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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 220 R.G. 2022, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1
) rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Parte_2 C.F._1
Pagano
ATTORI
E
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Castaldo
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità Controparte_2
di procuratrice della rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Federica Sandulli
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società istante (unitamente a , nella qualità di preteso fideiussore), nella Parte_2
premessa della citazione introduttiva del presente giudizio, ha riferito di esser intestataria fin dal 2009 di un rapporto di conto corrente con la banca convenuta sul quale era regolata una aperura di credito.
L'istante, in relazione al predetto rapporto di conto corrente ha edotto in modo assai particolareggiato (che qui si sintetizza): che erano state percepite dalla banca commissioni di istruttoria, spese varie e commissioni sugli affidamenti non dovute in quanto mai specificamente pattuite;
che era stata applicata illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
che era stato illegittimamente modificato il tasso di interesse debitorio;
che erano stati applicati interessi usurari.
Sulla base di tali premesse l'istante ed il preteso garante convenivano davanti a questo
Tribunale la in epigrafe indicata per sentire accertare la reale situazione contabile del CP_1
rapporto per cui è causa ed il reale saldo del suddetto conto e sentire condannare la alla CP_1
rettifica del saldo tenuto conto di quanto illegittimamente addebitato quantificato sulla base di una consulenza tecnica contabile di parte depositata unitamente alla documentazione contrattuale ed agli estratti conto anche scalari (cfr. allegati alla citazione introduttiva).
Instauratosi il contraddittorio la Banca convenuta resisteva alla domanda e formulava rituale e tempestiva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna delle parti istanti, in solido, al pagamento della somma di Euro 27.405,21 quale saldo debitore alla data dell'8-
04-2022 (di estinzione del rapporto) oltre interessi.
In corso di causa interveniva volontariamente in giudizio la quale Parte_3
procuratrice della cessionaria del credito vantato Controparte_3
dalla banca convenuta nei confronti delle parti istanti.
Venendo all'esame del merito della domanda attorea devono svolgersi alcune premesse di carattere generale in ordine alla rilevanza della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto inviati dalla al cliente, invocata, seppure implicitamente, dalla parte CP_1
convenuta al fine di paralizzare la domanda attorea.
In effetti deve ritenersi che l'estratto conto bancario va considerato un mero documento contabile cosicchè l'invio dell'estratto conto, predisposto unilateralmente dalla svolge CP_1
una funzione essenzialmente informativa in ordine allo svolgimento del rapporto. La mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla al cliente può perciò rendere CP_1
inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile, ma non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cfr. Cass. n. 4140/1995). In particolare le contestazioni attinenti alla nullità della clausole contrattuali da parte del cliente non possono essere considerate alla stregua di doglianze relative ad errori formali afferenti alle singole partite dell'estratto conto essendo invece attinenti alla stessa efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti annotati nell'estratto conto e come tali sono regolate dalle norme generali dei contratti.
A sostegno della propria domanda la parte istante, sostanzialmente, ha esibito estratti conto anche scalari continuativi ed i contratti relativi ai rapporti bancari oggetto di causa.
Deve poi rilevarsi (circostanza incontestata) che il rapporto non risultava essere esaurito al momento della introduzione del presente giudizio mentre è cessato anteriormente alla proposizione della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca.
Legittimamente, pertanto, l'istante non ha formulato domanda di ripetizione dell'indebito
(che sarebbe stata effettivamente da considerare inammissibile, nella prospettazione attorea, per la insussistenza del requisito dell'avvenuto pagamento da parte del correntista;
cfr. Cass.
n. 24418/2010).
La domanda attorea va pertanto innanzitutto esaminata – come da specifica richiesta principale dell'istante (cfr. conclusioni atto di citazione introduttivo del giudizio) - sotto il profilo dell'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti alla data dell'ultimo estratto conto in atti ed anzi, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, alla data dell'8-04-2022, emergendo, sulla base della documentazione esibita dalla banca, secondo l'estratto conto a tale data, un saldo a debito della società istante ed a credito della banca di
Euro 27.405,21, somma, per l'appunto, oggetto della domanda riconvenzionale spiegata.
In corso di causa è stata espletata ctu contabile.
Le conclusioni del CTU, adeguatamente motivate sia sotto il profilo logico che tecnico e rispondenti, sulla base della documentazione contrattuale esaminata, al mandato specificamente conferitogli, vanno condivise secondo quanto in prosieguo si argomenterà.
Il CTU ha innanzitutto escluso che ab origine o nel corso del rapporto la banca convenuta abbia applicato interessi usurari.
Il CTU ha correttamente rideterminato il saldo finale del rapporto de quo alla data dell'8-04-
2022 in conformità al mandato conferitogli.
Conformemente a quanto dedotto dalla parte istante e secondo quanto accertato anche dal
CTU vanno espunte, in sede di ricalcolo del saldo effettivo del rapporto, le somme contabilizzate dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché le somme contabilizzate per le commissioni indicate nella premessa della citazione e mai pattuite in forma scritta (cfr. documentazione contrattuale esibita).
In relazione alla capitalizzazione degli interessi deve effettivamente optarsi per la ipotesi che escluda qualsiasi capitalizzazione per tutta la durata del rapporto per l'assenza di un nuovo espresso accordo tra le parti e ciò alla luce della sentenza della Cass. n. 7105/2020.
In effetti, come si evince dalla lettura del contratto, il tasso annuo nominale ed il tasso annuo effettivo creditorio (con la capitalizzazione trimestrale) sostanzialmente coincidono attesa la ridottissima misura degli interessi attivi contrattualmente previsti. La capitalizzazione trimestrale a favore del cliente è perciò – come argomentato dalla difesa dell'istante - solo figurativa atteso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditorio non genera alcun effetto anatocistico. In altre parole, come ritenuto da Cassazione ord. n. 4321 / 2022 (la cui motivazione qui si condivide) “gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi”.
Il CTU ha in conseguenza ricalcolato il saldo reale del rapporto di conto corrente in oggetto tenendo conto della esclusione di qualsiasi capitalizzazione e delle commissioni non specificamente pattuite.
In relazione poi alla eccezione di prescrizione pure tempestivamente sollevata dalla convenuta in relazione alla natura solutoria e non meramente ripristinatoria di alcune rimesse effettuate dalla correntista il CTU ha proceduto ad effettuare il ricalcolo degli atti di pagamento (rimesse solutorie) ossia il ricalcolo dei versamenti effettuati in assenza di fido o extra fido anteriori di oltre 10 anni rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione del 13-12-2021. In effetti l'eccezione di prescrizione trova fondamento nella circostanza che, nel caso di specie, risultano formalizzati, come rilevato dal CTU, alcuni affidamenti nel periodo dei dieci anni antecedenti.
Correttamente inoltre il CTU, nell'enucleare la ipotesi di rideterminazione del saldo, ha proceduto – in preciso adempimento del mandato conferitogli - escludendo dal conteggio qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista non contrattualmente prevista nel corso del rapporto.
Il CTU – giova ripeterlo – ha correttamente adempiuto al mandato ricevuto.
Tra le ipotesi enucleate in via alternativa dal CTU appare preferibile quella che considera non già il saldo storico (cioè quello contabilizzato dalla banca) ma – secondo il più recente orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. ord. n.
9141/2020 e n. 7721/2023) il saldo come ricalcolato all'esito della espunzione degli addebiti illegittimi.
In definitiva – ed in applicazione dei criteri sopra individuati – il saldo del rapporto alla data di chiusura dell'8-04-2022 era pari a Euro 2.825,73 a debito della correntista istante ed a credito della banca convenuta.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale le parti istanti (debitrice principale e fideiussore come da documentazione esibita e non contestata) vanno condannate in solido al pagamento in favore della interventrice volontaria (cessionaria, come da documentazione esibita, del credito vantato dalla banca convenuta) della somma di Euro
2.825,73 oltre interessi legali dall'8-04-2022.
L'esito complessivo della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti restando a carico di parti istanti e convenuta, in uguale misura, le spese di CTU come già determinato nel decreto di liquidazione emesso in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede: condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_3
della somma di Euro 2.825,73 oltre interessi legali dalla data del 8-04-2022 al soddisfo;
[...]
rigetta per il resto le domande delle parti;
compensa tra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 25-02-2025
IL GIUDICE UNICO