Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/06/2025, n. 12276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12276 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12276/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11901/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11901 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rolando Grossi e Simona Salvatori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Frascati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione dirigenziale iscritta nel registro generale delle determine - atto n. -OMISSIS-del 02.09.2021, di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e di acquisizione gratuita al patrimonio Comunale del manufatto abusivo ed area di corte individuati in catasto fabbricati al foglio 22, particella 789 sub 3 (corte esterna esclusiva) e sub 5 (abitazione), sito in -OMISSIS- via -OMISSIS-
- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi, collegati e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimato Comune ha:
- preso atto dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 26/05/2015, relativa alle opere abusivamente realizzate in Via -OMISSIS-;
- disposto conseguentemente l'acquisizione al patrimonio comunale dei seguenti beni: (i) manufatti di superficie complessiva pari a mq 184,32; (ii) manufatti ed area individuata al catasto fabbricati al foglio 22 particella 789 sub 3 (corte esterna esclusiva) e 5 (abitazione), per una superficie stimata pari a mq 870,00.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di non aver potuto adempiere alla suddetta ordinanza n. -OMISSIS-/2015;
- che, constatata l'inottemperanza dell'ordine di demolizione (verbale n. -OMISSIS-/2021), l'intimata amministrazione ha disposto l'acquisizione di cui sopra.
1.2. Il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ha contestato svariati profili di eccesso di potere ( Difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto di istruttoria ), sostenendo che:
- il provvedimento non avrebbe dato conto del lungo tempo trascorso tra istanza di sanatoria (rispetto alla quale il ricorrente avrebbe maturato un legittimo affidamento sul suo accoglimento), ordine di demolizione e atto di acquisizione al patrimonio comunale, né avrebbe correttamente descritto lo stato dei luoghi;
- la zona su cui ricade l'immobile sarebbe fortemente urbanizzata, in un contesto di numerosi edifici regolarizzati, con la conseguenza che anche le opere del ricorrente sarebbero state assentibili, tenuto vieppiù conto del fatto che le stesse sono state ritenute particolarmente contenute anche in sede penale, tanto che il 18.06.2015 è stata disposta l’archiviazione del procedimento penale instaurato nei suoi confronti.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si è doluta della violazione del principio di proporzionalità, richiamando i principi di tutela della vita privata di cui all'art. 8 della C.E.D.U. e la relativa giurisprudenza.
1.2.3. Con il terso motivo di ricorso parte ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 97, Cost., posto che la motivazione del provvedimento impugnato e degli atti dallo stesso richiamati sarebbe fondata su un assetto del territorio ormai mutato.
2. Si è costituita l'intimata amministrazione, che ha svolto le seguenti difese.
2.1. Anzitutto, ha sostenuto che il ricorrente non avrebbe mai impugnato il provvedimento di diniego di condono n. -OMISSIS- del 15/10/2014 e che lo stesso ricorrente, in epoca successiva, avrebbe compiuto ulteriori opere edilizie in assenza di permesso di costruire. In tale contesto sarebbe stato dunque disposto l'ordine di demolizione della cui inottemperanza si discute nel presente giudizio, anch’esso asseritamente non impugnato dal ricorrente.
2.2. Ciò posto, ha:
- eccepito l'inammissibilità delle censure inerenti al diniego di condono;
- argomentato sull'infondatezza delle restanti doglianze, avuta presente la natura vincolata dell'atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2021 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente, tenuto conto del carattere dovuto e vincolato del provvedimento di acquisizione gratuita.
4. Con memoria resa in prossimità dell'udienza, il resistente Comune ha insistito nelle proprie difese.
5. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sul provvedimento di acquisizione gratuita dell'intimato Comune, reso all'esito di un diniego di condono e di un ordine di demolizione che, secondo l’amministrazione comunale, non sarebbero mai stati impugnati da parte ricorrente.
2. Va, anzitutto, accolta l'eccezione di inammissibilità delle contestazioni sul diniego di condono, posto che esse avrebbero dovuto essere tempestivamente articolate avverso il suddetto provvedimento (che risulta essere stato regolarmente notificato al ricorrente; cfr. all. 2 della resistente amministrazione).
Tale provvedimento, secondo quanto riferito dal Comune resistente – con affermazione non contestata dalla controparte (cfr. art. 64, c. 4, c.p.a.) – non risulta mai essere stato impugnato.
3. Ciò posto, può dirsi dell'infondatezza delle ulteriori doglianze di parte ricorrente.
3.1. Infondate sono anzitutto le contestazioni di parte ricorrente sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato articolate con il primo motivo di ricorso, avuto presente che esso ha dato conto:
- del diniego di condono di cui alla nota n. -OMISSIS-/2014;
- del verbale n. 3/2015 della polizia municipale che ha dato conto della realizzazione di ulteriori opere edilizie;
- della conseguente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2015;
- del verbale di accertamento di inottemperanza dell'ordine di demolizione n. -OMISSIS-/2021, di cui si è altresì dato conto della regolare notifica al ricorrente.
Si precisa che tale ultimo atto può essere contestato solo a mezzo di querela di falso, con la conseguenza che non può sussistere alcun dubbio sul fatto accertato, ovvero l'inottemperanza dell'ordine di demolizione (in merito al valore di tale atto, cfr. Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2024, n. 84563).
Né parte ricorrente ha dato conto di quelle particolarissime situazioni che consentirebbero di derogare all'onere di demolire tempestivamente le opere abusive, facendo venir meno l'effetto automatico dell'acquisizione (cfr. i principi espressi da Cons. St., Ad. Pl. n. 16/2023).
Di talché il primo motivo di ricorso, nella parte in cui non va dichiarato inammissibile, va rigettato perché infondato.
3.2. Le ulteriori contestazioni di cui al primo motivo di ricorso possono essere trattate congiuntamente con il secondo e il terzo motivo di ricorso atteso che la loro infondatezza discende, a tutta evidenza, dalla natura vincolata dell'accertamento di inottemperanza dell'ordine di demolizione, che - come chiarito dalla menzionata sent. n. 16/2023 dell'Adunanza plenaria - " impone " l'emanazione del suddetto atto, ad eccezione dei casi (di cui non si è dato conto nella presente controversia) della presentazione di un'istanza di accertamento di conformità o della comprovata non imputabilità dell'inottemperanza.
4. Stante quanto precede il ricorso è in parte inammissibile e va rigettato nella restante parte perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile e lo rigetta nella restante parte.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente amministrazione in euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.