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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 126/2025 sub/1 P.U. – R.C.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Maria
GA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA CONCORDATO MINORE nel procedimento RG 126/2025 P.U. sub/1 R.C.M.;
Premesso che
(C.F.: I.: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
NT (LE), in data 01.11.1953 ed ivi residente a[...] ha formulato ai creditori, con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, proposta di concordato minore ex art 74 CCII con l'ausilio del gestore della crisi dott.ssa ; Persona_1 vista l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del relativo piano, veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore in data 03 giugno 2025; vista la relazione ex art 70 CII con cui viene dato atto che la proposta di concordato minore presentata dal sig. ha raggiunto la maggioranza prescritta dall'art. 79, Parte_1 comma 1, C, in quanto risulta approvata dai creditori votanti che rappresentano la maggioranza con un percentuale del 65,04%:
PROC. N. 126/2025 sub/1 P.U. – R.C.M.
rilevato che la proposta prevede il pagamento di € 384.125,07 prevedendo il versamento di
49 rate dell'importo € 1.300,00 mensili da destinarsi nella misura del 100% al pagamento dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati ex art 2751 bis cc., nella misura del
18,32% dei creditori ipotecari, nella misura del 15% degli altri creditori privilegiati e in ultimo nella misura dell'1,15% dei creditori chirografari;
PROC. N. 126/2025 sub/1 P.U. – R.C.M.
Tutto quanto premesso, stante l'esito delle votazioni sopra riportate, la proposta risulta approvata dai creditori e pertanto deve ritenersi che il concordato risulta approvato ai sensi di quanto disposto dall'art. 79 comma 3 CCIII.
Confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura e quindi confermati i presupposti per omologare il concordato minore presentato;
Visto l'art.80 CCII,
P.Q.M.
omologa il concordato minore di cui in motivazione;
dichiara chiusa la procedura in oggetto;
dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.
Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato.
Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Si comunichi a cura della Cancelleria al nominato Gestore della Crisi.
Lecce, 24.11.2025
Il Giudice delegato
Dott. ssa Maria GA ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Maria
GA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA CONCORDATO MINORE nel procedimento RG 126/2025 P.U. sub/1 R.C.M.;
Premesso che
(C.F.: I.: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
NT (LE), in data 01.11.1953 ed ivi residente a[...] ha formulato ai creditori, con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, proposta di concordato minore ex art 74 CCII con l'ausilio del gestore della crisi dott.ssa ; Persona_1 vista l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del relativo piano, veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore in data 03 giugno 2025; vista la relazione ex art 70 CII con cui viene dato atto che la proposta di concordato minore presentata dal sig. ha raggiunto la maggioranza prescritta dall'art. 79, Parte_1 comma 1, C, in quanto risulta approvata dai creditori votanti che rappresentano la maggioranza con un percentuale del 65,04%:
PROC. N. 126/2025 sub/1 P.U. – R.C.M.
rilevato che la proposta prevede il pagamento di € 384.125,07 prevedendo il versamento di
49 rate dell'importo € 1.300,00 mensili da destinarsi nella misura del 100% al pagamento dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati ex art 2751 bis cc., nella misura del
18,32% dei creditori ipotecari, nella misura del 15% degli altri creditori privilegiati e in ultimo nella misura dell'1,15% dei creditori chirografari;
PROC. N. 126/2025 sub/1 P.U. – R.C.M.
Tutto quanto premesso, stante l'esito delle votazioni sopra riportate, la proposta risulta approvata dai creditori e pertanto deve ritenersi che il concordato risulta approvato ai sensi di quanto disposto dall'art. 79 comma 3 CCIII.
Confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura e quindi confermati i presupposti per omologare il concordato minore presentato;
Visto l'art.80 CCII,
P.Q.M.
omologa il concordato minore di cui in motivazione;
dichiara chiusa la procedura in oggetto;
dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.
Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato.
Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Si comunichi a cura della Cancelleria al nominato Gestore della Crisi.
Lecce, 24.11.2025
Il Giudice delegato
Dott. ssa Maria GA ON