TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/09/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9781/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASAL DI PRINCIPE (CE) il 23/03/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUARINO EMANUELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del Dott. C.F.
[...] Controparte_3
Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica C.F._1
Perrone, dall'Avv. Pasquale Galassi e dall'Avv. Francesco Goglia
RESISTENTI
OGGETTO: TFS Consorzio Controparte_2
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e il , CP_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare il diritto del ricorrente a vedersi
1 corrispondere il pagamento da parte dell' – nella qualità di gestore del fondo ex CP_1
Inadel del TFS maturato nel periodo dal 12/10/2005 al 08/03/2013, livello III del CCNL
Federambiente;
2) Dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFS e quindi condannare l al CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 9.653,03 come da allegato conteggio e/o in quella che il GL riterrà giusta anche a seguito di CTU contabile oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito del 08/03/2013 all'effettivo soddisfo;
3) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: di aver prestato dal 12/10/2005 al
08/03/2013 la propria attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato alle dipendenze del delle Province di e , con Controparte_2 CP_2 CP_2 mansione di operatore ecologico per le attività di raccolta di rifiuti solidi urbani e inquadramento nel livello 3A del CCNL Federambiente;
che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 8.3.2013 per licenziamento;
nelle more veniva pubblicato l'avviso pubblico per la formazione della massa debitoria di cui alla L. 26 febbraio 2010 n. 25, procedura aperta per il , ed equivalente per gli enti pubblici al concordato preventivo per i
CP_2 soggetti privati;
che il ricorrente inoltrava istanza per l'insinuazione nella massa passiva del , dichiarando di essere
CP_2 Controparte_2 creditore, di ratei di 13° e 14° nonché del TFR maturato in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro, che non era stato liquidato dal , il quale non aveva neanche mai
CP_2 provveduto all'inoltro della domanda di liquidazione alla gestione pubblica - TFS;
CP_1 che, data l'inerzia del nella liquidazione di quanto spettante, il ricorrente
CP_2 richiedeva la compilazione del modello TFR01; che il suddetto modello TFR01 veniva CP_ compilato dal – da parte della gestione liquidativa – ed inviato all' in data
CP_2
08/10/2019 (vedi doc in atti), invio eseguito dal datore di lavoro ed equivalente alla CP_ domanda amministrativa necessaria per la liquidazione di quanto dovuto;
che l ometteva qualsivoglia riscontro a fronte della domanda, dunque, stante l'inerzia dell'Ente oggi convenuto, l'odierno ricorrente, in data 10/07/2024, per il tramite del proprio procuratore, inviava nuovamente detto modello TFR01, chiedendo al contempo la liquidazione delle somme dovute a titolo di TFR/TFS; che l convenuto non ha mai CP_4 riscontrato in alcun modo alla suddetta richiesta, ne ha provveduto al pagamento.
2 Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente alla CP_1 liquidazione della somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall' , ha concluso nei termini innanzi trascritti. Controparte_5
Fissata udienza di discussione, si è costituito in giudizio il
[...]
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116
c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFS. CP_1
CP_ L' , costituitosi, chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo provveduto alla liquidazione del TFS per la somma di euro 7.828,24 al lordo con valuta del
22.11.2024.
All'odierna udienza, celebrata secondo le modalità innanzi indicate, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Ed infatti risulta incontestato che l , con ciò riconoscendo anche la propria CP_1 legittimazione passiva, ha provveduto, con valuta del 22.11.2024, al versamento in favore del ricorrente, a titolo di TFS, della somma di euro 7.828,24 al lordo delle ritenute.
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi comunque condanna al pagamento della residua somma pari ad euro € 1.734,79.
Al riguardo, come correttamente osservato dall' , le somme risultano calcolate come CP_1 per legge, sulla base dei dati comunicati dal CUB datore di lavoro nel modello TFR1.
In particolare, gli importi indicati quale retribuzione erogata nel corso del rapporto, nelle singole annualità, sui quali è stato determinato l'importo corrisposto dall' a titolo di CP_1
TFR (cfr. “prospetto calcolo TFR” allegato alla produzione ) sono i medesimi indicati CP_1 nel modello TFR1.
Né parte ricorrente ha chiarito nelle note di trattazione le ragioni per le quali residuerebbe il credito di € 1.734,79 asseritamente richiesto e non ha neppure contestato CP_ l'accantonamento fiscale operato dall' .
Il ricorso va, quindi, rigettato sul punto.
Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione dell'intervenuto parziale pagamento e della giurisprudenza contrastante in materia
3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa
Fabiana Colameo, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente al pagamento della somma di euro 7.828,24 lordi;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9781/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASAL DI PRINCIPE (CE) il 23/03/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUARINO EMANUELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del Dott. C.F.
[...] Controparte_3
Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica C.F._1
Perrone, dall'Avv. Pasquale Galassi e dall'Avv. Francesco Goglia
RESISTENTI
OGGETTO: TFS Consorzio Controparte_2
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e il , CP_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare il diritto del ricorrente a vedersi
1 corrispondere il pagamento da parte dell' – nella qualità di gestore del fondo ex CP_1
Inadel del TFS maturato nel periodo dal 12/10/2005 al 08/03/2013, livello III del CCNL
Federambiente;
2) Dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFS e quindi condannare l al CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 9.653,03 come da allegato conteggio e/o in quella che il GL riterrà giusta anche a seguito di CTU contabile oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito del 08/03/2013 all'effettivo soddisfo;
3) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: di aver prestato dal 12/10/2005 al
08/03/2013 la propria attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato alle dipendenze del delle Province di e , con Controparte_2 CP_2 CP_2 mansione di operatore ecologico per le attività di raccolta di rifiuti solidi urbani e inquadramento nel livello 3A del CCNL Federambiente;
che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 8.3.2013 per licenziamento;
nelle more veniva pubblicato l'avviso pubblico per la formazione della massa debitoria di cui alla L. 26 febbraio 2010 n. 25, procedura aperta per il , ed equivalente per gli enti pubblici al concordato preventivo per i
CP_2 soggetti privati;
che il ricorrente inoltrava istanza per l'insinuazione nella massa passiva del , dichiarando di essere
CP_2 Controparte_2 creditore, di ratei di 13° e 14° nonché del TFR maturato in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro, che non era stato liquidato dal , il quale non aveva neanche mai
CP_2 provveduto all'inoltro della domanda di liquidazione alla gestione pubblica - TFS;
CP_1 che, data l'inerzia del nella liquidazione di quanto spettante, il ricorrente
CP_2 richiedeva la compilazione del modello TFR01; che il suddetto modello TFR01 veniva CP_ compilato dal – da parte della gestione liquidativa – ed inviato all' in data
CP_2
08/10/2019 (vedi doc in atti), invio eseguito dal datore di lavoro ed equivalente alla CP_ domanda amministrativa necessaria per la liquidazione di quanto dovuto;
che l ometteva qualsivoglia riscontro a fronte della domanda, dunque, stante l'inerzia dell'Ente oggi convenuto, l'odierno ricorrente, in data 10/07/2024, per il tramite del proprio procuratore, inviava nuovamente detto modello TFR01, chiedendo al contempo la liquidazione delle somme dovute a titolo di TFR/TFS; che l convenuto non ha mai CP_4 riscontrato in alcun modo alla suddetta richiesta, ne ha provveduto al pagamento.
2 Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente alla CP_1 liquidazione della somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall' , ha concluso nei termini innanzi trascritti. Controparte_5
Fissata udienza di discussione, si è costituito in giudizio il
[...]
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116
c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFS. CP_1
CP_ L' , costituitosi, chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo provveduto alla liquidazione del TFS per la somma di euro 7.828,24 al lordo con valuta del
22.11.2024.
All'odierna udienza, celebrata secondo le modalità innanzi indicate, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Ed infatti risulta incontestato che l , con ciò riconoscendo anche la propria CP_1 legittimazione passiva, ha provveduto, con valuta del 22.11.2024, al versamento in favore del ricorrente, a titolo di TFS, della somma di euro 7.828,24 al lordo delle ritenute.
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi comunque condanna al pagamento della residua somma pari ad euro € 1.734,79.
Al riguardo, come correttamente osservato dall' , le somme risultano calcolate come CP_1 per legge, sulla base dei dati comunicati dal CUB datore di lavoro nel modello TFR1.
In particolare, gli importi indicati quale retribuzione erogata nel corso del rapporto, nelle singole annualità, sui quali è stato determinato l'importo corrisposto dall' a titolo di CP_1
TFR (cfr. “prospetto calcolo TFR” allegato alla produzione ) sono i medesimi indicati CP_1 nel modello TFR1.
Né parte ricorrente ha chiarito nelle note di trattazione le ragioni per le quali residuerebbe il credito di € 1.734,79 asseritamente richiesto e non ha neppure contestato CP_ l'accantonamento fiscale operato dall' .
Il ricorso va, quindi, rigettato sul punto.
Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione dell'intervenuto parziale pagamento e della giurisprudenza contrastante in materia
3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa
Fabiana Colameo, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente al pagamento della somma di euro 7.828,24 lordi;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
4