TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 set- tembre 2025, iscritta al n. 2152 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, al Viale Trento n. C.F._1
18/E, presso lo studio dell'Avv. Stefania Buco che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), alla Via Rio Fratta n. 48, presso lo studio dell'Avv. Andrea Racioppa che lo rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 6 e 10 novembre 2025 .
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 2 agosto 1992 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caprarola (VT), parte II, serie
A, n. 15); che dalla loro unione sono nate le figlie a Viterbo l'11 Persona_1
ottobre 1995, e a Viterbo il 27 maggio 2005, entrambe maggiorenni Persona_2
ma solo la prima economicamente autosufficiente;
che la prosecuzione della con- vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Caprarola, Via Felice Antonio Tossini n. 10 (VT), di proprietà esclusiva della sig.r resterà assegnata alla stessa con Parte_1
le relative pertinenze e con tutti i beni mobili, suppellettili ed elettrodomestici ivi contenuti ad eccezione dei beni personali del sig. , tra cui Vaso Parte_2
contenitore, olio donatogli dal nonno, quadro raffigurante fiori con autentica, vad0/coppa d'argento, stereo marca completo 5 pezzi, attrezzatura per il vino com- pleta e bottiglie vino oltre all'abbigliamento invernale con accessori che preleverà entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente accordo.
3) Il sig , previo accordo con la moglie, ha già lasciato l'abitazione Parte_2
coniugale e si è trasferito sempre a Viterbo a casa della propria madre.
4) Il sig si impegna a provvedere al pagamento delle fatture rela- Parte_2
tive alle utenze dell'energia elettrica Enel dell'abitazione coniugale, intestate alla sig.ra , continuando la domiciliazione bancaria del pagamento Parte_1
diretto presso il suo conto corrente bancario fino al mese di settembre 2025, mentre dopo tale data saranno ad esclusivo carico della sig.r medesima la quale Pt_1
si impegna ad effettuare tempestivamente ogni comunicazione/richiesta e/o varia- zione in relazione a dette utenze/bollette.
5) La figlia maggiorenn continuerà a risiedere ed abitare con la Persona_2
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
madre nella casa di questa in Caprarola, Via Felice Antonio Tossini n. 10 (VT).
6) Il sig si impegna a versare alla sig.r a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo per il suo mantenimento entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro di euro 300,00 (oltre la rivalutazione ISTAT dovuta per legge) sino a quando la stessa non avrà reperito un lavoro, o passerà a nuova convi- venza.
7) Il sig si impegna altresì a versare alla sig.r Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenn Persona_2
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, direttamente nella mani della figlia, la somma di euro 150,00 oltre la rivalutazione ISTAT e ciò finché la figli sarà Per_2
economicamente autonoma oltre a impegnarsi a provvedere al pagamento mensile della somma di euro 350,00 per il costo della scuola di preparazione al concorso di carabiniere a cui è iscritt e fino al raggiungimento della somma comples- Per_2
siva di euro 5.200,00.
8) Le parti concordano che l'autovettura Opel Corsa Targata EB949HB acquistata dal durante il matrimonio, a lui intestata ma sempre in uso alla sig.ra Parte_2
, verrà alla stessa definitivamente assegnata con impegno della Parte_1
stessa a provvedere al passaggio di proprietà a suo nome ed a sua cura e spese entro un anno dalla separazione. La sig.ra medesima con la sottoscrizione del Pt_1
presente atto si impegna ed obbliga a versare direttamente quanto dovuto per tassa automobilistica annuale, contravvenzioni elevate, assicurazione riferita alla predetta autovettura manlevando il sig da ogni responsabilitè ed onere al Parte_2
riguardo. Il Furgone Tg……..acquistato sempre da durante il ma- Parte_2
trimonio e in suo esclusivo uso resterà assegnato definitivamente allo stesso.
9) le parti concordano che l'assegno unico per la figli sarà percepito al 100% Per_2
dalla sig.r . Parte_1
10) le spese straordinarie necessarie per la figlia maggiorenn e finché questa Per_2
non sarà economicamente autonoma, dovranno essere previamente concordate tra le parti e verranno suddivise al 50% ciascuno tra i genitori, da rimborsare al genitore pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
che le avrà anticipate entro 5 giorni dalla richiesta (avvenuta anche con messaggio Contro
previa esibizione della ricevuta di pagamento). Tra le spese straordinarie vanno considerate: spese mediche di qualunque tipo, anche quelle da banco com- presi anche antibiotici, antipiretici e quelle necessarie per la cura di patologie ordi- narie e stagionali, spese per visite o cure specialistiche ecc;
spese per attività di stu- dio: tutte, compresi i libri, la cancelleria, rette e iscrizioni a scuole private, ad ecce- zione di quanto previsto al punto 6) ovvero che il sig. si è impegnato a Parte_2
pagare in via esclusiva il costo della scuola di preparazione al corso di carabiniere;
alloggio universitari fuori sede (appartamenti, stanze in affitto, convitti ecc) e relative utenze;
per il servizio scuolabus e autobus/treni urbani ed extraurbani;
gite scolasti- che anche di un solo giorno;
viaggi di istruzione o di studio;
spese per le ripetizioni;
spese di natura ludica o parascolastica: spese per i corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura) e per l'acquisto dei relativi strumenti e materiali;
spese per corsi di informatica;
per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per le vacanze da trascorrere anche autonomamente senza i genitori;
spese sportive, quali iscrizione a palestre, corsi di nuoto, pallavolo, ecc, per la par- tecipazione a gare o tornei sportivi e per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto ne- cessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
spese per l'acquisto di eventuali mezzi di trasporto dei figli e gli interventi di riparazione/manutenzione straordina- ria;
spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es. spese per l'acquisto di cappotti, piumini, stivali); spese per feste, compleanni con amici, spesa per festa compleanno figlia, le parti concordano che il numero degli invitati ed il luogo per la conviviale andranno scelti di comune accordo tra loro e dovranno essere com- misurati ai redditi del momento con conseguente ripartizione delle spese al 50% ciascuno”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 set- tembre 2025, iscritta al n. 2152 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, al Viale Trento n. C.F._1
18/E, presso lo studio dell'Avv. Stefania Buco che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), alla Via Rio Fratta n. 48, presso lo studio dell'Avv. Andrea Racioppa che lo rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 6 e 10 novembre 2025 .
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 2 agosto 1992 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caprarola (VT), parte II, serie
A, n. 15); che dalla loro unione sono nate le figlie a Viterbo l'11 Persona_1
ottobre 1995, e a Viterbo il 27 maggio 2005, entrambe maggiorenni Persona_2
ma solo la prima economicamente autosufficiente;
che la prosecuzione della con- vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Caprarola, Via Felice Antonio Tossini n. 10 (VT), di proprietà esclusiva della sig.r resterà assegnata alla stessa con Parte_1
le relative pertinenze e con tutti i beni mobili, suppellettili ed elettrodomestici ivi contenuti ad eccezione dei beni personali del sig. , tra cui Vaso Parte_2
contenitore, olio donatogli dal nonno, quadro raffigurante fiori con autentica, vad0/coppa d'argento, stereo marca completo 5 pezzi, attrezzatura per il vino com- pleta e bottiglie vino oltre all'abbigliamento invernale con accessori che preleverà entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente accordo.
3) Il sig , previo accordo con la moglie, ha già lasciato l'abitazione Parte_2
coniugale e si è trasferito sempre a Viterbo a casa della propria madre.
4) Il sig si impegna a provvedere al pagamento delle fatture rela- Parte_2
tive alle utenze dell'energia elettrica Enel dell'abitazione coniugale, intestate alla sig.ra , continuando la domiciliazione bancaria del pagamento Parte_1
diretto presso il suo conto corrente bancario fino al mese di settembre 2025, mentre dopo tale data saranno ad esclusivo carico della sig.r medesima la quale Pt_1
si impegna ad effettuare tempestivamente ogni comunicazione/richiesta e/o varia- zione in relazione a dette utenze/bollette.
5) La figlia maggiorenn continuerà a risiedere ed abitare con la Persona_2
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
madre nella casa di questa in Caprarola, Via Felice Antonio Tossini n. 10 (VT).
6) Il sig si impegna a versare alla sig.r a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo per il suo mantenimento entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro di euro 300,00 (oltre la rivalutazione ISTAT dovuta per legge) sino a quando la stessa non avrà reperito un lavoro, o passerà a nuova convi- venza.
7) Il sig si impegna altresì a versare alla sig.r Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenn Persona_2
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, direttamente nella mani della figlia, la somma di euro 150,00 oltre la rivalutazione ISTAT e ciò finché la figli sarà Per_2
economicamente autonoma oltre a impegnarsi a provvedere al pagamento mensile della somma di euro 350,00 per il costo della scuola di preparazione al concorso di carabiniere a cui è iscritt e fino al raggiungimento della somma comples- Per_2
siva di euro 5.200,00.
8) Le parti concordano che l'autovettura Opel Corsa Targata EB949HB acquistata dal durante il matrimonio, a lui intestata ma sempre in uso alla sig.ra Parte_2
, verrà alla stessa definitivamente assegnata con impegno della Parte_1
stessa a provvedere al passaggio di proprietà a suo nome ed a sua cura e spese entro un anno dalla separazione. La sig.ra medesima con la sottoscrizione del Pt_1
presente atto si impegna ed obbliga a versare direttamente quanto dovuto per tassa automobilistica annuale, contravvenzioni elevate, assicurazione riferita alla predetta autovettura manlevando il sig da ogni responsabilitè ed onere al Parte_2
riguardo. Il Furgone Tg……..acquistato sempre da durante il ma- Parte_2
trimonio e in suo esclusivo uso resterà assegnato definitivamente allo stesso.
9) le parti concordano che l'assegno unico per la figli sarà percepito al 100% Per_2
dalla sig.r . Parte_1
10) le spese straordinarie necessarie per la figlia maggiorenn e finché questa Per_2
non sarà economicamente autonoma, dovranno essere previamente concordate tra le parti e verranno suddivise al 50% ciascuno tra i genitori, da rimborsare al genitore pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
che le avrà anticipate entro 5 giorni dalla richiesta (avvenuta anche con messaggio Contro
previa esibizione della ricevuta di pagamento). Tra le spese straordinarie vanno considerate: spese mediche di qualunque tipo, anche quelle da banco com- presi anche antibiotici, antipiretici e quelle necessarie per la cura di patologie ordi- narie e stagionali, spese per visite o cure specialistiche ecc;
spese per attività di stu- dio: tutte, compresi i libri, la cancelleria, rette e iscrizioni a scuole private, ad ecce- zione di quanto previsto al punto 6) ovvero che il sig. si è impegnato a Parte_2
pagare in via esclusiva il costo della scuola di preparazione al corso di carabiniere;
alloggio universitari fuori sede (appartamenti, stanze in affitto, convitti ecc) e relative utenze;
per il servizio scuolabus e autobus/treni urbani ed extraurbani;
gite scolasti- che anche di un solo giorno;
viaggi di istruzione o di studio;
spese per le ripetizioni;
spese di natura ludica o parascolastica: spese per i corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura) e per l'acquisto dei relativi strumenti e materiali;
spese per corsi di informatica;
per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per le vacanze da trascorrere anche autonomamente senza i genitori;
spese sportive, quali iscrizione a palestre, corsi di nuoto, pallavolo, ecc, per la par- tecipazione a gare o tornei sportivi e per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto ne- cessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
spese per l'acquisto di eventuali mezzi di trasporto dei figli e gli interventi di riparazione/manutenzione straordina- ria;
spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es. spese per l'acquisto di cappotti, piumini, stivali); spese per feste, compleanni con amici, spesa per festa compleanno figlia, le parti concordano che il numero degli invitati ed il luogo per la conviviale andranno scelti di comune accordo tra loro e dovranno essere com- misurati ai redditi del momento con conseguente ripartizione delle spese al 50% ciascuno”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5