Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 12 agosto 2021
Ordinanza cautelare 9 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 1 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 12/08/2021, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/08/2021
N. 01014/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2021, proposto da
De CI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante “VI DU Costruzioni e Restauri S.r.l.”, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Del Prete, Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedale - Università Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tse IM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalgli avvocati Teresa Battezzato e Vito Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore Generale n. 189 del 4/2/2021, con cui l'Ente appaltante ha aggiudicato in via definitiva alla “TS impianti S.r.l. la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma, 2 lettera b), della legge n. 120/2020, per l'affidamento tramite Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali di sicurezza e di comunicazione dei fabbricati dell'Azienda Ospedale - Università Padova COMMESSA A402 CIG n. 84742883AF CUP n. I91B20000420005;
- della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 50/2016, con cui l'Ente appaltante ha comunicato l'esito della gara de qua all'odierna ricorrente, giusta nota PEC del 5 febbraio 2021;
- di tutti i verbali, atti e operazioni della Commissione di gara e dell'Ente appaltante, preordinati alla predetta aggiudicazione;
nonché per la declaratoria d'inefficacia dell'eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, del contratto eventualmente sottoscritto e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedale - Università Padova e di Tse IM S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.3.2021, la società De CI Srl, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante “VI DU Costruzioni e Restauri S.r.l., ha impugnato la determinazione n. 189 del 4.2.2021 con cui l’Azienda Ospedale - Università Padova ha aggiudicato alla ditta TS IM SR (di seguito solo “TS”) la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma, 2 lettera b), della legge n. 120/2020, per l’affidamento tramite Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali di sicurezza e di comunicazione dei fabbricati dell’Azienda medesima, unitamente agli altri atti in epigrafe meglio indicati.
Nelle premesse in fatto la ricorrente ha esposto quanto segue:
- l’Azienda Ospedale – Università di Padova ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento, tramite accordo quadro, dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali di sicurezza e di comunicazione dei fabbricati dell’Azienda stessa, per un importo a base di gara di euro 5.000.000,00, di cui euro 4.920.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 80.0000,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili;
- il Disciplinare di gara precisava che tutte le opere oggetto dell’accordo quadro sono ricomprese nella categoria OS30 a qualificazione obbligatoria, che impone l’esecuzione di lavorazioni inerenti agli impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, classifica V, per l’importo di euro 4.920.000,00;
- in particolare, la lettera d’invito, richiedeva, quale condizione per partecipare alla selezione, che l’operatore economico fosse in possesso di certificazione SOA attestante la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, e cioè categoria OS 30 classifica V “IM interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” ovvero categoria OG 11, classifica V;
-all’esito delle operazioni di gara, la Commissione aggiudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico TS IM S.r.l., con il ribasso percentuale del 27,629 % sulla base d’asta, mentre l’ATI composta dalla odierna ricorrente e dalla VI DU S.r.l si è collocata in seconda posizione con un ribasso del 27,613%;
-con deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 4.2.2021, la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione in favore della ditta TS;
-acquisita la documentazione a seguito di acceso agli atti, è emerso che TS ha dichiarato nel documento di gara unico europeo allegato alla propria domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni OG 1, classifica IV, OG 10 classifica III, OG 11 classifica III bis, OS 18A classifica III, OS 30 classifica IV bis;
-ritenendo TS sprovvista dei requisiti richiesti dal bando, la ricorrente ha formulato all’Amministrazione una richiesta di revoca in autotutela dell’aggiudicazione, istanza respinta in data 16.2.2021 sulla considerazione che “ secondo la normativa vigente, è possibile sommare le classifiche delle SOA OG11 e OS30 possedute dalla medesima impresa in quanto i certificati di esecuzione dei lavori utilizzati per il rilascio dell’attestazione OS30 non si riferiscono agli stessi lavori utilizzati per il rilascio della categoria OG11 ”.
Tanto precisato, la ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ violazione ed erronea applicazione dagli artt. 83 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, e degli art. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 in tema di sistema di qualificazione delle imprese e S.O.A.; violazione ed erronea dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010; violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 248/2016; violazione del principio della par condicio competitorum; eccesso di potere per errore nel presupposto, per motivazione carente, per contraddittorietà rispetto alle prescrizioni della lex specialis, per la negazione dell’atto in autotutela richiesto all’Ente appaltante ”; premesso che l’accordo quadro messo a gara ha ad oggetto l’esecuzione di opere impiantistiche ricomprese nella categoria “OS 30” a qualificazione obbligatoria (opere c.d. superspecialistiche) ossia impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi per un ammontare complessivo di 5.000.000,00 euro e che la legge di gara prevedeva la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere e in particolare il possesso di attestazione SOA nella categoria OS 30 classifica V ovvero categoria OG 11 classifica V, la ricorrente sostanzialmente lamenta che TS non sarebbe in possesso della “classifica” adeguata richiesta dal bando (classifica V) né nella categoria “OG 11” (ossia per la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30), né nella singola categoria a classificazione obbligatoria di opere “OS 30” (concernente la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria); in particolare, dalle attestazioni SOA prodotte in sede di gara, TS sarebbe legittimata a realizzare opere impiantistiche ricomprese nella categoria OG 11 non oltre il limite di valore di 1.500.000,00 euro della classifica III bis, nonché opere superspecialistiche ricomprese nella categoria OS 30 non oltre il limite di valore di 3.500.000,00 euro della classifica IV bis e non potrebbe, invece, realizzare opere - come quelle messe a gara - di valore pari ad euro 5.165.000,00 e per le quali è previsto il possesso della SOA in classifica V; illegittimamente, pertanto, la Stazione Appaltante, in erronea applicazione del principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG 11, avrebbe ritenuto ammissibile la somma algebrica delle classifiche delle SOA OG 11 III bis e OS 30 IV bis (3,5 milioni di euro + 1,5 milioni di euro) possedute da TS, consentendo a quest’ultima di eseguire le lavorazioni messe a gara, tutte ricomprese nella categoria “OS 30” superspecialistica a qualificazione obbligatoria, per un valore complessivo di 5.000.000,00 di euro, pur non avendone mai eseguite per tale importo e non essendo in possesso dello specifico requisito imposto dal bando a pena di esclusione; sarebbe, altresì, erroneo il richiamo da parte della Stazione Appaltante all’art. 79, comma 16, del d.P.R. n. 207/2010, il quale consente esclusivamente che l’operatore economico in possesso della certificazione SOA nella categoria “OG 11” possa eseguire opere superspecialistiche relative alle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, ma sempre e soltanto entro il limite delle classifica posseduta; del resto, in tal senso si sarebbe espressa l’Anac con i pareri n. 190/2012 e n. 80/2013 e la stessa Stazione Appaltante ha chiarito, nelle risposte ai quesiti, che ove non si fosse stati in possesso dei requisiti richiesti, sarebbe stato possibile partecipare in ATI, ragion per cui TS avrebbe dovuto costituire un raggruppamento temporaneo con altro operatore economico per raggiungere i requisiti richiesti dal bando concernenti le classifiche relative alla categorie richieste.
Si è costituita in giudizio TS, la quale, previa puntuale contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Anche l’Azienda Ospedale – Università di Padova si è costituita in giudizio contestando i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 161, assunta alla Camera di Consiglio del 15 aprile 2021, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ulteriormente ribadito le rispettive posizioni e argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 7 luglio 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Si può prescindere dall’esame dell’eccepita tardività del deposito documentale di parte ricorrente, atteso che il ricorso è infondato nel merito e non può, pertanto, trovare accoglimento.
L’Azienda Ospedale – Università di Padova ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020, per l’affidamento, tramite Accordo Quadro, dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali di sicurezza e di comunicazione dei fabbricati dell’Azienda medesima; l’importo posto a base di gara è stato fissato in euro 5.000.000,00 iva esclusa, di cui euro 4.920.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 80.0000,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili; in relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale, è stato richiesto il possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, in particolare attestazione categoria OS 30 classifica V “IM interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi”, ovvero categoria OG 11 classifica V; l’aggiudicataria TS ha partecipato alla procedura di gara con la qualificazione in categoria OS 30 Classifica IV-bis e in categoria OG 11 Classifica III-bis; la ricorrente De CI (in possesso della categoria OG 11 IV bis) ha partecipato in raggruppamento temporaneo con la ditta VI DU (in possesso della categoria OG 11 III bis e OS 30 IV) e ha contestato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo all’aggiudicataria.
Il punto cruciale della questione oggetto di giudizio attiene alla possibilità (ammessa dalla Stazione Appaltante e contestata dalla ricorrente) che la ditta TS possa soddisfare il requisito di capacità tecnico-professionale nelle indicate categorie in classifica V richiesto dalla legge di gara attraverso la sommatoria delle classifiche dalla medesima possedute nella categoria OS 30 classifica IV bis e nella categoria OG 11 classifica III bis (per un importo di complessivi 5.000.0000 di euro derivante dalla sommatoria di 3.500.000 e 1.500.000 corrispondenti alle predette classifiche).
Va premesso che, per quanto qui rileva, l’art. 79, comma 16, del d.P.R. n. 207/2010 prevede che “ Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS 3: 40%;
- categoria OS 28: 70%;
- categoria OS 30: 70%.
L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11 (….) ”.
L’art. 3 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 –recante “ Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ” –, in relazione ai requisiti di specializzazione per l’esecuzione delle opere individuate nel decreto medesimo, ribadisce che gli operatori economici devono: “ (….) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
2.L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11 ”.
Le suddette disposizioni regolamentari codificano il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG 11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG 11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30.
Dalle previsioni normative risulta, altresì, pacificamente che i certificati di esecuzione lavori rilasciati, ai sensi del d.P.R. n. 207/2010, dalle stazioni appaltanti e utilizzati dall’operatore economico per ottenere la qualificazione SOA in categoria OG 11 possono essere utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria; conseguentemente, ove l’operatore economico intenda ottenere la qualificazione in una delle altre categorie specialistiche OS 3, OS 28 o OS 30, dovrà utilizzare certificati di esecuzione lavori differenti e distinti.
Dunque, quella nella categoria OG 11 rappresenta una qualificazione autonoma e distinta da quelle risultanti dalle attestazioni nelle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, essendo fondata e riconosciuta su certificati di esecuzione lavori del tutto differenti (emessi esclusivamente ai sensi del d.P.R. n. 207/2010), che non possono essere utilizzati in modo plurimo: in buona sostanza, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG 11 non è ammesso l’utilizzo di certificati di esecuzione lavori rilasciati in relazione alle categorie specialistiche.
In ragione delle esposte considerazioni, non sussiste, pertanto, il rischio di una “doppia” utilizzazione degli stessi certificati di esecuzione lavori per ottenere due distinte qualificazioni in OG 11 e in OS 30, atteso che l’operatore economico che ha ottenuto tali qualificazioni ha prodotto certificati per la categoria OG 11 e altri e distinti certificati per la categoria OS 30.
Dall’esposto dato normativo discende, dunque, che l’impresa qualificata dalla SOA ai sensi del d.P.R. n. 207/2010 nella categoria OG 11 può eseguire lavori anche nelle categorie individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 per un importo distinto e autonomo da quello che la medesima impresa può eseguire ove qualificata anche in una categoria specialistica (ad esempio nella categoria OS 30).
Già in ragione di tali argomentazioni, pertanto, appare corretta la decisione dell’Amministrazione resistente di ritenere la ditta TS in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla legge di gara, giusta le (diverse ma ex lege equivalenti) attestazioni dalla medesima possedute nella categoria OS 30 classifica IV bis e nella categoria OG 11 classifica III bis, che consentono di raggiungere un importo complessivo pari ad euro 5.000.0000 (derivante dalla sommatoria di 3.500.000 e 1.500.000 corrispondenti alle predette classifiche), importo idoneo a permettere l’accesso alla procedura di gara in esame. Tale possibilità deriva proprio dalla previsione di cui alle ricordate disposizioni normative che consentono di utilizzare, per l’esecuzione di opere appartenenti alla categoria OS 30, la qualificazione posseduta dall’operatore economico nella categoria OG 11, ovviamente nei limiti della classifica posseduta (come avvenuto nel caso in esame); nulla osta, poi, a che l’operatore economico utilizzi - ove posseduta - anche la distinta e specifica qualificazione nella categoria specialistica OS 30, ottenuta in base a differenti certificati di esecuzione lavori rilasciati ai sensi del d.P.R. n. 207/2010.
Peraltro, la tesi sostenuta dalla parte ricorrente appare non condivisibile anche per un’altra, dirimente, considerazione.
Giova ricordare che alla gara di cui si discute hanno partecipato anche raggruppamenti temporanei di imprese - tra cui la stessa parte ricorrente – che, per soddisfare i prescritti requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla legge di gara, hanno necessariamente sommato le attestazioni possedute dai singoli componenti il raggruppamento indistintamente nelle categorie OS 30 e OG 11. Tale situazione è pacifica tra le parti, per cui è incontestato che un raggruppamento temporaneo in possesso delle medesime categorie e classifiche della ditta TS (ad esempio, mandataria categoria OS 30, classifica IV bis e mandante categoria OG 11, classifica III bis) possa regolarmente partecipare alla procedura in esame, sommando le relative classifiche.
Ebbene, ove si dovesse aderire alla tesi sostenuta dalla ricorrente, si finirebbe per consentire, in maniera del tutto irragionevole, che operatori economici, singolarmente titolari di determinate categorie e classifiche non sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti (ad esempio, come nel caso in esame, perché inferiori alla classifica V della categoria OS 30 ovvero OG 11), sarebbero ammessi alla gara se partecipanti nella forma del raggruppamento temporaneo (con conseguente sommatoria delle rispettive categorie e classifiche), laddove l’operatore singolo, titolare delle medesime categorie e classifiche possedute da costoro, sarebbe, invece, estromesso per impossibilità di sommare le categorie e le classifiche dal medesimo possedute e rilasciate –giova sottolinearlo –sulla base di differenti certificati di esecuzione lavori.
In altre parole, il singolo operatore economico che fosse titolare - come nel caso di cui si discute - di distinte qualificazioni nelle categorie OS 30 e OG 11 per classifiche che, sommate tra loro, gli consentirebbero di raggiungere la classifica richiesta dalla legge di gara in relazione all’importo dei lavori da eseguire, non potrebbe partecipare singolarmente alla procedura di gara utilizzando le proprie attestazioni di qualificazione, ma sarebbe costretto a non utilizzare una delle due qualificazioni possedute e a costituire un raggruppamento temporaneo con altra impresa titolare di identica qualificazione per categoria e classifica a quella già in suo possesso e non utilizzata.
In buona sostanza, la qualificazione in categoria OG 11 (riconosciuta equivalete alla categoria OS 30 nei termini di cui all’art. 79, comma 16, del d.P.R. n. 207/2010) e quella in categoria OS 30 sarebbero utilizzabili e sommabili tra loro, in relazione alle rispettive qualifiche, solo se possedute da due operatori economici distinti (ad esempio, l’uno titolare della categoria OS 30, l’altro della categoria OG 11) riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese; non lo sarebbero, invece, nel caso in cui fossero entrambe possedute dallo stesso operatore economico che, pur avendole ottenute in base a differenti certificati di esecuzione lavori, dovrebbe ricorrere al raggruppamento temporaneo per acquisire una qualificazione di cui già dispone.
Appare evidente che una tale conclusione non solo sarebbe del tutto irragionevole ma imporrebbe, in maniera inammissibile, di assumere una specifica forma di partecipazione alla gara (il raggruppamento temporaneo di imprese) e si porrebbe in palese violazione del principio della libertà delle forme nell’esercizio dell’impresa.
In altre e più semplici parole, sarebbe del tutto illogico e ingiustificato trattare in modo differenziato il cumulo delle categorie e classifiche possedute dall’operatore economico singolo rispetto al cumulo operato dalle imprese raggruppate in associazione temporanea.
Irrilevante, sotto gli esposti profili, risulta poi l’argomento della ricorrente relativo ai lavori di punta, considerato che l’eventuale sottesa problematica si pone negli stessi termini sia per il singolo operatore economico che per il raggruppamento temporaneo.
In tale corretta prospettiva –e a prescindere da ogni altra considerazione sullo specifico punto - vanno lette anche le risposte ai quesiti proposti dai partecipanti e rilasciate dalla Stazione Appaltante, risposte che non si pongono in contrato con la corretta interpretazione dell’art. 79, comma 16, del d.P.R. n. 207/2010.
In conclusione, alla luce degli esposti argomenti, il ricorso è infondato e va respinto unitamente ad ogni domanda in esso formulata ivi inclusa la richiesta di consulenza tecnica.
Le spese di causa, vista la novità della questione trattata, possono essere interamente compensate tra tutte le pari costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO