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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Fausto e Luigi 48 presso lo studio dell'avv. Palmieri
AR RE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 10.07.2025; attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in AM (Cs) alla via Dogana B presso lo studio dell'avv. Procopio Roberta, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
23.10.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 10.07.2025, ha proposto domanda Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in AM in data Controparte_1
8.09.2012 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 58, parte II, serie A, anno
2012), in costanza del quale sono nati due figli, RE il 28.06.2013 e il 10.06.2015. A Per_1
1 fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione presso il Tribunale di Paola nella procedura iscritta al R.G. n. 682/2023 definita con la sentenza n. 430/2025 emessa il 24.04.2025 (con cui sono state omologate le condizioni concordate tra le parti in corso di causa), nell'ambito della quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 595/2024 del 22.07.2024, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
AM (CS) tra le parti in data 08/09/2012 , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni, conseguenti all'emananda sentenza, alle condizioni di cui all'accordo congiunto”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 22.07.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
23.10.2025. Lo stesso, contestando in parte quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra essi coniugi;
2) confermare le condizioni di cui all'accordo congiunto del'11.03.2025 e omologato con sentenza n° 430/2025 del 24.04.2025 ad eccezione del punto n°6 del medesimo accordo (relativamente all'obbligo di versamento mensile di €150,00 a titolo di mantenimento della minore RE da parte del sig. , statuendo quanto ritenuto più opportuno dall'adito Controparte_1
Tribunale nell'interesse dei minori”.
Fissata l'udienza del 10.11.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 12.11.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza non definitiva n. 595/2024 del 22.07.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione in Tribunale per un Controparte_1 tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n.
2 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 10.11.2025) che di seguito si riportano testualmente: “conferma delle condizioni della separazione personale dei coniugi omologate dal Tribunale di Paola, in composizione collegiale, con la sentenza
n. 430/2025 del 24.04.2025, ad eccezione, con esclusivo riguardo al mantenimento della figlia minore
RE, del mantenimento indiretto da parte del padre mediante il versamento della somma mensile di euro 150,00, in quanto ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio presso lo stesso collocato in via prevalente, fatta salva la partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie occorrenti per i due figli minori (come indicate nella suddetta sentenza) nella misura del 50% ciascuno”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli minori delle clausole relative agli stessi. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi della prole, ha reso non necessario l'ascolto della primogenita RE ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 732/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AM in data
8.09.2012 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del medesimo Comune al n. 58, parte II, serie A, anno 2012);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AM perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola in data 13.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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