TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 9004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9004 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 33343 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 21-1-2025 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
C.F. con sede legale in in persona del curatore P.IVA_1 Pt_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in , in Via G. Pt_1
Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'avv. Guido
Limido, che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, Controparte_1
C.F. con sede legale in Modena, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in , in Pt_1
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio dell'avv. Alessandro Izzo, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
Pag. 1 a 25 CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21-1-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
n. conveniva in Parte_1 Parte_2 Parte_2 giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate e addebitate sui conti correnti n. 11796 e n.
6000280 all'epoca accesi presso la Controparte_2
(ora incorporata nella
[...] Controparte_3
), sul conto corrente n. 92016 e sul conto anticipi n.
[...]
122976 all'epoca accesi presso la
[...]
(ora incorporata nella Controparte_4 [...]
nei periodi indicati in narrativa, Controparte_3 nonché delle ulteriori spese addebitate, sempre sui medesimi conti, a titolo di commissione di disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce e commissione di mancanza fondi, laddove applicate in assenza di espressa pattuizione scritta, ovvero in misura diversa dalle previsioni contrattuali;
sempre in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati e addebitati sul conto corrente n. 92016 e sul conto anticipi n. 122976, all'epoca accesi presso la CP_4
(ora incorporata
[...] Controparte_4 nella nel periodo Controparte_3 indicato in narrativa;
Pag. 2 a 25 e, per l'effetto: condannare la Controparte_3 in persona dell'amministratore unico e legale
[...] rappresentante p.t., alla restituzione, nei confronti del
Fallimento n. 1056/2015 Parte_1 Parte_2 della somma complessiva pari a euro 221.494,95, così composta:
euro 218.818,73 a titolo di commissioni di massimo scoperto illegittimamente applicate sui conti correnti n. 11796, n. 6000280
e n. 92016 e sul conto anticipi n. 122976;
euro 2.676,22 a titolo di interessi anatocistici indebitamente applicati al conto corrente n. 92016 e al conto anticipi n.
122976, ovvero di quella maggiore o minore risultante all'esito di una
Consulenza Tecnica di Ufficio, che si richiede, al fine di rideterminare i saldi finali di ciascun conto corrente (e conto anticipi) oggetto del presente giudizio, anche con riferimento alle ulteriori spese addebitate a titolo di commissione di disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce e commissione di mancanza fondi, laddove applicate in assenza di espressa pattuizione scritta, ovvero in misura diversa dalle previsioni contrattuali, il tutto oltre interessi e rivalutazione,
a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta legittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto nel periodo indicato in narrativa, accertare e dichiarare che la ha calcolato e applicato la commissione di CP_3 massimo scoperto sulla scorta di aliquote più alte rispetto a quelle pattuite;
e per l'effetto: condannare la
[...] in persona dell'amministratore unico e Controparte_3 legale rappresentante p.t., alla restituzione, nei confronti del
Parte_3 Parte_2 delle somme illegittimamente percepite, anche nella misura che risulterà all'esito di una Consulenza Tecnica di Ufficio, che si richiede al fine di rideterminare i saldi di ciascun conto corrente (e conto anticipi) oggetto del presente giudizio, il
Pag. 3 a 25 tutto oltre interessi e rivalutazione, a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
A fondamento della domanda, il attore esponeva che Parte_1 la era stata titolare dei seguenti Parte_4 rapporti bancari:
- conto corrente ordinario n. 11796, acceso in data 9-8-2001 presso la (incorporata per fusione nella Controparte_2
poi in Controparte_5 CP_1
);
[...]
- conto corrente ordinario n. 6000280, acceso in data 9-8-2001 presso la (incorporata per Controparte_2 fusione nella poi in Controparte_5
); Controparte_1
- conto corrente ordinario n. 92016, acceso in data 15-6-2001 presso la Controparte_6
(incorporata per fusione nella
[...] Controparte_3
, poi in;
[...] Controparte_1
- conto anticipi n. 122976, acceso in data 5-8-2005 presso la
[...]
Controparte_6
(incorporata per fusione nella Controparte_5
, poi in ).
[...] Controparte_1
L'attore, dunque, riferiva che, in seguito alla declaratoria di fallimento della società, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di eventuali azioni restitutorie,
i suddetti rapporti bancari erano stati oggetto di verifica contabile espletata da un consulente di propria fiducia, al cui esito era emerso che:
- sui conti correnti ordinari n. 11796 e n. 6000280, accesi dalla presso la Parte_4 Controparte_2
nonché, sul conto corrente ordinario n. 92016 e
[...] sul conto anticipi n. 122976, accesi presso la erano CP_6 state indebitamente applicate somme a titolo di CMS, da ritenersi illegittime data la nullità della relativa clausola
Pag. 4 a 25 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza di causa (sulle predette commissioni, tra l'altro, erano illegittimamente maturati interessi per effetto della capitalizzazione trimestrale);
- a far data dal III trimestre 2009, ciascuna banca aveva illegittimamente addebitato: sui conti correnti n. 11796 e n.
6000280, Commissioni di Disponibilità Fondi e Commissioni di
Mancanza Fondi, non dovute;
sul conto corrente n. 92016 e sul conto anticipi n. 122976, Commissioni di Disponibilità Fondi e
Commissioni di Istruttoria Veloce, non dovute;
- sul conto corrente ordinario n. 92016 e sul conto anticipi n.
122976, rispettivamente dal I trimestre 2014 e sino al 31-12-
2014 e dal I trimestre 2014 e sino al 31-12-2015, ciascuna banca aveva illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, violando il divieto di anatocismo previsto dalla normativa di settore pro-tempore vigente.
Inoltre, l'attore riteneva che, non essendo stata rinvenuta documentazione contrattuale anteriore al 2008, disciplinante le condizioni economiche da applicare ai rapporti in oggetto, gli interessi ultralegali addebitati prima del suddetto periodo dovevano essere considerati illegittimi, con il conseguente diritto alla restituzione delle relative somme.
Da ultimo, il Fallimento attore evidenziava che, preso atto delle proprie legittime pretese creditorie per mezzo dell'espletata consulenza contabile:
- con Pec e raccomandata a/r del 14-11-2019, aveva chiesto alla la restituzione della Controparte_5 complessiva somma di € 136.077,53, di cui € 133.401,31 a titolo di
CMS illegittimamente applicate sul conto anticipi n. 122976 e sul conto corrente n. 92016, ed € 2.676,22 a titolo di interessi anatocistici illegittimamente applicati sui medesimi rapporti bancari;
- con Pec del 9-1-2020, aveva chiesto alla
[...] la restituzione della complessiva somma Controparte_5
Pag. 5 a 25 di € 85.417,42, a titolo di CMS illegittimamente applicate sui rapporti di conto corrente n. 11796 e n. 6000280;
- la con Pec del 9-12- Controparte_3
2019 e del 25-2-2020, aveva contestato le pretese restitutorie avanzate, ritenendo gli addebiti applicati ai rapporti in oggetto del tutto legittimi;
- aveva avviato il procedimento di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione Forense di , il quale, tuttavia, si Pt_1 era concluso con esito negativo.
Concludendo, il Fallimento attore, previa declaratoria di nullità delle clausole interessate, effettuato il ricalcolo del rapporto dare/avere relativo ai conti bancari in oggetto tramite lo storno delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, domandava la ripetizione della complessiva somma di € 221.494,95, oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Vorrà l'adito Tribunale così provvedere:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c., di tutti i diritti azionati dal relativi ai rapporti di conto Parte_1 corrente e di conto anticipi dedotti in causa, ovvero, in subordine, decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in entrambi i casi decorrente dalla data in cui tutte le somme contestate dal
sono state addebitate sui conti correnti e sul conto Parte_1 anticipi;
2. sempre in via preliminare, dichiarare il Fallimento decaduto dalla possibilità di far valere tutti i diritti azionati con il presente giudizio, sia per l'avvenuta approvazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla Banca, ex combinato disposto dell'art. 119, comma 3, D. Lgs. n. 385/1993 e dell'art.
Pag. 6 a 25 1832, comma 1, c.c., sia per il decorso del termine semestrale contemplato dall'art. 1832, comma 2, c.c.;
3. in via subordinata, dichiarare inammissibili le domande proposte dal;
Parte_1
4. in via ulteriormente gradata e nel merito, rigettare le domande tutte proposte dal siccome infondate in fatto Parte_1
e diritto;
5. con vittoria delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa”.
Preliminarmente, la convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., dei diritti azionati dal in relazione ai rapporti di conto corrente e di conto Parte_1 anticipi dedotti in causa, incluso il diritto alla ripetizione delle rimesse e dei versamenti effettuati dalla
[...] in bonis sui predetti conti, con decorrenza Parte_4 dalla data di ciascun addebito. Nonché, in via subordinata, la convenuta eccepiva la prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., dell'azione di ripetizione esperita da controparte, sul presupposto che i rapporti di conto concorrente e conto anticipi erano stati accesi oltre un decennio prima della notifica dell'atto di citazione.
Ancora in via preliminare, la banca eccepiva la decadenza dei diritti posti dall'attore a fondamento delle proprie pretese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1832 cc. 1 e 2 c.c., rilevando che la in bonis non aveva Parte_4 provveduto a contestare nel termine di legge gli estratti conto che le erano stati regolarmente inviati, essendo peraltro decorso il termine semestrale per la loro impugnazione. Di talché, tutte le condizioni contrattuali ivi riportate (tassi d'interesse debitore, misura della commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi, ecc.) dovevano ritenersi definitivamente approvate.
Nel merito, la convenuta sosteneva l'assoluta genericità, infondatezza e carenza di prova delle contestazioni formulate da parte attrice, domandandone il rigetto.
Pag. 7 a 25 La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e con espletamento della CTU contabile;
all'udienza del 21-1-2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate dal Parte_1
n. 1056/2015 sono fondate e, pertanto, devono essere
[...] Parte_2 accolte.
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che il Fallimento attore ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento avente ad oggetto i rapporti di dare-avere tra la Parte_4
e la (incorporata
[...] Controparte_5 per fusione in , in relazione ai conti correnti Controparte_1 ordinari n. 11796 e n. 6000280, accesi presso la Controparte_2
(poi e,
[...] Controparte_5 in seguito, , nonché, in relazione al conto Controparte_1 corrente ordinario n. 92016 e al conto anticipi n. 122976, accesi presso la (poi CP_6 Controparte_5
e, in seguito, , lamentando, da parte Controparte_1 dell'istituto di credito, l'illegittima applicazione ai suddetti rapporti di interessi anatocistici, nonché l'applicazione di competenze illegittime, quali commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni non dovute;
al fine altresì di ottenere, previa declaratoria di nullità delle clausole interessate e rideterminazione del saldo contabile di ciascuno dei predetti rapporti bancari secondo i criteri di legge, una pronuncia volta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta nello svolgimento dei rapporti contrattuali.
Per contro, (già Controparte_1 Controparte_3
ha eccepito la prescrizione, ex art. 2948 n. 4
[...]
Pag. 8 a 25 c.c. o in subordine ex art. 2946 c.c., del diritto alla ripetizione dei pretesi illegittimi addebiti;
ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree, affermando che la correntista non ha mai contestato Parte_4 gli estratti conto periodicamente ricevuti, approvandone implicitamente il contenuto ex art. 1832 c. 2 c.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, ritenendole, peraltro, del tutto generiche, nonché sfornite di adeguato riscontro probatorio.
Ciò detto, in apertura di motivazione, giova evidenziare che la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca in forza del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi o, comunque, per effetto dell'applicazione di tassi usurari o di tassi ultralegali non pattuiti, o, in generale, di clausole nulle, non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., ma al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di azione diretta ad ottenere non il pagamento di interessi non corrisposti e, quindi, una prestazione da eseguirsi periodicamente
(ad anno o anche in termini più brevi), alla quale soltanto fa riferimento il richiamato disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c., bensì la restituzione, ex art. 2033 c.c., di importi indebitamente versati.
Quanto al dies a quo per il computo di detto termine, va rammentato che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 24418 del 2-12-2010 hanno precisato che “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
Pag. 9 a 25 illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria
è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, il termine di prescrizione relativo all'azione di ripetizione dell'indebito è decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti, qualora abbiano avuto carattere solutorio. Decorre, invece, dalla chiusura del conto, con riferimento alle rimesse aventi carattere meramente ripristinatorio, ciò verificandosi quando la rimessa “non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista”.
Di talché, l'eccezione di prescrizione, ex art. 2948 n. 4
c.c., dell'azione di ripetizione dell'indebito esperita dal
, sollevata da parte convenuta, deve essere respinta. Parte_1
Mentre, invece, risulta parzialmente fondata, nei termini illustrati in prosieguo di motivazione, l'eccezione di prescrizione, ex art. 2946 c.c., del diritto alla ripetizione delle somme corrispondenti ad alcune delle rimesse solutorie, eseguite dalla correntista sui rapporti bancari in contestazione.
E' poi da rigettarsi è l'eccezione di inammissibilità delle doglianze attoree stante la mancata contestazione nei termini di legge degli estratti conto puntualmente ricevuti dalla
[...]
essendo principio ormai consolidato quello Parte_4 per cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. (6 mesi dall'approvazione del conto) rende incontestabili gli accrediti e gli addebiti sotto il profilo meramente contabile, non precludendo, invece, la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le annotazioni in conto corrente, non
Pag. 10 a 25 essendo perciò maturata alcuna preclusione e/o decadenza a carico di parte attrice, che ha sollevato le proprie obiezioni del tutto legittimamente.
Passando al merito, è opportuno innanzitutto evidenziare alcuni fondamentali principi sulla ripartizione dell'onere della prova in fattispecie quali quella per cui è causa.
Ed invero, non sembra superfluo ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente–correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo CP_3 esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Pag. 11 a 25 Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo
(cfr. Cass., Sez. 1, 7 maggio 2015, n. 9201).
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice è gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle", nonché l'avvenuto pagamento di somme indebite: onere della prova che, alla luce delle emergenze istruttorie, risulta debitamente adempiuto dal come Parte_1 infra specificato.
Prima di esaminare la fattispecie concreta in base alle risultanze dell'elaborato peritale, giova inoltre richiamare brevemente la disciplina degli istituti giuridici coinvolti.
Per ciò che concerne la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari, va poi ricordato che la stessa è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo periodo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole anatocistiche, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il c. 2 dell'art. 2 della cit. delib. a sua volta, dispone: “Nell'ambito di ogni CP_7 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Pag. 12 a 25 Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25 comma terzo, D.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1-
1-2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3-8-2016.
Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L.
49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno
Pag. 13 a 25 diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità
2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del
2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo
Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del
9-2-2000 e pariordinata rispetto al D.lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, a partire dall'1-1-
2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal
D.lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica
Pag. 14 a 25 degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31-12-2013
(avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1-1-2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Infine, è opportuno mettere in evidenza come nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L.
29-11-2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28-01-2009 n. 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la CMS nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata
Pag. 15 a 25 alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6-12-2011 n. 201
(decreto Salva Italia), convertito nella L. 22-12-2011 n. 214, che ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore il 1-07-2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine del 1-10-2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del
TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24-01-2012 n. 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che – con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la CMS abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la CMS rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente
Pag. 16 a 25 dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18-1-
2006 n. 870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la CMS come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della CMS in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della CMS in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la CMS perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il
“fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza
Pag. 17 a 25 dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Alla luce degli orientamenti sopra esposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU contabile, al fine di ricalcolare il saldo dei rapporti di c/c e di conto anticipi in contestazione.
In particolare, il CTU –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha verificato che:
- il conto corrente n. 6000280 risulta acceso in data 9-8-2001 ed estinto in data 31-1-2010. Per tale rapporto di c/c sono presenti in atti: il contratto di apertura del 9-8-2001, siglato dalla ma privo di indicazione Parte_4 delle condizioni economiche (è presente solo la sezione “A”); i successivi contratti di apertura di credito dell'11-11-2002, del
2-4-2003, del 4-8-2005, con indicazione delle condizioni economiche;
gli estratti conto bancari, privi della sezione saldi per valuta e con i movimenti dare-avere, dal 1-1-2007 al
31-1-2010, ma con un estratto conto mancante ossia quello del mese di giugno 2007. Il primo estratto conto disponibile è al
31-1-2007 con saldo iniziale al 1-1-2007 di € 566.040,8 in dare.
L'ultimo estratto conto disponibile è al 31-1-2010, con ultima operazione in data e valuta al 19-1-2010 di € 3.717,85, con causale “Giroconto netto estinzione al conto n. 161-11796” e saldo finale al 31-1-2010 di € 0,00. Sono, altresì, presenti in atti le comunicazioni della banca di “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con indicazione delle condizioni economiche;
- il conto corrente n. 11796 risulta acceso in data 9-8-2001 ed estinto in data 30-4-2011. Per tale rapporto di c/c sono presenti in atti: la parte “A” del contratto di apertura del 9-
8-2001, recante solo le condizioni contrattuali generali;
i contratti di apertura di credito dell'11-11-2002, del 2-4-2003 e del 4-8-2005, con indicazione delle condizioni economiche;
gli
Pag. 18 a 25 estratti conto bancari, privi della sezione saldi per valuta e con i movimenti dare-avere, dall'1-1-2007 al 31-5-2007, dall'1-
7-2007 al 31-10-2008 e dall'1-12-2008 al 30-4-2011 (ossia sono mancanti gli estratti conto del giugno 2007 e del novembre
2008). Il primo estratto conto disponibile è al 31-1-2007, con saldo iniziale al 1-1-2007 di € 125.922,60 in dare. L'ultimo estratto conto disponibile è al 30-4-2011, con ultima operazione in data e valuta al 27-4-2011 di € 14,77 in dare, con causale
“Disposizione netto estinzione conto n. 161-11796” e saldo finale al 30-4-2011 di € 0,00. Sono, altresì, presenti le comunicazioni della banca “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con indicazione delle condizioni economiche;
- il conto anticipi n. 122976 risulta acceso in data 5-8-2005 ed estinto in data 28-2-2015. Per tale rapporto sono presenti in atti: il contratto di apertura del 5-8-2005, con le condizioni generali;
il contratto di affidamento del 12-11-2008 di €
250.000,00, con le condizioni economiche;
gli estratti conto consecutivi dal 1-1-2007 al 28-2-2015. Il primo estratto conto disponibile è al 31-1-2007, con saldo iniziale al 1-1-2007 di €
133.699,39 in dare. L'ultimo estratto conto disponibile è al 28-
2-2015, con ultima operazione in data e valuta al 17-2-2015, di
€ 47,51 in avere con causale “Giroconto chiusura cc” e saldo finale al 28-2-2015 di € 0,00. Sono, altresì, presenti le comunicazioni della banca di “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con indicazione delle condizioni economiche;
- il conto corrente n. 92016 risulta acceso in data 15-6-2001 ed estinto in data 31-12-2015. Per tale rapporto di c/c sono presenti in atti: il contratto di apertura del 15-6-2001, con le sole condizioni generali;
gli estratti conto con i movimenti dare-avere dal 1-1-2006 al 3-2-2011 e dal 15-2-2011 al 31-12-
2015. Il primo estratto conto disponibile è al 31-1-2007, con saldo iniziale al 31-12-2006 di € 80.767,64 in dare. L'ultimo estratto conto disponibile è al 31-12-2015, con ultima operazione in data e valuta al 10-12-2015 di € 200,00 in dare, con causale “somma pignorata/sequestrata vs terzi [..]” e saldo
Pag. 19 a 25 finale al 31-12-2015 di € 12,20 in dare. Sono, altresì, presenti le comunicazioni della banca di “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con indicazione delle condizioni economiche.
Quanto alla pattuizione del tasso di interesse passivo, il
CTU, esaminata la documentazione in atti, ha rilevato che:
- per il c/c n. 6000280: a) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 500.000 del 12-11-2002, sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido del 7,850% e Tasso passivo oltre fido dell'11,8250%; b) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di
€ 500.000 del 7-4-2003, sono stati pattuiti i seguenti tassi:
Tasso passivo entro fido del 7,4010% e Tasso passivo oltre fido dell'11,410%; c) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 600.000 del 31-8-2005, sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido del 7,638% e
Tasso passivo oltre fido dell'11,638%;
- per il c/c n. 11796: a) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 50.000 del 12-11-2002, sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido del 7,850% e Tasso passivo oltre fido dell'11,8250%; b) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di
€ 100.000 del 7-4-2003, sono stati pattuiti i seguenti tassi:
Tasso passivo entro fido del 7,4010% e Tasso passivo oltre fido dell'11,410%; c) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 100.000 del 31-8-2005, sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido del 7,638% e
Tasso passivo oltre fido dell'11,638%;
- per il c/anticipi n. 122976: in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 250.000 del 12-11-2002 (in sostituzione della linea di € 200.000 precedente), sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido dell'8,650%
e Tasso passivo oltre fido dell'8,650%;
Pag. 20 a 25 - per il c/c 92016: nel contratto del 15-6-2001 non risultano tassi pattuiti;
sono stati pattuiti i tassi entro ed extra fido dal 17-5-2007.
Il CTU ha quindi verificato che, in relazione a ciascun conto, la banca ha validamente variato i tassi proposti con proposta di modifica del contratto;
che, i tassi effettivamente applicati sono risultati in linea o inferiori ai tassi proposti.
Di talché, valutato altresì l'accordo raggiunto dalle parti in sede di operazioni peritali nel senso di non procedere, quanto al tasso di interesse passivo, ad un accertamento analitico della corrispondenza tra pattuito ed effettivamente applicato, nel ricalcolare i saldi dei rapporti de quibus, il CTU ha applicato i tassi di interesse concretamente applicati dall'istituto di credito nel corso dello svolgimento di ciascun rapporto.
Quanto all'anatocismo, il CTU ha poi evidenziato che:
- per il c/c n. 6000280, dall'esame degli estratti conto disponibili non è emerso anatocismo, giacché le competenze di tale conto, essendo stornate ed addebitate nel c/c n. 11796, non hanno inficiato i saldi;
- in relazione al c/c n. 11796, per tutta la durata del rapporto è stata applicata la capitalizzazione trimestrale delle competenze attive e passive, in condizione di reciprocità;
- per il conto anticipi n. 122976, dall'esame degli estratti conto disponibili non è emerso anatocismo, giacché le competenze di tale conto, essendo stornate ed addebitate nel c/c n. 92016, non hanno inficiato i saldi;
- in relazione al c/c n. 92016, per tutta la durata del rapporto è stata applicata la capitalizzazione trimestrale delle competenze attive e passive, in condizione di reciprocità.
Pertanto, nei ricalcoli richiesti, il CTU ha applicato la capitalizzazione trimestrale delle competenze, eccetto per il c/c n. 92016, in relazione al quale dall'1-1-2014 fino al 31-12-2015
(ultimo e/c disponibile) è stata applicata la capitalizzazione semplice, con addebito delle competenze ricalcolate del conto
122976 in luogo di quelle banca.
Pag. 21 a 25 L'ausiliario del giudice ha poi accertato che in tutti e quattro i conti oggetto di causa, nel periodo fino al 3° trim.
2009, la banca ha applicato CMS sulla esposizione massima del trimestre sull'utilizzato, che, essendo illegittime, sono state eliminate in sede di ricalcolo. Mentre, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, la banca, per tutti e quattro i conti, si è adeguata alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, comunicando l'applicazione con decorrenza dal 28-6-2009, delle nuove commissioni: Commissione per Mancanza
Fondi (C.M.F.) a scaglioni, con addebito trimestrale massimo di euro 150,00; Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.), con aliquota 1% (trimestrale) sull'importo accordato, che, in conseguenza, sono state applicate in linea con il pattuito e quindi lasciate invariate nel ricalcolo.
Risultando poi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, il CTU, in applicazione di quanto statuito dalla Cass. n. 9141 del 18-5-2020, per i c/c n. 11796 e n. 92016 ha provveduto ad individuare, nel periodo prescritto, le rimesse solutorie a partire dal “reale saldo passivo del conto”, ovvero dai saldi ricalcolati, cioè già depurati dalle competenze banca illegittime.
Dunque, seguendo tali criteri, per il c/c n. 11796 sono state tenute ferme, senza essere ricalcolate, le competenze proprie e del conto n. 6000280 addebitate dalla banca e pagate da rimesse solutorie nel periodo anteriore all'ultimo decennio 9-1-2010 – 9-
1-2020 (data della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata di cui al doc. n. 20 allegato all'atto di citazione), per un importo complessivo di € 50.289,18. Mentre, per il c/c n.
92016 sono state tenute ferme, senza essere ricalcolate, le competenze proprie e del conto n. 122976 addebitate dalla banca e pagate da rimesse solutorie nel periodo anteriore all'ultimo decennio 14-11-2009 – 14-11-2019 (data della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e posta raccomandata di cui al doc.
Pag. 22 a 25 n. 21 allegato all'atto di citazione), per un importo complessivo di € 54.996,47.
La ricostruzione effettuata secondo i criteri sopra esposti ha permesso di accertare che:
- per il c/c n. 6000280, il saldo ricalcolato è stato determinato alla data del 31-1-2010 (data di chiusura del conto) in € 0,00, risultando quindi pari al saldo banca, in quanto il ricalcolo delle competenze inficia il saldo del conto nel quale vengono pagate (c/c n. 11796);
- per il conto corrente n. 11796, il saldo ricalcolato alla data della chiusura del conto (30-4-2011) risulta essere pari ad €
82.798,82 a favore della correntista Parte_4
, invece che di € 0 come esposto dall'istituto di credito,
[...] con una differenza contabile tra i due saldi di € 82.798,82 in favore della cliente;
- per il conto anticipi n. 122976, il saldo ricalcolato è stato determinato alla data del 28-2-2015 (data di chiusura del conto) in € 0,00, risultando quindi pari al saldo banca, in quanto il ricalcolo delle competenze inficia il saldo del conto nel quale vengono pagate (c/c n. 92016);
- per il c/c n. 92016, il saldo ricalcolato alla data della chiusura del conto (31-12-2015) risulta essere pari ad €
106.754,60 a favore della correntista Parte_4
, invece che di € 12,20 a debito della stessa come esposto
[...] dall'istituto di credito, con una differenza contabile tra i due saldi di € 106.766,80 in favore della cliente.
Per i motivi sopra esposti, (già Controparte_1 [...]
deve essere condannata alla Controparte_5 restituzione nei confronti del Parte_1
n. 1056/2015, del complessivo importo di €
[...] Parte_2
189.565,62, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda e sino al soddisfo. Non deve, invece, essere disposta la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta, sul quale non incide la svalutazione monetaria sopravvenuta.
Pag. 23 a 25 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di Controparte_1
(già ). Controparte_5
Sono, altresì, poste a carico della convenuta CP_1
, le spese della CTU contabile, liquidate in separato
[...] provvedimento.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
in accoglimento delle domande formulate dal
[...]
n. 1056/2015, dichiara che il Parte_1 Parte_2 saldo finale del conto corrente n. 6000280, intestato alla
[...]
risulta essere pari a € 0,00, come Parte_4 anche indicato dalla banca;
che il saldo finale del conto corrente n. 11796, intestato alla risulta Parte_4 essere pari ad € 82.798,82 a favore della correntista, invece che di € 0 come esposto dall'istituto di credito;
che il saldo finale del conto anticipi n. 122976, intestato alla
[...]
risulta essere pari a € 0,00, come anche Parte_4 indicato dalla banca;
che il saldo finale del conto corrente n.
92016, intestato alla risulta Parte_4 essere pari ad € 106.766,80 a favore della correntista, invece che di € 12,20 a debito della stessa, come esposto dall'istituto di credito;
per l'effetto, condanna (già Controparte_1 [...]
alla restituzione in favore del Controparte_5
n. 1056/2015, Parte_1 Parte_2 della complessiva somma di € 189.565,62, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino al soddisfo;
condanna (già Controparte_1 Controparte_3
alla refusione, in favore del
[...] Parte_1
n. 1056/2015, delle spese di lite,
[...] Parte_2 che liquida in complessivi € 7.435,00 per compensi professionali,
Pag. 24 a 25 oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di (già Controparte_1 [...]
le spese dell'espletata CTU, Controparte_5 liquidate in separato decreto.
Così deciso in Roma, in data 13 giugno 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 25 a 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 33343 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 21-1-2025 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
C.F. con sede legale in in persona del curatore P.IVA_1 Pt_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in , in Via G. Pt_1
Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'avv. Guido
Limido, che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, Controparte_1
C.F. con sede legale in Modena, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in , in Pt_1
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio dell'avv. Alessandro Izzo, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
Pag. 1 a 25 CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21-1-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
n. conveniva in Parte_1 Parte_2 Parte_2 giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate e addebitate sui conti correnti n. 11796 e n.
6000280 all'epoca accesi presso la Controparte_2
(ora incorporata nella
[...] Controparte_3
), sul conto corrente n. 92016 e sul conto anticipi n.
[...]
122976 all'epoca accesi presso la
[...]
(ora incorporata nella Controparte_4 [...]
nei periodi indicati in narrativa, Controparte_3 nonché delle ulteriori spese addebitate, sempre sui medesimi conti, a titolo di commissione di disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce e commissione di mancanza fondi, laddove applicate in assenza di espressa pattuizione scritta, ovvero in misura diversa dalle previsioni contrattuali;
sempre in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati e addebitati sul conto corrente n. 92016 e sul conto anticipi n. 122976, all'epoca accesi presso la CP_4
(ora incorporata
[...] Controparte_4 nella nel periodo Controparte_3 indicato in narrativa;
Pag. 2 a 25 e, per l'effetto: condannare la Controparte_3 in persona dell'amministratore unico e legale
[...] rappresentante p.t., alla restituzione, nei confronti del
Fallimento n. 1056/2015 Parte_1 Parte_2 della somma complessiva pari a euro 221.494,95, così composta:
euro 218.818,73 a titolo di commissioni di massimo scoperto illegittimamente applicate sui conti correnti n. 11796, n. 6000280
e n. 92016 e sul conto anticipi n. 122976;
euro 2.676,22 a titolo di interessi anatocistici indebitamente applicati al conto corrente n. 92016 e al conto anticipi n.
122976, ovvero di quella maggiore o minore risultante all'esito di una
Consulenza Tecnica di Ufficio, che si richiede, al fine di rideterminare i saldi finali di ciascun conto corrente (e conto anticipi) oggetto del presente giudizio, anche con riferimento alle ulteriori spese addebitate a titolo di commissione di disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce e commissione di mancanza fondi, laddove applicate in assenza di espressa pattuizione scritta, ovvero in misura diversa dalle previsioni contrattuali, il tutto oltre interessi e rivalutazione,
a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta legittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto nel periodo indicato in narrativa, accertare e dichiarare che la ha calcolato e applicato la commissione di CP_3 massimo scoperto sulla scorta di aliquote più alte rispetto a quelle pattuite;
e per l'effetto: condannare la
[...] in persona dell'amministratore unico e Controparte_3 legale rappresentante p.t., alla restituzione, nei confronti del
Parte_3 Parte_2 delle somme illegittimamente percepite, anche nella misura che risulterà all'esito di una Consulenza Tecnica di Ufficio, che si richiede al fine di rideterminare i saldi di ciascun conto corrente (e conto anticipi) oggetto del presente giudizio, il
Pag. 3 a 25 tutto oltre interessi e rivalutazione, a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
A fondamento della domanda, il attore esponeva che Parte_1 la era stata titolare dei seguenti Parte_4 rapporti bancari:
- conto corrente ordinario n. 11796, acceso in data 9-8-2001 presso la (incorporata per fusione nella Controparte_2
poi in Controparte_5 CP_1
);
[...]
- conto corrente ordinario n. 6000280, acceso in data 9-8-2001 presso la (incorporata per Controparte_2 fusione nella poi in Controparte_5
); Controparte_1
- conto corrente ordinario n. 92016, acceso in data 15-6-2001 presso la Controparte_6
(incorporata per fusione nella
[...] Controparte_3
, poi in;
[...] Controparte_1
- conto anticipi n. 122976, acceso in data 5-8-2005 presso la
[...]
Controparte_6
(incorporata per fusione nella Controparte_5
, poi in ).
[...] Controparte_1
L'attore, dunque, riferiva che, in seguito alla declaratoria di fallimento della società, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di eventuali azioni restitutorie,
i suddetti rapporti bancari erano stati oggetto di verifica contabile espletata da un consulente di propria fiducia, al cui esito era emerso che:
- sui conti correnti ordinari n. 11796 e n. 6000280, accesi dalla presso la Parte_4 Controparte_2
nonché, sul conto corrente ordinario n. 92016 e
[...] sul conto anticipi n. 122976, accesi presso la erano CP_6 state indebitamente applicate somme a titolo di CMS, da ritenersi illegittime data la nullità della relativa clausola
Pag. 4 a 25 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza di causa (sulle predette commissioni, tra l'altro, erano illegittimamente maturati interessi per effetto della capitalizzazione trimestrale);
- a far data dal III trimestre 2009, ciascuna banca aveva illegittimamente addebitato: sui conti correnti n. 11796 e n.
6000280, Commissioni di Disponibilità Fondi e Commissioni di
Mancanza Fondi, non dovute;
sul conto corrente n. 92016 e sul conto anticipi n. 122976, Commissioni di Disponibilità Fondi e
Commissioni di Istruttoria Veloce, non dovute;
- sul conto corrente ordinario n. 92016 e sul conto anticipi n.
122976, rispettivamente dal I trimestre 2014 e sino al 31-12-
2014 e dal I trimestre 2014 e sino al 31-12-2015, ciascuna banca aveva illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, violando il divieto di anatocismo previsto dalla normativa di settore pro-tempore vigente.
Inoltre, l'attore riteneva che, non essendo stata rinvenuta documentazione contrattuale anteriore al 2008, disciplinante le condizioni economiche da applicare ai rapporti in oggetto, gli interessi ultralegali addebitati prima del suddetto periodo dovevano essere considerati illegittimi, con il conseguente diritto alla restituzione delle relative somme.
Da ultimo, il Fallimento attore evidenziava che, preso atto delle proprie legittime pretese creditorie per mezzo dell'espletata consulenza contabile:
- con Pec e raccomandata a/r del 14-11-2019, aveva chiesto alla la restituzione della Controparte_5 complessiva somma di € 136.077,53, di cui € 133.401,31 a titolo di
CMS illegittimamente applicate sul conto anticipi n. 122976 e sul conto corrente n. 92016, ed € 2.676,22 a titolo di interessi anatocistici illegittimamente applicati sui medesimi rapporti bancari;
- con Pec del 9-1-2020, aveva chiesto alla
[...] la restituzione della complessiva somma Controparte_5
Pag. 5 a 25 di € 85.417,42, a titolo di CMS illegittimamente applicate sui rapporti di conto corrente n. 11796 e n. 6000280;
- la con Pec del 9-12- Controparte_3
2019 e del 25-2-2020, aveva contestato le pretese restitutorie avanzate, ritenendo gli addebiti applicati ai rapporti in oggetto del tutto legittimi;
- aveva avviato il procedimento di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione Forense di , il quale, tuttavia, si Pt_1 era concluso con esito negativo.
Concludendo, il Fallimento attore, previa declaratoria di nullità delle clausole interessate, effettuato il ricalcolo del rapporto dare/avere relativo ai conti bancari in oggetto tramite lo storno delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, domandava la ripetizione della complessiva somma di € 221.494,95, oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Vorrà l'adito Tribunale così provvedere:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c., di tutti i diritti azionati dal relativi ai rapporti di conto Parte_1 corrente e di conto anticipi dedotti in causa, ovvero, in subordine, decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in entrambi i casi decorrente dalla data in cui tutte le somme contestate dal
sono state addebitate sui conti correnti e sul conto Parte_1 anticipi;
2. sempre in via preliminare, dichiarare il Fallimento decaduto dalla possibilità di far valere tutti i diritti azionati con il presente giudizio, sia per l'avvenuta approvazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla Banca, ex combinato disposto dell'art. 119, comma 3, D. Lgs. n. 385/1993 e dell'art.
Pag. 6 a 25 1832, comma 1, c.c., sia per il decorso del termine semestrale contemplato dall'art. 1832, comma 2, c.c.;
3. in via subordinata, dichiarare inammissibili le domande proposte dal;
Parte_1
4. in via ulteriormente gradata e nel merito, rigettare le domande tutte proposte dal siccome infondate in fatto Parte_1
e diritto;
5. con vittoria delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa”.
Preliminarmente, la convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., dei diritti azionati dal in relazione ai rapporti di conto corrente e di conto Parte_1 anticipi dedotti in causa, incluso il diritto alla ripetizione delle rimesse e dei versamenti effettuati dalla
[...] in bonis sui predetti conti, con decorrenza Parte_4 dalla data di ciascun addebito. Nonché, in via subordinata, la convenuta eccepiva la prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., dell'azione di ripetizione esperita da controparte, sul presupposto che i rapporti di conto concorrente e conto anticipi erano stati accesi oltre un decennio prima della notifica dell'atto di citazione.
Ancora in via preliminare, la banca eccepiva la decadenza dei diritti posti dall'attore a fondamento delle proprie pretese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1832 cc. 1 e 2 c.c., rilevando che la in bonis non aveva Parte_4 provveduto a contestare nel termine di legge gli estratti conto che le erano stati regolarmente inviati, essendo peraltro decorso il termine semestrale per la loro impugnazione. Di talché, tutte le condizioni contrattuali ivi riportate (tassi d'interesse debitore, misura della commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi, ecc.) dovevano ritenersi definitivamente approvate.
Nel merito, la convenuta sosteneva l'assoluta genericità, infondatezza e carenza di prova delle contestazioni formulate da parte attrice, domandandone il rigetto.
Pag. 7 a 25 La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e con espletamento della CTU contabile;
all'udienza del 21-1-2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate dal Parte_1
n. 1056/2015 sono fondate e, pertanto, devono essere
[...] Parte_2 accolte.
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che il Fallimento attore ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento avente ad oggetto i rapporti di dare-avere tra la Parte_4
e la (incorporata
[...] Controparte_5 per fusione in , in relazione ai conti correnti Controparte_1 ordinari n. 11796 e n. 6000280, accesi presso la Controparte_2
(poi e,
[...] Controparte_5 in seguito, , nonché, in relazione al conto Controparte_1 corrente ordinario n. 92016 e al conto anticipi n. 122976, accesi presso la (poi CP_6 Controparte_5
e, in seguito, , lamentando, da parte Controparte_1 dell'istituto di credito, l'illegittima applicazione ai suddetti rapporti di interessi anatocistici, nonché l'applicazione di competenze illegittime, quali commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni non dovute;
al fine altresì di ottenere, previa declaratoria di nullità delle clausole interessate e rideterminazione del saldo contabile di ciascuno dei predetti rapporti bancari secondo i criteri di legge, una pronuncia volta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta nello svolgimento dei rapporti contrattuali.
Per contro, (già Controparte_1 Controparte_3
ha eccepito la prescrizione, ex art. 2948 n. 4
[...]
Pag. 8 a 25 c.c. o in subordine ex art. 2946 c.c., del diritto alla ripetizione dei pretesi illegittimi addebiti;
ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree, affermando che la correntista non ha mai contestato Parte_4 gli estratti conto periodicamente ricevuti, approvandone implicitamente il contenuto ex art. 1832 c. 2 c.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, ritenendole, peraltro, del tutto generiche, nonché sfornite di adeguato riscontro probatorio.
Ciò detto, in apertura di motivazione, giova evidenziare che la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca in forza del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi o, comunque, per effetto dell'applicazione di tassi usurari o di tassi ultralegali non pattuiti, o, in generale, di clausole nulle, non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., ma al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di azione diretta ad ottenere non il pagamento di interessi non corrisposti e, quindi, una prestazione da eseguirsi periodicamente
(ad anno o anche in termini più brevi), alla quale soltanto fa riferimento il richiamato disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c., bensì la restituzione, ex art. 2033 c.c., di importi indebitamente versati.
Quanto al dies a quo per il computo di detto termine, va rammentato che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 24418 del 2-12-2010 hanno precisato che “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
Pag. 9 a 25 illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria
è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, il termine di prescrizione relativo all'azione di ripetizione dell'indebito è decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti, qualora abbiano avuto carattere solutorio. Decorre, invece, dalla chiusura del conto, con riferimento alle rimesse aventi carattere meramente ripristinatorio, ciò verificandosi quando la rimessa “non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista”.
Di talché, l'eccezione di prescrizione, ex art. 2948 n. 4
c.c., dell'azione di ripetizione dell'indebito esperita dal
, sollevata da parte convenuta, deve essere respinta. Parte_1
Mentre, invece, risulta parzialmente fondata, nei termini illustrati in prosieguo di motivazione, l'eccezione di prescrizione, ex art. 2946 c.c., del diritto alla ripetizione delle somme corrispondenti ad alcune delle rimesse solutorie, eseguite dalla correntista sui rapporti bancari in contestazione.
E' poi da rigettarsi è l'eccezione di inammissibilità delle doglianze attoree stante la mancata contestazione nei termini di legge degli estratti conto puntualmente ricevuti dalla
[...]
essendo principio ormai consolidato quello Parte_4 per cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. (6 mesi dall'approvazione del conto) rende incontestabili gli accrediti e gli addebiti sotto il profilo meramente contabile, non precludendo, invece, la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le annotazioni in conto corrente, non
Pag. 10 a 25 essendo perciò maturata alcuna preclusione e/o decadenza a carico di parte attrice, che ha sollevato le proprie obiezioni del tutto legittimamente.
Passando al merito, è opportuno innanzitutto evidenziare alcuni fondamentali principi sulla ripartizione dell'onere della prova in fattispecie quali quella per cui è causa.
Ed invero, non sembra superfluo ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente–correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo CP_3 esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Pag. 11 a 25 Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo
(cfr. Cass., Sez. 1, 7 maggio 2015, n. 9201).
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice è gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle", nonché l'avvenuto pagamento di somme indebite: onere della prova che, alla luce delle emergenze istruttorie, risulta debitamente adempiuto dal come Parte_1 infra specificato.
Prima di esaminare la fattispecie concreta in base alle risultanze dell'elaborato peritale, giova inoltre richiamare brevemente la disciplina degli istituti giuridici coinvolti.
Per ciò che concerne la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari, va poi ricordato che la stessa è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo periodo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole anatocistiche, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il c. 2 dell'art. 2 della cit. delib. a sua volta, dispone: “Nell'ambito di ogni CP_7 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Pag. 12 a 25 Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25 comma terzo, D.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1-
1-2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3-8-2016.
Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L.
49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno
Pag. 13 a 25 diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità
2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del
2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo
Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del
9-2-2000 e pariordinata rispetto al D.lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, a partire dall'1-1-
2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal
D.lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica
Pag. 14 a 25 degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31-12-2013
(avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1-1-2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Infine, è opportuno mettere in evidenza come nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L.
29-11-2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28-01-2009 n. 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la CMS nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata
Pag. 15 a 25 alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6-12-2011 n. 201
(decreto Salva Italia), convertito nella L. 22-12-2011 n. 214, che ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore il 1-07-2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine del 1-10-2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del
TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24-01-2012 n. 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che – con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la CMS abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la CMS rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente
Pag. 16 a 25 dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18-1-
2006 n. 870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la CMS come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della CMS in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della CMS in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la CMS perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il
“fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza
Pag. 17 a 25 dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Alla luce degli orientamenti sopra esposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU contabile, al fine di ricalcolare il saldo dei rapporti di c/c e di conto anticipi in contestazione.
In particolare, il CTU –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha verificato che:
- il conto corrente n. 6000280 risulta acceso in data 9-8-2001 ed estinto in data 31-1-2010. Per tale rapporto di c/c sono presenti in atti: il contratto di apertura del 9-8-2001, siglato dalla ma privo di indicazione Parte_4 delle condizioni economiche (è presente solo la sezione “A”); i successivi contratti di apertura di credito dell'11-11-2002, del
2-4-2003, del 4-8-2005, con indicazione delle condizioni economiche;
gli estratti conto bancari, privi della sezione saldi per valuta e con i movimenti dare-avere, dal 1-1-2007 al
31-1-2010, ma con un estratto conto mancante ossia quello del mese di giugno 2007. Il primo estratto conto disponibile è al
31-1-2007 con saldo iniziale al 1-1-2007 di € 566.040,8 in dare.
L'ultimo estratto conto disponibile è al 31-1-2010, con ultima operazione in data e valuta al 19-1-2010 di € 3.717,85, con causale “Giroconto netto estinzione al conto n. 161-11796” e saldo finale al 31-1-2010 di € 0,00. Sono, altresì, presenti in atti le comunicazioni della banca di “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con indicazione delle condizioni economiche;
- il conto corrente n. 11796 risulta acceso in data 9-8-2001 ed estinto in data 30-4-2011. Per tale rapporto di c/c sono presenti in atti: la parte “A” del contratto di apertura del 9-
8-2001, recante solo le condizioni contrattuali generali;
i contratti di apertura di credito dell'11-11-2002, del 2-4-2003 e del 4-8-2005, con indicazione delle condizioni economiche;
gli
Pag. 18 a 25 estratti conto bancari, privi della sezione saldi per valuta e con i movimenti dare-avere, dall'1-1-2007 al 31-5-2007, dall'1-
7-2007 al 31-10-2008 e dall'1-12-2008 al 30-4-2011 (ossia sono mancanti gli estratti conto del giugno 2007 e del novembre
2008). Il primo estratto conto disponibile è al 31-1-2007, con saldo iniziale al 1-1-2007 di € 125.922,60 in dare. L'ultimo estratto conto disponibile è al 30-4-2011, con ultima operazione in data e valuta al 27-4-2011 di € 14,77 in dare, con causale
“Disposizione netto estinzione conto n. 161-11796” e saldo finale al 30-4-2011 di € 0,00. Sono, altresì, presenti le comunicazioni della banca “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con indicazione delle condizioni economiche;
- il conto anticipi n. 122976 risulta acceso in data 5-8-2005 ed estinto in data 28-2-2015. Per tale rapporto sono presenti in atti: il contratto di apertura del 5-8-2005, con le condizioni generali;
il contratto di affidamento del 12-11-2008 di €
250.000,00, con le condizioni economiche;
gli estratti conto consecutivi dal 1-1-2007 al 28-2-2015. Il primo estratto conto disponibile è al 31-1-2007, con saldo iniziale al 1-1-2007 di €
133.699,39 in dare. L'ultimo estratto conto disponibile è al 28-
2-2015, con ultima operazione in data e valuta al 17-2-2015, di
€ 47,51 in avere con causale “Giroconto chiusura cc” e saldo finale al 28-2-2015 di € 0,00. Sono, altresì, presenti le comunicazioni della banca di “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con indicazione delle condizioni economiche;
- il conto corrente n. 92016 risulta acceso in data 15-6-2001 ed estinto in data 31-12-2015. Per tale rapporto di c/c sono presenti in atti: il contratto di apertura del 15-6-2001, con le sole condizioni generali;
gli estratti conto con i movimenti dare-avere dal 1-1-2006 al 3-2-2011 e dal 15-2-2011 al 31-12-
2015. Il primo estratto conto disponibile è al 31-1-2007, con saldo iniziale al 31-12-2006 di € 80.767,64 in dare. L'ultimo estratto conto disponibile è al 31-12-2015, con ultima operazione in data e valuta al 10-12-2015 di € 200,00 in dare, con causale “somma pignorata/sequestrata vs terzi [..]” e saldo
Pag. 19 a 25 finale al 31-12-2015 di € 12,20 in dare. Sono, altresì, presenti le comunicazioni della banca di “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con indicazione delle condizioni economiche.
Quanto alla pattuizione del tasso di interesse passivo, il
CTU, esaminata la documentazione in atti, ha rilevato che:
- per il c/c n. 6000280: a) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 500.000 del 12-11-2002, sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido del 7,850% e Tasso passivo oltre fido dell'11,8250%; b) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di
€ 500.000 del 7-4-2003, sono stati pattuiti i seguenti tassi:
Tasso passivo entro fido del 7,4010% e Tasso passivo oltre fido dell'11,410%; c) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 600.000 del 31-8-2005, sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido del 7,638% e
Tasso passivo oltre fido dell'11,638%;
- per il c/c n. 11796: a) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 50.000 del 12-11-2002, sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido del 7,850% e Tasso passivo oltre fido dell'11,8250%; b) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di
€ 100.000 del 7-4-2003, sono stati pattuiti i seguenti tassi:
Tasso passivo entro fido del 7,4010% e Tasso passivo oltre fido dell'11,410%; c) in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 100.000 del 31-8-2005, sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido del 7,638% e
Tasso passivo oltre fido dell'11,638%;
- per il c/anticipi n. 122976: in base al documento di sintesi del contratto di apertura di credito di € 250.000 del 12-11-2002 (in sostituzione della linea di € 200.000 precedente), sono stati pattuiti i seguenti tassi: Tasso passivo entro fido dell'8,650%
e Tasso passivo oltre fido dell'8,650%;
Pag. 20 a 25 - per il c/c 92016: nel contratto del 15-6-2001 non risultano tassi pattuiti;
sono stati pattuiti i tassi entro ed extra fido dal 17-5-2007.
Il CTU ha quindi verificato che, in relazione a ciascun conto, la banca ha validamente variato i tassi proposti con proposta di modifica del contratto;
che, i tassi effettivamente applicati sono risultati in linea o inferiori ai tassi proposti.
Di talché, valutato altresì l'accordo raggiunto dalle parti in sede di operazioni peritali nel senso di non procedere, quanto al tasso di interesse passivo, ad un accertamento analitico della corrispondenza tra pattuito ed effettivamente applicato, nel ricalcolare i saldi dei rapporti de quibus, il CTU ha applicato i tassi di interesse concretamente applicati dall'istituto di credito nel corso dello svolgimento di ciascun rapporto.
Quanto all'anatocismo, il CTU ha poi evidenziato che:
- per il c/c n. 6000280, dall'esame degli estratti conto disponibili non è emerso anatocismo, giacché le competenze di tale conto, essendo stornate ed addebitate nel c/c n. 11796, non hanno inficiato i saldi;
- in relazione al c/c n. 11796, per tutta la durata del rapporto è stata applicata la capitalizzazione trimestrale delle competenze attive e passive, in condizione di reciprocità;
- per il conto anticipi n. 122976, dall'esame degli estratti conto disponibili non è emerso anatocismo, giacché le competenze di tale conto, essendo stornate ed addebitate nel c/c n. 92016, non hanno inficiato i saldi;
- in relazione al c/c n. 92016, per tutta la durata del rapporto è stata applicata la capitalizzazione trimestrale delle competenze attive e passive, in condizione di reciprocità.
Pertanto, nei ricalcoli richiesti, il CTU ha applicato la capitalizzazione trimestrale delle competenze, eccetto per il c/c n. 92016, in relazione al quale dall'1-1-2014 fino al 31-12-2015
(ultimo e/c disponibile) è stata applicata la capitalizzazione semplice, con addebito delle competenze ricalcolate del conto
122976 in luogo di quelle banca.
Pag. 21 a 25 L'ausiliario del giudice ha poi accertato che in tutti e quattro i conti oggetto di causa, nel periodo fino al 3° trim.
2009, la banca ha applicato CMS sulla esposizione massima del trimestre sull'utilizzato, che, essendo illegittime, sono state eliminate in sede di ricalcolo. Mentre, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, la banca, per tutti e quattro i conti, si è adeguata alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, comunicando l'applicazione con decorrenza dal 28-6-2009, delle nuove commissioni: Commissione per Mancanza
Fondi (C.M.F.) a scaglioni, con addebito trimestrale massimo di euro 150,00; Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.), con aliquota 1% (trimestrale) sull'importo accordato, che, in conseguenza, sono state applicate in linea con il pattuito e quindi lasciate invariate nel ricalcolo.
Risultando poi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, il CTU, in applicazione di quanto statuito dalla Cass. n. 9141 del 18-5-2020, per i c/c n. 11796 e n. 92016 ha provveduto ad individuare, nel periodo prescritto, le rimesse solutorie a partire dal “reale saldo passivo del conto”, ovvero dai saldi ricalcolati, cioè già depurati dalle competenze banca illegittime.
Dunque, seguendo tali criteri, per il c/c n. 11796 sono state tenute ferme, senza essere ricalcolate, le competenze proprie e del conto n. 6000280 addebitate dalla banca e pagate da rimesse solutorie nel periodo anteriore all'ultimo decennio 9-1-2010 – 9-
1-2020 (data della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata di cui al doc. n. 20 allegato all'atto di citazione), per un importo complessivo di € 50.289,18. Mentre, per il c/c n.
92016 sono state tenute ferme, senza essere ricalcolate, le competenze proprie e del conto n. 122976 addebitate dalla banca e pagate da rimesse solutorie nel periodo anteriore all'ultimo decennio 14-11-2009 – 14-11-2019 (data della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e posta raccomandata di cui al doc.
Pag. 22 a 25 n. 21 allegato all'atto di citazione), per un importo complessivo di € 54.996,47.
La ricostruzione effettuata secondo i criteri sopra esposti ha permesso di accertare che:
- per il c/c n. 6000280, il saldo ricalcolato è stato determinato alla data del 31-1-2010 (data di chiusura del conto) in € 0,00, risultando quindi pari al saldo banca, in quanto il ricalcolo delle competenze inficia il saldo del conto nel quale vengono pagate (c/c n. 11796);
- per il conto corrente n. 11796, il saldo ricalcolato alla data della chiusura del conto (30-4-2011) risulta essere pari ad €
82.798,82 a favore della correntista Parte_4
, invece che di € 0 come esposto dall'istituto di credito,
[...] con una differenza contabile tra i due saldi di € 82.798,82 in favore della cliente;
- per il conto anticipi n. 122976, il saldo ricalcolato è stato determinato alla data del 28-2-2015 (data di chiusura del conto) in € 0,00, risultando quindi pari al saldo banca, in quanto il ricalcolo delle competenze inficia il saldo del conto nel quale vengono pagate (c/c n. 92016);
- per il c/c n. 92016, il saldo ricalcolato alla data della chiusura del conto (31-12-2015) risulta essere pari ad €
106.754,60 a favore della correntista Parte_4
, invece che di € 12,20 a debito della stessa come esposto
[...] dall'istituto di credito, con una differenza contabile tra i due saldi di € 106.766,80 in favore della cliente.
Per i motivi sopra esposti, (già Controparte_1 [...]
deve essere condannata alla Controparte_5 restituzione nei confronti del Parte_1
n. 1056/2015, del complessivo importo di €
[...] Parte_2
189.565,62, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda e sino al soddisfo. Non deve, invece, essere disposta la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta, sul quale non incide la svalutazione monetaria sopravvenuta.
Pag. 23 a 25 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di Controparte_1
(già ). Controparte_5
Sono, altresì, poste a carico della convenuta CP_1
, le spese della CTU contabile, liquidate in separato
[...] provvedimento.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
in accoglimento delle domande formulate dal
[...]
n. 1056/2015, dichiara che il Parte_1 Parte_2 saldo finale del conto corrente n. 6000280, intestato alla
[...]
risulta essere pari a € 0,00, come Parte_4 anche indicato dalla banca;
che il saldo finale del conto corrente n. 11796, intestato alla risulta Parte_4 essere pari ad € 82.798,82 a favore della correntista, invece che di € 0 come esposto dall'istituto di credito;
che il saldo finale del conto anticipi n. 122976, intestato alla
[...]
risulta essere pari a € 0,00, come anche Parte_4 indicato dalla banca;
che il saldo finale del conto corrente n.
92016, intestato alla risulta Parte_4 essere pari ad € 106.766,80 a favore della correntista, invece che di € 12,20 a debito della stessa, come esposto dall'istituto di credito;
per l'effetto, condanna (già Controparte_1 [...]
alla restituzione in favore del Controparte_5
n. 1056/2015, Parte_1 Parte_2 della complessiva somma di € 189.565,62, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino al soddisfo;
condanna (già Controparte_1 Controparte_3
alla refusione, in favore del
[...] Parte_1
n. 1056/2015, delle spese di lite,
[...] Parte_2 che liquida in complessivi € 7.435,00 per compensi professionali,
Pag. 24 a 25 oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di (già Controparte_1 [...]
le spese dell'espletata CTU, Controparte_5 liquidate in separato decreto.
Così deciso in Roma, in data 13 giugno 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 25 a 25