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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2024, n. 19044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19044 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Romana Di
Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 832 / 2020 di R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Marianna Moncada e Parte_1
Morena Drago ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 122
ATTORE e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Marcelli e Barbara Ceccarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma, via di Monte Verde n.
162
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio Parte_1
chiedendo il risarcimento delle Controparte_2
lesioni dallo stesso subite a seguito del sinistro avvenuto il 07.08.2018, alle ore 18.15
Pagina 1 circa, quando, mentre si trovava all'interno dei locali della suddetta associazione sportiva dilettantistica , ubicata in Roma a via Acqui n. 9/c e si allenava CP_1
utilizzando la smith machine, proprio mentre stava eseguendo l'esercizio con il bilanciere posizionato sulle spalle agganciato da ambo i lati a complessivi kg 30 di pesi, la struttura di appoggio della smith machine perdeva aderenza al suolo scivolando all'indietro di circa 50 centimetri: l'attore, quindi, non riuscendo a sostenere il peso del bilanciere perdeva l'equilibrio e rovinava in terra.
Dichiarava che all'interno della sala attrezzi - priva di impianto di condizionamento - vi era un alto tasso di umidità, che rimaneva immobilizzato dal dolore per circa 30 minuti, che non vi era personale tecnico a supporto in sala ma veniva aiutato da alcuni presenti a rialzarsi e a recarsi presso la sua abitazione. Affermava, poi, che il
09.08.2018, stante il mancato miglioramento delle sue condizioni nonostante l'assunzione di antidolorifici, si recava al Pronto Soccorso dove gli veniva refertata una “frattura vertebrale chiusa amielica” con prognosi di 40 giorni, che vane erano state le richieste di risarcimento dei danni subiti in quanto la compagnia CP_3
negava ogni offerta economica non ritenendo sussistente alcun profilo di responsabilità della struttura assicurata e che vano era stato il tentativo di negoziazione assistita nei confronti dell'attuale convenuta in giudizio. Chiedeva pertanto di dichiarare la unica Controparte_4 Parte_2
responsabile per la verificazione del sinistro e di conseguenza di condannarla, in solido con il rappresentante legale , al risarcimento di tutti i danni Controparte_5
sofferti quantificati in base alle tabelle del Tribunale di Milano in € 41.013,00 oltre interessi legali da computarsi sul capitale riportato alla data del sinistro e via via adeguato anno per anno in relazione alle variazioni Istat fino al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità in quanto la Controparte_1
macchina era perfettamente funzionante e manutenuta ed imputando l'evento alla condotta maldestra dello stesso danneggiato. Dichiarava, altresì, che i soci potevano utilizzare gli attrezzi della palestra ma che lo stesso statuto dell'associazione
Pagina 2 prevedeva il loro utilizzo in forma del tutto autonoma non essendo previsto né
l'ingaggio né la presenza di istruttori. Infine contestava la quantificazione dei danni ritenuta eccessiva.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'interrogatorio formale di parte attrice, l'escussione di due testimoni e CTU medico- legale. All'udienza dell'11.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa surroga, veniva trattenuta in decisione da questo giudice, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda di parte attrice è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La fattispecie è stata qualificata come rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte (Cass. n. 22684/2013), senza che assuma alcun rilievo in sé la violazione dell'obbligo custodiale da parte di quest'ultimo, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Da ciò consegue l'inversione dell'onere della prova, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 2660/2013), e sul convenuto la prova del caso fortuito, ovvero di un elemento che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno idoneo a interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008;
8005/2010; 5910/11). Qualora la cosa sia di per sé statica e inerte, occorre poi svolgere ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a
Pagina 3 stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 11526 del 2017).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che, nella fattispecie concreta, l'istruttoria, ed in particolare la documentazione in atti, consentono di confermare le circostanze dedotte nell'atto di citazione.
Entrambi i testi oculari e escussi all'udienza del Tes_1 Testimone_2
09.11.2021, dichiarano che si stavano alternando con la parte attrice con gli esercizi ed hanno confermato la modalità della caduta, così come descritta da parte attrice.
Anche il legale rappresentante della , in sede di interrogatorio Controparte_1
formale, ha dichiarato di aver soccorso il ragazzo che era dolorante, anche se ha riferito che pensava si trattasse di uno stiramento o di uno strappo muscolare in quanto, pur presente nei locali, dalla sua posizione non aveva potuto vedere l'accaduto.
Non emergendo alcun elemento per dubitare dell'attendibilità dei due testimoni oculari, questo giudice ritiene che il fatto storico descritto ed il nesso di derivazione causale diretta tra lo slittamento della struttura della machine, la rovinosa CP_6
caduta di ed i danni riportati dallo stesso, risultano provati. Pt_1
Di tali danni dovrà risponderne la convenuta che aveva la diponibilità dei locali e degli attrezzi ginnici presenti e che avrebbe dovuto custodirli e manutenerli, unitamente alla sala in cui erano posizionati, in modo tale da garantire la l'incolumità dei soci fruitori degli stessi. Non può quindi negarsi la sussistenza della responsabilità della convenuta, ex art. 2051 cc, in quanto custode dei locali in cui si è verificato l'infortunio, non avendo garantito a parte attrice un utilizzo in sicurezza, indipendentemente dalla previsione o meno nello statuto della presenza di istruttori nei locali. E' rimasto indimostrato, invece, l'utilizzo anomalo del macchinario da parte del Pt_1
Deve poi rilevarsi che il riferimento all'art. 38 cc è improprio nel caso in esame in quanto tale norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (in tema di
Pagina 4 associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cc, in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale) ma dall'istruttoria svolta non è stata fornita alcuna prova dell'agire concreto che si rimprovera al legale rappresentante.
Secondo la Suprema Corte “la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art.
38 cc, di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non
è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa …….
Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (CC. Ordinanza n. 6626/22,
Sentenza 7107/22).
Tanto premesso, deve passarsi all'esame del quantum debeatur.
La CTU espletata dalla dott.ssa coerente, puntuale, immune da Persona_1
qualsiasi censura e condivisa da questo giudice, ha consentito di accertare come, tenuto conto del quadro lesivo sofferto (frattura somatica D11) dal fatto sia derivata:
1. un'inabilità temporanea assoluta di 40 gg.;
2. un'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 gg.;
3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 8 %.
Il CTU ha dichiarato che la lesione risulta compatibile sotto il profilo del nesso causale con la riferita dinamica dell'evento, che i postumi - ormai stabilizzati e che non possono essere eliminati in tutto o in parte - non incidono sull'attività lavorativa dichiarata (impiegato), che non sussiste danno estetico e che le spese mediche ritenute congrue ammontano ad € 2.065,00.
Ciò posto, per la liquidazione dei suddetti danni questo giudice ritiene di applicare le tabelle redatte dal Tribunale di Roma nel 2023 che per la loro costruzione
Pagina 5 garantiscono, rispetto alle tabelle milanesi, una maggiore aderenza ai criteri individuati dall'art. 138 CdA. Tale disposizione, infatti, prevede che la tabella si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità del danneggiato e che il valore economico del punto sia in funzione crescente della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato e che, quindi, cresca in modo più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi;
cioè il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto di invalidità deve essere non solo di valore superiore a quello precedente ma che l'incremento deve essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
Questo criterio appare soddisfatto dalle tabelle del Tribunale di Roma mentre le tabelle milanesi appaiono in contrasto con il criterio di legge sopra enunciato in quanto determinano un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33 mentre da tale punto in poi - in presenza di postumi sempre più gravi per il danneggiato - diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi non condivisibili con l'importanza del pregiudizio esaminato. La tabella di Milano appare, quindi ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave mentre appare ingiustificatamente più generosa nei riguardi di soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attore (che all'epoca del sinistro aveva 31 anni), può essere così valutato:
- € 5.122,80 per invalidità temporanea totale;
- € 1.920,90 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 15.129,95 per invalidità permanente.
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare equo aumentare la somma indicata in misura del 5 % e quindi di € 1.108,68, anche alla luce delle tabelle applicate e della sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dal a seguito dei traumi riportati e del tempo Pt_1
Pagina 6 necessario per accertare l'evoluzione clinica e riprendere la pregressa condizione di vita. Deve, inoltre, essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche per il complessivo importo di € 2.065,00.
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad € 25.347,33.
Nessun altro danno risulta provato.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Le spese di giudizio, ivi compresa quelle di CTU liquidate in € 650,00 oltre IVA, seguono la soccombenza delle parti e sono liquidate come da dispositivo ex DM
147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della causa, dell'attività svolta e del ridotto grado di difficoltà delle questioni di diritto trattate.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa,
- accoglie in parte la domanda di parte attrice e, dichiarata la responsabilità della in ordine alla verificazione del sinistro di cui è causa, la Controparte_1
condanna a corrispondere a l'importo di € 25.347,33 oltre al lucro Parte_1
cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
Pagina 7 - condanna, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio nei Controparte_1
confronti di parte attrice che liquida in € 545,00 per spese vive, € 5.000,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- pone, altresì, a carico di le spese di CTU come definitivamente Controparte_1
liquidate in € 650,00 oltre IVA e la dichiara pertanto tenuta a rifondere a parte attrice quanto eventualmente già corrisposto al CTU.
Roma, 12.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Romana Di
Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 832 / 2020 di R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Marianna Moncada e Parte_1
Morena Drago ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 122
ATTORE e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Marcelli e Barbara Ceccarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma, via di Monte Verde n.
162
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio Parte_1
chiedendo il risarcimento delle Controparte_2
lesioni dallo stesso subite a seguito del sinistro avvenuto il 07.08.2018, alle ore 18.15
Pagina 1 circa, quando, mentre si trovava all'interno dei locali della suddetta associazione sportiva dilettantistica , ubicata in Roma a via Acqui n. 9/c e si allenava CP_1
utilizzando la smith machine, proprio mentre stava eseguendo l'esercizio con il bilanciere posizionato sulle spalle agganciato da ambo i lati a complessivi kg 30 di pesi, la struttura di appoggio della smith machine perdeva aderenza al suolo scivolando all'indietro di circa 50 centimetri: l'attore, quindi, non riuscendo a sostenere il peso del bilanciere perdeva l'equilibrio e rovinava in terra.
Dichiarava che all'interno della sala attrezzi - priva di impianto di condizionamento - vi era un alto tasso di umidità, che rimaneva immobilizzato dal dolore per circa 30 minuti, che non vi era personale tecnico a supporto in sala ma veniva aiutato da alcuni presenti a rialzarsi e a recarsi presso la sua abitazione. Affermava, poi, che il
09.08.2018, stante il mancato miglioramento delle sue condizioni nonostante l'assunzione di antidolorifici, si recava al Pronto Soccorso dove gli veniva refertata una “frattura vertebrale chiusa amielica” con prognosi di 40 giorni, che vane erano state le richieste di risarcimento dei danni subiti in quanto la compagnia CP_3
negava ogni offerta economica non ritenendo sussistente alcun profilo di responsabilità della struttura assicurata e che vano era stato il tentativo di negoziazione assistita nei confronti dell'attuale convenuta in giudizio. Chiedeva pertanto di dichiarare la unica Controparte_4 Parte_2
responsabile per la verificazione del sinistro e di conseguenza di condannarla, in solido con il rappresentante legale , al risarcimento di tutti i danni Controparte_5
sofferti quantificati in base alle tabelle del Tribunale di Milano in € 41.013,00 oltre interessi legali da computarsi sul capitale riportato alla data del sinistro e via via adeguato anno per anno in relazione alle variazioni Istat fino al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità in quanto la Controparte_1
macchina era perfettamente funzionante e manutenuta ed imputando l'evento alla condotta maldestra dello stesso danneggiato. Dichiarava, altresì, che i soci potevano utilizzare gli attrezzi della palestra ma che lo stesso statuto dell'associazione
Pagina 2 prevedeva il loro utilizzo in forma del tutto autonoma non essendo previsto né
l'ingaggio né la presenza di istruttori. Infine contestava la quantificazione dei danni ritenuta eccessiva.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'interrogatorio formale di parte attrice, l'escussione di due testimoni e CTU medico- legale. All'udienza dell'11.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa surroga, veniva trattenuta in decisione da questo giudice, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda di parte attrice è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La fattispecie è stata qualificata come rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte (Cass. n. 22684/2013), senza che assuma alcun rilievo in sé la violazione dell'obbligo custodiale da parte di quest'ultimo, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Da ciò consegue l'inversione dell'onere della prova, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 2660/2013), e sul convenuto la prova del caso fortuito, ovvero di un elemento che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno idoneo a interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008;
8005/2010; 5910/11). Qualora la cosa sia di per sé statica e inerte, occorre poi svolgere ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a
Pagina 3 stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 11526 del 2017).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che, nella fattispecie concreta, l'istruttoria, ed in particolare la documentazione in atti, consentono di confermare le circostanze dedotte nell'atto di citazione.
Entrambi i testi oculari e escussi all'udienza del Tes_1 Testimone_2
09.11.2021, dichiarano che si stavano alternando con la parte attrice con gli esercizi ed hanno confermato la modalità della caduta, così come descritta da parte attrice.
Anche il legale rappresentante della , in sede di interrogatorio Controparte_1
formale, ha dichiarato di aver soccorso il ragazzo che era dolorante, anche se ha riferito che pensava si trattasse di uno stiramento o di uno strappo muscolare in quanto, pur presente nei locali, dalla sua posizione non aveva potuto vedere l'accaduto.
Non emergendo alcun elemento per dubitare dell'attendibilità dei due testimoni oculari, questo giudice ritiene che il fatto storico descritto ed il nesso di derivazione causale diretta tra lo slittamento della struttura della machine, la rovinosa CP_6
caduta di ed i danni riportati dallo stesso, risultano provati. Pt_1
Di tali danni dovrà risponderne la convenuta che aveva la diponibilità dei locali e degli attrezzi ginnici presenti e che avrebbe dovuto custodirli e manutenerli, unitamente alla sala in cui erano posizionati, in modo tale da garantire la l'incolumità dei soci fruitori degli stessi. Non può quindi negarsi la sussistenza della responsabilità della convenuta, ex art. 2051 cc, in quanto custode dei locali in cui si è verificato l'infortunio, non avendo garantito a parte attrice un utilizzo in sicurezza, indipendentemente dalla previsione o meno nello statuto della presenza di istruttori nei locali. E' rimasto indimostrato, invece, l'utilizzo anomalo del macchinario da parte del Pt_1
Deve poi rilevarsi che il riferimento all'art. 38 cc è improprio nel caso in esame in quanto tale norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (in tema di
Pagina 4 associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cc, in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale) ma dall'istruttoria svolta non è stata fornita alcuna prova dell'agire concreto che si rimprovera al legale rappresentante.
Secondo la Suprema Corte “la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art.
38 cc, di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non
è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa …….
Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (CC. Ordinanza n. 6626/22,
Sentenza 7107/22).
Tanto premesso, deve passarsi all'esame del quantum debeatur.
La CTU espletata dalla dott.ssa coerente, puntuale, immune da Persona_1
qualsiasi censura e condivisa da questo giudice, ha consentito di accertare come, tenuto conto del quadro lesivo sofferto (frattura somatica D11) dal fatto sia derivata:
1. un'inabilità temporanea assoluta di 40 gg.;
2. un'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 gg.;
3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 8 %.
Il CTU ha dichiarato che la lesione risulta compatibile sotto il profilo del nesso causale con la riferita dinamica dell'evento, che i postumi - ormai stabilizzati e che non possono essere eliminati in tutto o in parte - non incidono sull'attività lavorativa dichiarata (impiegato), che non sussiste danno estetico e che le spese mediche ritenute congrue ammontano ad € 2.065,00.
Ciò posto, per la liquidazione dei suddetti danni questo giudice ritiene di applicare le tabelle redatte dal Tribunale di Roma nel 2023 che per la loro costruzione
Pagina 5 garantiscono, rispetto alle tabelle milanesi, una maggiore aderenza ai criteri individuati dall'art. 138 CdA. Tale disposizione, infatti, prevede che la tabella si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità del danneggiato e che il valore economico del punto sia in funzione crescente della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato e che, quindi, cresca in modo più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi;
cioè il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto di invalidità deve essere non solo di valore superiore a quello precedente ma che l'incremento deve essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
Questo criterio appare soddisfatto dalle tabelle del Tribunale di Roma mentre le tabelle milanesi appaiono in contrasto con il criterio di legge sopra enunciato in quanto determinano un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33 mentre da tale punto in poi - in presenza di postumi sempre più gravi per il danneggiato - diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi non condivisibili con l'importanza del pregiudizio esaminato. La tabella di Milano appare, quindi ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave mentre appare ingiustificatamente più generosa nei riguardi di soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attore (che all'epoca del sinistro aveva 31 anni), può essere così valutato:
- € 5.122,80 per invalidità temporanea totale;
- € 1.920,90 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 15.129,95 per invalidità permanente.
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare equo aumentare la somma indicata in misura del 5 % e quindi di € 1.108,68, anche alla luce delle tabelle applicate e della sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dal a seguito dei traumi riportati e del tempo Pt_1
Pagina 6 necessario per accertare l'evoluzione clinica e riprendere la pregressa condizione di vita. Deve, inoltre, essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche per il complessivo importo di € 2.065,00.
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad € 25.347,33.
Nessun altro danno risulta provato.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Le spese di giudizio, ivi compresa quelle di CTU liquidate in € 650,00 oltre IVA, seguono la soccombenza delle parti e sono liquidate come da dispositivo ex DM
147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della causa, dell'attività svolta e del ridotto grado di difficoltà delle questioni di diritto trattate.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa,
- accoglie in parte la domanda di parte attrice e, dichiarata la responsabilità della in ordine alla verificazione del sinistro di cui è causa, la Controparte_1
condanna a corrispondere a l'importo di € 25.347,33 oltre al lucro Parte_1
cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
Pagina 7 - condanna, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio nei Controparte_1
confronti di parte attrice che liquida in € 545,00 per spese vive, € 5.000,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- pone, altresì, a carico di le spese di CTU come definitivamente Controparte_1
liquidate in € 650,00 oltre IVA e la dichiara pertanto tenuta a rifondere a parte attrice quanto eventualmente già corrisposto al CTU.
Roma, 12.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 8