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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1308 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni, via dell'Annunziata n.3, presso lo studio dell'Avv.to Enrico
De Luca e rappresentato e difeso dall'Avv.to Guido Conticelli giusta procura in atti, ammesso al patrocinio a spese delle Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 30.12.2024;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024 per atto notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Terni, via Persona_1
Bramante n. 13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 parte ricorrente premetteva: - di aver ricevuto in data 7 novembre 2024 notifica a mezzo posta di avviso di addebito n. 409 2024 00004975 10 000dell'importo di euro 4.667,81 a CP_1
titolo di contributi dovuti alla Gestione per il periodo 2022 – CP_2
2023.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa contributiva in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente indicate nel ricorso e pertanto, conveniva davanti al
CP_ Giudice del Lavoro di Terni l' chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del titolo impugnato e nel merito l'annullamento dell'avviso di addebito numero 409 2024 00004975 10 000dell'importo di euro 4.667,81, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, deduceva ed allegava di aver cessato in data 29/07/2022
l'Impresa individuale e comunicato tale cessazione al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura dell'Umbria come da documentazione in atti, di qui l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Con decreto del 27.12.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e fissata l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
CP_ L' con Disposizione n. 800000-25-0069 del 14/04/2025 ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento, notificato in data
11/11/2024, in materia di "Contributi - ARTIGIANI", funditus Avviso di addebito n. 40920240000497510000 relativo alla contribuzione Gestione
Artigiani per cessazione dell'attività di impresa alla data del 22/07/2022 ed al conseguente sgravio degli importi richiesti con il titolo impugnato (cfr. doc.ti depositati telematicamente in atti) chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, stante l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, insisteva per la condanna dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale al pagamento delle spese di lite.
Sulle conclusioni indicate la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto n. 409 2024
00004975 10 000 adottato in autotutela con Disposizione n.800000-25-0069 del
14/04/2025, con conseguente sgravio dell'intero importo dell'avviso di addebito di euro 4.667,81 (cfr. provvedimento di annullamento e totale sgravio depositati telematicamente in atti) e, quindi, integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dall'opponente che nulla deve all' per le ragioni per cui è causa, CP_1
consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, tale declaratoria, non formando oggetto di una eccezione in senso stretto, può rilevarsi anche d'ufficio, senza che vi sia accordo fra le parti in merito a tale pronuncia, quando emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8903 del 04/05/2016).
Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100
c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione Civile,
Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000,
n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata).
Orbene con l'intervenuto annullamento in corso di giudizio del provvedimento impugnato da parte dell'Ente emittente - convenuto è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia.
Va ricordato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Orbene, resta comunque da valutare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente nella misura in cui il procuratore della stessa ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Emerge dalla documentazione versata in atti che il ricorrente a fronte della cessazione della propria attività di artigiano edile effettuava la comunicazione di cessazione dell'attività in data 29.07.2022 adempiendo in tal guisa all'obbligo sullo stesso incombente anche ai fini previdenziali stante il dettato di cui all'art. 44 comma 8 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per le imprese artigiane, quale quella del ricorrente, come richiamato in ricorso.
La circostanza sopra evidenziata emerge, altresì, anche dalla visura camerale storica depositata in allegato al ricorso e non contestata in parte qua.
Pertanto, l'Istituto previdenziale, il quale ha costretto parte ricorrente a presentare ricorso per l'annullamento del titolo illegittimo adottato deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con la delibera in epigrafe richiamata, spese liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale
(n.2 udienze), nonchè dell'effettiva attività defensionale espletata.
Le spese sono liquidate ai sensi del dm 55/2014, secondo lo scaglione per valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) e tenuto conto dell'attività defensionale svolta. In ragione di quanto sopra l' deve versare all'erario, ex art. 133 dpr CP_1
115/2002, la somma di euro 750,00, già operata la dimidiazione ex art. 130 dpr
115/2002).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore dell'erario, ex art. 133 dpr CP_1
115/2002, delle spese di lite liquidate in euro 750,00, importo già dimidiato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Lì, 4 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1308 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni, via dell'Annunziata n.3, presso lo studio dell'Avv.to Enrico
De Luca e rappresentato e difeso dall'Avv.to Guido Conticelli giusta procura in atti, ammesso al patrocinio a spese delle Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 30.12.2024;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024 per atto notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Terni, via Persona_1
Bramante n. 13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 parte ricorrente premetteva: - di aver ricevuto in data 7 novembre 2024 notifica a mezzo posta di avviso di addebito n. 409 2024 00004975 10 000dell'importo di euro 4.667,81 a CP_1
titolo di contributi dovuti alla Gestione per il periodo 2022 – CP_2
2023.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa contributiva in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente indicate nel ricorso e pertanto, conveniva davanti al
CP_ Giudice del Lavoro di Terni l' chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del titolo impugnato e nel merito l'annullamento dell'avviso di addebito numero 409 2024 00004975 10 000dell'importo di euro 4.667,81, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, deduceva ed allegava di aver cessato in data 29/07/2022
l'Impresa individuale e comunicato tale cessazione al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura dell'Umbria come da documentazione in atti, di qui l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Con decreto del 27.12.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e fissata l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
CP_ L' con Disposizione n. 800000-25-0069 del 14/04/2025 ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento, notificato in data
11/11/2024, in materia di "Contributi - ARTIGIANI", funditus Avviso di addebito n. 40920240000497510000 relativo alla contribuzione Gestione
Artigiani per cessazione dell'attività di impresa alla data del 22/07/2022 ed al conseguente sgravio degli importi richiesti con il titolo impugnato (cfr. doc.ti depositati telematicamente in atti) chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, stante l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, insisteva per la condanna dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale al pagamento delle spese di lite.
Sulle conclusioni indicate la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto n. 409 2024
00004975 10 000 adottato in autotutela con Disposizione n.800000-25-0069 del
14/04/2025, con conseguente sgravio dell'intero importo dell'avviso di addebito di euro 4.667,81 (cfr. provvedimento di annullamento e totale sgravio depositati telematicamente in atti) e, quindi, integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dall'opponente che nulla deve all' per le ragioni per cui è causa, CP_1
consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, tale declaratoria, non formando oggetto di una eccezione in senso stretto, può rilevarsi anche d'ufficio, senza che vi sia accordo fra le parti in merito a tale pronuncia, quando emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8903 del 04/05/2016).
Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100
c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione Civile,
Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000,
n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata).
Orbene con l'intervenuto annullamento in corso di giudizio del provvedimento impugnato da parte dell'Ente emittente - convenuto è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia.
Va ricordato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Orbene, resta comunque da valutare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente nella misura in cui il procuratore della stessa ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Emerge dalla documentazione versata in atti che il ricorrente a fronte della cessazione della propria attività di artigiano edile effettuava la comunicazione di cessazione dell'attività in data 29.07.2022 adempiendo in tal guisa all'obbligo sullo stesso incombente anche ai fini previdenziali stante il dettato di cui all'art. 44 comma 8 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per le imprese artigiane, quale quella del ricorrente, come richiamato in ricorso.
La circostanza sopra evidenziata emerge, altresì, anche dalla visura camerale storica depositata in allegato al ricorso e non contestata in parte qua.
Pertanto, l'Istituto previdenziale, il quale ha costretto parte ricorrente a presentare ricorso per l'annullamento del titolo illegittimo adottato deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con la delibera in epigrafe richiamata, spese liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale
(n.2 udienze), nonchè dell'effettiva attività defensionale espletata.
Le spese sono liquidate ai sensi del dm 55/2014, secondo lo scaglione per valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) e tenuto conto dell'attività defensionale svolta. In ragione di quanto sopra l' deve versare all'erario, ex art. 133 dpr CP_1
115/2002, la somma di euro 750,00, già operata la dimidiazione ex art. 130 dpr
115/2002).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore dell'erario, ex art. 133 dpr CP_1
115/2002, delle spese di lite liquidate in euro 750,00, importo già dimidiato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Lì, 4 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri