Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia
Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam
Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto
Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5289 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
Parte_1
Avv. ZOPPINI ANDREA
Avv. DI VILIO VINCENZO
e Controparte_1
Avv. ZEROLI ANDREA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Roma n. 8895 del 2019 che ha stabilito quanto segue “Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il precetto ad essa
[...] notificato in data 2 febbraio 2016 ad istanza di CP_2 in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
[...]
6067/2015 del Tribunale di Roma per l'importo di € 187.553,02
195.677,99 tra il 2012 ed il gennaio 2013 a titolo di emolumenti corrisposti ai dipendenti della coobbligata solidale
[...]
società quest'ultima che ha ceduto con contratto di CP_3 factoring ex lege n. 52/1991 a i crediti Controparte_2
d'impresa vantati nei confronti di e scaturenti da Parte_1 appalto dei servizi di pulizia.
In forza della dedotta compensazione, ha Parte_1 concluso, nel merito, perché si accerti l'insussistenza del diritto di ad agire in via esecutiva in forza del Controparte_2 precetto notificato il 2 febbraio 2016 con vittoria di spese di lite e condanna della controparte ex art. 96, 3° co. c.p.c..
Si è costituita che ha eccepito in merito Controparte_2 all'inammissibilità della dedotta compensazione e, comunque, alla sua infondatezza per carenza dei presupposti concludendo per il rigetto della opposizione avversaria con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte ex art. 96, 3° co. c.p.c.. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed assegnati i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del 10 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. L'opposizione non è ammissibile, come eccepito dalla controparte con la prima delle controdeduzioni svolte, rimanendo assorbite le ulteriori subordinate. L'eccepita compensazione è infatti preclusa, nella presente sede, dal giudicato intervenuto sulla sentenza posta alla base del precetto oggetto della presente opposizione.
Il giudicato sul titolo esecutivo, come è noto, copre il dedotto ed il deducibile ed osta acchè, in sede di opposizione ad un'esecuzione fondata su tale titolo, possano farsi valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa esecutiva, che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio di cognizione nel quale si formò il pag. 2/7 titolo o con il mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento contro di esso.
Le contrarie argomentazioni svolte dalla difesa in ordine ai limiti del giudicato non sono pertinenti alla fattispecie in esame. A tal fine rileva che la medesima eccezione è stata dedotta nel giudizio definito con la sentenza costituente il titolo esecutivo alla base del precetto oggetto della presente opposizione all'esecuzione e non esaminata nel merito perché ritenuta dal Tribunale di Roma tardivamente formulata pur se, in ipotesi, tempestivamente deducibile con lo strumento della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., effettivamente utilizzato da Tanto Parte_1 basta a ritenerne la preclusione nel presente giudizio non essendo consentita alcuna valutazione dell'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla possibile tempestiva deducibilità dell'eccepita compensazione, accertamento che, ove ritenuto erroneo, avrebbe dovuto condurre alla impugnazione della sentenza rimanendo, in difetto, coperto dal sopravvenuto giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. difettando i requisiti soggettivi per potersi ravvisare responsabilità aggravata della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in complessive € CP_2
10.000,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuti.”
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
pag. 3/7 La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto.
Premesso che la pretesa di è quella di Parte_1 compensare in tutto o in parte il proprio credito di € 195.677,99, scaturente dall'assunto adempimento di obblighi solidali sanciti dall'art. 1676 cc e dall'art.29 del D. Lgs. n. 276 del 10.9.2003, come successivamente modificato, nei confronti di dipendenti della e di subappaltatori della Controparte_3 medesima, va rilevato che l'appellante sostiene che la sussistenza del suo credito non è stata contestata dalla controparte e che, pertanto, il credito ha il carattere della certezza, liquidità ed esigibilità.
Osserva la Corte, in applicazione del principio della ragione più liquida, che il motivo s'appalesa infondato poiché tale pretesa è stata contestata dalla controparte e, pertanto, avrebbe Parte_1 dovuto fornire la prova della sua fondatezza.
E che la contestazione sia stata, oltretutto specifica, è reso evidente dalla lettura del punto 1.4 della comparsa di risposta in primo grado - che si trascrive di seguito - ove la convenuta aveva eccepito, tra l'altro, il difetto di prova in ordine alla consistenza ed opponibilità al factor dei crediti in discorso:
“1/4. Inopponibilità dei crediti dedotto in compensazione da di prova della consistenza ed opponibilità Controparte_4 al FACTOR dei crediti medesimi
Controparte asserisce che il all'udienza del CP_2
12.2.2014, non avrebbe contestato gli importi scaturenti dall'adempimento da asseriti “obblighi solidali sanciti dall'art. 1676 cc e dall'art.29 del dlgs. N. 276 del 10.9.3003 come successivamente modificato" siccome essi risultavano dalla documentazione prodotta in tale occasione. In realtà l'odierno pag. 4/7 opponente ha fatto di più dal momento che ha contestato -e con successo - la tardività dell'eccezione di compensazione che presupponeva tali documenti;
contestazione che, ovviamente, non richiedeva l'esame dettagliato dei documenti sui quali si fondava l'eccezione medesima. Peraltro, nella propri, seconda comparsa conclusionale il si è espresso anche sul CP_2 merito della richiesta avversaria eccependo che Parte_1 avrebbe anche dovuto dimostrare (ma, all'evidenza, non si è preoccupata di farlo):
- che i lavoratori da lei soddisfatti erano dipendenti di aziende subappaltatrici autorizzate ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo
Quadro, intercorso con la stessa opponente;
che le richieste rivolte all'opponente e riguardanti trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti di e di Controparte_3 subappaltatori autorizzati della medesima erano state formulate entro i limiti di due anni dalla cessazione dei contratti di appalto oggetto di causa;
che le aziende subappaltatrici i cui dipendenti avevano chiesto ed ottenuto l'adempimento degli “obblighi solidali" si occupavano dell'esecuzione dei lavori di appalto del “Lotto 10 Puglia e Basilicata" e del “Lotto 11 Sicilia, ai quali si riferivano i crediti vantati dal e meglio indicati sub 1/3). CP_2
In tale prospettiva - e precisando che ogni disquisizione in merito non poteva essere interpretata come accettazione del contraddittorio sul tema dell'eccezione tardiva oltre che acquiescenza alle tardive produzioni avversarie - veniva fatto presente che la consultazione di quanto dimesso nel corso dell'udienza 12.2.2014 ed odiernamente:
. non consente di venire a conoscenza con la necessaria puntualità dei fatti che stanno alla base dei provvedimenti interinali di condanna in obbedienza dei quali erano stati eseguiti i pagamenti menzionati da controparte;
infatti, la narrativa contenuta nei corrispondenti ricorsi è, per la più parte, solo parzialmente riprodotta, rendendo impossibile la pag. 5/7 conoscenza delle specifiche vicende che hanno giustificato i relativi provvedimenti di accoglimento;
lasciava intendere come, in taluni casi, i soggetti che avevano adito le vie legali per ottenere l'adempimento degli obblighi di solidarietà ex adverso citati fossero dipendenti di aziende ( CP_5 Controparte_6
C.) che non Controparte_7 solo erano diverse da ma che non Controparte_3 avevano neppure accertati ed autorizzati rapporti di sub appalto con quest'ultima società; non permetteva di inferire se detti soggetti avevano o meno prestato la loro opera nell'esecuzione specifica dei lavori di appalto del "Lotto 10 Puglia e Basilicata"e del Lotto 11 Sicilia”, ai quali si riferivano i crediti ceduti al ” CP_2
(pagg. 26 e 27).
Una contestazione così articolata impone di escludere, pertanto, che il credito sia certo. Oltretutto, oltre a non essere certo, non è neppure stato dimostrato in quanto risultano depositate agli atti in primo grado alcune centinaia di fogli, non numerati e del tutto privi di un elenco che li descriva seppur sommariamente. In secondo grado risultano depositati telematicamente dei file contenenti ciascuno un centinaio di pagine, ognuno dei quali denominato “Doc.2”, anch'essi privi della benchè minima elencazione e descrizione.
Orbene, poiché va fatta applicazione del principio che segue:
“Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di pag. 6/7 salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.”. (Cass. 16235 del 2022), i documenti di parte appellante, asseritamente volti a comprovare il credito opposto in compensazione, non sono utilizzabili non essendo verificabile neppure se siano quelli depositati in primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; per l'effetto, condanna Parte_1
alla rifusione in favore di
[...] [...] delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 7.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 7/7