa D.M. n. 110/2023, per i motivi di cui al punto 1.2 del presente atto ovvero, in subordine, si chiede che quanto eccepito in detto punto 1.2 sia valutato dalla Corte ai fini della decisione sulle spese del processo, così come disposto dal comma 4 dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
2. NEL MERITO 2.1. rigettare, per i motivi tutti di cui in atti, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1852/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 20 Parte_1
febbraio 2024 (RG 10391/2021) e, conseguentemente, confermarla in ogni sua parte. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'intentato appello avversariamente proposto, accogliere le seguenti domande, previo accertamento degli inadempimenti contrattuali e/o del comportamento illecito tenuto dalla convenuta e di cui in narrativa del presente atto nonché di quelli di cui agli scritti difensivi tutti del primo grado di giudizio, 2.2. condannare la società al pagamento in favore di Parte_1 [...] dell'importo di Euro 44.000,00, da applicarsi per ogni mese sino alla scadenza naturale del CP_1
pagina 4 di 14 Contratto o a la diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno nella misura che sarà accertata in giudizio e/o liquidata in via equitativa dal Giudice ovvero condannare la società T_ al pagamento in favore di dell'importo di Euro 674.438,98 oltre IVA, per i
[...] Controparte_1
titoli e/o casuali di cui in atti;
2.3. condannare, in ogni caso, la società al pagamento in Parte_1
favore di delle somme che risulteranno dovute in corso di causa per le causali e i Controparte_1
titoli di cui in narrativa del presente atto nonché di quelli di cui agli scritti difensivi tutti del primo grado di giudizio ovvero ritenute di giustizia e/o liquidate in via equitativa dal Giudice anche a titolo di risarcimento del danno;
Ciò oltre che al risarcimento del danno ulteriore nella misura riconosciuta all'esito del giudizio e/o liquidato in via equitativa dal Giudice;
2.4. il tutto oltre i) interessi moratori ex art. 5 del D.lgs n. 231/2002 o, laddove non risultino applicabili le disposizioni di tale norma, legali, dal dovuto al saldo effettivo e ii) rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo sulle somme di valore eventualmente liquidate a favore dell'attrice.
3. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio nonché della fase “cautelare” relativa alla sospensiva, richiesta da parte appellante, della sentenza appellata. Salvo ogni diritto.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1852/2024, accoglieva la domanda proposta da
[...]
, società operante nel settore del trasporto ferroviario di merci, in Italia e Controparte_1 all'estero, che aveva stipulato con nel novembre 2019, contratto quadro n.01/19 Parte_1
CTI D LOG -della durata di un anno, a far tempo dal 20.11.2019, rinnovabile per iscritto per ulteriori due anni, senza tacito rinnovo.
2. Con tale contratto, la convenuta aveva affidato all'attrice la fornitura di servizi di trasporto ferroviario in UL, relativo a prodotti e rifiuti indicati in Allegato 1, per i volumi minimi indicati all'art.3.5, con i prezzi fissati in Allegato 2, richiamato dall'art.6.1.
3. In particolare, in base all'art.3.5, secondo comma, D OG si era obbligata ad affidare a CP_1 almeno un numero di 54 treni all'anno e, in caso di mancato raggiungimento del detto volume minimo contrattuale, si era obbligata a versare all'attrice una quota di prezzo pari al 60% del prezzo di tuti i treni non effettuati;
inoltre, in base all'art.17 del contratto quadro, si era T_ obbligata, in caso di rescissione anticipata del contratto, senza giusta causa, a versare all'attrice
€ 44.000,00 per ogni mese in meno di durata rispetto al termine naturale del contratto, in pagina 5 di 14 particolare a copertura dei costi di immobilizzazione/inutilizzo carri (salvo raggiungimento dei minimi garantiti già conseguito) e fatto salvo il maggior danno.
4. Per fronteggiare gli impegni, aveva noleggiato, a decorrere dal novembre 2019 e CP_1
sino al dicembre 2020, una flotta di n. 65 vagoni carri ad hoc, idonei al trasporto dei rifiuti delle tipologie previste in contratto, sostenendo un costo mensile di noleggio compreso tra €
43.352,10 ed € 46.341,90, variabile in base al numero delle giornate del mese di riferimento, per un totale di € 618.196,70, oltre al costo di trasporto degli stessi carri sulla rete ferroviaria per metterli a disposizione per € 33.822,28, per totale di € 652.018, 98 oltre IVA;
infine, aveva sostenuto il costo per soste carri presso il terminal ferroviario di Marcianise, pari ad € 22.420,00 oltre IVA. Pertanto, per noleggio, movimentazione e sosta dei 65 vagoni, al fine di dare esecuzione al contratto, l'attrice sopportava un costo complessivo pari ad € 674.438, 98 oltre
IVA.
5. Dato che, per ragioni estranee a , il trasporto in UL non aveva avuto luogo, né CP_1
erano state individuate idonee destinazioni alternative e posto che la convenuta aveva informato l'attrice, fin dal dicembre 2019, che i trasporti non sarebbero stati realizzati così come pattuiti, chiedeva la condanna di controparte, in via principale, al pagamento CP_1
del prezzo ex art.
3.5 secondo comma del contratto quadro, pari al 60% della tariffa complessiva dei 54 treni non effettuati;
in subordine, il pagamento della penale ex art.17 del contratto medesimo, dal novembre 2019 fino al luglio 2020, data in cui la convenuta aveva manifestato la volontà di recedere unilateralmente dal contratto, senza giusta causa;
in estremo subordine, la condanna di quantomeno al rimborso dei costi sopportati da per dare T_ CP_1 esecuzione al contratto, pari ad € 674.438,98 oltre IVA.
6. D OG -aggiudicataria dei lotti 1A e 12 aventi ad oggetto il servizio di rimozione, trasporto e conferimento in ambito nazionale e comunitario, nonché impianti di smaltimento, in ambito comunitario, dei rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione
Campania, di cui alla gara europea bandita dalla Regione Campania Proc. n.28921A//19 "Gara
Europea a procedura aperta" – deduceva che il trasferimento dei rifiuti per lo smaltimento aveva come sede di partenza Marcianise e/o mentre la destinazione finale era ubicata in Per_1
Pleven (UL); che, sin dall'inizio della sottoscrizione del contratto, erano affiorate evidenti difficoltà ad organizzare il trasferimento dei rifiuti per cause non imputabili alla stessa pagina 6 di 14 convenuta e infine tale fatto era stato comunicato telefonicamente a in data 7 Controparte_1
dicembre 2019 e successivamente confermato via mail in data 09 dicembre 2019.
7. Assumeva che i primi giorni di gennaio 2020, in UL era scoppiato uno scandalo che vedeva coinvolto anche il Ministro dell'Ambiente e che comportava la revoca delle autorizzazioni sugli impianti nei quali avrebbe dovuto conferire la società ; che, anche a CP_2
causa della superiore ed imprevedibile circostanza, non riusciva ad ottenere le CP_2
necessarie notifiche transfrontaliere per poter essere autorizzata al trasferimento dei rifiuti;
che, nel mese di marzo 2020, veniva comunicato alla che, nonostante gli impegni, il CP_1
progetto UL era definitivamente tramontato per tutte le note vicende e nella medesima occasione, veniva, altresì, comunicato che stava tentando di sottoscrivere accordi con un CP_2 impianto di recupero rifiuti in Ungheria e solo all'esito di tale accordo si sarebbe proceduto a dare corso alle spedizioni. Anche in tale caso, nessuna notifica utile emergeva.
8. Il giudice ha ritenuto fondata la domanda attorea. Le difficoltà ad organizzare il trasferimento dei rifiuti, da a Pleven, in UL, erano del tutto estranee alla sfera dell'attore e non Per_1
erano opponibili a : ciò risulta dalla e-mail del dicembre 2019, ( doc.2 allegato alla CP_1 comparsa del convenuto), ove emerge il rifiuto dell'impianto di di dar seguito alle Per_1
operazioni di carico e trasporto dei rifiuti, rifiuto che concerne la sfera del committente dell'appalto, cioè di tal ché il convenuto risultava inadempiente al proprio onere di T_ collaborazione, necessario per permettere al debitore l'adempimento della prestazione negoziale di trasporto dei rifiuti;
in pratica, il rifiuto dell'impianto di Anagni è qualificabile in termini di fatto interno al rapporto tra e , e non si riflette in quello con . T_ CP_2 CP_1
9. Secondo il Tribunale di Milano, non provata è, poi, l'allegazione del convenuto, per cui nei primi giorni di gennaio 2020 sarebbero state revocate le autorizzazioni sugli impianti nei quali avrebbe dovuto conferire : il doc.3 allegato alla comparsa è, infatti, solo una pagina di un CP_2 magazine in cui si legge soltanto di un'inchiesta delle Autorità bulgare, attinente al razionamento dell'acqua nella città di Pernik e in altri centri abitati, e dell'importazione illegale di rifiuti dall'Italia; si tratta di una notizia del tutto generica, non legata, né collegabile alla vicenda in esame. Ciò significa che non v'è alcuna idonea prova del cd. factum principis sussumibile nell'art.8 del contratto quadro. Né è applicabile l'art.9 del contratto, attinente al mutamento in negativo delle condizioni economiche, politiche, finanziarie o tecniche, “tali da mettere a repentaglio la stabilità del contratto stesso”.
pagina 7 di 14 10. Il giudice di prime cure reputava non fondata la dedotta violazione dell'ultimo comma dell'art.16 del contratto in relazione al Regolamento comunitario 1013/2006/CE, laddove le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto alla condizione dell'approvazione da parte delle competenti Autorità delle notifiche previste dalla legge e dai regolamenti europei per il trasporto dei rifiuti, in particolare di quelli marcati con codice CER 19 12 12, non essendo stato possibile, secondo il convenuto, “ricevere le notifiche necessarie per effettuare i trasporti”. Di detta impossibilità, secondo il giudice di prime cure, non vi era prova alcuna, posto che la convenuta era receduta dal contratto prima ancora dell'inoltro delle notifiche e della verifica del relativo esito delle stesse.
11. Inoltre, a norma dell'art.
3.1 del contratto, i rifiuti oggetto di trasporto non erano soltanto quelli con il detto codice, bensì anche altri, con cinque diversi codici. Con riguardo alla contestazione della prova del pagamento effettuato dall'attore in favore del terzo Tiber. Co., aveva CP_1
prodotto idonea documentazione sub nn.4 e 4 bis (relativi alle spese sostenute da per CP_1
far fronte agli impegni contrattuali).
12. Pertanto, secondo il giudice, trova applicazione il disposto dell'art.17 del contratto, poiché non era stata data esecuzione alcuna al contratto, per fatto riferibile a colpa del convenuto, che non aveva prestato la necessaria collaborazione per permettere alla controparte di adempiere, sicché non si era verificato neppure un parziale adempimento, nel cui ambito si sarebbe potuto collocare l'inadempimento dell'obbligo di affidamento di volumi minimi, di cui all'art.
3.5 del contratto. A norma del detto art.17, il convenuto era tenuto al pagamento dell'importo di euro
44.000,00 per “ogni mese in meno di durata rispetto al termine naturale del contratto, in particolare a copertura dei costi di immobilizzo/inutilizzo carri…salvo il maggior danno”.
Tuttavia, poiché l'attore aveva dimostrato di aver sopportato, al fine di adempiere al contratto, l'esborso di euro 674.438,98, oltre IVA, maggiore della penale pattuita, pur se calcolata per l'intero anno di contratto, il convenuto doveva essere condannato al pagamento di detto importo, oltre interessi moratori ex art.1284 c.c..
13. Avverso/o la decisione di prime cure interponeva gravame la società chiedendo il T_
rigetto delle domande spiccate dalla controparte, previa ammissione di prove testimoniali, ove ritenute rilevanti.
14. Parte appellata chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, instava per il rigetto dello stesso.
pagina 8 di 14 15. Dopo l'udienza di prima comparizione del 9.-7.2024, la causa era trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione di termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione
16. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. violazione dell'art. 116 c.p.c. in merito alla risoluzione contrattuale ex artt. 8 e 9 del contratto quadro;
b. violazione art. 16 del contratto quadro in relazione al Regolamento comunitario
1013/2006 CE in punto mancato ottenimento delle notifiche transfrontaliere;
c. violazione art. 116 cpc in relazione all'art. 17 del contratto quadro.
17. Quanto al motivo sub a), la difesa di parte appellante deduce che erroneamente il giudice di prime cure aveva preso in considerazione la mail del dicembre 2019 con cui erano stati evidenziati ritardi nel predisporre i primi viaggi da In verità, il motivo imprevisto e Per_1
imprevedibile che aveva condotto alla risoluzione del contratto era costituito dalla mancata concessione delle notifiche transfrontaliere in seguito allo scandalo che aveva colpito il
Ministro dell'Ambiente bulgaro. Del resto, laddove il giudice di prima istanza avesse ammesso le prove in proposito articolate, sarebbe emersa la forza maggiore, che con le predette prove intendeva dimostrare, riproponendole in sede di precisazione delle conclusioni.
18. Con riguardo al motivo sub b), la società appellante evidenzia che la normativa comunitaria e, in particolare, il Regolamento comunitario 1013/2006/CE prevede che il Ministro dell'Ambiente italiano richieda l'autorizzazione a conferire un certo quantitativo di rifiuti, tramite lo smaltitore italiano, ossia nella specie, tramite al Ministro omologo del paese CP_2 di destinazione. Il Ministro dello Stato ricevente verifica se l'impianto di destinazione è autorizzato al trattamento dei rifiuti e, in caso di esito positivo, concede l'autorizzazione (cd. notifica transfrontaliera) in forma scritta. Ebbene, non era riuscita ad ottenere le CP_2 predette notifiche transfrontaliere. Ed infatti nell'allegato n. 1 alla comparsa di costituzione di risultava che l'autorizzazione vi era per rifiuti CER 19.12.12, rifiuti prodotti dal T_
trattamento meccanico e comunque diversi da quelli di cui alla voce CER 19.11.12, per i quali aveva inoltrato richiesta alla Regione Campania. Tuttavia non aveva ottenuto CP_2 CP_2
pagina 9 di 14 risposta e non era quindi vero che la convenuta era receduta arbitrariamente dal contratto, non avendo, in concreto mai ottenuto le indispensabili notifiche transfrontaliere.
19. Con riferimento al motivo sub c), il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che il contratto non era stato eseguito per colpa del convenuto che non aveva prestato la necessaria collaborazione per permettere alla controparte di adempiere. Ciò non era vero, in CP_1
quanto essa appellante aveva più volte chiesto alla controparte di trasmettere documentazione affinché potesse presentare le conseguenti richieste su alcuni siti alternativi come CP_2
l'Ungheria.
20. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a, b, c. I motivi di censura impingono tutti sulla correttezza o meno della condotta tenuta dall'odierna parte appellante che, nella prospettazione della società , prospettazione condivisa dal giudice di prime cure, non avrebbe CP_1 cooperato in modo fattivo al fine di consentire l'adempimento del contratto alla società
. Ebbene, è necessario partire dall'impegno complessivo previsto dal contratto quadro CP_1
(doc.n. 3 di parte attrice in prime cure), impegno che prevedeva l'affidamento da parte di DOG
a di n. 54 treni all'anno, con la previsione che, in caso di mancato raggiungimento di CP_1
tale volume minimo contrattuale, in difetto di giusta causa, la stessa sarebbe stata tenuta T_ ex art. 17 del contratto a pagare la somma di € 44.000,00 ogni mese in meno di durata rispetto al termine naturale del contratto;
e ciò a copertura dei costi di immobilizzazione e inutilizzo dei predetti carri (cfr. art. 17 intitolato “penali per risoluzione del contratto senza giusta causa”).
Fatti pacifici sono l'approvvigionamento dei vagoni in n. di 65 ed i relativi costi di noleggio e trasporto come da doc. n. 4 di parte attorea in prime cure per un totale di € 652.018,98. Dal doc.
n. 4 bis della stessa emerge anche il costo per sosta dei carri presso il terminal CP_1 ferroviario di Marcianese pari ad € 22.420,00 oltre IVA. Ne risulta provato il costo globale di
€ 674.4538,98 oltre IVA.
21. Orbene, questa essendo la cornice contrattuale, specchio di un non trascurabile impegno economico, è a dirsi che la società con mail datata 9.12.2019 ( doc. n. 5 di parte attrice) T_
in persona di comunicava al direttore commerciale di , Persona_3 CP_1 Persona_4 presunte difficoltà relative all'impianto di Tali difficoltà comunque non si riflettevano Per_1
sul fronte delle spedizioni in UL, tanto che sempre nella stessa mail confermava T_
il progetto UL, riferendo di attivarsi per l'ottenimento delle notifiche transfrontaliere, affermando anche la propria disponibilità ad accollarsi in parti i costi per l'avvio delle pagina 10 di 14 spedizioni da ( doc. n. 5 di parte attrice). Con mail datata 22.1.2020 l'odierna parte Per_1
appellata per il tramite di ( doc. n. 6 di parte ) manifestava in Controparte_4 CP_1
modo chiaro la propria disponibilità a ricercare percorsi alternativi alla UL in relazione alla quale al punto n. 1 di detta comunicazione scriveva: “UL: tutto fermo e attualmente non più idonea come meta. Prego confermare”; restava, quindi, in attesa di avere una diversa quotazione economica con destinazione Ungheria.
22. A tale mail rispondeva con mail nella stessa giornata (ore 15:16, doc. n. 7) del Tes_1 seguente tenore: “ buonasera, dobbiamo presentare le notifiche al ministero CP_4 dell'ambiente ungherese. A corredo della documentazione ti prego inviarmi l'itinerario da percorrere con i transiti in Slovenia e un itinerario da tenere di scorta con il transito in
Austria. Cordiali salto. . Parte_2
23. Ebbene, da un tale compendio probatorio si ricava agevolmente l'impegno assunto dall'odierna parte appellante di procedere con l'esecuzione del contratto, sia pure con il diverso itinerario dell'Ungheria. Tanto è vero che in coerenza con una tale situazione in fatto, la società CP_1
emetteva le fatture in data 31.1.2020, 29.2.2020, 31.3.2020, 30.4.2020 di cui ai doc. ti nn. 8 e 9 di parte attorea in primo grado, dell'importo di € 49.500,00 ciascuna. A causa del mancato, spontaneo pagamento da parte di seguiva diffida del legale di in data T_ CP_1
8.6.2020 ( doc. n. 10) e, subito dopo, la comunicazione inerente la s risoluzione del contratto in data 3.7.2020 da parte dl D OG ( doc. n. 11 di parte attrice). Seguiva sub n. 13 ulteriore mail in replica a con cui il legale dell'odierna appellante ribadiva l'intenzione di risolvere CP_1 il contratto “per cause di forza maggiore (emergenza Covid) e per il fatto di principe” ( cfr. mail in data 3.8.2020)-
24. Orbene, come è evidente, non è in atti alcuna documentazione che supporta quanto sostenuto con il motivo sub a), ossia l'esistenza di una causa di forza maggiore, non essendo all'uopo sufficienti notizie giornalistiche ( doc. n. 3 di parte , posto che neppure la dicitura ampia T_ di cui all'art. 8 del contratto consente una simile ampliamento. Soprattutto, non sono in atti richieste di notifiche transfrontaliere inevase o respinte, tramite mail, fax, raccomandata inviate a . In particolare, dal doc. n. 1 di parte convenuta risulta che le licenze CP_2 ambientali erano già state ottenute sin dal luglio 2019. Né tali circostanze, con l'ovvia formalizzazione che deve assisterle, possono essere dimostrate tramite l'ammissione dei capitoli nn. 10, 12, 13 ( non essendo presente un capitolo sub n. 11): si tratta di circostanze pagina 11 di 14 capitolate in modo generico, non supportate per via documentale neppure da un inizio di prova e non definite in termini temporali. Quanto, poi, alla specifica tipologia di rifiuti – che secondo l'appellante sarebbe limitata solo ai rifiuti con codice 19 12 12 – è utile rilevare che dal contratto in quadro ( cfr. pag. 7) risulta che i rifiuti oggetto dei trasporti erano non solo quelli di cui al codice 19 12 12, ma anche i rifiuti con i seguenti codici: 191208, 191204,
191201, 150106, 040222; codici espressamente tradotti in materiali indicati all'art.
3.1 del contratto con una sorta di legenda.
25. Le considerazioni che precedono hanno carattere dirimente, ma, in ogni caso, si ritiene necessario esaminare anche il quomodo dell'invocata forza maggiore. Pertanto, anche voler ritenere sussistente la forza maggiore, pur a fronte di un atteggiamento ondivago come emerge dal carteggio legale sopra citato, è da rilevarsi che l'art. 8 del contratto prevedeva una sorta di procedimentalizzazione in merito agli eventi di forza maggiore, procedimentalizzazione ispirata evidentemente alla collaborazione in buona fede tra le parti. Ed, invero, la parte che invocava la forza maggiore era tenuta ad informare la controparte con qualsiasi mezzo idoneo ed a confermarlo per notifica scritta entro le successive 48 ore dalla verificazione dell'evento; in particolare “l'avviso deve indicare le circostanze dell'evento, nonché gli obblighi interessati da tale evento. Non appena le circostanze cessano di produrre i loro effetti, la parte che ha subito la forza maggiore deve informare l'altra parte con qualsiasi mezzo. Durante tale periodo le parti cercheranno di raggiungere un accordo provvisorio per superare le difficoltà derivanti dall'evento di forza maggiore e riprenderanno l'adempimento dei loro obblighi non appena le circostanze cessano di produrre i loro effetti. In mancanza di applicazione delle disposizioni qui descritte, la forza maggiore non sarà presa in considerazione e la parte che la invoca sarà ritenuta responsabile per eventuali danni subiti dall'altra parte” ( cfr. art. 8 del contratto quadro).
26. Né la società ha tenuto una condotta rispettosa delle previsioni di cui all'art. 9 del T_ contratto (intitolato “clausola di riduzione ad equità”) che cosi statuiva: “se le condizioni economiche, politiche, finanziarie o tecniche sulla base delle quali le parti hanno sottoscritto il presente contratto, subiscono un'evoluzione tale da mettere a repentaglio la stabilità del contratto stesso, nuove condizioni soddisfacenti per entrambe le parti debbono essere negoziate. Se non è possibile raggiungere un accordo entro due mesi dalla notifica della parte penalizzata all'altra parte della richiesta di negoziazione di nuove condizioni, la parte
pagina 12 di 14 penalizzata può recedere immediatamente dal contratto, senza essere tenuta al pagamento di penali. Questo articolo si applica in particolare quando le modifiche o le a cancellazioni degli slot attribuiti a derivano da opere ordinate dal proprietario o dal gestore CP_1 dell'infrastruttura e tali modifiche o le cancellazioni delle fasce orarie obbligano a CP_1 cercare di implementare una soluzione alternativa. Questa disposizione si applica, tra l'altro, anche qualora RFI (Rete Ferroviaria Italiana) preveda un aumento sostanziale del pedaggio ferroviario”. Non sono in atti missive idonee a dimostrare un'attivazione coerente con le previsioni negoziali, risultando da parte dell'odierna appellante un comportamento improntato solo al rifiuto degli obblighi assunti solo otto mesi prima (comunicazione di risoluzione del luglio 2020 rispetto al contratto di novembre 2019). Né è risultato esplicitato uno specifico impatto sul settore in questione da parte dell'emergenza sanitaria, citata solo nella mail del legale di nell'agosto 2020, in risposta alle obiezioni da parte di . T_ CP_1
27. Conclusivamente tutte le circostanze in fatto invocate da risultano estranee alla sfera T_
giuridica delle odierne parti in causa e come tali non opponibili alla società . Né Controparte_1
tali eventi sono stati fatti rifluire nel contratto quadro in essere mediante le specifiche previsioni negoziali ( artt. 8 e 9 del contratto quadro), che, ove opportunamente attivate, avrebbero potuto portare ad una rinegoziazione dei rispettivi obblighi. Né possono soccorrere i capitoli di prova articolati dall'odierna parte appellante, posto che tutti tali capitoli risultano generici e irrilevanti per la dirimente ragione che, anche nell'ipotesi di positiva dimostrazione delle circostanze articolate, le stesse non risulterebbero opponibili alla parte appellata, per quanto sopra detto.
28. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, dunque, risulta corretta e legittima l'applicazione dell'art. 17 del contratto quadro in punto di applicazione di penali per risoluzione in difetto di giusta causa. Non contestato in modo specifico è, infine, il quantum.
29. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di prime cure.
30. L'esito del gravame comporta la condanna della parte impugnante al rimborso delle spese legali del grado in favore della parte appellata, con applicazione dei parametri medi, avuto riguardo al valore del contenzioso e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
pagina 13 di 14 31. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per le appellanti principali, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1015/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1852/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese processuali Parte_1 Controparte_1 del grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 29.1.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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