Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2019/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di assicurazione e vertente
TRA
(P.I.: ), _1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Pietro Menniti
Parte appellante e
Controparte_1
(P.I.: ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Ugo P.IVA_2
Lo Cicero
Parte appellata
(P.I.: ), rappresentata e difesa in Controparte_2 P.IVA_3
giudizio dall'avvocato Ugo Lo Cicero
Parte appellata
1
(P.I.: ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Ugo P.IVA_4
Lo Cicero
Parte intervenuta
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione delle probabilità di accoglimento del gravame, in riforma e modifica dell'impugnata sentenza: In via preliminare: ai sensi ed effetti dell'art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito: 1°) riconoscere e dichiarare che parte appellante ha diritto al risarcimento del danno furto subito il 02.11.2013; 2°) condannare le parti appellate al pagamento, in favore di , _1
della somma di Euro 57.641,90 per il furto subito il 02.11.2013 3°) condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio con gli accessori di legge”.
Per la parte appellata Controparte_1
“1)-Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto
[...]
di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Sviluppo ( D.L. n. 38/2012 convertito con Legge
n. 134/2012 ( c.d. “ filtro in appello ” ) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta. 2)-Senza recesso della preliminare eccezione, e previo rigetto della richiesta di sospensiva della esecutività della sentenza di prime cure per i fatti e i motivi esposti in narrativa della presente comparsa, rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti;
3)- In dipendenza della cessione di ramo d'azienda del 30.04.2019 per atto Notaio Dott. di Milano Rep. Persona_1
2 67598, Raccolta n. 19157 da parte di Controparte_1 [...]
in favore della Parte_2 Controparte_2
anche i giudizi pendenti, si insiste nella richiesta di estromissione della società Controparte_1
del presente giudizio. 4)-Senza recesso dalla preliminare
[...]
eccezione, confermare in toto la sentenza N. 1798/2019 emessa dal
Tribunale di Cosenza – G.I. Dott.ssa Anna Rombolà il 12.09.2019, pubblicata il 13.09.2019; 5)-Ritenere che l'atto di appello di controparte
è assolutamente temerario e va rigettato in toto;
6)-Onerare l'appellante delle spese e compensi anche del presente giudizio”.
Per la parte appellata “1)-Ritenere Controparte_2
inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto
Sviluppo ( D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 ( c.d. “ filtro in appello ” ) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta. 2)-Senza recesso della preliminare eccezione, e previo rigetto della richiesta di sospensiva della esecutività della sentenza di prime cure per i fatti e i motivi esposti in narrativa della presente comparsa, rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti;
3)- In dipendenza della cessione di ramo d'azienda del 30.04.2019 per atto Notaio Dott.
di Milano Rep. 67598, Raccolta n. 19157 da parte di Persona_1
in Controparte_4
favore della nche i giudizi pendenti, si insiste Controparte_2
nella richiesta di estromissione della società
[...]
del presente giudizio. 4)-Senza Controparte_1
recesso dalla preliminare eccezione, confermare in toto la sentenza N.
1798/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza – G.I. Dott.ssa Anna
Rombolà il 12.09.2019, pubblicata il 13.09.2019; 5)-Ritenere che l'atto
3 di appello di controparte è assolutamente temerario e va rigettato in toto;
6)-Onerare l'appellante delle spese e compensi anche del presente giudizio”.
Per la parte intervenuta: “La società
[...]
con il presente atto di Controparte_3
intervento si riporta a tutte le domande, deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate dalla già Controparte_2 Controparte_1
, nella comparsa di costituzione e di risposta del
[...]
04.09.2015, depositata in cancelleria in forma cartacea, nonché nei successivi atti e verbali di causa, che devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto di intervento. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione. A tal fine si chiede che la società CP_2
venga estromessa dal presente giudizio non avendo più alcuna
[...]
legittimazione in quanto la società
[...]
ha assunto ogni onere e Controparte_3
responsabilità, essendo stati trasferiti anche i contenziosi pendenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la società _1
, chiedendo che venisse Controparte_1
accertata la responsabilità della compagnia assicuratrice per il mancato risarcimento del danno in occasione del furto subito in data 2.11.2013, con condanna della stessa al pagamento della somma di € 57.641,90, corrispondente al valore della merce rubata. A fondamento della domanda l'attrice deduceva: - che era titolare di una ditta individuale sita nel comune di San Giovanni in Fiore alla località Iacoi, ad oggetto la vendita di autoricambi e autoveicoli nuovi e usati, autofficina meccanica,
4 elettrauto, gommista;
- che, per la copertura dei rischi della propria azienda, prendeva contatti con la MSA assicurazioni di Rende, al fine di ottenere un preventivo finalizzato alla successiva stipula di polizza assicurativa;
- che l'incaricato dalla MSA effettuava un sopralluogo presso la sua ditta al fine di valutare i rischi connessi all'attività e predisporre una polizza adeguata alle esigenze del cliente e che, in data
13 Marzo 2013, a seguito delle verifiche effettuate e della documentazione acquisita, l'assicuratore elaborava due contratti assicurativi, rispettivamente n. T184341 “ramo impresa” con validità dal
13.03.2013 al 13.03.2014, per la copertura dei rischi incendio e RCT e n.
T184337 “ramo commercio” con validità dal 04.03.2012 al 04.03.2014 per la copertura dei rischi incendio, furto e RCT;
- che, in data 2.11.2013, ignoti si introducevano all'interno dei magazzini della ditta, sottraendo beni per un valore complessivo di € 57.641,90, come da denuncia sporta alla Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore in data 07.11.2013, integrata il 25.11.2013; - che, in data 04.11.2013, il sinistro veniva denunciato alla società che, tuttavia, con missiva del CP_1
28.11.2014, comunicava l'impossibilità di dare corso alla richiesta di pagamento per avere accertato che “ la tipologia di attività svolta non corrisponde a quella indicata in polizza sub descrizione attività…..la indicazione della descrizione dell'attività era stata specificamente dedotta dalla come requisito rilevante per la valutazione del CP_1
rischio assunto, tramite la copertura assicurativa stipulata e per la conseguente correlativa commisurazione del premio”; - che il si Pt_1
era limitato ad apporre la sua sottoscrizione su un contratto redatto per intero dall'agente assicuratore e dallo stesso elaborato secondo le esigenze di tutela del rischio più confacenti all'attività svolta dall'assicurato e che quest'ultimo non aveva taciuto informazioni rilevanti, atte ad influire sulla valutazione del rischio ex art. 1892 c.c.; -
5 che, pertanto, sussisteva la responsabilità della compagnia assicuratrice convenuta per il mancato risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio la società che Controparte_1
contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Deduceva, in particolare, che la polizza per la quale era operante la garanzia per il furto era quella denominata “Danubio Commercio”, nella quale era stata indicata, come attività della ditta, “Concessionaria auto e roulottes senza officina”, a differenza della polizza Controparte_5
che salvaguardava l'attività di “autofficine per la riparazione di veicoli in genere autodemolizioni, elettrauto” solo a copertura dei rischi incendio e responsabilità civile terzi, ma non anche per il furto;
che, nella fattispecie in esame, il furto aveva riguardato pezzi di ricambio per varie autovetture di diversa marca e non anche auto e roulottes, sicchè la garanzia prevista dalla polizza “Danubio Commercio” non risultava operante e nessun risarcimento poteva essere riconosciuto all'attore; che, peraltro, Pt_1
aveva formulato dichiarazioni relative alla descrizione della
[...]
propria attività difformi da quelle emerse in sede di accertamento investigativo svolto dalla società con conseguente nullità del CP_1
contratto assicurativo o risoluzione dello stesso;
che, in subordine, la domanda risarcitoria doveva essere ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se la compagnia avesse conosciuto l'effettivo stato delle cose;
che, inoltre,
l'attore non aveva fornito adeguata prova del materiale oggetto di furto;
che infine, in ragione del massimale di polizza e della franchigia prevista dal contratto assicurativo, la somma massima a cui la compagnia assicurativa poteva essere condannata era quella di € 45.000,000. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale. All'udienza del
20.5.2019, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito
6 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con comparsa depositata in data 20.6.2019 si costituiva la quale Controparte_2
cessionaria del ramo d'azienda della Controparte_1
, che deduceva di avere assunto ogni onere e
[...]
responsabilità della società cedente con trasferimento anche dei contenziosi pendenti”.
Con la sentenza n. 1798/2019, resa il 13.9.2019 a definizione del giudizio n. 2268/2015 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la domanda avanzata dall'impresa individuale poiché la _1
polizza stipulata in relazione all'attività di autofficina Controparte_5
non copriva i danni derivanti da furto..
La sentenza è stata impugnata dalla parte appellante in epigrafe, la quale ha dedotto: 1) che il tribunale avrebbe omesso di considerare che l'autosalone e l'officina con il negozio di autoricambi sarebbero collocati in piani diversi di un'unica struttura e che proprio in virtù di tale circostanza egli avrebbe stipulato la polizza con la convinzione che essa avesse a oggetto sia l'attività di rivendita di autoveicoli sia di riparazione dei veicoli e rivendita di pezzi di autoricambio e che si estendesse a tutto l'immobile; 2) che egli non avrebbe sottoscritto le clausole vessatorie incluse nella polizza in violazione dell'art. 1341, Controparte_5
secondo comma, c.c.; 3) che dalle prove testimoniali emergerebbe la sua assoluta buona fede e che egli avrebbe fornito all'assicuratore tutte le informazioni necessarie all'esatta individuazione del rischio e alla redazione della polizza assicurativa.
si è costituita in Controparte_1
giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., argomentando per la sua infondatezza, e insistendo nella richiesta di estromissione dal giudizio, avendo ceduto il ramo d'azienda a CP_2
[...]
7 si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., argomentando per la sua infondatezza, e insistendo nella richiesta di estromissione dal giudizio di
. Controparte_1
Con l'ordinanza resa il 24.2.2020 la corte ha rigettato l'istanza di inibitoria avanzata dalla parte appellante.
In data 26.1.2023 è intervenuta in giudizio Controparte_3
in qualità di società alla quale, nelle more del processo in seguito a un'operazione di fusione transfrontaliera, è stata incorporata CP_2
riportandosi alle difese svolte e alle conclusioni rassegnate da
[...]
quest'ultima e chiedendone l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 25.6.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2024 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 4.7.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalle società appellate ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
La richiesta di estromissione dal giudizio della società cedente avanzata dalle società Controparte_1
appellate non può essere accolta, mancando il consenso di tutte le parti prescritto a tal fine dall'art. 111, terzo comma, c.p.c.
8 Deve darsi atto, inoltre, della fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa per effetto della quale è Controparte_2
stata incorporata da , la quale, pertanto, ai sensi Controparte_3
dell'art. 2504-bis, primo comma, c.c., avendo assunto i diritti e gli obblighi della società incorporata, prosegue anche nei rapporti processuali di quest'ultima anteriori alla fusione.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate. ha chiesto al Tribunale di Cosenza di condannare _1
a risarcire alla sua Controparte_1
impresa i danni derivanti dal furto subito il 2.11.2013 presso i magazzini destinati all'attività di autofficina, invocando le polizze assicurative stipulate.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, giacché delle due polizze stipulate, quella , concernente l'attività svolta Controparte_5
presso i locali in cui il furto si era verificato, non offriva la copertura per un simile evento, bensì soltanto per l'incendio e per la responsabilità civile verso terzi.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che le attività imprenditoriali in relazione alle quali le polizze sono state sottoscritte sarebbero svolte in un unico locale suddiviso in due piani distinti separati da una scala, quindi non avrebbe valutato la circostanza che lo avrebbe indotto a ritenere l'estensione all'intero stabile dell'ambito di operatività della polizza volta a garantire anche i danni derivanti dal furto.
Occorre chiarire che, mentre con il contratto di assicurazione
“Danubio Commercio”, stipulato in relazione all'attività di
“concessionaria auto e roulottes senza officina”, la compagnia assicurativa si è obbligata a rivalere l'impresa assicurata del danno
9 causato da incendio e furto e laddove chiamata a rispondere civilmente verso terzi, con il contratto di assicurazione denominato CP_5
, concluso con specifico riguardo all'attività di “autofficine per
[...]
la riparazione di veicoli in genere autodemolizioni, elettrauto escluse stazioni di servizio, anche con eventuali piccole riparazioni di carrozzeria con caratteristiche accessorie (escluso impiego di forni e reparti di verniciatura: anche con impianti di montaggio, vendita e riparaz.)”, la medesima compagnia si è obbligata a rivalere l'impresa assicurata del danno causato da incendio e laddove chiamata a rispondere civilmente verso terzi (cfr. i contratti acclusi al fascicolo dell'impresa _1
.
[...]
Il furto subito dall'impresa ha interessato pezzi di ricambio ubicati nel magazzino, dunque, materiale destinato all'esercizio dell'attività di autofficina, oggetto della polizza assicurativa , che, Controparte_5
come sopra rilevato, non prevede l'obbligo in capo all'assicuratore di garantire l'assicurata per i danni derivanti da furto.
Entrambi i contratti di assicurazione sono stati stipulati con riferimento all'attività esercitata e non hanno a oggetto lo stabile dove le attività sono svolte isolatamente considerato, rilevando il luogo per circoscrivere l'ambito spaziale di operatività della polizza.
Nessuna rilevanza assume, allora, la circostanza addotta dall'appellante.
Né appare dirimente la lamentata mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie incluse nella polizza , giacché Controparte_5
l'individuazione dei sinistri causa dei danni che la compagnia assicurativa si è obbligata a garantire non costituisce astrattamente oggetto di clausola limitativa della responsabilità e come tale vessatoria ai sensi dell'art. 1341
c.c., attenendo piuttosto alla definizione dell'oggetto del contratto.
10 In maniera condivisibile, quindi, il primo giudice ha rigettato la domanda avanzata dall'impresa _1
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello, assorbita ogni altra censura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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