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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/11/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Dott.ssa UE LI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al numero 161 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 via G. Ferraris n.1 presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Marini che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in atti RICORRENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/45 presso la locale Agenzia dell' medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia CP_2 Renzetti e UE Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio di Persona_1
Roma del 22.03.2024 rep.n.37875 RESISTENTE OGGETTO: riliquidazione pensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, premesso di essere titolare di CP_ pensione di anzianità erogata dall' di Terni, categoria VO n.10035425, a decorrere dal 1.01.1999 dell'importo di € 1.744,47, ha allegato: - di aver registrato in estratto conto le seguenti settimane di contribuzione figurativa per malattia ad integrazione (cod.319) e CIG (Cassa Integrazione Guadagni – cod.340) e precisamente: Anno 1990 (n. 3 settimana di malattia di cui 2 ad integrazione), Anno 1991 (n. 2 settimana di malattia ad integrazione), Anno 1993 (n. 28 settimane di cassa integrazione), Anno 1994 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione), Anno 1995 (n. 15 settimana di cassa integrazione), Anno 1998 (n. 12 settimane di cassa integrazione) (cfr. estratto contributivo e all.ti nn.2 - 3 al ricorso). CP_3 Pt_2 Ha dedotto che alla propria pensione doveva essere applicato l'istituto della c.d. retribuzione figurativa per malattia, come disciplinato dall'art. 8 della legge n.155/1981, istituto questo che, ove correttamente applicato, comporterebbe una retribuzione media settimanale superiore a quella calcolata dall'Istituto e quindi un maggior rateo pensionistico;
- che l'errore in cui era incorso sarebbe stato quello di escludere CP_1 dalla base di calcolo della retribuzione media settimanale tutte le retribuzioni extramensili (13° e 14° mensilità ed eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie e festività non godute, straordinario), generalmente erogate con la 13° mensilità, contrariamente a quanto stabilito in linea di principio dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis, sentenze n 17502/2009, n.157/2007, 16313/2004) secondo cui “ … ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della Legge n.155 del 1981, art.8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengono la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla l.n.153 del 1969 art.12 (modificata dal D.Lgs. n.314 del 1997) più ampia rispetto a quella civilistica …”; - che, pertanto, non era corretto il criterio adottato dall'Istituto di scomputo dalla retribuzione media settimanale, relativa ai periodi di malattia delle retribuzioni extramensili, computando una retribuzione figurativa inferiore al dovuto, con conseguente riduzione del trattamento pensionistico;
- che con riferimento ai periodi di CIG non era stato considerato che la retribuzione di riferimento è quella spettante “nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro” ai sensi dell'art. 7, 1° comma Legge n.223/1991, applicando la nozione di retribuzione globale di cui alla Legge n.1115/1968 comprensiva non solo della paga base, dell'indennità di contingenza e dei ratei di mensilità aggiuntive, ma anche delle eventuali maggiorazioni componenti della normale retribuzione oraria (Cass. Sez. lav.n.6161/2018); - di aver presentato domanda all' in data 10.04.2024 di riliquidazione della pensione, respinta con CP_1 comunicazione del 26.01.2025 e successivo ricorso al Comitato Provinciale rimasto CP_1 privo di esito;
- che la differenza mensile sul trattamento pensionistico a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per CIG e malattia ammonta ad € 70,22 mensili, come da conteggio allegato. Ha concluso, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale: - di accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia e CIG;
- di dichiarare che l' , in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente CP_1 Part per , ha escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili;
- di dichiarare che l' , in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente per malattia, CP_1 non ha computato l'intero imponibile previdenziale ex art.12 Legge n.53/1969 escludendo le altre competenze;
- per l'effetto condannare l' alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per CIG e malattia tenendo conto di quanto sopra, con conseguente corresponsione delle differenze di rateo mensile pari ad € 70,22 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa, degli arretrati, da perequarsi annualmente, a decorrere dal triennio antecedente il deposito del ricorso, oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si è costituito l'Ente resistente, eccependo in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso nonché la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970 come modificato dall'art.38, comma 1°, lett. d) del D.L. del 6.07.2011 n.98 convertito in Legge n.111/2011 e l'intervenuta prescrizione dei ratei e del diritto al maggior accredito contributivo, nel merito, ribadendo la piena correttezza della propria determinazione, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza riservata del 4.07.2025, tenuto conto delle contestazioni sollevate dall' , richiamando la Suprema Corte (cfr. sentenza Sez. VI del 16/06/2021, n. CP_1
2 17044), lo scrivente Giudice ha ordinato all' di depositare le denunce contributive CP_1 rilevanti ai fini per cui è causa ed alla parte ricorrente di rielaborare, sulla scorta di tali denunce, i calcoli relativi alla differenza sul rateo di pensione. All'udienza del 30.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di aver depositato nuovi conteggi ed il procuratore dell' non ne ha contestato le conclusioni. CP_1 Quindi, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto per quanto di ragione.
1. Improponibilità e improcedibilità della domanda.
L' ha eccepito in prima battuta l'improponibilità e l'improcedibilità della CP_1 domanda non preceduta da domanda amministrativa e ricorso al Comitato . CP_1 Le eccezioni non colgono nel segno alla luce della documentazione versata in atti che attesta la presentazione di domande amministrative finalizzate alla riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento presentate entrambe in data 10.04.2024 e respinte con nota del 26.01.2025, successivo ricorso al Comitato Provinciale in data 13.02.2025, rimasto privo di esito, e deposito ricorso giurisdizionale del 18.02.2025 (cfr. all.ti al ricorso da nn. 4 – 6 – 6bis), domande sufficienti ai fini per cui è causa (cfr. Cass. Sez. L., 12 agosto 2021, n. 22820).
2. Eccezione di decadenza. L' ha, quindi, eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del CP_1 D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, trattandosi di ricorso giurisdizionale depositato in data 18.02.2025 a fronte di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1.01.1999. L'eccezione di decadenza è solo parzialmente fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con sentenza n. 17430 del 17.6.2021, come richiamata nella motivazione della recentissima sentenza degli Ermellini n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della querelle giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. Va ricordato che l'art 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'.azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2);
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.01.1999. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del
3 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene, invece, applicabile il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011), anche con riferimento alle prestazioni liquidate in precedenza (Cass. 28416/20). Si legge in proposito nella motivazione della citata pronuncia: “5.Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47, come modificato dall'art. 38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord 2016 nr 7756/2016 e sent. n 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n.15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).
6.Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla Part competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.
7. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e,
4 dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale……9. In ogni caso, stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'.azione giudiziaria” In linea con tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione, la decadenza in esame si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza anteriore al 6.7.11, circostanza, dirimente nella fattispecie al vaglio trattandosi di liquidazione con decorrenza antecedente risalente al 1.01.1999. Tuttavia, ciò che non appare condivisibile del nuovo orientamento sopra riportato, è la natura unitaria della decadenza in questione, ribadita peraltro più di recente dalla Cassazione nella sent. n. 11909 del 6.5.2021, cui il Giudicante intende uniformarsi. Va, infatti, considerato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata adottata in numerose pronunce della Corte d'Appello di Roma nonché, da ultimo, avallata dalla recentissima pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17.6.2021 - che in motivazione afferma “…15. Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo. 16. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta (la prestazione riconosciuta non è invece affatto in discussione, ovviamente) ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza). 17. Nel primo senso milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Nel secondo senso, invece, milita la natura della prestazione, che è 1. costituzionalmente protetta ed imprescrittibile. 18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l.
5 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. 19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. 20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01), in ragione della loro autonoma cadenza temporale. 21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. 22. Ciò è confermato proprio dall'articolo 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma secondo cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". 23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. 24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203). 25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. 26. L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione volti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incomprimibile. 27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa Corte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente
6 conforme. 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. 29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (conforme sentenza della Cassazione n.123/2022 che ha fissato il seguente principio: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”). Anche ad avviso del Giudice l'applicazione dell'art. 47 novellato non comporta la decadenza del diritto a vedersi calcolata correttamente la pensione. In altri termini si vuol dire che il trattamento pensionistico dovrà essere calcolato correttamente dal triennio anteriore alla domanda giudiziale in poi, con l'ulteriore conseguenza, in relazione al triennio antecedente alla domanda giudiziale, che al pensionato dovranno essere corrisposte le differenze di pensione consistenti nella differenza tra i ratei correttamente calcolati e quelli corrisposti in misura inferiore al dovuto. Nel caso in esame, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 18.02.2025, sicché devono ritenersi coperte dall'eccepita decadenza le differenze sui ratei pensionistici anteriori al triennio computato a ritroso rispetto al predetto deposito, e cioè le differenze sui ratei maturati sino al 18.02.2022. Mette conto evidenziare che parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso ha richiesto l'accoglimento della domanda nei limiti della decadenza triennale dal deposito del ricorso, come sopra disposto dallo scrivente Giudice.
3.Eccezione di prescrizione. L'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970 introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, prevede “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. «Premesso che la nuova normativa ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni, trova applicazione nel caso in esame la c.d. retroattività attenuata. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova riscontro nell'art. 252 disp. att. c.c. Con questa norma il legislatore sancisce che quando per l'esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per l'usucapione) il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo temine si applica anche all'esercizio dei diritti
7 sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. La decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine. Quindi sicuramente il principio vale anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l'esercizio di un diritto, rispetto al caso in cui lo introduca laddove prima non vi era (nel caso in esame di riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale). In conclusione, se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto, con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa (Cass. n. 4591/2014)» (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Roma sentenza del 15.9.2017, n. 3950, Presidente ed est. Cannella;
cfr. anche ex multis Cass. civ. sez. lav., 07/02/2018, n. 2965). L'eccezione di prescrizione quinquennale è assorbita per effetto del parziale accoglimento dell'eccezione di decadenza sopra esaminata, che comporta l'esclusione del diritto alle differenze sui ratei percepiti nel periodo anteriore al triennio precedente il deposito del ricorso. L' sostiene, altresì, la prescrizione del diritto all'accredito di una CP_1 maggiorazione contributiva sull'assunto che l'istante con la domanda per cui è causa avrebbe richiesto l'accredito di una maggiore contribuzione a decorrere dall'anno 1990 fino all'anno 1998. In sostanza l'Istituto deduce che per la prima volta il ricorrente avanza una richiesta, ad oltre dieci anni dall'evento in relazione al quale è stato effettuato l'accredito contributivo. L'eccezione è infondata per quanto di ragione. Dall'esame della documentazione versata in atti, e non oggetto di contestazione specifica, emerge che nella fattispecie al vaglio trattasi non di domanda nuova avente ad oggetto l'accredito di contribuzione non considerata nella liquidazione del trattamento pensionistico, bensì di erroneità di calcolo della base imponibile attraverso il quale determinare l'importo della pensione spettante al ricorrente, stante anche la circostanza, emergente dalla documentazione in atti, che mancano domande dell'istante di accredito di contribuzione non considerata dall' . CP_1
Infatti, l'odierno istante, nel presentare ricorso nel 2025 avverso la liquidazione del trattamento pensionistico operata dall' si è limitato a chiedere la correzione del CP_1 calcolo dei periodi di malattia e CIG essendo stati esclusi dalla base imponibile gli emolumenti extra mensili ed altre mensilità, presupponendo, quindi, il tenore della richiesta che l' avesse già provveduto automaticamente all'accredito della CP_1 contribuzione figurativa.
4. Merito. La questione di cui si discute è il riconoscimento del maggior valore retributivo delle settimane di contribuzione figurativa per eventi costituiti da malattia e CIG, attraverso l'inclusione nella base di calcolo degli emolumenti extramensili. Il ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa, con riguardo a periodi di contribuzione figurativa: Anno 1990 (n. 3 settimana di malattia di cui 2 ad integrazione), Anno 1991 (n. 2 settimana di malattia ad integrazione), Anno 1993 (n. 28 settimane di cassa integrazione), Anno 1994 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione), Anno 1995 (n. 15 settimana di cassa integrazione), Anno 1998 (n. 12 settimane di cassa integrazione) (cfr. estratto contributivo all.ti nn. 2 - 3 al ricorso).
8 In linea di diritto si applica l'art. 8 (“Contributi figurativi”), comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 a mente del quale: (“Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica”), “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.”. Sul punto, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 l. n 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 l. n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica;
ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione” (Cass., sez. VI, ord. 21.12.2010, n. 25900, conforme anche Cass., sez. lav., 28.7.2009, n. 17502). Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte in successive pronunce, da ultimo con la sentenza n. 19207 del 2013, nella quale è stata CP_ nuovamente disattesa la lettura restrittiva della norma propugnata dall' (in senso conforme anche le sentenze di questa Corte n. 488/2011, n. 192/2016 e n. n. 644/2016). La materia è stata, poi, diversamente disciplinata dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetta del “collegato lavoro”), per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2004 (“il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”). Quindi, per le contribuzioni figurative accreditate dal 1° gennaio 2005, si deve tener conto soltanto della “normale retribuzione” riferibile al mese in cui l'evento s'è verificato, senza possibilità d'includere nella base imponibile, in maniera automatica, tutte le voci, in particolare le competenze extra-mensili, che non sono liquidate mensilmente. Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che ha sostenuto per quanto di interesse: “L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extra-mensili
9 (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della reformatio in peius dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”. (cfr. Cass. Sez. Lav. sentenza n. 33202/2021). Come correttamente interpretato dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza n.169 del 25.05.2022 (causa n.135/2021 R.G. estensore dott. ) che qui si Parte_5 richiama ai sensi dell'art.118 disp. Att. C.p.c.: “Ritiene il giudice di legittimità che l'art. 40 della legge n. 183/2010 abbia operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto degli articoli 8, della legge n. 155/1981, e 12, della legge n. 153/1969, con la conseguenza che risulta superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, della legge n. 155/1981, aveva condotto la stessa Corte di Cassazione ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153/1969, che, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extra-mensili, indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione. Né può ritenersi che l'art. 40 suddetto non sia applicabile ai periodi di contribuzione figurativa per malattia o ad essa equiparati. In tal senso la difesa dell'appellante intenderebbe valorizzare un passaggio della citata sentenza ove si legge che la previsione dell'art. 40, nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi “al di fuori” del rapporto di lavoro, sarebbe riferibile alle fattispecie in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, “come ad esempio nei casi già disciplinati dall'art. 56, lett. a), r.d.l. n. 1827/1935” (tra i quali appunto la malattia, n.d.r.). Si tratta, a ben osservare, di un'affermazione contenuta in un “obiter” della pronuncia, riguardante un caso di contribuzione afferente a periodi di disoccupazione e non di malattia. Essa va poi letta alla luce di quanto già rilevato dalla stessa Corte, ovverossia che l'evento che dà luogo a contribuzione figurativa, per essere escluso dall'applicazione del nuovo criterio di cui all'art. 40, deve essersi verificato – per come chiaramente si evince dal testo della norma – al di fuori del rapporto, ciò che se deve escludersi per la disoccupazione (come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza in questione) deve certamente escludersi anche per i periodi di malattia, donazione sangue e congedo. Pertanto, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, deve aversi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato l'attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extra-mensili, che, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge n. 183/2010.
10 La regola vale anche per la retribuzione pensionabile da calcolarsi con riguardo ai periodi di mobilità. Ed infatti, le nuove modalità di calcolo si applicano sia “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”, sia “per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito”, tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e di mobilità: sarebbe illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della legge n. 183/2010, finalizzata al contenimento della spesa previdenziale. Per questa parte, dunque, la domanda di rideterminazione della contribuzione e di conseguente riliquidazione della pensione è infondata. Sempre nel merito, la domanda di rivalutazione delle settimane di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992, è fondata. Stabilisce tale norma, attualmente abrogata ma applicabile alla fattispecie
“ratione temporis”, che: “6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'I.S.T.A.T.”. Dunque per i periodi successivi al 31.12.2004 il calcolo della retribuzione pensionabile deve operarsi avendo come parametro l'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, escludendo gli emolumenti extramensili, i quali
- anche maturando mese per mese – diventano concretamente esigibili e corrisposti solo in determinati momenti dell'anno (13° e 14° mensilità in particolare oggetto del ricorso), non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, Legge n.183/2010, così come interpretato dalla Suprema Corte. Come ricorda, poi, la Cassazione citata, le nuove modalità di calcolo si applicano sia «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità. L' , con riferimento al merito, quindi, ha dedotto di aver applicato – anche al CP_1 caso del ricorrente – le disposizioni di proprie delibere e circolari (in particolare, la delibera n. 200 del 5 dicembre 1986 e la circolare n. 11 del 24 gennaio 2013), le quali, viceversa, escludono le competenze extra - mensili dalla base imponibile della contribuzione figurativa (cfr. la relazione di reparto riportata anche nella memoria di costituzione e nota di reiezione delle domande di riliquidazione della pensione in godimento all.ti alla memoria ). CP_1 Rammentato il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 52, l. n.69/2009, in base al quale le ragioni giuridiche della decisione, possono essere esposte anche con riferimento a precedenti conformi - disposizione finalizzata da un lato a consentire una più sollecita definizione delle controversie con generale beneficio per i cittadini e dall'altro a far emergere orientamenti giurisprudenziali univoci anche da parte dei giudici di merito, con evidente vantaggio per la certezza del diritto - si riporta di seguito la motivazione della sentenza del Tribunale di Terni del 4.7.2017, n. 246/2017, causa R.G.n.214/2016 – est. PI LO.
11 “l' contesta la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, in quanto CP_1 l'Istituto, uniformandosi ai suddetti principi, avrebbe incluso gli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile, avvalendosi per il calcolo della contribuzione figurativa del programma informatico UNICARPE, ispirato alle modalità operative esplicitate dalla Circolare n° 11 del 24/1/2013. CP_1
Orbene, sul punto si rileva, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte che: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ed “anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento della prestazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Corte di Cassazione, sentenza n° 826 del 20 gennaio 2015). Nella fattispecie, l' non ha fornito la prova di aver incluso gli emolumenti CP_1 extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile;
inoltre, la predetta mancata inclusione è avvalorata da alcuni passaggi della Circolare I.N.P.S. n° 11 del 24 gennaio 2013, allegata agli atti ed alla quale verosimilmente le sedi provinciali si sono attenute, in cui si legge:
- al punto 6: “come è noto, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 200 del 5 dicembre 1986, ha modificato i criteri di determinazione della retribuzione figurativa già definiti con delibera n. 100 del 30 aprile 1982, stabilendo l'esclusione degli emolumenti ultramensili dell'imponibile annuo …”;
- al punto 7: “Restano perciò escluse le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili (tredicesima, gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Gli eventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, non vengono perciò considerati dall'applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in UNICARPE”.
- al punto 8.1: “Come detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre 1986, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall'imponibile annuo”.
Si sottolinea che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' n. CP_2 200 del 5 dicembre1986, richiamata al punto 6 della circolare n°11/2013, fu recepita nella circolare n°137/87, che espressamente escludeva le retribuzioni non mensili CP_1 (ovvero gli emolumenti extramensili come 13^ mensilità ed altre mensilità aggiuntive, gratifiche, importi dovuti per ferie e festività non godute) dalla retribuzione pensionabile:
“La retribuzione figurativa da accreditare per ciascuna settimana ad integrazione di una retribuzione parziale risulta dalla differenza tra la media settimanale delle retribuzioni "piene" correnti (determinata come detto al precedente punto 1,lett. a) e b) e la media settimanale delle retribuzioni "ridotte" correnti (esclusi quindi gli emolumenti ultramensili citati) percepite nei periodi caratterizzati dagli eventi che danno titolo agli accreditamenti figurativi..”
“Dalla lettura delle circolari dirette ai suoi dirigenti centrali e CP_1 periferici, si evince, quindi, che l'istituto non ha incluso gli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile relativa a periodi di accredito contributivo figurativo
12 per disoccupazione, CIG, mobilità. Pertanto, non solo l' non ha fornito la prova CP_2 di avere provveduto alla inclusione in questione, prova cui pure sarebbe stato tenuto, ex art. 2697 secondo comma c.c., quale fatto estintivo della relativa obbligazione;
ma, in più, sussistono elementi presuntivi (rappresentati dal più che verosimile adeguamento delle sedi provinciali e zonali, nel momento di liquidazione concreta delle prestazioni pensionistiche, alle indicazioni e direttive impartite da circolari e messaggi a diffusione nazionale elaborate dai vertici dell , per ritenere con CP_1 ragionevole probabilità che tale inclusione sia effettivamente mancata” (cfr. Tribunale di Lecce sentenza del 26.9.2019). Osserva il Tribunale che, anche nel caso che ci occupa, l'Istituto si è limitato a richiamare propri atti interni, i quali non appaiono meritevoli di considerazione in quanto dall'applicazione dei precetti in essi contenuti ne discende l'esclusione degli emolumenti extraamensili dal calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa in palese contrasto con la lettura data dalla Suprema Corte all'art.8 Legge n.155/1981 ed alla nozione di retribuzione. Nel caso in questione il ricorrente doveva dimostrare soltanto il fatto (peraltro pacifico fra le parti) di aver diritto alla contribuzione figurativa per certi periodi;
a tale fatto consegue (sulla base del citato art. 8, interpretato nei sensi di cui alla sentenza della Suprema Corte) il diritto ad una contribuzione figurativa rapportata non soltanto alla retribuzione spettante in quei periodi, ma anche a quella extramensile. Non manca di evidenziare il Tribunale che l' nella nota di reiezione alla CP_2 domanda di riliquidazione ha richiamato i criteri di ricalcolo, adottati dall' , i quali CP_2 si ispirano proprio alle circolari che escludono dal calcolo del valore retributivo CP_1 della contribuzione figurativa per malattia gli emolumenti ultramensili (p.8 Circolare
N. 11/2013 e p.1 dell'allegato lettere a, b, c. Delibera CDA 200/1986, CP_1 CP_1 Circolare N.137/1987): nella media retributiva ai fini della valorizzazione dei CP_1 contributi figurativi ANTE 2005,vanno escluse le retribuzioni ultramensili (13^, 14^ ed eventuali mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie o festività non godute). Mentre il richiamo di cui alla memoria di costituzione alle modalità di calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa post 2005, come interpretate dalla Suprema Corte, appare ai fini per cui è causa non dirimente nella misura in cui il ricorrente agisce limitatamente alla corretta valorizzazione della contribuzione figurativa accreditata per gli anni dal 1990 al 1998. Le contestazioni dell' sono state accolte dal Giudicante solo con riferimento CP_1 a quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione che di recente ha chiarito: “come CP_ correttamente rilevato dall' il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
nella specie l' ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel CP_2 modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa” (cfr. sentenza Sez. VI del 16/06/2021, n. 17044). Quindi lo scrivente Giudice ha ordinato all' di depositare le denunce CP_1 contributive inviate a suo tempo dal datore di lavoro, non in possesso di parte ricorrente e rilevanti ai fini per cui è causa, e ha onerato la parte ricorrente di rielaborare, sulla scorta di tali denunce, i calcoli relativi alla differenza sul rateo di pensione.
13 Dalla rielaborazione dei calcoli è emerso che la differenza sul rateo di pensione ammonta ad € 59,48 alla decorrenza del trattamento pensionistico del 1.01.1999, mentre gli arretrati ammontano ad € 2.659,36, calcolati sino ad ottobre 2025, nel limite decadenziale del triennio antecedente il deposito del ricorso.
Tali conteggi possono essere fatti propri dal Tribunale non essendo stati contestati dall' ed essendo stati rielaborati tenendo conto delle denunce depositate CP_1 dal datore di lavoro, in conformità anche al recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, Pertanto, in accoglimento della domanda dev'essere dichiarato il diritto di
[...]
a vedersi riliquidata la pensione di anzianità categoria VO n.10035425, Pt_1 decorrente dal 1° gennaio 1999, mediante l'inclusione degli emolumenti extra – mensili e delle altre competenze, come sopra indicato, nella retribuzione imponibile delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e CIG. L' , di conseguenza, dev'essere condannato a corrispondere al ricorrente le CP_1 differenze rispetto al trattamento economico erogato, maturate alla decorrenza del 18.02.2022, con una differenza mensile di € 59,48, pari complessivamente ad € 2.659,36 calcolate sino al mese di ottobre 2025, oltre accessori di legge da tale data al soddisfo. CP_ La condanna dell' alla rifusione delle spese di lite - liquidata nella misura di cui al dispositivo da distrarsi in favore dei procuratori antistatari - nei confronti del ricorrente, segue la soccombenza, tenendo conto della serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di alla Parte_1 riliquidazione della pensione categoria VO n.10035425, alla decorrenza del 1° gennaio 1999, mediante la rideterminazione del valore retributivo da riconoscere ai periodi di contribuzione figurativa a titolo di malattia e CIG secondo le modalità di cui alla parte motiva;
CP_
- per l'effetto di tale ricalcolo, condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate a tale titolo dal 18.02.2022 (triennio antecedente il deposito del ricorso), nella misura di euro 59,48 mensili, calcolata alla medesima data, e pari complessivamente ad € 2.659,36 calcolate sino al mese di ottobre 2025, oltre accessori di legge da tale data al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€ 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Lì, 5 novembre 2025
Il Giudice
UE LI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Dott.ssa UE LI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al numero 161 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 via G. Ferraris n.1 presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Marini che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in atti RICORRENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/45 presso la locale Agenzia dell' medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia CP_2 Renzetti e UE Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio di Persona_1
Roma del 22.03.2024 rep.n.37875 RESISTENTE OGGETTO: riliquidazione pensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, premesso di essere titolare di CP_ pensione di anzianità erogata dall' di Terni, categoria VO n.10035425, a decorrere dal 1.01.1999 dell'importo di € 1.744,47, ha allegato: - di aver registrato in estratto conto le seguenti settimane di contribuzione figurativa per malattia ad integrazione (cod.319) e CIG (Cassa Integrazione Guadagni – cod.340) e precisamente: Anno 1990 (n. 3 settimana di malattia di cui 2 ad integrazione), Anno 1991 (n. 2 settimana di malattia ad integrazione), Anno 1993 (n. 28 settimane di cassa integrazione), Anno 1994 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione), Anno 1995 (n. 15 settimana di cassa integrazione), Anno 1998 (n. 12 settimane di cassa integrazione) (cfr. estratto contributivo e all.ti nn.2 - 3 al ricorso). CP_3 Pt_2 Ha dedotto che alla propria pensione doveva essere applicato l'istituto della c.d. retribuzione figurativa per malattia, come disciplinato dall'art. 8 della legge n.155/1981, istituto questo che, ove correttamente applicato, comporterebbe una retribuzione media settimanale superiore a quella calcolata dall'Istituto e quindi un maggior rateo pensionistico;
- che l'errore in cui era incorso sarebbe stato quello di escludere CP_1 dalla base di calcolo della retribuzione media settimanale tutte le retribuzioni extramensili (13° e 14° mensilità ed eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie e festività non godute, straordinario), generalmente erogate con la 13° mensilità, contrariamente a quanto stabilito in linea di principio dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis, sentenze n 17502/2009, n.157/2007, 16313/2004) secondo cui “ … ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della Legge n.155 del 1981, art.8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengono la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla l.n.153 del 1969 art.12 (modificata dal D.Lgs. n.314 del 1997) più ampia rispetto a quella civilistica …”; - che, pertanto, non era corretto il criterio adottato dall'Istituto di scomputo dalla retribuzione media settimanale, relativa ai periodi di malattia delle retribuzioni extramensili, computando una retribuzione figurativa inferiore al dovuto, con conseguente riduzione del trattamento pensionistico;
- che con riferimento ai periodi di CIG non era stato considerato che la retribuzione di riferimento è quella spettante “nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro” ai sensi dell'art. 7, 1° comma Legge n.223/1991, applicando la nozione di retribuzione globale di cui alla Legge n.1115/1968 comprensiva non solo della paga base, dell'indennità di contingenza e dei ratei di mensilità aggiuntive, ma anche delle eventuali maggiorazioni componenti della normale retribuzione oraria (Cass. Sez. lav.n.6161/2018); - di aver presentato domanda all' in data 10.04.2024 di riliquidazione della pensione, respinta con CP_1 comunicazione del 26.01.2025 e successivo ricorso al Comitato Provinciale rimasto CP_1 privo di esito;
- che la differenza mensile sul trattamento pensionistico a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per CIG e malattia ammonta ad € 70,22 mensili, come da conteggio allegato. Ha concluso, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale: - di accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia e CIG;
- di dichiarare che l' , in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente CP_1 Part per , ha escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili;
- di dichiarare che l' , in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente per malattia, CP_1 non ha computato l'intero imponibile previdenziale ex art.12 Legge n.53/1969 escludendo le altre competenze;
- per l'effetto condannare l' alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per CIG e malattia tenendo conto di quanto sopra, con conseguente corresponsione delle differenze di rateo mensile pari ad € 70,22 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa, degli arretrati, da perequarsi annualmente, a decorrere dal triennio antecedente il deposito del ricorso, oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si è costituito l'Ente resistente, eccependo in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso nonché la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970 come modificato dall'art.38, comma 1°, lett. d) del D.L. del 6.07.2011 n.98 convertito in Legge n.111/2011 e l'intervenuta prescrizione dei ratei e del diritto al maggior accredito contributivo, nel merito, ribadendo la piena correttezza della propria determinazione, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza riservata del 4.07.2025, tenuto conto delle contestazioni sollevate dall' , richiamando la Suprema Corte (cfr. sentenza Sez. VI del 16/06/2021, n. CP_1
2 17044), lo scrivente Giudice ha ordinato all' di depositare le denunce contributive CP_1 rilevanti ai fini per cui è causa ed alla parte ricorrente di rielaborare, sulla scorta di tali denunce, i calcoli relativi alla differenza sul rateo di pensione. All'udienza del 30.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di aver depositato nuovi conteggi ed il procuratore dell' non ne ha contestato le conclusioni. CP_1 Quindi, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto per quanto di ragione.
1. Improponibilità e improcedibilità della domanda.
L' ha eccepito in prima battuta l'improponibilità e l'improcedibilità della CP_1 domanda non preceduta da domanda amministrativa e ricorso al Comitato . CP_1 Le eccezioni non colgono nel segno alla luce della documentazione versata in atti che attesta la presentazione di domande amministrative finalizzate alla riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento presentate entrambe in data 10.04.2024 e respinte con nota del 26.01.2025, successivo ricorso al Comitato Provinciale in data 13.02.2025, rimasto privo di esito, e deposito ricorso giurisdizionale del 18.02.2025 (cfr. all.ti al ricorso da nn. 4 – 6 – 6bis), domande sufficienti ai fini per cui è causa (cfr. Cass. Sez. L., 12 agosto 2021, n. 22820).
2. Eccezione di decadenza. L' ha, quindi, eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del CP_1 D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, trattandosi di ricorso giurisdizionale depositato in data 18.02.2025 a fronte di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1.01.1999. L'eccezione di decadenza è solo parzialmente fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con sentenza n. 17430 del 17.6.2021, come richiamata nella motivazione della recentissima sentenza degli Ermellini n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della querelle giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. Va ricordato che l'art 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'.azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2);
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.01.1999. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del
3 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene, invece, applicabile il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011), anche con riferimento alle prestazioni liquidate in precedenza (Cass. 28416/20). Si legge in proposito nella motivazione della citata pronuncia: “5.Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47, come modificato dall'art. 38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord 2016 nr 7756/2016 e sent. n 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n.15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).
6.Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla Part competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.
7. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e,
4 dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale……9. In ogni caso, stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'.azione giudiziaria” In linea con tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione, la decadenza in esame si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza anteriore al 6.7.11, circostanza, dirimente nella fattispecie al vaglio trattandosi di liquidazione con decorrenza antecedente risalente al 1.01.1999. Tuttavia, ciò che non appare condivisibile del nuovo orientamento sopra riportato, è la natura unitaria della decadenza in questione, ribadita peraltro più di recente dalla Cassazione nella sent. n. 11909 del 6.5.2021, cui il Giudicante intende uniformarsi. Va, infatti, considerato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata adottata in numerose pronunce della Corte d'Appello di Roma nonché, da ultimo, avallata dalla recentissima pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17.6.2021 - che in motivazione afferma “…15. Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo. 16. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta (la prestazione riconosciuta non è invece affatto in discussione, ovviamente) ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza). 17. Nel primo senso milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Nel secondo senso, invece, milita la natura della prestazione, che è 1. costituzionalmente protetta ed imprescrittibile. 18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l.
5 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. 19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. 20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01), in ragione della loro autonoma cadenza temporale. 21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. 22. Ciò è confermato proprio dall'articolo 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma secondo cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". 23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. 24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203). 25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. 26. L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione volti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incomprimibile. 27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa Corte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente
6 conforme. 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. 29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (conforme sentenza della Cassazione n.123/2022 che ha fissato il seguente principio: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”). Anche ad avviso del Giudice l'applicazione dell'art. 47 novellato non comporta la decadenza del diritto a vedersi calcolata correttamente la pensione. In altri termini si vuol dire che il trattamento pensionistico dovrà essere calcolato correttamente dal triennio anteriore alla domanda giudiziale in poi, con l'ulteriore conseguenza, in relazione al triennio antecedente alla domanda giudiziale, che al pensionato dovranno essere corrisposte le differenze di pensione consistenti nella differenza tra i ratei correttamente calcolati e quelli corrisposti in misura inferiore al dovuto. Nel caso in esame, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 18.02.2025, sicché devono ritenersi coperte dall'eccepita decadenza le differenze sui ratei pensionistici anteriori al triennio computato a ritroso rispetto al predetto deposito, e cioè le differenze sui ratei maturati sino al 18.02.2022. Mette conto evidenziare che parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso ha richiesto l'accoglimento della domanda nei limiti della decadenza triennale dal deposito del ricorso, come sopra disposto dallo scrivente Giudice.
3.Eccezione di prescrizione. L'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970 introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, prevede “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. «Premesso che la nuova normativa ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni, trova applicazione nel caso in esame la c.d. retroattività attenuata. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova riscontro nell'art. 252 disp. att. c.c. Con questa norma il legislatore sancisce che quando per l'esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per l'usucapione) il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo temine si applica anche all'esercizio dei diritti
7 sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. La decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine. Quindi sicuramente il principio vale anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l'esercizio di un diritto, rispetto al caso in cui lo introduca laddove prima non vi era (nel caso in esame di riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale). In conclusione, se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto, con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa (Cass. n. 4591/2014)» (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Roma sentenza del 15.9.2017, n. 3950, Presidente ed est. Cannella;
cfr. anche ex multis Cass. civ. sez. lav., 07/02/2018, n. 2965). L'eccezione di prescrizione quinquennale è assorbita per effetto del parziale accoglimento dell'eccezione di decadenza sopra esaminata, che comporta l'esclusione del diritto alle differenze sui ratei percepiti nel periodo anteriore al triennio precedente il deposito del ricorso. L' sostiene, altresì, la prescrizione del diritto all'accredito di una CP_1 maggiorazione contributiva sull'assunto che l'istante con la domanda per cui è causa avrebbe richiesto l'accredito di una maggiore contribuzione a decorrere dall'anno 1990 fino all'anno 1998. In sostanza l'Istituto deduce che per la prima volta il ricorrente avanza una richiesta, ad oltre dieci anni dall'evento in relazione al quale è stato effettuato l'accredito contributivo. L'eccezione è infondata per quanto di ragione. Dall'esame della documentazione versata in atti, e non oggetto di contestazione specifica, emerge che nella fattispecie al vaglio trattasi non di domanda nuova avente ad oggetto l'accredito di contribuzione non considerata nella liquidazione del trattamento pensionistico, bensì di erroneità di calcolo della base imponibile attraverso il quale determinare l'importo della pensione spettante al ricorrente, stante anche la circostanza, emergente dalla documentazione in atti, che mancano domande dell'istante di accredito di contribuzione non considerata dall' . CP_1
Infatti, l'odierno istante, nel presentare ricorso nel 2025 avverso la liquidazione del trattamento pensionistico operata dall' si è limitato a chiedere la correzione del CP_1 calcolo dei periodi di malattia e CIG essendo stati esclusi dalla base imponibile gli emolumenti extra mensili ed altre mensilità, presupponendo, quindi, il tenore della richiesta che l' avesse già provveduto automaticamente all'accredito della CP_1 contribuzione figurativa.
4. Merito. La questione di cui si discute è il riconoscimento del maggior valore retributivo delle settimane di contribuzione figurativa per eventi costituiti da malattia e CIG, attraverso l'inclusione nella base di calcolo degli emolumenti extramensili. Il ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa, con riguardo a periodi di contribuzione figurativa: Anno 1990 (n. 3 settimana di malattia di cui 2 ad integrazione), Anno 1991 (n. 2 settimana di malattia ad integrazione), Anno 1993 (n. 28 settimane di cassa integrazione), Anno 1994 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione), Anno 1995 (n. 15 settimana di cassa integrazione), Anno 1998 (n. 12 settimane di cassa integrazione) (cfr. estratto contributivo all.ti nn. 2 - 3 al ricorso).
8 In linea di diritto si applica l'art. 8 (“Contributi figurativi”), comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 a mente del quale: (“Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica”), “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.”. Sul punto, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 l. n 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 l. n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica;
ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione” (Cass., sez. VI, ord. 21.12.2010, n. 25900, conforme anche Cass., sez. lav., 28.7.2009, n. 17502). Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte in successive pronunce, da ultimo con la sentenza n. 19207 del 2013, nella quale è stata CP_ nuovamente disattesa la lettura restrittiva della norma propugnata dall' (in senso conforme anche le sentenze di questa Corte n. 488/2011, n. 192/2016 e n. n. 644/2016). La materia è stata, poi, diversamente disciplinata dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetta del “collegato lavoro”), per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2004 (“il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”). Quindi, per le contribuzioni figurative accreditate dal 1° gennaio 2005, si deve tener conto soltanto della “normale retribuzione” riferibile al mese in cui l'evento s'è verificato, senza possibilità d'includere nella base imponibile, in maniera automatica, tutte le voci, in particolare le competenze extra-mensili, che non sono liquidate mensilmente. Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che ha sostenuto per quanto di interesse: “L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extra-mensili
9 (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della reformatio in peius dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”. (cfr. Cass. Sez. Lav. sentenza n. 33202/2021). Come correttamente interpretato dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza n.169 del 25.05.2022 (causa n.135/2021 R.G. estensore dott. ) che qui si Parte_5 richiama ai sensi dell'art.118 disp. Att. C.p.c.: “Ritiene il giudice di legittimità che l'art. 40 della legge n. 183/2010 abbia operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto degli articoli 8, della legge n. 155/1981, e 12, della legge n. 153/1969, con la conseguenza che risulta superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, della legge n. 155/1981, aveva condotto la stessa Corte di Cassazione ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153/1969, che, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extra-mensili, indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione. Né può ritenersi che l'art. 40 suddetto non sia applicabile ai periodi di contribuzione figurativa per malattia o ad essa equiparati. In tal senso la difesa dell'appellante intenderebbe valorizzare un passaggio della citata sentenza ove si legge che la previsione dell'art. 40, nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi “al di fuori” del rapporto di lavoro, sarebbe riferibile alle fattispecie in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, “come ad esempio nei casi già disciplinati dall'art. 56, lett. a), r.d.l. n. 1827/1935” (tra i quali appunto la malattia, n.d.r.). Si tratta, a ben osservare, di un'affermazione contenuta in un “obiter” della pronuncia, riguardante un caso di contribuzione afferente a periodi di disoccupazione e non di malattia. Essa va poi letta alla luce di quanto già rilevato dalla stessa Corte, ovverossia che l'evento che dà luogo a contribuzione figurativa, per essere escluso dall'applicazione del nuovo criterio di cui all'art. 40, deve essersi verificato – per come chiaramente si evince dal testo della norma – al di fuori del rapporto, ciò che se deve escludersi per la disoccupazione (come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza in questione) deve certamente escludersi anche per i periodi di malattia, donazione sangue e congedo. Pertanto, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, deve aversi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato l'attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extra-mensili, che, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge n. 183/2010.
10 La regola vale anche per la retribuzione pensionabile da calcolarsi con riguardo ai periodi di mobilità. Ed infatti, le nuove modalità di calcolo si applicano sia “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”, sia “per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito”, tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e di mobilità: sarebbe illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della legge n. 183/2010, finalizzata al contenimento della spesa previdenziale. Per questa parte, dunque, la domanda di rideterminazione della contribuzione e di conseguente riliquidazione della pensione è infondata. Sempre nel merito, la domanda di rivalutazione delle settimane di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992, è fondata. Stabilisce tale norma, attualmente abrogata ma applicabile alla fattispecie
“ratione temporis”, che: “6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'I.S.T.A.T.”. Dunque per i periodi successivi al 31.12.2004 il calcolo della retribuzione pensionabile deve operarsi avendo come parametro l'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, escludendo gli emolumenti extramensili, i quali
- anche maturando mese per mese – diventano concretamente esigibili e corrisposti solo in determinati momenti dell'anno (13° e 14° mensilità in particolare oggetto del ricorso), non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, Legge n.183/2010, così come interpretato dalla Suprema Corte. Come ricorda, poi, la Cassazione citata, le nuove modalità di calcolo si applicano sia «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità. L' , con riferimento al merito, quindi, ha dedotto di aver applicato – anche al CP_1 caso del ricorrente – le disposizioni di proprie delibere e circolari (in particolare, la delibera n. 200 del 5 dicembre 1986 e la circolare n. 11 del 24 gennaio 2013), le quali, viceversa, escludono le competenze extra - mensili dalla base imponibile della contribuzione figurativa (cfr. la relazione di reparto riportata anche nella memoria di costituzione e nota di reiezione delle domande di riliquidazione della pensione in godimento all.ti alla memoria ). CP_1 Rammentato il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 52, l. n.69/2009, in base al quale le ragioni giuridiche della decisione, possono essere esposte anche con riferimento a precedenti conformi - disposizione finalizzata da un lato a consentire una più sollecita definizione delle controversie con generale beneficio per i cittadini e dall'altro a far emergere orientamenti giurisprudenziali univoci anche da parte dei giudici di merito, con evidente vantaggio per la certezza del diritto - si riporta di seguito la motivazione della sentenza del Tribunale di Terni del 4.7.2017, n. 246/2017, causa R.G.n.214/2016 – est. PI LO.
11 “l' contesta la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, in quanto CP_1 l'Istituto, uniformandosi ai suddetti principi, avrebbe incluso gli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile, avvalendosi per il calcolo della contribuzione figurativa del programma informatico UNICARPE, ispirato alle modalità operative esplicitate dalla Circolare n° 11 del 24/1/2013. CP_1
Orbene, sul punto si rileva, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte che: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ed “anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento della prestazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Corte di Cassazione, sentenza n° 826 del 20 gennaio 2015). Nella fattispecie, l' non ha fornito la prova di aver incluso gli emolumenti CP_1 extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile;
inoltre, la predetta mancata inclusione è avvalorata da alcuni passaggi della Circolare I.N.P.S. n° 11 del 24 gennaio 2013, allegata agli atti ed alla quale verosimilmente le sedi provinciali si sono attenute, in cui si legge:
- al punto 6: “come è noto, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 200 del 5 dicembre 1986, ha modificato i criteri di determinazione della retribuzione figurativa già definiti con delibera n. 100 del 30 aprile 1982, stabilendo l'esclusione degli emolumenti ultramensili dell'imponibile annuo …”;
- al punto 7: “Restano perciò escluse le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili (tredicesima, gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Gli eventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, non vengono perciò considerati dall'applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in UNICARPE”.
- al punto 8.1: “Come detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre 1986, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall'imponibile annuo”.
Si sottolinea che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' n. CP_2 200 del 5 dicembre1986, richiamata al punto 6 della circolare n°11/2013, fu recepita nella circolare n°137/87, che espressamente escludeva le retribuzioni non mensili CP_1 (ovvero gli emolumenti extramensili come 13^ mensilità ed altre mensilità aggiuntive, gratifiche, importi dovuti per ferie e festività non godute) dalla retribuzione pensionabile:
“La retribuzione figurativa da accreditare per ciascuna settimana ad integrazione di una retribuzione parziale risulta dalla differenza tra la media settimanale delle retribuzioni "piene" correnti (determinata come detto al precedente punto 1,lett. a) e b) e la media settimanale delle retribuzioni "ridotte" correnti (esclusi quindi gli emolumenti ultramensili citati) percepite nei periodi caratterizzati dagli eventi che danno titolo agli accreditamenti figurativi..”
“Dalla lettura delle circolari dirette ai suoi dirigenti centrali e CP_1 periferici, si evince, quindi, che l'istituto non ha incluso gli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile relativa a periodi di accredito contributivo figurativo
12 per disoccupazione, CIG, mobilità. Pertanto, non solo l' non ha fornito la prova CP_2 di avere provveduto alla inclusione in questione, prova cui pure sarebbe stato tenuto, ex art. 2697 secondo comma c.c., quale fatto estintivo della relativa obbligazione;
ma, in più, sussistono elementi presuntivi (rappresentati dal più che verosimile adeguamento delle sedi provinciali e zonali, nel momento di liquidazione concreta delle prestazioni pensionistiche, alle indicazioni e direttive impartite da circolari e messaggi a diffusione nazionale elaborate dai vertici dell , per ritenere con CP_1 ragionevole probabilità che tale inclusione sia effettivamente mancata” (cfr. Tribunale di Lecce sentenza del 26.9.2019). Osserva il Tribunale che, anche nel caso che ci occupa, l'Istituto si è limitato a richiamare propri atti interni, i quali non appaiono meritevoli di considerazione in quanto dall'applicazione dei precetti in essi contenuti ne discende l'esclusione degli emolumenti extraamensili dal calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa in palese contrasto con la lettura data dalla Suprema Corte all'art.8 Legge n.155/1981 ed alla nozione di retribuzione. Nel caso in questione il ricorrente doveva dimostrare soltanto il fatto (peraltro pacifico fra le parti) di aver diritto alla contribuzione figurativa per certi periodi;
a tale fatto consegue (sulla base del citato art. 8, interpretato nei sensi di cui alla sentenza della Suprema Corte) il diritto ad una contribuzione figurativa rapportata non soltanto alla retribuzione spettante in quei periodi, ma anche a quella extramensile. Non manca di evidenziare il Tribunale che l' nella nota di reiezione alla CP_2 domanda di riliquidazione ha richiamato i criteri di ricalcolo, adottati dall' , i quali CP_2 si ispirano proprio alle circolari che escludono dal calcolo del valore retributivo CP_1 della contribuzione figurativa per malattia gli emolumenti ultramensili (p.8 Circolare
N. 11/2013 e p.1 dell'allegato lettere a, b, c. Delibera CDA 200/1986, CP_1 CP_1 Circolare N.137/1987): nella media retributiva ai fini della valorizzazione dei CP_1 contributi figurativi ANTE 2005,vanno escluse le retribuzioni ultramensili (13^, 14^ ed eventuali mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie o festività non godute). Mentre il richiamo di cui alla memoria di costituzione alle modalità di calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa post 2005, come interpretate dalla Suprema Corte, appare ai fini per cui è causa non dirimente nella misura in cui il ricorrente agisce limitatamente alla corretta valorizzazione della contribuzione figurativa accreditata per gli anni dal 1990 al 1998. Le contestazioni dell' sono state accolte dal Giudicante solo con riferimento CP_1 a quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione che di recente ha chiarito: “come CP_ correttamente rilevato dall' il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
nella specie l' ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel CP_2 modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa” (cfr. sentenza Sez. VI del 16/06/2021, n. 17044). Quindi lo scrivente Giudice ha ordinato all' di depositare le denunce CP_1 contributive inviate a suo tempo dal datore di lavoro, non in possesso di parte ricorrente e rilevanti ai fini per cui è causa, e ha onerato la parte ricorrente di rielaborare, sulla scorta di tali denunce, i calcoli relativi alla differenza sul rateo di pensione.
13 Dalla rielaborazione dei calcoli è emerso che la differenza sul rateo di pensione ammonta ad € 59,48 alla decorrenza del trattamento pensionistico del 1.01.1999, mentre gli arretrati ammontano ad € 2.659,36, calcolati sino ad ottobre 2025, nel limite decadenziale del triennio antecedente il deposito del ricorso.
Tali conteggi possono essere fatti propri dal Tribunale non essendo stati contestati dall' ed essendo stati rielaborati tenendo conto delle denunce depositate CP_1 dal datore di lavoro, in conformità anche al recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, Pertanto, in accoglimento della domanda dev'essere dichiarato il diritto di
[...]
a vedersi riliquidata la pensione di anzianità categoria VO n.10035425, Pt_1 decorrente dal 1° gennaio 1999, mediante l'inclusione degli emolumenti extra – mensili e delle altre competenze, come sopra indicato, nella retribuzione imponibile delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e CIG. L' , di conseguenza, dev'essere condannato a corrispondere al ricorrente le CP_1 differenze rispetto al trattamento economico erogato, maturate alla decorrenza del 18.02.2022, con una differenza mensile di € 59,48, pari complessivamente ad € 2.659,36 calcolate sino al mese di ottobre 2025, oltre accessori di legge da tale data al soddisfo. CP_ La condanna dell' alla rifusione delle spese di lite - liquidata nella misura di cui al dispositivo da distrarsi in favore dei procuratori antistatari - nei confronti del ricorrente, segue la soccombenza, tenendo conto della serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di alla Parte_1 riliquidazione della pensione categoria VO n.10035425, alla decorrenza del 1° gennaio 1999, mediante la rideterminazione del valore retributivo da riconoscere ai periodi di contribuzione figurativa a titolo di malattia e CIG secondo le modalità di cui alla parte motiva;
CP_
- per l'effetto di tale ricalcolo, condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate a tale titolo dal 18.02.2022 (triennio antecedente il deposito del ricorso), nella misura di euro 59,48 mensili, calcolata alla medesima data, e pari complessivamente ad € 2.659,36 calcolate sino al mese di ottobre 2025, oltre accessori di legge da tale data al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€ 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Lì, 5 novembre 2025
Il Giudice
UE LI
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